Toscana: tirocini finalizzati all’accesso alle professioni
Descrizione
Elementi essenziali per l’emanazione dell’avviso per la concessione di un contributo a parziale copertura dell’indennità corrisposta ai praticanti per lo svolgimento di tirocini obbligatori e non obbligatori finalizzati all’accesso alle professioni.
L'avviso riguarda la concessione di un contributo a parziale copertura dell’indennità corrisposta ai praticanti dai professionisti delle professioni ordinistiche, ovvero da soggetti privati o enti pubblici ospitanti, per lo svolgimento di tirocini obbligatori e non obbligatori finalizzati all’accesso alle professioni.
I destinatari sono giovani in un’età compresa fra i 18 anni e i 29 anni che svolgono tirocini obbligatori e non obbligatori presso professionisti, soggetti privati o enti pubblici ospitanti, al fine di accedere alle professioni ordinistiche.
Ai fini dell’ammissibilità al contributo il tirocinio deve essere svolto alle seguenti condizioni:
- Per i tirocini obbligatori:
a) il tirocinio deve essere svolto in Toscana presso la sede del soggetto ospitante (professionista, soggetto privato o ente pubblico);
b) al tirocinante deve essere corrisposta un’indennità di almeno 500 euro mensili lordi da parte del soggetto ospitante;
c) il soggetto ospitante è tenuto ad assicurare il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro e per la responsabilità civile verso i terzi;
d) il tirocinante non può essere ospitato più di una volta presso lo stesso soggetto;
e) il soggetto ospitante deve essere in regola con la normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
f) il soggetto ospitante deve essere in regola con la normativa di cui alla legge n. 68/1999;
g) il tirocinante non deve avere in corso un rapporto di lavoro autonomo, subordinato o parasubordinato con il soggetto ospitante, a meno che tale rapporto non sia consentito dall'ordine di appartenenza. Tale rapporto dovrà tuttavia essere compatibile con il mantenimento della condizione di non occupazione del tirocinante;
h) è consentita l’attivazione del tirocinio anche in assenza di dipendenti a tempo indeterminato;
i) il tutor presso il professionista può essere il titolare dello studio o uno dei professionisti;
associati; nel caso di soggetto privato ospitante il tutor è il titolare dell’attività nel caso di ente pubblico il tutor è il dirigente o il funzionario individuato dall’ente stesso;
j) il tirocinio non può prevedere che il tirocinante sia utilizzato per funzioni che non rispettino gli obiettivi formativi del tirocinio stesso;
k) il tirocinio non può prevedere che il tirocinante sia utilizzato per sostituire i contratti a termine, per sostituire il personale del soggetto ospitante nei periodi di malattia, maternità o ferie né per ricoprire i ruoli necessari all’organizzazione;
l) ove previsto dall’ordine/collegio/albo di riferimento, il tirocinante deve essere iscritto al registro dei praticanti dell’ordine cui si rivolge il tirocinio; - per i tirocini non obbligatori:
a) il tirocinio deve essere svolto in Toscana presso la sede del soggetto ospitante (professionista, soggetto privato o ente pubblico);
b) al tirocinante deve essere corrisposta un’indennità di almeno 500 euro mensili lordi da parte del professionista;
c) il professionista è tenuto ad assicurare il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro e per la responsabilità civile verso i terzi;
d) il tirocinante non può essere ospitato più di una volta presso lo stesso professionista;
e) il professionista deve essere in regola con la normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
f) il professionista deve essere in regola con la normativa di cui alla legge n. 68/1999;
g) il tirocinio deve avere una durata minima di due mesi;
h) il tirocinante non deve avere in corso un rapporto di lavoro autonomo, subordinato o parasubordinato con il professionista, a meno che tale rapporto non sia consentito dall'ordine di appartenenza. Tale rapporto dovrà tuttavia essere compatibile con il mantenimento della condizione di non occupazione del tirocinante;
i) è consentita l’attivazione del tirocinio anche in assenza di dipendenti a tempo indeterminato;
j) il tirocinio deve prevedere un progetto formativo vistato dall'ordine/collegio/albo di riferimento;
k) il tutor presso il professionista può essere il titolare dello studio o uno dei professionisti associati; nel caso di soggetto privato ospitante il tutor è il titolare dell’attività; nel caso di ente pubblico il tutor è il dirigente o il funzionario individuato dall’ente stesso; il tutor deve essere in possesso di competenze coerenti con gli obiettivi formativi del tirocinio attestate dall'ordine/collegio/albo di riferimento mediante apposizione del visto al progetto formativo in cui è indicato il suo nominativo e le relative competenze;
l) il tirocinio non può prevedere che il tirocinante sia utilizzato per funzioni che non rispettino gli obiettivi formativi del tirocinio stesso;
m) il tirocinio non può prevedere che il tirocinante sia utilizzato per sostituire i contratti a termine, per sostituire il personale del soggetto ospitante nei periodi di malattia, maternità o ferie né per ricoprire i ruoli necessari all’organizzazione;
n) ove previsto dall’ordine/collegio/albo di riferimento, il tirocinante deve essere iscritto al registro dei praticanti dell’ordine cui si rivolge il tirocinio.
Le risorse stanziate ammontano a Euro 1.000.000.
Sia per i tirocini obbligatori che per quelli obbligatori:
- il contributo, nei limiti delle risorse disponibili, è di € 300 mensili; per i soggetti disabili e i soggetti svantaggiati il contributo e di € 500 mensili;
- la durata massima del contributo è di 12 mesi;
- il tirocinante deve avere svolto almeno il 70% delle presenze previste per le attività di tirocinio.
Termini e modalità per la presentazione delle domande saranno indicate con apposita determinazione.
Per ulteriori informazioni consultare i Link.
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