Decreto PNRR Ter: le misure per gli enti locali
Tra le misure previste dalla legge di conversione del DL 13/2023 per assicurare l'attuazione del PNRR, una parte importante riguarda gli enti locali, chiamati a gestire 40 miliardi di finanziamenti targati Recovery.
Cosa prevede il Decreto PNRR Ter?
Il Decreto PNRR Ter ha infatti previsto delle modifiche ad una serie di agevolazioni destinate ai Comuni e predisposto alcuni sostegni di altra natura, sempre diretti agli Enti locali.
Le disposizioni sui contributi ai Comuni
La legge di conversione del decreto PNRR 3 interviene su alcuni specifici contributi rivolti ai Comuni.
L’articolo 30 del DL 13/2023, ad esempio, riguarda i contributi del Viminale ai Comuni per la messa in sicurezza di edifici e territorio, nonché per interventi di efficienza energetica. Più nello specifico stiamo parlando dei contributi varati dalla legge di Bilancio 2019 che ha stanziato risorse fino al 2030. Ebbene, il decreto PNRR Ter interviene chirurgicamente sulle annualità 2021, 2022 e 2023 di tale misura.
Per quanto concerne l’annualità 2021 (confluita poi nell’Investimento 2.2 della M2C4 del PNRR), si consente ai Comuni di proseguire nel completamento delle opere affidate oltre i termini previsti, ma comunque non oltre la data del 31 gennaio 2023.
Per quel che riguarda, invece, l’annualità 2022 il DL 13/2023 ha previsto la proroga di sei mesi dei termini per l’affidamento dei lavori relativi ai contributi assegnati ai Comuni per l’annualità 2022.
Infine, il decreto ha assegnato le risorse delle annualità 2024 e 2025 per scorrere la graduatoria dell’anno 2023.
Anche l’articolo 8-bis, comma 6 del DL 13/2023 mette mano ai contributi ai Comuni, in questo caso a quelli destinati alla progettazione definitiva ed esecutiva per la messa in sicurezza del proprio territorio dal dissesto idrogeologico, agli interventi di efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio comunale, nonché per gli interventi di messa in sicurezza delle strade. Si tratta dei contributi previsti dalla legge n. 160 del 2019, rispetto alla quale il Decreto PNRR Ter prevede che:
- l’ente locale beneficiario è tenuto ad assumere l’obbligazione giuridicamente vincolante, relativa alla stipula del contratto di affidamento dell’incarico di progettazione oggetto del contributo, entro sei mesi dalla data del decreto con il quale viene individuato l’ammontare del contributo attribuito a ciascun ente locale;
- ai fini dell’erogazione del contributo, sia sempre richiesta l’acquisizione di un codice identificativo di gara (CIG) ordinario;
- a decorrere dalla procedura di assegnazione per il 2024, gli enti beneficiari dei contributi relativi al biennio precedente possano presentare istanza di finanziamento delle spese di progettazione solo dopo aver dimostrato di aver completato le relative attività di progettazione oggetto di contributo nel biennio precedente.
Infine, un breve cenno all’articolo 43 del DL 13/2023 che consente l’utilizzo delle risorse destinate alla realizzazione degli interventi di cui al Programma di Riqualificazione Energetica della Pubblica Amministrazione Centrale (PREPAC) per la copertura dei maggiori costi che le stazioni appaltanti sopportano - in considerazione dell’aumento dei prezzi delle commodity energetiche e dei materiali da costruzione - limitatamente agli interventi di completamento e attuazione dei programmi.
Le altre misure del Decreto PNRR Ter per gli enti locali
Da segnalare anche le misura prevista dall’articolo 15-bis del DL 13/2023. La disposizione permette infatti a Regioni, Comuni e Province di chiedere all’Agenzia del Demanio il trasferimento - a titolo gratuito - di immobili demaniali interessati da progetti di riqualificazione (per scopi istituzionali o sociali), finanziati, o suscettibili di essere finanziati, dal PNRR, dal Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC) o del Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima 2030 (PNIEC). La richiesta - che deve essere motivata - va presentata all’Agenzia entro il 31 dicembre 2024. La domanda deve indicare la destinazione finale del bene immobile e la stima dei tempi per la realizzazione degli interventi previsti.
Infine, con riguardo ai finanziamenti e ai contributi PNRR, il comma 13-bis dell’articolo 8 del DL 13/2023 introduce una semplificazione procedurale per gli enti locali, stabilendo che fino al 31 dicembre 2023, le procedure di semplificazione previste dall’articolo 145, comma 2 del cosiddetto Testo unico sugli enti locali (decreto legislativo n. 267 del 2020) per la sollecita realizzazione delle opere pubbliche indifferibili, si applichino anche ai finanziamenti e ai contributi previsti per gli enti locali nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza.
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