Friuli Venzia Giulia: sostegno al reddito ai collaboratoti a progetto - LR 11-2009
Descrizione
Regolamento per il riconoscimento di un trattamento a sostegno del reddito dei collaboratori a progetto nei casi di fine lavoro, ai sensi dell’art. 22, comma 7, della Legge regionale n. 11/2009.
I destinatari del trattamento di sostegno al reddito, nei casi di fine lavoro, sono i collaboratori a progetto di cui all’articolo 61, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30), residenti nella regione Friuli Venezia Giulia e iscritti in via esclusiva alla gestione separata presso l'INPS del Friuli Venezia Giulia, di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), con esclusione dei soggetti individuati dall’articolo 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica).
Ai fini del riconoscimento del trattamento i collaboratori a progetto devono soddisfare le seguenti condizioni:
a) abbiano cessato per fine lavoro almeno un rapporto di lavoro con contratto a progetto, con data di fine lavoro successiva al 31 dicembre 2009;
b) abbiano percepito, per lo svolgimento dei rapporti di lavoro a progetto con riferimento alla cessazione dei quali è presentata la domanda, un ammontare di compensi pari almeno al 30 per cento del reddito di cui alla successiva lettera a), numero 1);
c) abbiano in corso di esecuzione, all’atto della cessazione dei rapporti di lavoro a progetto con riferimento ai quali è presentata la domanda, almeno un ulteriore rapporto di lavoro a progetto.
Devono soddisfare altresì i seguenti requisiti:
a) con riguardo all’anno solare precedente a quello di riferimento:
- 1) abbiano conseguito, con riferimento alle prestazioni lavorative per le quali è prevista l’iscrizione alla gestione separata di cui al numero 2), un reddito lordo non inferiore a 5.000 euro e non superiore a 20.000 euro;
- 2) sia stato accreditato presso la gestione separata dell’INPS di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 335/1995, un numero di almeno tre mensilità;
b) con riguardo all’anno di riferimento:
- 1) sia accreditato, presso la gestione separata dell’INPS di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 335/1995, un numero di mensilità non inferiore a uno.
L’ammontare del trattamento di cui al presente regolamento è pari al 30% del reddito da lavoro derivante dalle prestazioni lavorative per le quali è prevista l’iscrizione alla gestione separata dell’INPS, percepito l’anno solare precedente a quello di riferimento, fino a un massimo di 4.000 euro.
Il trattamento può essere concesso una sola volta per ciascun anno di riferimento.
Il Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione (3 marzo 2010).
La domanda deve essere presentata entro 30 giorni dalla data di cessazione del contratto di lavoro a progetto alla sede dell’INPS territorialmente competente.
Il trattamento è erogato dall’INPS una volta verificata con esito favorevole la sussistenza dei requisiti di accesso. Una volta esaurite le risorse disponibili, l’INPS sospende i procedimenti in corso. Le modalità di trasferimento di ulteriori risorse sono disciplinate dalla convenzione di cui all’articolo 22, comma 4, della Legge regionale n. 11/2009.
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