Toscana: Fondo di rotazione per la prestazione di garanzie a giovani professionisti
Descrizione
Fondo regionale di rotazione in attuazione della legge regionale 30 dicembre 2008 n. 73, norme in materia di sostegno all'innovazione delle attività professionali intellettuali.
Con Deliberazione dirigenziale n. 689 del 25 maggio 2015, pubblicata sul Bur n. 23 del 10 giugno 2015, sono state approvate le modalità operative per l’accesso al contributo in conto interessi a favore dei giovani professionisti, di cui all’art. 67 bis della L.R. 86/2014, che si aggiunge alla misura della concessione della garanzia sui prestiti ai giovani professionisti.
Possono beneficiare della garanzia del fondo regionale di rotazione i giovani professionisti ovvero esercenti la pratica o il tirocinio professionale che hanno domicilio professionale prevalente in Toscana, ai sensi dell’art. 4 comma 4 e che, alternativamente, sono:
- iscritti in albi ovvero elenchi o registri tenuti da ordini o collegi professionali;
- iscritti ad associazioni o fondazioni con personalità giuridic di cui all’articolo 5 della legge, espressione di professionisti prestatori d’opera intellettuale che esercitano professini non ordinistiche.
La garanzia è fornita per prestiti:
- d’onore a favore di giovani di età non superiore a trenta anni per l’acquisizione di strumenti informatici;
- a favore di giovani con età inferiore a quaranta anni, finalizzati al supporto alle spese di impianto dei nuovi studi professionali.
La garanzia del fondo è esplicita, diretta, incondizionata e irrevocabile.
La garanzia può essere richiesta:
- per operazioni non ancora deliberate dai soggetti finanziatori;
- per operazioni già deliberate ma non ancora concesse dai soggetti finanziatori, a condizione che le richieste arrivino al soggetto gestore entro due mesi dalla data della delibera dei soggetti finanziatori.
La Giunta regionale individua il gestore del fondo mediante procedura di evidenza pubblica ovvero mediante affidamento diretto in conformità alla normativa nazionale e regionale sui contratti.
Il soggetto gestore:
- amministra il fondo mediante contabilità separata denominata “Fondo speciale rischi per la prestazione di garanzie per i giovani professionisti”;
- delibera, in ordine alle singole operazioni, l’ammissione e la non ammissione al fondo, tenuto conto dell’obbligo di riservare il 50 per cento dell’ammontare del fondo ai finanziamenti per prestiti d’onore per giovani professionisti di età non superiore ai trenta anni;
- comunica ai soggetti finanziatori l’ammissione alla garanzia del fondo ovvero i motivi di inammissibilità della richiesta entro cinque giorni lavorativi dalla propria decisione sulla domanda di finanziamento, con le modalità stabilite dalla convenzione;
- stabilisce le quote di accantonamento al fondo in una misura tra il 10 e il 25 per cento dell’esposizione a rischio del fondo in linea capitale e delibera la liquidazione degli importi ai soggetti finanziatori;
- consente ai funzionari regionali in ogni momento l’ispezione e il controllo della documentazione relativa al fondo;
- fornisce alla Regione, a richiesta, informazioni, dati e documenti relativi all’attuazione degli interventinel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).
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Con Decreto dirigenziale n. 40/R del 31 marzo 2015, pubblicato sul Bur n. 19 dell'8 aprile 2015, sono state apportate modifiche al fondo.
Il soggetto gestore:
- amministra il fondo mediante contabilità separata denominata “Fondo speciale rischi per la prestazione di garanzie per i giovani professionisti”;
- cura l’istruttoria e delibera, in ordine alle singole operazioni, l’ammissione e la non ammissione al fondo;
- comunica ai soggetti fi nanziatori e al richiedente l’ammissione alla garanzia del fondo ovvero i motivi di inammissibilità della richiesta;
- stabilisce le quote di accantonamento al fondo in una misura tra il 10 e il 25 per cento dell’esposizione a rischio del fondo in linea capitale e delibera la liquidazione degli importi ai soggetti fi nanziatori;
- consente ai funzionari regionali in ogni momento l’ispezione e il controllo della documentazione relativa al fondo;
- fornisce alla Regione, a richiesta, informazioni, dati e documenti relativi all’attuazione degli interventi.
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Con Deliberazione dirigenziale n. 689 del 25 maggio 2015, pubblicata sul Bur n. 23 del 10 giugno 2015, sono state approvate le modalità operative per l’accesso al contributo in conto interessi a favore dei giovani professionisti, di cui all’art. 67 bis della L.R. 86/2014, che si aggiunge alla misura della concessione della garanzia sui prestiti ai giovani professionisti.
Beneficiari
I beneficiari dell’agevolazione sono i giovani professionisti beneficiari della garanzia del fondo regionale di rotazione.
Dotazione finanziaria
La dotazione finanziaria per l’anno 2015 è di € 263.000.
La garanzia è rilasciata ai soggetti finanziatori per un importo massimo pari al 60% con riferimento all’importo di ciascun finanziamento; l’importo è elevabile fino all’80% per i finanziamenti concessi ai progetti di avvio studi associati od intersettoriali.
Sui finanziamenti garantiti dal fondo i soggetti finanziatori non richiedono garanzie reali o personali; il fondo garantisce finanziamenti di durata non superiore a sessanta mesi e per un importo massimo complessivo per professionista, al netto del capitale rimborsato, di:
- tremila euro per i prestiti d’onore per l’acquisizione di strumenti informatici;
- novemila euro per prestiti relativi alle spese di impianto di nuovi studi professionali, anche on line. Nel caso di studi on line il titolare dello studio deve avere domicilio professionale prevalente in Toscana.
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Con Decreto dirigenziale n. 40/R del 31 marzo 2015, pubblicato sul Bur n. 19 dell'8 aprile 2015, sono state apportate modifiche al fondo.
La garanzia è rilasciata ai soggetti finanziatori per un importo massimo pari all’80% dell’ammontare delle operazioni finanziarie e al 60% dell’ammontare delle operazioni finanziarie
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Con Deliberazione dirigenziale n. 689 del 25 maggio 2015, pubblicata sul Bur n. 23 del 10 giugno 2015, sono state approvate le modalità operative per l’accesso al contributo in conto interessi a favore dei giovani professionisti, di cui all’art. 67 bis della L.R. 86/2014, che si aggiunge alla misura della concessione della garanzia sui prestiti ai giovani professionisti.
Il contributo in conto interessi è concesso in misura pari al 100% dell’importo degli interessi gravanti sul prestito ed è calcolato in via definitiva, in base alla durata e all’importo del prestito e al tasso di interesse applicato alla data di erogazione del prestito.
La domanda di ammissione, complete della documentazione necessaria, sono deliberate dal soggetto gestore entro dieci giorni lavorativi, rispettando l’ordine cronologico di presentazione delle domande.
Nel caso di richiesta di chiarimenti da parte del soggetto gestore, il termine di dieci giorni inizia nuovamente a decorrere dalla ricezione della risposta alla richiesta; le domande decadono qualora il soggetto gestore non riceva alcuna risposta entro trenta giorni dalla data della relativa richiesta.
La richiesta di attivazione del fondo deve essere inviata al soggetto gestore, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, entro quattro mesi dalla data di invio della intimazione, fatta salva l’eventuale regolarizzazione intervenuta nel termine indicato.
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Con Deliberazione dirigenziale n. 689 del 25 maggio 2015, pubblicata sul Bur n. 23 del 10 giugno 2015, sono state approvate le modalità operative per l’accesso al contributo in conto interessi a favore dei giovani professionisti, di cui all’art. 67 bis della L.R. 86/2014, che si aggiunge alla misura della concessione della garanzia sui prestiti ai giovani professionisti.
Le procedure e la modulistica per l’acceso all’agevolazione saranno approvate con apposito decreto dirigenziale.
I soggetti finanziatori presentano le domande di ammissione a garanzia da parte del fondo al soggetto gestore per conto dei professionisti
Le domande di ammissione, sottoscritte dal professionista, sono presentate, anche mediante posta elettronica certificata ai sensi di legge, ove questo sia espressamente previsto dai soggetti finanziatori, con le modalità stabilite mediante convenzione fra i finanziatori ed il soggetto gestore.
Il soggetto gestore delibera l’ammissione al fondo nei limiti delle risorse impegnabili del fondo alla data della stessa ammissione e la liquidazione degli importi dovuti ai soggetti finanziatori nei limiti delle risorse disponibili alla data di eventuale attivazione del fondo.
Nel caso in cui si rendano disponibili ulteriori risorse finanziarie, la Giunta regionale stabilisce la data dalla quale è possibile presentare le relative richieste al fondo, dandone avviso nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana.
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Con Decreto dirigenziale n. 40/R del 31 marzo 2015, pubblicato sul Bur n. 19 dell'8 aprile 2015, sono state apportate modifiche al fondo.
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