Sisma Emilia: pubblicato il protocollo per i finanziamenti agevolati a imprese e cittadini
In Gazzetta ufficiale il Protocollo d'intesa firmato il 4 ottobre 2012 dal ministro dell'Economia e delle Finanze Vittorio Grilli e dai presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, Vasco Errani, Roberto Formigoni e Luca Zaia, contenente i criteri e le modalità di attuazione del credito di imposta e dei finanziamenti bancari agevolati per la ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012. Le risorse disponibili ammontano complessivamente a 6 miliardi di euro.
Il protocollo, che attua quanto previsto dal decreto-legge n. 95/2012, ammette alle agevolazioni:
- a) i proprietari ovvero gli usufruttuari o i titolari di diritti reali di garanzia che si sostituiscano ai proprietari, delle unità immobiliari danneggiate o distrutte dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e classificate con esito B (temporaneamente inagibile), C (parzialmente inagibile) o E (inagibile);
- b) i proprietari ovvero gli usufruttuari o i titolari di diritti reali di garanzia che si sostituiscano ai proprietari delle unità immobiliari danneggiate o distrutte dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e classificate con esito B (temporaneamente inagibile), C (parzialmente inagibile) o E (inagibile) che, alla data degli eventi sismici, risultavano concesse in locazione sulla base di un contratto regolarmente registrato ovvero concesse in comodato o assegnate a soci di cooperative a proprieta' indivisa, e risultavano adibite a residenza anagrafica del conduttore, del comodatario o dell'assegnatario;
- c) i proprietari ovvero gli usufruttuari o i titolari di diritti reali di garanzia o dei familiari che si sostituiscano ai proprietari delle unità immobiliari danneggiate o distrutte dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e classificate con esito B (temporaneamente inagibile), C (parzialmente inagibile) o E (inagibile), sempreche' locate ovvero date in comodato a soggetti temporaneamente privi di abitazione per effetto degli stessi eventi sismici;
- d) i proprietari ovvero gli usufruttuari o i titolari di diritti reali di garanzia che si sostituiscano ai proprietari, e per essi il soggetto mandatario dagli stessi incaricato, delle strutture e delle parti comuni degli edifici danneggiati o distrutti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e classificati con esito B (temporaneamente inagibile), C (parzialmente inagibile) o E (inagibile), nei quali, alla data degli eventi sismici stessi, era presente un'unità immobiliare di cui alle precedenti lettere a), b) o c);
- e) i titolari di attività produttive, ovvero colui che per legge o per contratto o sulla base di altro titolo giuridico valido alla data della perizia sia tenuto a sostenere le spese per la riparazione o ricostruzione delle unità immobiliari degli impianti e beni mobili strumentali all'attività danneggiati e dagli eventi sismici che, alla data degli eventi, risultavano adibite all'esercizio dell'attività produttiva o ad essa strumentali.
Le risorse stanziate dal Governo sono così ripartite:
- 93,50% in favore dell'Emilia-Romagna;
- 6,10% in favore della Lombardia;
- 0,40% in favore del Veneto.
I Presidenti delle tre regioni, con propri provvedimenti, individueranno una metodologia di calcolo dei contributi, che saranno determinati dalle strutture comunali o regionali e verificati a campione dalla struttura commissariale o dai sindaci.
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Il 17 dicembre, Cassa depositi e prestiti e Abi hanno sottoscritto una convenzione che rende operativo l'accordo per l'attuazione del credito di imposta e dei finanziamenti bancari agevolati per la ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012. I fondi saranno messi a disposizione di cittadini e imprese danneggiate dal teremoto per interventi di riparazione, ripristino e ricostruzione di immobili per uso residenziale e produttivo. "La firma dell’accordo", ha sottolineat l’assessore regionale alle Attività produttive Gian Carlo Muzzarelli, "rappresenta un atto concreto che consente, a partire dal 10 gennaio 2013, di entrare compiutamente nella fase della ricostruzione. Già da domani sarà possibile presentare domanda per richiedere i contributi a fondo perduto".
PROTOCOLLO DI INTESA 4 ottobre 2012
Protocollo d'intesa tra il Ministro dell'economia e delle finanze e i Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, sottoscritto in data 4 ottobre 2012, ai sensi dell'art. 3-bis, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante criteri e modalita' di attuazione del credito di imposta e dei finanziamenti bancari agevolati per la ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012. (12A11299)
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E
DELLE FINANZE
e
I PRESIDENTI DELLE REGIONI
EMILIA-ROMAGNA, LOMBARDIA E VENETO
in qualita' di Commissari delegati, ai sensi dell'art. 1,
comma 2, del decreto-legge n. 74/2012, convertito
dalla legge n. 122/2012
Visti gli articoli 107, paragrafo 2, lettera b) e 108 del Trattato
sul Funzionamento dell'Unione europea;
Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modifiche ed
integrazioni, recante "Istituzione del Servizio nazionale della
protezione civile";
Visto il comma 11 dell'art. 16-bis della legge 4 febbraio 2005, n.
11, ai sensi del quale "i destinatari degli aiuti di cui all'art. 87
del Trattato che istituisce la Comunita' europea possono avvalersi di
tali misure agevolative solo se dichiarano di non rientrare fra
coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o
depositato in un conto bloccato gli aiuti che sono individuati quali
illegali o incompatibili dalla Commissione europea, e specificati nel
decreto di cui al presente comma";
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23
maggio 2007 concernente "Disciplina delle modalita' con cui e'
effettuata la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta',
concernente determinati aiuti di Stato, dichiarati incompatibili
dalla Commissione europea, di cui all'art. 1, comma 1223, della legge
27 dicembre 2006, n. 296";
Visto il Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione europea del
6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con
il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato
(Regolamento generale di esenzione per categoria);
Visto l'art. 5 del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, recante
"Disposizioni urgenti per garantire la funzionalita' di taluni
settori della pubblica amministrazione", convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, il quale prevede
tra l'altro che "Per assicurare uniformi livelli di sicurezza, ferme
restando le competenze delle regioni e delle province autonome, il
Consiglio superiore dei lavori pubblici, entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, provvede, di concerto
con il Dipartimento della protezione civile, secondo un programma di
priorita' per gli edifici scolastici e sanitari, alla redazione di
norme tecniche, anche per la verifica sismica ed idraulica, relative
alle costruzioni, nonche' alla redazione di norme tecniche per la
progettazione, la costruzione e l'adeguamento, anche sismico ed
idraulico, delle dighe di ritenuta, dei ponti e delle opere di
fondazione e sostegno dei terreni";
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5
maggio 2011, recante "Approvazione del modello per il rilevamento dei
danni, pronto intervento e agibilita' per edifici ordinari
nell'emergenza post-sismica e del relativo manuale di compilazione";
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 1°
giugno 2012, recante "Sospensione, ai sensi dell'art. 9, comma 2,
della legge 27 luglio 2000, n. 212, dei termini per l'adempimento
degli obblighi tributari a favore dei contribuenti colpiti dal sisma
del 20 maggio 2012, verificatosi nelle province di Bologna, Ferrara,
Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo", con il quale, tra l'altro,
e' stato stabilito che:
- nei confronti delle persone fisiche, anche in qualita' di
sostituti d'imposta, che, alla data del 20 maggio 2012, avevano la
residenza ovvero la sede operativa nel territorio dei comuni delle
province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e
Rovigo, riportati nell'elenco allegato allo stesso decreto, sono
sospesi i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari;
- per le citta' di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia,
Mantova e Rovigo la sospensione e' subordinata alla richiesta del
contribuente che dichiari l'inagibilita' della casa di abitazione,
dello studio professionale o dell'azienda, verificata dall'Autorita'
comunale;
- con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze possono essere individuati, sulla base delle comunicazioni
del Dipartimento della Protezione Civile, altri comuni colpiti dagli
eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012, relativamente ai quali
trova applicazione la sospensione dei termini disposta con lo stesso
decreto;
Visto il decreto-legge del 6 giugno 2012, n. 74 recante "Interventi
urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che
hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena,
Ferrara, Mantova e Rovigo", convertito, con modificazioni, dalla
legge 1° agosto 2012, n. 122;
Visto in particolare l'art. 1, comma 1, del suddetto decreto-legge
6 giugno 2012, n. 74, il quale prevede tra l'altro che le
disposizioni dello stesso decreto-legge sono volte a disciplinare gli
interventi per la ricostruzione, l'assistenza alle popolazioni e la
ripresa economica nei territori dei comuni delle province di Bologna,
Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, interessate dagli
eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012, per i quali e' stato
adottato il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1°
giugno 2012 di differimento dei termini per l'adempimento degli
obblighi tributari, nonche' di quelli ulteriori indicati nei
successivi decreti adottati ai sensi dell'art. 9, comma 2, della
legge 27 luglio 2000, n. 212;
Visti i commi 2 e 4 del suddetto art. 1 del decreto-legge 6 giugno
2012, n. 74, i quali stabiliscono che, agli interventi previsti dallo
stesso decreto-legge provvedono i Presidenti delle Regioni
Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, che operano in qualita' di
Commissari delegati, e coordinano le attivita' per la ricostruzione
dei territori colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 nelle regioni
di rispettiva competenza per l'intera durata dello stato di
emergenza, operando con i poteri di cui all'art. 5, comma 2, della
legge 24 febbraio 1992, n. 225, e con le deroghe alle disposizioni
vigenti stabilite con delibera del Consiglio dei Ministri adottata
nelle forme di cui all'art. 5, comma 1, della citata legge n.
225/1992;
Visto il comma 2 dell'art. 2 del suddetto decreto-legge 6 giugno
2012, n. 74, il quale stabilisce tra l'altro che con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, adottato su proposta dei Presidenti
delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto "sono determinati
criteri generali idonei ad assicurare, a fini di equita', la parita'
di trattamento dei soggetti danneggiati, nei limiti delle risorse
allo scopo finalizzate";
Visto l'art. 3, comma 1, del suddetto decreto-legge del 6 giugno
2012, n. 74, il quale prevede tra l'altro che "Per soddisfare le
esigenze delle popolazioni colpite dal sisma del 20 e del 29 maggio
2012 nei territori di cui all'art. 1, i Presidenti delle Regioni di
cui al comma 2 del medesimo articolo, d'intesa fra loro,
stabiliscono, con propri provvedimenti adottati in coerenza con i
criteri stabiliti con il decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri di cui all'art. 2, comma 2, sulla base dei danni
effettivamente verificatisi, priorita', modalita' e percentuali entro
le quali possono essere concessi contributi nel limite delle risorse
allo scopo finalizzate a valere sulle disponibilita' delle
contabilita' speciali di cui all'art. 2, fatte salve le peculiarita'
regionali. I contributi sono concessi, al netto di eventuali
risarcimenti assicurativi, con provvedimenti adottati dai soggetti di
cui all'art. 1, commi 4 e 5. In particolare, puo' essere disposta: a)
la concessione di contributi per la riparazione, il ripristino o la
ricostruzione degli immobili di edilizia abitativa, ad uso produttivo
e per servizi pubblici e privati e delle infrastrutture, dotazioni
territoriali e attrezzature pubbliche, distrutti o danneggiati, in
relazione al danno effettivamente subito";
Visti i commi 2, 3 e 4 del suddetto art. 3 del decreto-legge del 6
giugno 2012, n. 74, i quali prevedono rispettivamente che:
- "L'accertamento dei danni provocati dagli eccezionali eventi
sismici su costruzioni esistenti o in corso di realizzazione alla
data del 20 maggio 2012 deve essere verificato e documentato,
mediante presentazione di perizia giurata, a cura del professionista
abilitato incaricato della progettazione degli interventi di
ricostruzione e ripristino degli edifici, ai sensi di quanto disposto
dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 maggio 2011.
Restano salve le verifiche da parte delle competenti
amministrazioni.";
- "Il saldo dei contributi di cui al presente articolo,
limitatamente alla ricostruzione degli immobili distrutti e alla
riparazione degli immobili dichiarati inagibili, e' vincolato alla
documentazione che attesti che gli interventi sono stati realizzati
ai sensi dell'art. 5 del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186.";
- "In deroga agli articoli 1120, 1121 e 1136, quinto comma, del
codice civile, gli interventi di recupero relativi ad un unico
immobile composto da piu' unita' immobiliari possono essere disposti
dalla maggioranza dei condomini che comunque rappresenti almeno la
meta' del valore dell'edificio. In deroga all'art. 1136, quarto
comma, del codice civile, gli interventi ivi previsti devono essere
approvati con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli
intervenuti e almeno un terzo del valore dell'edificio.";
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4
luglio 2012 recante "Attuazione dell'art. 2, comma 2, del decreto
legge 6 giugno 2012, n. 74, recante «Interventi urgenti in favore
delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato
il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova,
Reggio Emilia e Rovigo il 20 e 29 maggio 2012»";
Visti, in particolare, i commi 3, 4 e 5 dell'art. 1 del suddetto
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 luglio 2012,
i quali prevedono rispettivamente che:
- "Al fine di assicurare la parita' di trattamento dei soggetti
danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, ciascun
Presidente di Regione - Commissario delegato ai sensi dell'art. 1 del
decreto-legge 16 giugno 2012, n. 74, nel limite massimo delle risorse
annualmente disponibili finalizzate allo scopo, puo' riconoscere:
ai proprietari ovvero agli usufruttuari o ai titolari di
diritti reali di garanzia che si sostituiscano ai proprietari, degli
immobili colpiti dal sisma in cui era presente un'abitazione
principale, un contributo per la riparazione con miglioramento
sismico o per la ricostruzione delle strutture e delle parti comuni
dell'edificio, ai sensi dell'art. 1117 del codice civile, fino
all'80% del costo ammesso e riconosciuto. Ai fini del riconoscimento
del contributo di cui al presente comma il Commissario delegato puo'
tener conto della presenza di piu' abitazioni principali nell'ambito
di un unico edificio;
ai proprietari, ovvero agli usufruttuari o ai titolari di
diritti reali di garanzia che si sostituiscano ai proprietari delle
abitazioni principali, per le riparazioni o la ristrutturazione con
miglioramento sismico o di ricostruzione degli edifici distrutti, un
contributo nel limite massimo dell'80% del costo ammesso e
riconosciuto;
ai titolari delle attivita' produttive un contributo per la
riparazione o la ricostruzione degli immobili destinati ad uso
produttivo e degli impianti, fino all'80% del costo ammesso e
riconosciuto." (comma 3);
- "Il contributo e' erogato nel periodo temporale di quattro anni
dal riconoscimento del contributo." (comma 4);
- "Con provvedimenti dei Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna,
Lombardia e Veneto - Commissari delegati, adottati ai sensi degli
articoli 1, comma 4, e 3, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012,
n. 74, sono disciplinate le erogazioni dei contributi di cui al comma
3." (comma 5);
Visto l'art. 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,
rubricato "Credito di imposta e finanziamenti bancari agevolati per
la ricostruzione", il quale prevede tra l'altro che:
"I contributi di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), del
decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, destinati ad interventi di
riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili di edilizia
abitativa e ad uso produttivo, nei limiti stabiliti dai Presidenti
delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto con i provvedimenti
di cui al comma 5, sono alternativamente concessi, su apposita
domanda del soggetto interessato, con le modalita' del finanziamento
agevolato. A tal fine, i soggetti autorizzati all'esercizio del
credito operanti nei territori di cui all'art. 1 del citato
decreto-legge n. 74 del 2012 possono contrarre finanziamenti, secondo
contratti tipo definiti con apposita convenzione con l'Associazione
bancaria italiana, assistiti dalla garanzia dello Stato, fino ad un
massimo di 6.000 milioni di euro, ai sensi dell'art. 5, comma 7,
lettera a), secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n.
269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.
326, al fine di concedere finanziamenti agevolati ai soggetti
danneggiati dagli eventi sismici. Con decreti del Ministro
dell'economia e delle finanze e' concessa la garanzia dello Stato di
cui al presente articolo e sono definiti i criteri e le modalita' di
operativita' della stessa, nonche' le modalita' di monitoraggio ai
fini del rispetto dell'importo massimo di cui al periodo precedente.
La garanzia dello Stato di cui al presente comma e' elencata
nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze di cui all'art. 31 della legge 31 dicembre 2009, n.
196." (comma 1);
"In caso di accesso ai finanziamenti agevolati accordati dalle
banche ai sensi del presente articolo, in capo al beneficiario del
finanziamento matura un credito di imposta, fruibile esclusivamente
in compensazione, in misura pari, per ciascuna scadenza di rimborso,
all'importo ottenuto sommando alla sorte capitale gli interessi
dovuti. Le modalita' di fruizione del credito di imposta sono
stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate
nel limite dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 6. Il credito
di imposta e' revocato, in tutto o in parte, nell'ipotesi di
risoluzione totale o parziale del contratto di finanziamento
agevolato." (comma 2);
"Il soggetto che eroga il finanziamento agevolato comunica con
modalita' telematiche all'Agenzia delle entrate gli elenchi dei
soggetti beneficiari, l'ammontare del finanziamento concesso a
ciascun beneficiario, il numero e l'importo delle singole rate."
(comma 3);
"I finanziamenti agevolati, di durata massima venticinquennale,
sono erogati e posti in ammortamento sulla base degli stati di
avanzamento lavori relativi all'esecuzione dei lavori, alle
prestazioni di servizi e alle acquisizioni di beni necessari
all'esecuzione degli interventi ammessi a contributo. I contratti di
finanziamento prevedono specifiche clausole risolutive espresse,
anche parziali, per i casi di mancato o ridotto impiego del
finanziamento, ovvero di utilizzo anche parziale del finanziamento
per finalita' diverse da quelle indicate nel presente articolo."
(comma 4);
"Con apposito protocollo di intesa tra il Ministro dell'economia
e delle finanze e i Presidenti delle regioni Emilia-Romagna,
Lombardia e Veneto sono definiti i criteri e le modalita' attuativi
del presente articolo, anche al fine di assicurare uniformita' di
trattamento e un efficace monitoraggio sull'utilizzo delle risorse. I
Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto
definiscono, con propri provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 3,
comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, in coerenza con il
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 2,
comma 2, del medesimo decreto-legge e con il suddetto protocollo di
intesa, tutte le conseguenti disposizioni attuative di competenza,
anche al fine di assicurare il rispetto del limite di 6.000 milioni
di euro di cui al comma 1 e dell'autorizzazione di spesa di cui al
comma 6." (comma 5);
"Al fine dell'attuazione del presente articolo, e' autorizzata la
spesa massima di 450 milioni di euro annui a decorrere dal 2013."
(comma 6);
Visto l'art. 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 134/2012, il quale prevede
che "Il decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, recante interventi
urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che
hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena,
Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012,
e l'art. 10 del presente decreto si applicano anche ai territori dei
comuni di Ferrara, Mantova, nonche', ove risulti l'esistenza del
nesso causale tra i danni e gli indicati eventi sismici, dei comuni
di Castel d'Ario, Commessaggio, Dosolo, Motteggiana, Pomponesco,
Viadana, Adria, Bergantino, Castelnovo Bariano, Fiesso Umbertiano,
Casalmaggiore, Casteldidone, Corte de' Frati, Piadena, San Daniele
Po, Robecco d'Oglio, Argenta";
Visto l'art. 11 del suddetto decreto-legge del 6 giugno 2012, n.
74, il quale prevede tra l'altro che "E' autorizzata la spesa di 100
milioni di euro, da trasferire, su ciascuna contabilita' speciale, in
apposita sezione, in favore della Regione Emilia-Romagna, della
regione Lombardia e della regione Veneto, per la concessione di
agevolazioni, nella forma del contributo in conto interessi, alle
imprese aventi sede o unita' locali ubicate nei territori di cui
all'art. 1, comma 1, del presente decreto, che hanno subito danni per
effetto degli eventi sismici verificatisi nei giorni 20 e 29 maggio
2012. Sono comprese tra i beneficiari anche le imprese agricole la
cui sede principale non e' ubicata nei territori di cui all'art. 1,
comma 1, ma i cui fondi siano situati in tali territori. I criteri,
anche per la ripartizione, e le modalita' per la concessione dei
contributi in conto interessi sono stabiliti con decreto di natura
non regolamentare del Ministro dell'Economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro dello sviluppo economico, su proposta delle
Regioni interessate";
Ritenuto che per l'attuazione del presente Protocollo i Presidenti
delle Regioni trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze
la stima, per ciascuna regione, delle diverse tipologie di danni
relativi all'edilizia residenziale per categorie di beneficiari e
relative alle attivita' produttive, suddivise in danni all'edilizia e
danni ai beni strumentali, per fasce di importo, cagionati dai
predetti eventi sismici, anche al fine di assicurare che la
concessione dei finanziamenti rientra nel limite delle risorse allo
scopo finalizzate;
Considerato che, limitatamente alla concessione dei finanziamenti
agevolati di cui all'art. 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n.
95 a favore dei soggetti titolari di attivita' produttive, gli aiuti
in questione saranno erogati solo dopo che la Commissione, con
propria comunicazione, avra' riconosciuto che il regime di aiuti in
discorso, in quanto diretto ad ovviare a danni recati da calamita'
naturali, puo' legittimamente beneficiare della deroga di cui
all'art. 107, paragrafo 2, lettera b) del Trattato sul Funzionamento
dell'Unione europea;
Considerato che con decreto del Ministro delle infrastrutture, di
concerto con il Ministro dell'interno e con il Capo del Dipartimento
della protezione civile, 14 gennaio 2008 di approvazione delle norme
tecniche per la costruzione in applicazione della legge 2 febbraio
1974, n. 64, recante provvedimenti per le costruzioni con particolari
prescrizioni per le zone sismiche, sono individuate, al punto 8.4, le
singole categorie di intervento sulle costruzioni esistenti, ivi
inclusa quella del rafforzamento locale;
Ritenuto di dover provvedere, ai sensi e per gli effetti del citato
art. 3-bis, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, alla
fissazione dei criteri e delle modalita' attuative dello stesso art.
3-bis, anche al fine di assicurare uniformita' di trattamento e un
efficace monitoraggio sull'utilizzo delle risorse, fatti salvi,
limitatamente alla concessione dei finanziamenti agevolati di cui
all'art. 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 a favore dei
soggetti titolari di attivita' produttive, gli adempimenti previsti
dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato;
Convengono fra loro quanto segue:
Art. 1
Oggetto
1. Il presente protocollo d'intesa definisce i criteri e le
modalita' per la concessione dei contributi di cui all'art. 3, comma
1, lettera a), del decreto-legge n. 74 del 2012, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 122 del 2012, destinati, nel rispetto
delle disposizioni di cui al D.M. 14 gennaio 2008 indicato in
premessa, ad interventi di riparazione, ripristino con miglioramento
sismico, ricostruzione di immobili di edilizia abitativa e ad uso
produttivo, volti a ristabilire la loro piena funzionalita' in tutte
le componenti fisse e mobili strumentali all'attivita', inclusi
impianti e macchinari, secondo le modalita' del finanziamento
agevolato di cui all'art. 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
Art. 2
Riparto delle risorse tra le Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e
Veneto
1. Al fine di assicurare il rispetto di una diretta
proporzionalita' tra danni e risorse accordate ai sensi e per gli
effetti dell'art. 3-bis del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito
dalla legge n. 135 del 2012, fino ad un massimo di 6.000 milioni di
euro, ai soggetti autorizzati all'esercizio del credito operanti nei
territori di cui all'art. 1 del decreto-legge n. 74 del 2012, cosi'
come integrato dall'art. 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012,
n. 83 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,
ai fini della concessione dei finanziamenti agevolati di cui al
suddetto art. 3-bis del decreto-legge n. 95 del 2012, le medesime
risorse sono cosi' ripartite:
- 93,50 per cento in favore della Regione Emilia-Romagna;
- 6,10% in favore della Regione Lombardia;
- 0,40% in favore della Regione Veneto.
Art. 3
Criteri e modalita' generali per la concessione dei finanziamenti
agevolati
1. I contributi di cui all'art. 1 del presente protocollo d'intesa
sono concessi, nei limiti percentuali di cui all'art. 1, comma 3, del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 luglio 2012, a
domanda del soggetto interessato, con le modalita' del finanziamento
agevolato di cui all'art. 3-bis del decreto-legge n. 95 del 2012, a
favore:
a) dei proprietari ovvero degli usufruttuari o dei titolari di
diritti reali di garanzia che si sostituiscano ai proprietari, delle
unita' immobiliari danneggiate o distrutte dagli eventi sismici del
20 e 29 maggio 2012 e classificate con esito B (temporaneamente
inagibile), C (parzialmente inagibile) o E (inagibile) ai sensi del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 maggio 2011,
che, alla data degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012,
risultavano adibite ad abitazione principale ai sensi dell'art. 13,
comma 2, terzo, quarto e quinto periodo, del decreto-legge n. 201 del
2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011;
b) dei proprietari ovvero degli usufruttuari o dei titolari di
diritti reali di garanzia che si sostituiscano ai proprietari delle
unita' immobiliari danneggiate o distrutte dagli eventi sismici del
20 e 29 maggio 2012 e classificate con esito B (temporaneamente
inagibile), C (parzialmente inagibile) o E (inagibile) ai sensi del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 maggio 2011,
che, alla data degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012,
risultavano concesse in locazione sulla base di un contratto
regolarmente registrato ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica del 26 aprile 1986, n. 131, ovvero concesse in comodato o
assegnate a soci di cooperative a proprieta' indivisa, e risultavano
adibite a residenza anagrafica del conduttore, del comodatario o
dell'assegnatario;
c) dei proprietari ovvero degli usufruttuari o dei titolari di
diritti reali di garanzia o dei familiari che si sostituiscano ai
proprietari delle unita' immobiliari danneggiate o distrutte dagli
eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e classificate con esito B
(temporaneamente inagibile), C (parzialmente inagibile) o E
(inagibile) ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 5 maggio 2011, diverse da quelle di cui alle lettere a)
e b), sempreche' locate ovvero date in comodato a soggetti
temporaneamente privi di abitazione per effetto degli stessi eventi
sismici del maggio 2012;
d) dei proprietari ovvero degli usufruttuari o dei titolari di
diritti reali di garanzia che si sostituiscano ai proprietari, e per
essi al soggetto mandatario dagli stessi incaricato, delle strutture
e delle parti comuni degli edifici danneggiati o distrutti dagli
eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e classificati con esito B
(temporaneamente inagibile), C (parzialmente inagibile) o E
(inagibile), ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 5 maggio 2011, nei quali, alla data degli eventi sismici
stessi, era presente un'unita' immobiliare di cui alle precedenti
lettere a), b) o c);
e) dei titolari di attivita' produttive, ovvero a colui che per
legge o per contratto o sulla base di altro titolo giuridico valido
alla data della perizia sia tenuto a sostenere le spese per la
riparazione o ricostruzione delle unita' immobiliari degli impianti e
beni mobili strumentali all'attivita' danneggiati e dagli eventi
sismici del 20 e 29 maggio 2012 che, alla data degli eventi sismici
del 20 e 29 maggio 2012, risultavano adibite all'esercizio
dell'attivita' produttiva o ad essa strumentali.
2. La concessione dei finanziamenti agevolati di cui al comma 1,
lettera b), e' subordinata all'assunzione dell'impegno, da parte del
proprietario o dell'usufruttuario, alla prosecuzione alle medesime
condizioni, successivamente all'esecuzione dell'intervento, e per un
periodo non inferiore a due anni, del rapporto di locazione o di
comodato o dell'assegnazione in essere alla data degli eventi
sismici. La concessione dei finanziamenti agevolati di cui alla
lettera c) del precedente comma 1 e' subordinata all'assunzione
dell'impegno, da parte del proprietario o dell'usufruttuario, alla
stipula di un contratto di locazione a canone concordato ai sensi
dell'art. 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, per un
periodo non inferiore a quattro anni, successivamente all'esecuzione
dell'intervento di riparazione o ristrutturazione con miglioramento
sismico o ricostruzione.
3. I finanziamenti agevolati di cui al comma 1 sono concessi per
gli immobili ubicati nei territori dei Comuni di cui all'art. 1,
comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, cosi' come integrato
dall'art. 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. I
finanziamenti sono altresi' concessi, alle stesse condizioni, per gli
interventi da realizzare o realizzati in edifici di Comuni diversi da
quelli di cui al precedente periodo, ma ad essi limitrofi, ove
risulti l'esistenza di un nesso causale tra danni subiti ed eventi
sismici accertata da un comitato tecnico istituito, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, da ciascun Commissario. I
comitati, composti ognuno da due membri scelti dal Commissario e da
due membri di designazione statale, operano tutti previa
individuazione di comuni criteri oggettivi e uniformi.
4. Qualora all'interno dell'edificio siano presenti unita'
immobiliari residenziali e produttive possono essere concessi i
finanziamenti agevolati di cui alle lettere a), b), c), d) e e) del
comma 1. L'importo del finanziamento agevolato concesso ai sensi
della lettere a), b) e c) del comma 1 e' diminuito, ove inerisca
anche ad interventi strutturali o sulle parti comuni dell'edificio,
della quota, rapportata al valore della proprieta' individuale, del
contributo o del finanziamento concesso ai sensi della lettera d)
dello stesso comma 1.
5. Per i finanziamenti di cui alla lettera c) del comma 1, la
percentuale non supera il 50% dei costi di riparazione, con
rafforzamento locale, o ripristino con miglioramento sismico o di
ricostruzione.
6. Per i danni coperti da indennizzo assicurativo, o da altri
contributi pubblici, la quota complessiva del rimborso assicurativo e
del finanziamento agevolato non puo' superare il 100% dell'ammontare
dei danni riconosciuti, fatto salvo il tetto massimo dell'80% della
quota a carico del finanziamento agevolato di cui al presente
protocollo d'intesa o di altri contributi pubblici concessi in
attuazione del decreto legge n. 74 del 2012.
7. I Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto,
con propri provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 3, comma 1, del
decreto-legge n. 74 del 2012, in coerenza con il decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 4 luglio 2012, individueranno
una metodologia di calcolo del contributo basata sul costo
convenzionale al metro quadrato per le superfici degli alloggi, delle
attivita' produttive e delle parti comuni di ciascun edificio e
comparati in base a computi metrici estimativi redatti sulla base dei
prezziari regionali e del livello del danno. Per gli impianti e i
beni mobili strumentali la metodologia sara' basata sui costi di
ripristino o riacquisto di beni con equivalenti caratteristiche
tecniche. I contributi saranno puntualmente determinati dalle
strutture comunali o regionali e verificati a campione dalla
struttura commissariale ovvero dai sindaci ove delegati.
8. Rientrano tra le spese ammissibili a finanziamento le spese
tecniche dei professionisti abilitati, nel limite massimo complessivo
del 10% dell'importo ammesso a finanziamento agevolato.
9. Le domande di concessione dei finanziamenti agevolati contengono
la dichiarazione, ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, in
ordine al possesso dei requisiti necessari per la concessione dei
finanziamenti e in ordine all'eventuale spettanza di ulteriori
contributi pubblici o di indennizzi assicurativi per la copertura dei
medesimi danni. Le domande sono altresi' corredate, per i lavori
affidati successivamente all'efficacia del presente protocollo, da
almeno due offerte acquisite da imprese, al fine di consentire
valutazioni comparative, nonche' dalla documentazione prevista nei
provvedimenti adottati dai Presidenti delle Regioni ed in particolare
da un'apposita perizia asseverata o giurata ai sensi del comma 1,
lettera b), e comma 5 dell'art. 3 del decreto-legge n. 74 del 2012,
convertito con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2012, che
attesti:
a) il danno subito ed il nesso di causalita' tra il danno e gli
eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012;
b) la natura, la quantificazione e l'idoneita' degli interventi
da eseguire per rimuovere lo stato di inagibilita' e per il
miglioramento delle condizioni di sicurezza preesistenti al sisma;
c) la conformita' alla vigente regolamentazione
urbanistico-edilizia ed igienico-sanitaria e al decreto del Ministro
delle infrastrutture del 14 gennaio 2008 recante «Nuove norme
tecniche per le costruzioni» e la relativa circolare applicativa del
2 febbraio 2009, n. 617;
d) la congruita' del preventivo di spesa.
10. L'intervento di miglioramento sismico deve assicurare un
livello di sicurezza dell'edificio non inferiore al 60% di quello
corrispondente ad una struttura adeguata ai sensi delle norme
tecniche delle costruzioni approvate con decreto del Ministro delle
infrastrutture 14 gennaio 2008. Nel caso in cui il livello di
sicurezza iniziale sia superiore al 60% di quello corrispondente ad
una struttura adeguata, potranno essere ammessi a contributo, entro
tetti di spesa da stabilire, ulteriori interventi di miglioramento
finalizzati all'eliminazione di eventuali carenze locali.
11. I lavori di riparazione, con rafforzamento locale, ai quali
sono assimilati gli interventi di manutenzione ordinaria, nonche' i
lavori di ripristino con miglioramento sismico o ricostruzione, non
possono comportare il mutamento della destinazione d'uso dell'unita'
immobiliare entro due anni dal termine della fine dei lavori. In caso
di interventi di ripristino con miglioramento sismico o ricostruzione
il comune puo' autorizzare, in conformita' alla vigente disciplina
urbanistica, edilizia ed ambientale, la demolizione e ricostruzione
nello stesso o altro sito dell'edificio, fermo restando che il
contributo massimo ammissibile e' riferito all'intervento di
ripristino o ricostruzione della situazione originaria medesima,
secondo quanto previsto e determinato con le relative disposizioni
dei Presidenti/Commissari Delegati, nel rispetto delle «Norme
tecniche delle costruzioni» approvate con decreto del Ministro delle
infrastrutture del 14 gennaio 2008 e la relativa circolare
applicativa n. 617 del 2 febbraio 2009. Sono in ogni caso esclusi dal
finanziamento gli immobili o le porzioni d'immobile costruiti in
violazione delle norme urbanistiche ed edilizie, o di tutela
paesaggistico-ambientale, senza che sia intervenuta sanatoria ai
sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e successive modificazioni
ed integrazioni.
12. Ai soli fini dei rapporti convenzionali tra Cassa Depositi e
Prestiti S.p.A. e l'Associazione Bancaria Italiana, i finanziamenti
di cui al comma 1 hanno durata di 15 ovvero 20 ovvero 25 anni tenuto
conto dell'ammontare del singolo finanziamento.
Art. 4
Criteri e modalita' specifiche per la concessione dei finanziamenti
agevolati a favore di soggetti titolari di attivita' produttive
1. Con il presente articolo sono dettate disposizioni aggiuntive
relative alla concessione dei finanziamenti agevolati di cui all'art.
3, comma 1, lettera e) del presente protocollo d'intesa, ferma
restando l'applicazione, per tali finanziamenti agevolati, delle
disposizioni di cui ai commi 2 e seguenti del predetto art. 3.
2. I finanziamenti agevolati di cui all'art. 3, comma 1, lettera
e), sono concessi a favore delle imprese che presentino i seguenti
requisiti:
a) rientrare nella definizione di imprese di cui all'art. 1,
dell'Allegato I al Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione
europea del 6 agosto 2008;
b) avere la sede o unita' locale nei territori delle provincie di
Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo di cui
all'art. 1, comma 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, cosi'
come integrato dall'art. 67-septies della legge 7 agosto 2012, n.
134, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 dell'art. 3 del presente
protocollo;
c) essere regolarmente costituite ed iscritte al registro delle
imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura competente per territorio e all'Anagrafe regionale delle
aziende agricole; per i professionisti, essere in possesso di Partita
Iva;
d) essere attive e non essere sottoposte a procedura di
fallimento;
e) possedere una situazione di regolarita' contributiva per
quanto riguarda la correttezza nei pagamenti e negli adempimenti
previdenziali, assistenziali ed assicurativi nei confronti di INPS e
INAIL, tenendo conto delle sospensive adottate dai provvedimenti
attinenti le zone colpite dal sisma;
f) rispettare le norme dell'ordinamento giuridico italiano in
materia di prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro e delle
malattie professionali, della sicurezza sui luoghi di lavoro, dei
contratti collettivi di lavoro e delle normative relative alla tutela
dell'ambiente;
g) non rientrare tra coloro che, essendo stati oggetto di una
richiesta di recupero degli aiuti dichiarati dalla Commissione
Europea illegali o incompatibili, non hanno assolto agli obblighi di
rimborsare o depositare in un conto bloccato detti aiuti nella
misura, comprensiva degli interessi di recupero, loro richiesta
dall'amministrazione;
h) insussistenza di cause di divieto, sospensione o decadenza ai
sensi dell'art. 67 del decreto legislativo del 6 settembre 2011, n.
159.
Art. 5
Monitoraggio, controllo, rendicontazione
1. Al fine di garantire la disponibilita' di dati affidabili ed
esaustivi necessari ad assicurare una corretta gestione e
programmazione dell'utilizzo delle risorse di 6.000 milioni di euro
di cui all'art. 3-bis del decreto-legge n. 95 del 2012 e di
assicurare il monitoraggio sul rispetto della relativa autorizzazione
di spesa, nonche' al fine di garantire un'informazione trasparente
sull'utilizzo dei fondi impiegati, anche in termini di equita' e
parita' di trattamento, e di evitare il rischio sovracompensazioni,
le Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto attivano, anche con
procedure informatiche condivise con il Ministero dell'economia e
delle finanze, a partire dalla richiesta del contributo da parte del
beneficiario, come definite all'art. 6, procedure di idoneo:
a) monitoraggio finanziario e procedurale, anche al fine del
riscontro di appropriate durate dei finanziamenti in funzione di
predeterminate ed omogenee fasce di importo;
b) controllo e rendicontazione.
2. Le attivita' di cui al comma 1, lettere a) e b), sono concordate
nell'ambito del comitato di coordinamento di cui all'art. 6 e si
basano, in quanto compatibili, sugli standard di rilevazione previsti
dall'art. 67-bis del decreto-legge n. 83 del 2012, convertito con
modificazioni dalla legge n. 134 del 2012.
3. La convenzione tra Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. e
l'Associazione Bancaria Italiana, prevista dall'art. 3-bis, comma 1,
del decreto-legge n. 95 del 2012, definisce modelli operativi e di
rendicontazione funzionali all'espletamento delle attivita' di
monitoraggio di cui al comma 1, prevedendo tra l'altro che le banche
che vi aderiscono forniscono mensilmente a Cassa Depositi e Prestiti
S.p.A., il numero e l'importo aggregato dei finanziamenti agevolati
concessi.
Art. 6
Disposizioni attuative
1. Al fine di assicurare una uniforme interpretazione ed
applicazione del presente protocollo, con provvedimento dirigenziale
del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito, senza nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica, un comitato di
coordinamento composto da rappresentati del Ministero, di cui uno in
funzione di presidente, e da un rappresentante di ciascuna delle
Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto. Alle riunioni del
comitato possono essere chiamati a partecipare, con funzione
consultiva, un rappresentante del Dipartimento della protezione
civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, un rappresentante
della Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. e un rappresentante
dell'Associazione Bancaria Italiana.
2. Con provvedimenti dei Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna,
Lombardia e Veneto, adottati ai sensi dell'art. 3, comma 1, del
decreto-legge n. 74 del 2012, in coerenza con la normativa vigente,
con il presente protocollo e con le direttive del comitato di cui al
comma 1, sono disciplinate le modalita' operative per la
presentazione delle domande e per la concessione, l'erogazione e la
revoca, totale o parziale, dei finanziamenti agevolati e sono dettate
ulteriori disposizioni occorrenti per l'attuazione dell'art. 3-bis
del decreto-legge n. 95 del 2012, anche al fine di assicurare il
rispetto del limite di 6.000 milioni di euro e dell'autorizzazione di
spesa di cui ai comma 1 e 6 dello stesso art. 3-bis.
3. I provvedimenti di cui al comma 2 assicurano inoltre che
l'importo aggregato dei provvedimenti di concessione dei contributi
in forma di finanziamento agevolato adottati da ciascuna Regione non
ecceda la quota delle risorse rispettivamente assegnate ai sensi del
precedente art. 2, sulla base della stima dei danni per categorie di
beneficiari e fasce di importi. I provvedimenti e le relative stime
sono trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze.
4. I criteri e le modalita' di cui al presente protocollo si
applicano a tutte le richieste di contributo autorizzate
successivamente alla sottoscrizione del protocollo. Resta inteso che
gli effetti per la finanza pubblica decorrono dal 1° gennaio 2013.
5. Il presente protocollo e' inviato agli organi di controllo per
gli adempimenti di competenza.
Roma, 4 ottobre 2012
Il Ministro
dell'economia e delle finanze
Grilli
Il Presidente
della regione Emilia-Romagna
Errani
Il Presidente
della regione Lombardia
Formigoni
Il Presidente
della regione Veneto
Zaia
o