Polizze Catastrofali Imprese 2026: Guida Completa su Obblighi, Esenzioni e Incentivi
Un’analisi dettagliata sulla normativa introdotta dalla Legge di Bilancio 2024 e i successivi decreti attuativi: chi deve assicurarsi, chi è esente e come non perdere le agevolazioni pubbliche.
Con l'inasprirsi degli eventi meteorologici estremi e la vulnerabilità sismica del territorio italiano, il legislatore ha introdotto un obbligo assicurativo stringente per le imprese. Non si tratta solo di una misura di tutela patrimoniale, ma di un vero e proprio requisito amministrativo per la continuità operativa e l'accesso ai finanziamenti pubblici.
1. Il Quadro Normativo di Riferimento
L'obbligo nasce con l'articolo 1, commi 101-111, della Legge 30 dicembre 2023, n. 213 (Legge di Bilancio 2024). Le modalità attuative e la rimodulazione delle scadenze sono state definite dal Decreto-Legge 31 marzo 2025, n. 39 e dal successivo decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT).
2. Chi è obbligato e chi è escluso?
L'obbligo non riguarda indistintamente ogni realtà economica, ma si concentra sulle realtà iscritte al Registro delle Imprese.
Soggetti Obbligati: Tutte le imprese con sede legale in Italia e le imprese estere con stabile organizzazione nel territorio nazionale, iscritte al Registro delle Imprese (art. 2188 c.c.).
Soggetti Esclusi:
- Imprese Agricole: Ai sensi dell'art. 2135 c.c., queste restano escluse dall'obbligo in quanto soggette a regimi di tutela specifici (come il Fondo mutualistico nazionale Agricat).
- Liberi Professionisti: I professionisti non iscritti al Registro delle Imprese non sono soggetti a questo specifico obbligo.
- Beni Abusivi: La legge vieta l'assicurazione di immobili costruiti in carenza di autorizzazioni o gravati da abusi edilizi.
3. Scadenze e Calendario dell'Obbligo
Il legislatore ha previsto un inserimento graduale basato sulle dimensioni aziendali:
| Tipologia Impresa | Definizione (Parametri UE) | Scadenza Termine |
| Grandi Imprese | > 250 dipendenti o fatturato > €50 mln | 31 Marzo 2025* |
| Medie Imprese | 50-250 dipendenti o fatturato ≤ €50 mln | 1 Ottobre 2025 |
| Micro e Piccole Imprese | < 50 dipendenti e fatturato ≤ €10 mln | 31 Dicembre 2025** |
*Per le grandi imprese è stato previsto un periodo di tolleranza per l'adeguamento fino al 30 giugno 2025 ai fini degli incentivi.
** Proroga al 31 marzo 2026 solo per alcune categorie di imprese
4. Oggetto della Copertura: Cosa deve essere assicurato?
La polizza deve coprire i danni direttamente cagionati da:
- Sismi (terremoti);
- Alluvioni, inondazioni ed esondazioni;
- Frane.
La copertura deve riguardare i beni immobili e mobili strumentali iscritti in bilancio, nello specifico:
- Terreni e fabbricati;
- Impianti e macchinari;
- Attrezzature industriali e commerciali.
5. Il nesso con Incentivi e Agevolazioni: La "Sanzione Indiretta"
Questo è l'aspetto più critico per le aziende. Sebbene non siano previste sanzioni pecuniarie dirette immediate (multe), l'inadempimento comporta gravi conseguenze finanziarie:
L'art. 1, comma 102 della L. 213/2023 stabilisce che della mancata sottoscrizione della polizza si tiene conto nell'assegnazione di contributi, sovvenzioni e agevolazioni finanziarie a valere su risorse pubbliche.
In termini pratici, il MIMIT ha chiarito che la mancanza di una polizza valida alla data della domanda o dell'erogazione preclude ad esempio l'accesso a:
- Nuova Sabatini (contributi per acquisto beni strumentali);
- Contratti di Sviluppo;
- Incentivi per Start-up e PMI Innovative;
- Fondi per la transizione ecologica e digitale.
Inoltre, in caso di evento catastrofale, le imprese non assicurate potrebbero vedere ridotto o annullato l'accesso ai ristori pubblici straordinari, seguendo il principio del "chi inquina paga" o, in questo caso, "chi non si protegge non grava sullo Stato".
6. Perimetro dei Beni: Chi è realmente obbligato?
Con l'ingresso nel 2026, l'obbligo per le imprese di assicurarsi contro gli eventi catastrofali (terremoti, alluvioni, frane) è entrato nella fase di piena operatività. Tuttavia, non tutte le aziende sono tenute a sottoscrivere una polizza: il legislatore ha legato l'adempimento alla presenza di specifici asset patrimoniali.
Il chiarimento cruciale: La FAQ n. 9 del MIMIT
Il Ministero delle Imprese (MIMIT), con la FAQ n. 9 pubblicata ad aprile 2025 e confermata dai successivi decreti attuativi, ha chiarito definitivamente la posizione delle imprese prive di asset fisici:
"Le imprese che non hanno in proprietà o non impiegano per la propria attività alcuno dei beni elencati dall'art. 2424 c.c. [...] non sono soggette all'obbligo di stipula."
Quali beni fanno scattare l'obbligo?
L'obbligo assicurativo scatta solo se l'impresa ha in bilancio (o utilizza a qualunque titolo, come il leasing o l'affitto) i beni materiali definiti dall'Articolo 2424 del Codice Civile (Sezione Attivo, voce B-II):
- Terreni e fabbricati: Capannoni, uffici, negozi, terreni agricoli (se non già coperti da regimi specifici).
- Impianti e macchinari: Strutture fisse e macchine operatrici.
- Attrezzature industriali e commerciali: Strumenti operativi necessari all'attività.
Importante: Se l'impresa opera, ad esempio, in un ufficio in affitto e i beni sono già coperti da una polizza equivalente stipulata dal proprietario dell'immobile, l'impresa utilizzatrice non è obbligata a stipularne una seconda (evitando la doppia assicurazione).
Casi di esenzione totale
L'obbligo non sussiste per:
- Aziende di soli servizi/consulenza che non possiedono immobili o impianti e i cui dipendenti operano in smart working o in spazi co-working senza asset di proprietà.
- Holding pure che detengono solo partecipazioni finanziarie.
- Imprese con beni esclusivamente immateriali (brevetti, software, marchi).
La FAQ n.1 del MIMIT chiarisce anche che l'esenzione è possibile se i beni sono coperti da altra polizza, ma vanno tuttavia assicurati pure quelli non di proprietà:
L’imprenditore, dunque, deve assicurare tutti i beni impiegati nell’esercizio dell’impresa e rientranti nei numeri 1), 2) e 3) sezione Attivo, voce B-II, di cui all’art. 2424 c.c., anche se sugli stessi l’impresa non ha il diritto di proprietà, con la sola esclusione dei beni già assistiti da analoga copertura assicurativa, anche se stipulata da soggetti diversi dall'imprenditore che impiega i beni.
Accesso a Incentivi e Agevolazioni: Cosa cambia?
La normativa (L. 213/2023) prevede che la mancata sottoscrizione della polizza venga considerata nell'assegnazione di contributi e agevolazioni pubbliche.
Per chi ha l'obbligo: La polizza è un requisito bloccante per incentivi come la Nuova Sabatini, i Contratti di Sviluppo e i bandi per la transizione 5.0.
Per chi non ha l'obbligo: Le imprese che non possiedono i beni sopra descritti non perdono il diritto agli incentivi. In sede di domanda, sarà però necessario presentare una dichiarazione sostitutiva (autocertificazione) in cui si attesta l'insussistenza dell'obbligo per mancanza di asset assicurabili ai sensi della normativa vigente.
Riepilogo Scadenze 2026
Mentre per le grandi e medie imprese l'obbligo è già scaduto nel 2025, per le Micro e Piccole Imprese il termine generale è fissato al 1° gennaio 2026. Tuttavia, il recente Decreto Milleproroghe 2026 ha concesso un'ulteriore finestra fino al 31 marzo 2026 esclusivamente per:
- Micro-imprese del settore turistico-ricettivo.
- Esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (bar e ristoranti).
- Imprese della pesca e dell'acquacoltura.
Conclusioni
Prima di procedere alla stipula, è fondamentale effettuare una verifica contabile dei cespiti in bilancio. Se l'impresa non "impiega" beni materiali, può evitare l'onere assicurativo senza compromettere l'accesso ai finanziamenti pubblici, fermo restando l'onere di dichiarare correttamente tale condizione agli enti erogatori.
Per tutte le imprese che hanno qualche bene materiale iscritto in bilancio, anche solo una singola attrezzatura o macchinario di valore modesto, la mancata stipula potrebbe comunque comportare la perdita degli incentivi.
Bozza di Autocertificazione per Esenzione
Se la tua impresa richiede un incentivo ma non è soggetta all'obbligo perché priva di beni strumentali, utilizza questa traccia per l'autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000.
Il sottoscritto _____________________, in qualità di Legale Rappresentante della società _____________________, Codice Fiscale/P.IVA _____________________,
DICHIARA
sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, che l'impresa sopra indicata non è soggetta all'obbligo di stipula della polizza assicurativa contro eventi catastrofali di cui all'art. 1, commi 101 e seguenti della Legge 213/2023, in quanto:
(selezionare l'opzione pertinente):
[ ] L'impresa non ha in proprietà, né impiega a qualsiasi titolo nella propria attività, beni immobili (fabbricati e terreni), impianti, macchinari o attrezzature industriali e commerciali così come definiti dall'art. 2424 c.c., voce B-II dell'attivo dello stato patrimoniale.
[ ] L'impresa svolge attività professionale/agricola esclusa dal perimetro soggettivo della norma ai sensi delle circolari esplicative MIMIT.
Data, _________________ Sigla/Firma Digitale _________________
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