Valle d'Aosta: Indennizzo ai lavoratori dipendenti che beneficiano di ammortizzatori sociali - Art. 67 LR 8-2020 - emergenza Covid-19
Descrizione
Indennizzo ai lavoratori dipendenti che beneficiano di ammortizzatori sociali per i mesi di aprile e maggio 2020, a valere sull'art. 67, comma 4 della LR 8-2020. Misura emanata in risposta all'emergenza Covid-19.
In data 26 ottobre 2020 sul sito della Regione è stata comunicata la sospensione della compensazione tra debiti e crediti per i soggetti beneficiari delle misure di sostegno delle LR anti-covid 5-2020 e 8-2020. Pertanto le persone che hanno un debito nei confronti della Regione non subiranno la decurtazione per l’importo corrispondente al debito e riceveranno l’intero importo del sostegno concesso per i bonus, per i contributi e per le integrazioni al reddito per persone fisiche, per imprese e per professionisti.
La misura eroga un indenizzo una tantum ai lavoratori dipendenti per rispondere alla crisi socio-economica causata dall'emergenza Covid-19, come forma di integrazione del reddito.
In particolare l'indennizzo è corrisposto per l’intero importo sia nei casi di sospensione dell’attività che nei casi di riduzione di orario di lavoro.
I beneficiari della misura sono i lavoratori dipendenti, con un contratto di lavoro:
- a tempo indeterminato
- a tempo determinato
in possesso dei seguenti requisiti:
- essere residenti in Valle d’Aosta nel mese (aprile e/o maggio 2020) per il quale è presentata la domanda di indennizzo;
- aver beneficiato nel mese (aprile e/o maggio 2020) per il quale è presentata la domanda di indennizzo per almeno sei giornate intere di cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO), in deroga (CIGD), CISOA, assegno ordinario (FIS) o FSBA attivati per l’emergenza epidemiologica da COVID-19. Il requisito delle 6 giornate (o delle 40 ore) deve essere posseduto per il mese per cui si fa domanda (aprile e/o maggio), e non congiuntamente fra i due mesi di aprile e maggio.
L’indennizzo previsto è di 200 euro per i mesi di aprile e maggio 2020.
Nel caso di contratti di lavoro part time, l’indennizzo è proporzionalmente ridotto alla percentuale di orario parziale che potrà essere calcolata anche eventualmente sommando le percentuali di part time relative a più contratti contemporanei di cui il soggetto è titolare.
Nel caso di contratto a chiamata l’indennizzo è concesso in proporzione ai giorni di cassa integrazione richiesti dal datore di lavoro relativi ai mesi di aprile e maggio, considerando “mese intero” le ventisei giornate.
Le domande potranno essere presentate fino al 15 settembre 2020.
Per maggiori informazioni, consultare i link.
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