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In GURI il decreto-legge Ambiente: ecco cosa prevede

Foto di Tim Mossholder da UnsplashIn Gazzetta ufficiale è stato pubblicato il decreto-legge Ambiente (Decreto n. 153 del 17 ottobre 2024). Al suo interno numerose disposizioni, dalla semplificazione dei procedimenti di valutazione ambientale alle norme volte a gestire la crisi idrica, dalle misure urgenti per l’economia circolare, al contrasto al dissesto idrogeologico. Ecco cosa prevede il testo ufficiale del decreto.

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Dopo l’approvazione in CdM dello scorso 11 ottobre, è ora disponibile il testo ufficiale del decreto-legge Ambiente in Gazzetta. Un provvedimento che, come sottolineato dal ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin al momento dell’approvazione in Consiglio dei Ministri, punta a portare chiarezza e semplificazione in un settore fondamentale per la transizione. 

Cosa prevede il testo ufficiale del decreto-legge Ambiente 

Nel complesso, come vedremo di seguito in dettaglio, non sono molti i cambiamenti apportati dal nuovo testo pubblicato in Gazzetta ufficiale rispetto alle bozze circolate nei giorni passati. Tuttavia, una differenza che salta all’occhio a una prima lettura del decreto ufficiale è l’eliminazione del riferimento alle “misure urgenti di responsabilità estesa del produttore per il commercio elettronico” che era presente nella bozza. D’altra parte, il nuovo testo, introduce il tema delle “disposizioni finanziarie”, stabilendo che dall’attuazione del decreto - ad eccezione dell’articolo 7 relativo all’istituzione della struttura di supporto al commissario straordinario per il sito di interesse nazionale di Crotone - Cassano e Cerchiara -  “non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”. Le amministrazioni interessate, dunque, sono invitate a provvedere “alle attività previste dal decreto mediante l’utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente”. 

Entriamo ora nel vivo degli articoli che costituiscono il decreto-legge Ambiente appena pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 244 del 17 ottobre 2024, al fine di intercettare i temi principali affrontati dal testo e le eventuali modifiche apportate rispetto alla bozza. 

I temi al centro del decreto-legge Ambiente

L’articolo 1 del DL 153/2024 si riferisce ai procedimenti di valutazione ambientale e - in particolare - allo snellimento dei processi tramite cui vengono trattate le numerose istanze da sottoporre alle Commissioni di valutazione ambientale VIA-VAS e PNRR-PNIEC.   Modificando alcune disposizioni del Testo Unico Ambientale (TUA, decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152), questo articolo prevede un ordine di priorità per la trattazione delle istanze che dia la precedenza anzitutto ai progetti di interesse strategico nazionale, con particolare attenzione all’affidabilità, alla sostenibilità tecnico-economica, al contributo agli obiettivi del PNIEC (Piano nazionale per l’energia e il clima), all’attuazione di investimenti PNRR (Piano nazionale di ripresa e resilienza) e alla valorizzazione dell’esistente. L’articolo 1 del decreto, inoltre, prevede la possibilità per il Ministero della difesa - tramite un’integrazione all'articolo 355 del D.lgs. 66/2010 - di “installare impianti energetici per migliorare il quadro di approvvigionamento strategico dell’energia, della sicurezza e dell’affidabilità del sistema”, definendo un programma di interventi per la “transizione energetica dei siti, delle infrastrutture e dei beni del demanio militare a qualunque titolo in uso o in dotazione, dislocati sul territorio nazionale”. Rispetto alla valutazione dell’impatto ambientale in merito alla valorizzazione degli immobili militari, inoltre, il decreto dispone che tale valutazione sia svolta dalla Commissione tecnica PNRR-PNIEC. 

Un secondo tema su cui interviene il DL 153/2024 all’articolo 2 nell’ambito delle “Disposizioni urgenti per coniugare le esigenze di salvaguardia dell’ambiente con le esigenze di sicurezza degli approvvigionamenti”, è il divieto di conferimento di permessi di ricerca e di concessione di coltivazione di idrocarburi liquidi (ovvero di concessioni petrolifere) sul territorio nazionale e a mare. L’amministrazione competente, però, qualora rilasci delle proroghe delle concessioni, può tenere conto delle “riserve e del potenziale minerario ancora da produrre e dei tempi necessari per completare la produzione delle riserve medesime fino alla durata di vita utile del giacimento”. 

Per quanto concerne una questione molto attuale, quella della crisi idrica, il decreto all’articolo 3 introduce delle modifiche al Testo Unico Ambientale. Da sottolineare in particolare il ricorso al termine “riuso”, ovvero il riciclaggio delle acque reflue trattate per fini diversi da quelli del loro utilizzo iniziale. Sempre in ottica di promozione del riuso delle risorse idriche, il provvedimento introduce il concetto di “acque affinate”, ovvero quelle acque che - trattate in appositi impianti di affinamento - possono essere riutilizzate, soprattutto per scopi agricoli. Il decreto n.153, inoltre, specifica che il Commissario unico per la realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue urbane, “può esercitare compiti di coordinamento e di gestione degli interventi di riuso delle acque reflue, ove funzionali a garantire un utilizzo razionale delle risorse idriche e a contrastare situazioni di crisi delle risorse stesse”. 

Altra tematica rilevante per la transizione green su cui interviene il provvedimento è quella dell’economia circolare. Tuttavia, al contrario delle bozze circolate nei giorni scorsi, il decreto non conferma la disposizione che prevedeva di conferire alla direzione generale competente in materia 100mila euro all’anno in più dal 2024. Le bozze circolate specificavano anche da dove attingere per garantire questo aumento nella remunerazione della direzione generale (ovvero un “fondo speciale di parte corrente iscritto nell’ambito del programma Fondi di riserva speciali della missione Fondi da ripartire dello stato di previsione del MEF per l’anno 2024, utilizzando l’accantonamento relativo al MASE”). Confermata, invece, la volontà di rafforzare l’Albo Nazionale Gestori Ambientali con l’ingresso di due membri nel Comitato nazionale dell’albo, uno designato dalle organizzazioni che rappresentano gli autotrasportatori, l’altro dai rappresentanti dei gestori di rifiuti. 

Sulle misure urgenti in materia di bonifica, il decreto affronta il tema degli interventi previsti dal Piano d’azione per la riqualificazione dei siti orfani come stabilito dal PNRR. In particolare, il provvedimento dispone che il piano di caratterizzazione di un sito - ovvero l’insieme delle attività che consentono di ricostruire i fenomeni di contaminazione delle matrici ambientali per accedere a informazioni fondamentali per procedere con la bonifica e la messa in sicurezza del sito - sia “concordato con l’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente territorialmente competente che si pronuncia entro il termine di trenta giorni dalla richiesta del proponente, eventualmente stabilendo particolari prescrizioni”. Qualora tale Agenzia non si pronunciasse nei termini stabiliti, il piano di caratterizzazione sarebbe concordato con l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).

Infine, tra le questioni affrontate nel decreto, una menzione la merita anche la tutela del suolo e la lotta al dissesto idrogeologico, per cui il provvedimento individua misure per la programmazione e il monitoraggio degli interventi per garantire una certa interoperabilità tra le banche dati esistenti. 

Nel dettaglio, sul tema della tutela del suolo, il testo ufficiale dispone che “i soggetti a cui è affidata l’attuazione degli interventi di difesa del suolo alimentano tempestivamente il Repertorio nazionale degli interventi per la difesa del suolo - piattaforma ReNDiS, a prescindere dalla fonte di finanziamento”. Il provvedimento specifica anche che, qualora gli interventi siano già registrati nella piattaforma, i soggetti attuatori degli interventi di difesa del suolo sono tenuti a inserire su ReNDiS le “informazioni tecniche, ove mancanti, relative a posizione geografica, tipologia del dissesto e delle opere”, entro sei mesi dall’entrata in vigore del decreto. Una volta individuati gli interventi e censiti nella piattaforma ReNDiS, i soggetti attuatori trasmettono l’elenco all’ISPRA e al Ministero dell’economia e delle finanze (MEF). In questo contesto, “l’alimentazione della banca dati delle pubbliche amministrazioni” deve essere verificata dai commissari di Governo, dal presidente della regione Valle d’Aosta e dai presidenti delle province autonome di Trento e Bolzano. Infine, entro 60 giorni dall’entrata in vigore del decreto-legge Ambiente, il DPCM 27 settembre 2021 relativo all'aggiornamento dei criteri, delle modalità e dell’entità delle risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio  idrogeologico”, è adeguato alle disposizioni relative al tema della tutela del suolo previste dal decreto appena pubblicato in Gazzetta.

Per quanto riguarda il tema del dissesto idrogeologico, la misura rafforza i poteri dei presidenti di Regione nella loro veste di commissari di governo per il contrasto del dissesto idrogeologico, prevedendo un meccanismo di revoca delle risorse per gli interventi (finanziati col fondo progettazione) che non abbiano raggiunto un determinato livello di progettualità. Il DL 153/2024 stabilisce all’articolo 9 relativo al dissesto idrogeologico che “i criteri e le modalita' per stabilire le priorita'  che  le amministrazioni dello Stato sono tenute a osservare nell'assegnazione di risorse destinate  agli  interventi  di  mitigazione  del  rischio idrogeologico” devono tenere conto di quanto previsto dal decreto legge 24 giugno 2014, n.  91. Secondo tale provvedimento, tali criteri e modalità di assegnazione delle risorse sono “definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri”, su proposta del MASE e “per quanto di competenza, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti”. In caso di revoca delle risorse assegnate, inoltre, il decreto-legge Ambiente prevede che esse “siano riassegnate alle autorità di bacino distrettuale territorialmente competente per essere impiegate nell’ambito del medesimo territorio e con la medesima destinazione".    

I prossimi passi dell’iter legislativo del decreto-legge Ambiente

Una volta pubblicato in Gazzetta ufficiale il testo definitivo del decreto n. 153 del 17 ottobre 2024 - relativo a “Disposizioni urgenti per la tutela ambientale del Paese, la razionalizzazione dei procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, la promozione dell'economia circolare, l'attuazione di interventi in materia di bonifiche di siti contaminati e dissesto idrogeologico” - entra in vigore oggi 18 ottobre

Prossimamente, invece, sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. 

Consulta il testo del decreto-legge n. 153 del 17.10.2024 - GURI n. 244 del 17.10.2024