MSE: disponibili le Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto con cui il Ministero dello Sviluppo Economico ha approvato le Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili. La disciplina unica a livello nazionale in materia risponde all'esigenza di coordinare i piani regionali di sviluppo energetico, di tutela ambientale e i piani paesaggistici, semplificare le procedure e determinare la certezza delle decisioni spettanti alle diverse amministrazioni coinvolte nell'iter autorizzativo.
In particolare il decreto MSE del 10 settembre 2010 definisce le Linee guida per il procedimento di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricita' da fonti rinnovabili nonchè linee guida tecniche per gli impianti stessi.
Nella parte prima vengono illustrate le Disposizioni generali, riguardanti:
- i principi generali inerenti l'attivita' di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;
- il campo di applicazion;
- le opere connesse e le infrastrutture di rete;
- gli oneri informativi a carico del gestore di rete;
- il ruolo del gestore servizi elettrici (GSE);
- la trasparenza amministrativa;
- il monitoraggio;
- l'esenzione dal contributo di costruzioni;
- gli oneri istruttori.
La parte seconda prende in esame il Regime giuridico dell autorizzazioni, distinguendo tra gli interventi soggetti ad autorizzazione unica (cui è destianata tutta la parte terza) e gli interventi soggetti a denuncia di inizio attivita' (DIA) e interventi di attivita' edilizia libera, con il dettaglio per tipologia di impianto (fotovoltaico, impianti di generazione elettrica alimentati da biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e bio gas, eolico, idroelettrico e geotermoelettrico).
Prima delle Disposizioni transitorie e finali (parte quinta), vengono esaminati i criteri per l'inserimento degli impianti nel paesaggio e sul territorio (parte sesta).
Le Linee Guida entreranno in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, cioè il 3 ottobre 2010.
Le Regioni e gli Enti Locali - a cui oggi compete il rilascio delle autorizzazioni - dovranno adeguare le proprie norme alle nuove Linee guida entro i 90 giorni successivi all'entrata in vigore, cioè entro il 1° gennaio 2011.
GURI n. 219 del 18 settembre 2010
Linee guida per il procedimento di cui all'articolo 12 del decreto
legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 per l'autorizzazione alla
costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricita'
da fonti rinnovabili nonche' linee guida tecniche per gli impianti
stessi.
PARTE I
DISPOSIZIONI GENERALI
1. Principi generali inerenti l'attivita' di produzione di energia
elettrica da fonti rinnovabili
1.1.L'attivita' di produzione di energia elettrica da fonti
rinnovabili si inquadra nella disciplina generale della produzione di
energia elettrica ed e' attivita' libera, nel rispetto degli obblighi
di servizio pubblico, ai sensi dell'articolo 1 del decreto
legislativo n. 79 del 1999. A tale attivita' si accede in condizioni
di uguaglianza, senza discriminazioni nelle modalita', condizioni e
termini per il suo esercizio.
1.2. Le sole Regioni e le Province autonome possono porre limitazioni
e divieti in atti di tipo programmatorio o pianificatorio per
l'installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati a
fonti rinnovabili ed esclusivamente nell'ambito e con le modalita' di
cui al paragrafo 17.
1.3. Ai sensi dell'ordinamento comunitario e nazionale, non possono
essere indette procedure pubblicistiche di natura concessoria aventi
ad oggetto l'attivita' di produzione di energia elettrica, che e'
attivita' economica non riservata agli enti pubblici e non soggetta a
regime di privativa. Restano ferme le procedure concorrenziali per
l'attribuzione delle concessioni di derivazione d'acqua e per
l'utilizzo dei fluidi geotermici.
2. Campo di applicazione
2.1. Le modalita' amministrative e i criteri tecnici di cui alle
presenti linee guida si applicano alle procedure per la costruzione e
l'esercizio degli impianti sulla terraferma di produzione di energia
elettrica alimentati da fonti energetiche rinnovabili, per gli
interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale
e riattivazione degli stessi impianti nonche' per le opere connesse
ed infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dei
medesimi impianti.
2.2.Le presenti linee guida non si applicano agli impianti offshore
per i quali l'autorizzazione e' rilasciata dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, sentiti il Ministero dello sviluppo
economico e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare, con le modalita' di cui all'articolo 12, comma 4, del
decreto legislativo n. 387 del 2003 e previa concessione d'uso del
demanio marittimo da parte della competente autorita' marittima.
3. Opere connesse e infrastrutture di rete
3.1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 12, commi 1 e 3, del
decreto legislativo 387 del 2003, tra le opere connesse sono compresi
anche i servizi ausiliari di impianto e le opere necessarie alla
connessione alla rete elettrica, specificamente indicate nel
preventivo per la connessione, ovvero nella soluzione tecnica minima
generale, redatti dal gestore della rete elettrica nazionale o di
distribuzione ed esplicitamente accettati dal proponente.
Nell'individuare la soluzione di connessione, al fine di ridurre
l'estensione complessiva e gli impatti ambientale, paesaggistico e
sul patrimonio culturale delle infrastrutture di rete ed ottimizzare
i costi relativi alla connessione elettrica, il gestore di rete tiene
conto in modo coordinato delle eventuali altre richieste di
connessione di impianti riferite ad una medesima area e puo', a
seguito di apposita istruttoria, inserire nel preventivo per la
connessione una stazione di raccolta potenzialmente asservibile a
piu' impianti purche' ricadenti nel campo di applicazione del
presente decreto.
3.2 In riferimento alle connessioni alla rete nazionale di
trasmissione dell'energia elettrica, non sono opere connesse, ai fini
dello svolgimento del procedimento di autorizzazione del singolo
impianto, i nuovi elettrodotti, o i potenziamenti di elettrodotti
esistenti facenti parte della rete di trasmissione nazionale e
inclusi da Terna nel piano di sviluppo ai sensi del decreto del
Ministro delle attivita' produttive 20 aprile 2005 pubblicato nella
Gazz. Uff. 29 aprile 2005, n. 98, che viene sottoposto a VAS e
all'approvazione del Ministero sviluppo economico. Resta fermo che,
nel caso di interventi assoggettati alla valutazione di impatto
ambientale di competenza statale ai sensi del punto 4) dell'allegato
II alla parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006, gli
esiti di tale valutazione confluiscono nel procedimento unico
regionale.
3.3. Fatto salvo quanto disposto dal punto 3.2, le infrastrutture di
connessione alla rete elettrica di trasmissione nazionale inserite
nell'elenco delle connessioni allegato al piano di sviluppo di detta
rete sono considerate opere connesse ai fini dell'applicazione
dell'art. 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo n. 387 del 2003
3.4. In riferimento alle connessioni alla rete di distribuzione
dell'energia elettrica, non sono opere connesse gli interventi sulla
linea di distribuzione per cui e' prevista la valutazione di impatto
ambientale di competenza regionale ai sensi dell'allegato III alla
parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006. Tra le opere
connesse sono comunque inclusi gli interventi necessari al
collegamento del singolo impianto alla linea stessa, a prescindere
dal loro assoggettamento alla valutazione di impatto ambientale,
indicati e concordati dal produttore nel preventivo.
4. Oneri informativi a carico del gestore di rete
4.1. Al fine di agevolare il coordinamento nell'autorizzazione degli
impianti di connessione, i gestori di rete informano con cadenza
quadrimestrale le singole Regioni circa le soluzioni di connessione
elaborate e poi accettate dai proponenti nel periodo di interesse,
con riferimento ai soli impianti con potenza nominale non inferiore a
200 kW.
5. Ruolo del gestore servizi elettrici (GSE)
5.1. Per lo svolgimento di eventuali servizi inerenti attivita'
statistiche e di monitoraggio connesse alle autorizzazioni uniche, il
Gestore dei servizi elettrici Spa puo' fornire supporto alle Regioni
secondo modalita' stabilite con atto di indirizzo del Ministro dello
sviluppo economico.
6. Trasparenza amministrativa
6.1. Le Regioni o le Province delegate rendono pubbliche anche
tramite il proprio sito web, le informazioni circa il regime
autorizzatorio di riferimento a seconda della tipologia, della
potenza dell'impianto e della localizzazione, l'autorita' competente
al rilascio del titolo, la eventuale documentazione da allegare
all'istanza medesima aggiuntiva a quella indicata al paragrafo 13 e
comunque relativa alle competenze degli enti tenuti ad esprimersi
nell'ambito del procedimento unico, il numero di copie necessario, le
modalita' e i termini di conclusione dei relativi procedimenti,
fornendo l'apposita modulistica per i contenuti dell'istanza di
autorizzazione unica.
6.2.Gli elenchi e le planimetrie delle aree e dei siti dichiarati non
idonei con le modalita' e secondo i criteri di cui al paragrafo 17,
sono resi pubblici attraverso i siti web delle Regioni, e degli enti
locali interessati. Sono altresi' resi pubblici, nel rispetto del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di tutela dei
dati personali, i provvedimenti di autorizzazione alla costruzione e
all'esercizio rilasciati ai sensi dell'articolo 12 del decreto
legislativo n. 387 del 2003. Sono altresi' rese pubbliche le
informazioni necessarie ai proponenti per l'attuazione del punto
10.4.
7. Monitoraggio
7.1.Ai fini dell'aggiornamento delle presenti linee guida,
eventualmente avvalendosi del GSE con le modalita' di cui al punto 5,
le Regioni, anche per dare attuazione a quanto previsto dall'articolo
3, comma 3, lettera e) del decreto legislativo n. 387 del 2003,
redigono e trasmettono entro il 31 marzo di ciascun anno, al
Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, al Ministero per i beni e le
attivita' culturali e alla Conferenza unificata, una relazione
riferita all'anno precedente, contenente almeno i seguenti dati:
a) numero di richieste di autorizzazione ricevute;
b) numero di richieste di autorizzazione concluse con esito positivo
e con esito negativo;
c) numero dei procedimenti pendenti;
d) tempo medio per la conclusione del procedimento, con riferimento a
ciascuna fonte;
e) dati circa la potenza e la producibilita' attesa degli impianti
autorizzati, con riferimento a ciascuna fonte;
f) proposte per perseguire l'efficacia dell'azione amministrativa
nell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli impianti
alimentati da fonti rinnovabili.
8. Esenzione dal contributo di costruzione
8.1. Fermi restando gli adempimenti fiscali previsti dalle vigenti
norme, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, lett. e) del D.P.R. 380
del 2001, il contributo di costruzione non e' dovuto per i nuovi
impianti, lavori, opere, modifiche, installazioni, relativi alle
fonti rinnovabili di energia.
9. Oneri istruttori
9.1.Le Regioni, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge n. 62
del 2005 possono prevedere oneri istruttori a carico del proponente
finalizzati a coprire le spese istruttorie di cui al paragrafo 14;
detti oneri, ai sensi dell'articolo 12, comma 6, del decreto
legislativo n 387 del 2003 non possono configurarsi come misure
compensative. Gli oneri sono determinati sulla base dei principi di
ragionevolezza, proporzionalita' e non discriminazione della fonte
utilizzata e rapportati al valore degli interventi in misura comunque
non superiore allo 0,03 per cento dell'investimento.
PARTE II
REGIME GIURIDICO DELLE AUTORIZZAZIONI
10. Interventi soggetti ad autorizzazione unica
10.1. Fatto salvo quanto previsto ai paragrafi 11 e 12, la
costruzione, l'esercizio e la modifica di impianti di produzione di
energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, delle opere
connesse e delle infrastrutture indispensabili sono soggetti ad
autorizzazione unica rilasciata dalla Regione o dalla Provincia
delegata.
10.2. Le disposizioni dell'articolo 12, commi 1, 2, 3, 4 e 6, del
decreto legislativo n. 387 del 2003 si applicano alla costruzione ed
esercizio di centrali ibride, inclusi gli impianti di cocombustione,
di potenza termica inferiore a 300 MW, qualora il produttore fornisca
documentazione atta a dimostrare che la producibilita' imputabile di
cui all'articolo 2, comma 1, lett. g) del medesimo decreto
legislativo n. 387 del 2003, per il quinquennio successivo alla data
prevista di entrata in esercizio dell'impianto sia superiore al 50%
della producibilita' complessiva di energia elettrica della centrale.
Il titolare di un impianto ibrido che intenda procedere ad una
modifica del mix di combustibili tale da comportare la riduzione
della producibilita' imputabile al di sotto del 50% di quella
complessiva, e' obbligato ad acquisire preliminarmente
l'autorizzazione al proseguimento dell'esercizio nel nuovo assetto ai
sensi delle pertinenti norme di settore.
10.3. Gli impianti alimentati anche parzialmente da rifiuti, aventi
le caratteristiche di cui al punto 10.2 e per i quali si applica la
procedura di cui all'articolo 208 del decreto legislativo n. 152 del
2006 e successive modificazioni, sono soggetti all'autorizzazione
unica di cui al punto 10.1, anche qualora tali impianti abbiano
capacita' di generazione inferiore alle soglie richiamate nella
tabella 1.
10.4. Sono fatte salve le norme di settore che assoggettano ad
autorizzazione gli interventi di modifica degli impianti. In tal
caso, le autorizzazioni settoriali confluiscono nel procedimento
unico.
10.5. Qualora un progetto interessi il territorio di piu' Regioni o
di piu' Province delegate, la richiesta di autorizzazione e'
inoltrata all'ente nel cui territorio:
i. sono installati il maggior numero di aerogeneratori, nel caso di
impianti eolici;
ii. sono installati il maggior numero di pannelli, nel caso di
impianti fotovoltaici;
iii. e' effettuata la derivazione d'acqua di maggiore entita', nel
caso di impianti idroelettrici;
iv. sono presenti il maggior numero di pozzi di estrazione del
calore, nel caso di impianti geotermoelettrici;
v. sono collocati i gruppi turbina alternatore, ovvero i sistemi di
generazione di energia elettrica, negli altri casi.
L'ente in tal modo individuato provvede allo svolgimento del
procedimento, cui partecipano gli altri enti interessati.
10.6 Qualora gli effetti di un progetto interessino il territorio di
altre Regioni o Province delegate, la Regione o Provincia competente
al rilascio dell'autorizzazione e' tenuta a coinvolgere nel
procedimento le Regioni o Province delegate interessate.
10.7 L'amministrazione individuata ai sensi del punto 10.5 procede al
rilascio dell'autorizzazione d'intesa con le altre Regioni o Province
delegate interessate.
11. Interventi soggetti a denuncia di inizio attivita' (DIA) e
interventi di attivita' edilizia libera: principi generali
11.1. Nel rispetto del principio di non aggravamento del procedimento
di cui all'articolo 1, comma 2, della legge n. 241 del 1990, per gli
impianti di cui al paragrafo 12 , l'autorita' competente non puo'
richiedere l'attivazione del procedimento unico di cui all'articolo
12, comma 4, del decreto legislativo n. 387 del 2003. Resta ferma la
facolta' per il proponente di optare, in alternativa alla DIA, per
tale procedimento unico.
11.2. Nel caso di interventi soggetti a DIA, in relazione ai quali
sia necessario acquisire concessioni di derivazioni ad uso
idroelettrico, autorizzazioni ambientali, paesaggistiche, di tutela
del patrimonio storico-artistico, della salute o della pubblica
incolumita', le stesse sono acquisite e allegate alla DIA, salvo che
il Comune provveda direttamente per gli atti di sua competenza.
11.3. Sono realizzabili mediante DIA gli impianti nonche' le
eventuali opere per la connessione alla rete elettrica. In tal caso,
le autorizzazioni, i nulla osta o atti d'assenso comunque denominati
previsti dalla vigente normativa sono allegati alla DIA (verifica
gestore rete/ preventivo per la connessione). Per gli impianti
soggetti a comunicazione, le eventuali opere per la connessione alla
rete elettrica sono autorizzate separatamente.
11.4. Il ricorso alla DIA e alla comunicazione e' precluso al
proponente che non abbia titolo sulle aree o sui beni interessati
dalle opere e dalle infrastrutture connesse. In tal caso, si applica
l'articolo 12, commi 3 e 4, del decreto legislativo 387 del 2003, in
tema di autorizzazione unica.
11.5. Sono soggette a DIA le opere di rifacimento realizzate sugli
impianti fotovoltaici ed eolici esistenti che non comportano
variazioni delle dimensioni fisiche degli apparecchi, della
volumetria delle strutture e dell'area destinata ad ospitare gli
impianti stessi, ne' delle opere connesse.
11.6. I limiti di capacita' di generazione e di potenza indicati al
successivo paragrafo 12 sono da intendere come riferiti alla somma
delle potenze nominali, per ciascuna fonte, dei singoli impianti di
produzione appartenenti allo stesso soggetto o su cui lo stesso
soggetto ha la posizione decisionale dominante, facenti capo al
medesimo punto di connessione alla rete elettrica. Per capacita' di
generazione o potenza dell'impianto si intende la potenza attiva
nominale dell'impianto, determinata come somma delle potenze attive
nominali dei generatori che costituiscono l'impianto. La potenza
attiva nominale di un generatore e' la massima potenza attiva
determinata moltiplicando la potenza apparente nominale per il
fattore di potenza nominale, entrambi riportati sui dati di targa del
generatore medesimo.
11.7. La locuzione " utilizzo delle fonti di energia rinnovabile in
edifici ed impianti industriali" di cui all'articolo 123, comma 1,
del DPR 380 del 2001, e' riferita a quegli interventi in edifici ed
impianti industriali esistenti in cui gli impianti hanno una
capacita' di generazione compatibile con il regime di scambio sul
posto.
11.8. La locuzione "installazione di pannelli solari fotovoltaici a
servizio degli edifici", di cui all'articolo 6, comma 1, lettera d)
del DPR 380 del 2001, e' riferita a quegli interventi in cui gli
impianti sono realizzati su edifici esistenti o su loro pertinenze ed
hanno una capacita' di generazione compatibile con il regime di
scambio sul posto.
11.9. Nel caso di interventi di installazione di impianti alimentati
da fonti rinnovabili di cui all'articolo 6, comma 2 lettere a) e d),
del DPR 380 del 2001, alla Comunicazione ivi prevista si allegano:
a) le autorizzazioni eventualmente obbligatorie ai sensi delle
normative di settore;
b) limitatamente agli interventi di cui alla lettera a) del medesimo
comma 2, i dati identificativi dell'impresa alla quale intende
affidare la realizzazione dei lavori e una relazione tecnica
provvista di data certa e corredata degli opportuni elaborati
progettuali, a firma di un tecnico abilitato, il quale dichiari di
non avere rapporti di dipendenza con l'impresa ne' con il committente
e che asseveri, sotto la propria responsabilita', che i lavori sono
conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti
edilizi vigenti e che per essi la normativa statale e regionale non
prevede il rilascio di un titolo abilitativo. Per "titolo
abilitativo" si intende il permesso di costruire di cui all'articolo
10 e seguenti del DPR n. 380 del 2001.
11.10. Alla Comunicazione di cui all'articolo 27, comma 20, della
legge n 99 del 2009 e di cui all'articolo 11, comma 5, del decreto
legislativo n. 115 del 2008, non si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 6 del DPR 380 del 2001.
11.11. Sono fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 6, comma
6, del DPR 380 del 2001 e 11, comma 4, del decreto legislativo 115
del 2008.
12. Interventi soggetti a denuncia di inizio attivita' e interventi
di attivita' edilizia libera: dettaglio per tipologia di impianto
FOTOVOLTAICO
12.1. I seguenti interventi sono considerati attivita' ad edilizia
libera e sono realizzati previa comunicazione secondo quanto disposto
dal punto 11.9 e 11.10, anche per via telematica, dell'inizio dei
lavori da parte dell'interessato all'amministrazione comunale:
a) impianti solari fotovoltaici aventi tutte le seguenti
caratteristiche (ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del decreto
legislativo 30 maggio 2008, n. 115):
i. impianti aderenti o integrati nei tetti di edifici esistenti con
la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda e i cui
componenti non modificano la sagoma degli edifici stessi;
ii. la superficie dell'impianto non e' superiore a quella del tetto
su cui viene realizzato;
iii. gli interventi non ricadono nel campo di applicazione del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i recante Codice dei
beni culturali e del paesaggio, nei casi previsti dall'articolo 11,
comma 3, del decreto legislativo n. 115 del 2008.
b) impianti solari fotovoltaici aventi tutte le seguenti
caratteristiche (ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera d) del
DPR 380 del 2001):
i. realizzati su edifici esistenti o sulle loro pertinenze;
ii. aventi una capacita' di generazione compatibile con il regime di
scambio sul posto;
iii. realizzati al di fuori della zona A) di cui al decreto del
Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444;
12.2. Sono realizzabili mediante denuncia di inizio attivita':
a) impianti solari fotovoltaici non ricadenti fra quelli di cui al
punto 12.1 aventi tutte le seguenti caratteristiche (ai sensi
dell'articolo 21, comma 1, del decreto ministeriale 6 agosto 2010 che
stabilisce le tariffe incentivanti per gli impianti che entrano in
esercizio dopo il 31 dicembre 2010):
i. moduli fotovoltaici sono collocati sugli edifici;
ii. la superficie complessiva dei moduli fotovoltaici dell'impianto
non sia superiore a quella del tetto dell'edificio sul quale i moduli
sono collocati.
b) impianti solari fotovoltaici non ricadenti fra quelli di cui al
paragrafo 12.1, e 12.2 lettera a), aventi capacita' di generazione
inferiore alla soglia indicata alla Tabella A allegata al d.lgs. 387
del 2003, come introdotta dall'articolo 2, comma 161, della legge n.
244 del 2007.
IMPIANTI DI GENERAZIONE ELETTRICA ALIMENTATI DA BIOMASSE, GAS DI
DISCARICA, GAS RESIDUATI DAI PROCESSI DI DEPURAZIONE E BIO GAS
12.3. I seguenti interventi sono considerati attivita' ad edilizia
libera e sono realizzati previa comunicazione secondo quanto disposto
dai punti 11.9 e 11.10, anche per via telematica, dell'inizio dei
lavori da parte dell'interessato all'amministrazione comunale:
a) Impianti alimentati da biomasse, gas di discarica, gas residuati
dai processi di depurazione e biogas aventi tutte le seguenti
caratteristiche (ai sensi dell'articolo 27, comma 20, della legge n.
99 del 2009):
i. operanti in assetto cogenerativo;
ii. aventi una capacita' di generazione massima inferiore a 50 kWe
(microgenerazione);
b) impianti alimentati da biomasse, gas di discarica, gas residuati
dai processi di depurazione e biogas non ricadenti fra quelli di cui
al punto a) ed aventi tutte le seguenti caratteristiche (ai sensi
dell'articolo 123, comma 1, secondo periodo e dell'articolo 6, comma
1, lettera a) del DPR 380 del 2001):
i. realizzati in edifici esistenti, sempre che non alterino i volumi
e le superfici, non comportino modifiche delle destinazioni di uso,
non riguardino le parti strutturali dell'edificio, non comportino
aumento del numero delle unita' immobiliari e non implichino
incremento dei parametri urbanistici;
ii. aventi una capacita' di generazione compatibile con il regime di
scambio sul posto.
12.4. Sono realizzabili mediante denuncia di inizio attivita':
a) Impianti di generazione elettrica alimentati da biomasse, gas di
discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas non
ricadenti fra quelli di cui al punto 12.3 ed aventi tutte le seguenti
caratteristiche (ai sensi dell'articolo 27, comma 20, della legge n.
99 del 2009):
i. operanti in assetto cogenerativo;
ii. aventi una capacita' di generazione massima inferiore a 1000 kWe
(piccola cogenerazione) ovvero a 3000 kWt;
b) impianti di generazione elettrica alimentati da biomasse, gas di
discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas, non
ricadenti fra quelli di cui al punto 12.3 e al punto 12.4 lettera a)
ed aventi capacita' di generazione inferiori alle rispettive soglie
indicate alla Tabella A allegata al d.lgs. 387 del 2003, come
introdotta dall'articolo 2, comma 161, della legge n. 244 del 2007.
EOLICO
12.5 I seguenti interventi sono considerati attivita' ad edilizia
libera e sono realizzati previa comunicazione secondo quanto disposto
dai punti 11.9 e 11.10, anche per via telematica, dell'inizio dei
lavori da parte dell'interessato all'amministrazione comunale:
a) Impianti eolici aventi tutte le seguenti caratteristiche (ai sensi
dell'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n
115)
i. Installati sui tetti degli edifici esistenti di singoli generatori
eolici con altezza complessiva non superiore a 1,5 metri e diametro
non superiore a 1 metro;
ii. gli interventi non ricadono nel campo di applicazione del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. recante Codice dei beni
culturali e del paesaggio, nei casi previsti dall'articolo 11, comma
3, del decreto legislativo n. 115 del 2008.
b) Torri anemometriche finalizzate alla misurazione temporanea del
vento aventi tutte le seguenti caratteristiche:
i. realizzate mediante strutture mobili, semifisse o comunque
amovibili;
ii. installate in aree non soggette a vincolo o a tutela, a
condizione che vi sia il consenso del proprietario del fondo;
iii. sia previsto che la rilevazione non duri piu' di 36 mesi;
iv. entro un mese dalla conclusione della rilevazione il soggetto
titolare rimuove le predette apparecchiature ripristinando lo stato
dei luoghi.
12.6. Sono realizzabili mediante denuncia di inizio attivita':
a) impianti eolici non ricadenti fra quelli di cui alla lettera a) ed
aventi capacita' di generazione inferiore alle soglie indicate alla
Tabella A allegata al d.lgs. 387 del 2003, come introdotta
dall'articolo 2, comma 161, della legge n. 244 del 2007.
b) Torri anemometriche finalizzate alla misurazione temporanea del
vento di cui al punto 12.5 lettera b), nel caso in cui si preveda una
rilevazione di durata superiore ai 36 mesi.
IDROELETTRICO E GEOTERMOELETTRICO
12.7. I seguenti interventi sono considerati attivita' ad edilizia
libera e sono realizzati previa comunicazione secondo quanto disposto
dai punti 11.9 e 11.10, anche per via telematica, dell'inizio dei
lavori da parte dell'interessato all'amministrazione comunale:
a) impianti idroelettrici e geotermoelettrici aventi tutte le
seguenti caratteristiche (ai sensi dell'articolo 123, comma 1,
secondo periodo e dell'articolo 6, comma 1, lettera a) del DPR 380
del 2001):
i. realizzati in edifici esistenti sempre che non alterino i volumi e
le superfici, non comportino modifiche delle destinazioni di uso, non
riguardino le parti strutturali dell'edificio, non comportino aumento
del numero delle unita' immobiliari e non implichino incremento dei
parametri urbanistici;
ii. aventi una capacita' di generazione compatibile con il regime di
scambio sul posto.
12.8. Sono realizzabili mediante denuncia di inizio attivita':
b) impianti idroelettrici non ricadenti fra quelli di cui alle
lettere a) ed aventi capacita' di generazione inferiori alla soglia
indicate alla Tabella A allegata al d.lgs. 387 del 2003, come
introdotta dall'articolo 2, comma 161, della legge n. 244 del 2007.
12.9. I regimi di cui al presente paragrafo sono riepilogati nella
tabella 1 allegata.
PARTE III
PROCEDIMENTO UNICO
13. Contenuti minimi dell'istanza per l'autorizzazione unica
13.1. L'istanza per il rilascio dell'autorizzazione unica, fermo
restando quanto previsto dai punti 13.2 e 13.3, e' corredata da:
a) progetto definitivo dell'iniziativa, comprensivo delle opere per
la connessione alla rete, delle altre infrastrutture indispensabili
previste, della dismissione dell'impianto e del ripristino dello
stato dei luoghi. Il ripristino, per gli impianti idroelettrici, e'
sostituito da misure di reinserimento e recupero ambientale.
b) relazione tecnica, inclusa nel progetto definitivo, che indica, in
particolare:
i. i dati generali del proponente comprendenti, nel caso di impresa,
copia di certificato camerale;
ii. la descrizione delle caratteristiche della fonte utilizzata, con
l'analisi della producibilita' attesa, ovvero delle modalita' di
approvvigionamento e, per le biomasse, anche la provenienza della
risorsa utilizzata; per gli impianti eolici andranno descritte le
caratteristiche anemometriche del sito, le modalita' e la durata dei
rilievi, che non puo' essere inferiore ad un anno, e le risultanze
sulle ore equivalenti annue di funzionamento;
iii. la descrizione dell'intervento, delle fasi, dei tempi e delle
modalita' di esecuzione dei complessivi lavori previsti, del piano di
dismissione degli impianti e di ripristino dello stato dei luoghi,
ovvero, nel caso di impianti idroelettrici, delle misure di
reinserimento e recupero ambientale proposte;
iv. una stima dei costi di dismissione dell'impianto e di ripristino
dello stato dei luoghi ovvero, nel caso di impianti idroelettrici,
delle misure di reinserimento e recupero ambientale proposte;
v. un'analisi delle possibili ricadute sociali, occupazionali ed
economiche dell'intervento a livello locale per gli impianti di
potenza superiore ad 1 MW.
c) nel caso di impianti alimentati a biomassa e di impianti
fotovoltaici, e' allegata la documentazione da cui risulti la
disponibilita' dell'area su cui realizzare l'impianto e delle opere
connesse, comprovata da titolo idoneo alla costruzione dell'impianto
e delle opere connesse , ovvero, nel caso in cui sia necessaria, la
richiesta di dichiarazione di pubblica utilita' delle opere connesse
e di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, corredata
dalla documentazione riportante l'estensione, i confini ed i dati
catastali delle aree interessate ed il piano particellare; tale
documentazione e' aggiornata a cura del proponente nel caso il
progetto subisca modifiche durante la fase istruttoria;
d) per gli impianti diversi da quelli di cui al punto c) e' allegata
la documentazione da cui risulti la disponibilita', nel senso
precisato al punto c), dell'area interessata dalla realizzazione
dell'impianto e delle opere connesse ovvero, nel caso in cui sia
necessaria la procedura di esproprio, la richiesta di dichiarazione
di pubblica utilita' dei lavori e delle opere e di apposizione del
vincolo preordinato all'esproprio corredata dalla documentazione
riportante l'estensione, i confini ed i dati catastali delle aree
interessate ed il piano particellare; tale documentazione e'
aggiornata a cura del proponente nel caso il progetto subisca
modifiche durante la fase istruttoria;
e) per gli impianti idroelettrici, concessione di derivazione d'acqua
per uso idroelettrico qualora sia stata gia' acquisita;
f) preventivo per la connessione redatto dal gestore della rete
elettrica nazionale o della rete di distribuzione secondo le
disposizioni di cui agli articoli 6 e 19 della Delibera AEEG ARG/elt
99/08 e successive disposizioni in materia, esplicitamente accettato
dal proponente; al preventivo sono allegati gli elaborati necessari
al rilascio dell'autorizzazione degli impianti di rete per la
connessione, predisposti dal gestore di rete competente, nonche' gli
elaborati relativi agli eventuali impianti di utenza per la
connessione, predisposti dal proponente. Entrambi i predetti
elaborati sono comprensivi di tutti gli schemi utili alla definizione
della connessione;
g) certificato di destinazione urbanistica ed estratto dei mappali e
delle norme d'uso del piano paesaggistico regionale in riferimento
alle aree interessate dall'intervento nonche', ove prescritta, la
relazione paesaggistica di cui al DPCM 12 dicembre 2005;
h) ove prescritta, documentazione prevista dal d.lgs. 4/2008 per la
verifica di assoggettabilita' alla valutazione di impatto ambientale
ovvero per la valutazione di impatto ambientale e la valutazione di
incidenza, relativa al progetto di cui alla lettera a);
i) ricevuta di pagamento degli oneri istruttori, ove previsti;
j) impegno alla corresponsione all'atto di avvio dei lavori di una
cauzione a garanzia della esecuzione degli interventi di dismissione
e delle opere di messa in pristino, da versare a favore
dell'amministrazione procedente mediante fideiussione bancaria o
assicurativa secondo l'importo stabilito in via generale dalle
Regioni o dalle Province delegate in proporzione al valore delle
opere di rimessa in pristino o delle misure di reinserimento o
recupero ambientale; la cauzione e' stabilita in favore
dell'amministrazione che sara' tenuta ad eseguire le opere di rimessa
in pristino o le misure di reinserimento o recupero ambientale in
luogo del soggetto inadempiente; tale cauzione e' rivalutata sulla
base del tasso di inflazione programmata ogni 5 anni. Le Regioni o le
Province delegate, eventualmente avvalendosi delle Agenzie regionali
per l'ambiente, possono motivatamente stabilire, nell'ambito della
Conferenza dei servizi, differenti soglie e/o importi per la cauzione
parametrati in ragione delle diverse tipologie di impianti e in
relazione alla particolare localizzazione dei medesimi;
k) nel caso in cui il preventivo per la connessione comprenda una
stazione di raccolta potenzialmente asservibile a piu' impianti e le
opere in esso individuate siano soggette a valutazione di impatto
ambientale, la relazione che il gestore di rete rende disponibile al
produttore, redatta sulla base delle richieste este di connessione di
impianti ricevute dall'azienda in riferimento all'area in cui e'
prevista la localizzazione dell'impianto, comprensiva
dell'istruttoria di cui al punto 3.1, corredata dei dati e delle
informazioni utilizzati, da cui devono risultare, oltre alle
alternative progettuali di massima e le motivazioni di carattere
elettrico, le considerazioni operate al fine di ridurre l'estensione
complessiva e contenere l'impatto ambientale delle infrastrutture di
rete;
1) copia della comunicazione effettuata alla Soprintendenza ai sensi
del punto 13.3.
13.2. L'istanza e' inoltre corredata della specifica documentazione
eventualmente richiesta dalle normative di settore di volta in volta
rilevanti per l'ottenimento di autorizzazioni, concessioni, nulla
osta o atti di assenso comunque denominati che confluiscono nel
procedimento unico e di cui e' fornito un elenco indicativo
nell'allegato 1.
13.3. Nei casi in cui l'impianto non ricada in zona sottoposta a
tutela ai sensi del d.lgs 42 del 2004, il proponente effettua una
comunicazione alle competenti Soprintendenze per verificare la
sussistenza di procedimenti di tutela ovvero di procedure di
accertamento della sussistenza di beni archeologici, in itinere alla
data di presentazione dell'istanza di autorizzazione unica. Entro 15
giorni dal ricevimento della comunicazione, le soprintendenze
informano l'amministrazione procedente circa l'eventuale esito
positivo di detta verifica al fine di consentire alla stessa
amministrazione, nel rispetto dei termini previsti dal punto 14.6, di
convocare alla conferenza di servizi le soprintendenze nel caso
previsto dal punto 14.9, lett. e).
13.4. Le Regioni o le Province delegate non possono subordinare la
ricevibilita', la procedibilita' dell'istanza o la conclusione del
procedimento alla presentazione di previe convenzioni ovvero atti di
assenso o gradimento da parte dei comuni il cui territorio e'
interessato dal progetto.
14. Avvio e svolgimento del procedimento unico
14.1. Il procedimento unico si svolge tramite conferenza di servizi,
nell'ambito della quale confluiscono tutti gli apporti amministrativi
necessari per la costruzione e l'esercizio dell'impianto, delle opere
connesse e delle infrastrutture indispensabili. Resta ferma
l'applicabilita' dell'articolo 14-bis della legge n. 241 del 1990 in
materia di conferenza di servizi preliminare.
14.2. La documentazione elencata al punto 13.1, ferma restando la
documentazione imposta dalle normative di settore e indicata dalla
regione o dalle Province delegate ai sensi del punto 6.1 , e'
considerata contenuto minimo dell'istanza ai fini della sua
procedibilita'.
14.3. Il procedimento viene avviato sulla base dell'ordine
cronologico di presentazione delle istanze di autorizzazione, tenendo
conto della data in cui queste sono considerate procedibili ai sensi
delle leggi nazionali e regionali di riferimento.
14.4. Entro 15 giorni dalla presentazione dell'istanza,
l'Amministrazione competente, verificata la completezza formale della
documentazione, comunica al richiedente l'avvio del procedimento ai
sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241 del 1990 e successive
modificazioni e integrazioni, ovvero comunica la improcedibilita'
dell'istanza per carenza della documentazione prescritta; in tal caso
il procedimento puo' essere avviato solo alla data di ricevimento
dell'istanza completa. Trascorso detto termine senza che
l'amministrazione abbia comunicato l'improcedibilita', il
procedimento si intende avviato.
14.5. Il superamento di eventuali limitazioni di tipo programmatico
contenute nel Piano Energetico regionale o delle quote minime di
incremento dell'energia elettrica da fonti rinnovabili ripartite ai
sensi dell'articolo 8 bis del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 208,
convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13 non
preclude l'avvio e la conclusione favorevole del procedimento ai
sensi del paragrafo 1.
14.6. Entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza,
l'amministrazione convoca la conferenza dei servizi che si svolge con
le modalita' di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 241 del
1990 e successive modificazioni ed integrazioni.
14.7. Ai sensi dell'articolo 27, comma 43, della legge n. 99 del
2009, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 6, comma 9, del
decreto legislativo n. 152 del 2006 , la verifica di
assoggettabilita' alla VIA si applica:
a) agli impianti per la produzione di energia mediante lo
sfruttamento del vento di potenza nominale complessiva superiore a 1
MW;
b) agli impianti da fonti rinnovabili non termici , di potenza
nominale complessiva superiore a 1 MW.
La potenza nominale e' individuata con le modalita' di cui al punto
11.6 .
Per le altre tipologie di progetti sottoposti a verifica di
assoggettabilita' a VIA, resta fermo quanto previsto dal decreto
legislativo n. 152 del 2006.
14.8. Per gli impianti di cui al punto 14.7, e' fatta salva la
possibilita' per il proponente di presentare istanza di valutazione
di impatto ambientale senza previo esperimento della procedura di
verifica di assoggettabilita'.
14.9. In attuazione dei principi di integrazione e di azione
preventiva in materia ambientale e paesaggistica, il Ministero per i
beni e le attivita' culturali partecipa:
a) al procedimento per l'autorizzazione di impianti alimentati da
fonti rinnovabili localizzati in aree sottoposte a tutela ai sensi
del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. recante
Codice dei beni culturali e del paesaggio;
b) nell'ambito dell'istruttoria di valutazione di impatto ambientale,
qualora prescritta . per gli impianti eolici con potenza nominale
maggiore di 1 MW, anche qualora l'impianto non ricada in area
sottoposta a tutela ai sensi del citato decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42;
c) al procedimento per l'autorizzazione di impianti alimentati da
fonti rinnovabili localizzati in aree contermini a quelle sottoposte
a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,
recante il codice dei beni culturali e del paesaggio; in queste
ipotesi il Ministero esercita unicamente in quella sede i poteri
previsti dall'articolo 152 di detto decreto; si considerano
localizzati in aree contermini gli impianti eolici ricadenti
nell'ambito distanziale di cui al punto b) del paragrafo 3.1. e al
punto e) del paragrafo 3.2 dell'allegato 4; per gli altri impianti
l'ambito distanziale viene calcolato, con le stesse modalita' dei
predetti paragrafi, sulla base della massima altezza da terra
dell'impianto;
d) nei casi in cui, a seguito della comunicazione di cui al punto
13.3, la Soprintendenza verifichi che l'impianto ricade in aree
interessate da procedimenti di tutela ovvero da procedure di
accertamento della sussistenza di beni archeologici in itinere alla
data di presentazione dell'istanza di autorizzazione unica.
14.10 il gestore della rete cui si prevede di connettere l'impianto
partecipa alla conferenza di servizi senza diritto di voto. Alla
conferenza possono partecipare, senza diritto di voto, i
concessionari e i gestori di pubblici servizi nel caso in cui il
procedimento amministrativo e il progetto dedotto in conferenza abbia
effetto diretto o indiretto sulla loro attivita'. A tali fini e'
inviata con congruo anticipo la comunicazione della convocazione
della conferenza di servizi di cui al punto 14.6.
14.11. Nel rispetto del principio di non aggravamento del
procedimento di cui all'articolo 1, comma 2, della legge n. 241 del
1990, l'ulteriore documentazione o i chiarimenti ritenuti necessari
per la valutazione dell'intervento sono richiesti, anche su impulso
delle altre amministrazioni interessate, dall'Amministrazione
procedente in un'unica soluzione ed entro 90 giorni dall'avvio del
procedimento. Se il proponente non fornisce la documentazione
integrativa entro i successivi 30 giorni, salvo proroga per un
massimo di ulteriori 30 giorni concessa a fronte di comprovate
esigenze tecniche, si procede all'esame del progetto sulla base degli
elementi disponibili. Nel caso di progetti sottoposti a valutazione
di impatto ambientale, i termini per la richiesta esta di
integrazioni e di produzione della relativa documentazione sono
quelli individuati dall'articolo 26, comma 3, del decreto legislativo
n. 152 del 2006 ovvero quelli individuati dalle norme regionali di
attuazione. Resta ferma l'applicabilita' dell'articolo 10-bis della
legge n. 241 del 1990.
14.12 Nel corso del procedimento autorizzativo, il proponente puo'
presentare modifiche alla soluzione per la connessione individuate
dal gestore di rete nell'ambito dell'erogazione del servizio di
connessione, con salvezza degli atti di assenso e delle valutazioni
gia' effettuate per quelle parti del progetto non interessate dalle
predette modifiche.
14.13. Gli esiti delle procedure di verifica di assoggettabilita' o
di valutazione di impatto ambientale, comprensive, ove previsto,
della valutazione di incidenza nonche' di tutti gli atti
autorizzatori comunque denominati in materia ambientale di cui
all'art. 26 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive
modificazioni e integrazioni, sono contenuti in provvedimenti
espressi e motivati che confluiscono nella conferenza dei servizi. Ai
sensi dell'articolo 14-ter, comma 4, della legge n. 241 del 1990, i
lavori della conferenza di servizi rimangono sospesi fino al termine
prescritto per la conclusione di dette procedure. Decorso il termine
di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e
successive modificazioni e integrazioni, ovvero delle norme regionali
di attuazione, senza che sia intervenuto un provvedimento esplicito
sulla verifica di assoggettabilita', il responsabile del procedimento
convoca l'autorita' competente affinche' si esprima nella conferenza
dei servizi. L'inutile decorso del termine di cui all'articolo 26,
comma 2, del medesimo decreto legislativo n 152 del 2006, ovvero dei
diversi termini previsti dalle norme regionali di attuazione, per la
decisione in materia di valutazione di impatto ambientale implica
l'esercizio del potere sostitutivo di cui al medesimo articolo 26,
comma 2.
14.14. Entro la data in cui e' prevista la riunione conclusiva della
conferenza dei servizi, il proponente, pena la conclusione del
procedimento con esito negativo, fornisce la documentazione atta a
dimostrare la disponibilita' del suolo su cui e' ubicato l'impianto
fotovoltaico o a biomassa ai sensi dell'articolo 12, comma 4-bis, del
decreto legislativo 387 del 2003
14.15. Le amministrazioni competenti determinano in sede di riunione
di conferenza di servizi eventuali misure di compensazione a favore
dei Comuni, di carattere ambientale e territoriale e non meramente
patrimoniali o economiche, in conformita' ai criteri di cui
all'allegato 2 delle presenti linee guida.
14.16. Il termine per la conclusione del procedimento unico, da
computarsi tenuto conto delle eventuali sospensioni di cui ai punti
14.11, 14.13 e 14.17, non puo' comunque essere superiore a 180 giorni
decorrenti dalla data di ricevimento dell'istanza. Ai sensi
dell'articolo 2-bis della legge n. 241 del 1990, le pubbliche
amministrazioni e i soggetti di cui all'articolo 1, comma Iter, della
medesima legge, sono tenuti al risarcimento del danno ingiusto
cagionato in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del
termine di conclusione del procedimento.
14.17. Restano ferme le disposizioni regionali e statali concernenti
l'esercizio dei poteri sostitutivi. Nel caso in cui l'esercizio del
potere sostitutivo abbia ad oggetto singoli atti che confluiscono nel
procedimento unico, il termine per la conclusione di tale
procedimento tiene conto dei tempi previsti dalle pertinenti norme di
settore per l'adozione dell'atto in via sostitutiva. Restano altresi'
ferme le disposizioni dell'articolo 2, comma 8, della legge n. 241
del 1990, come modificato dall'articolo 7, comma 1, lettera b), della
legge 18 giugno 2009, n. 69, relativo al ricorso avverso il silenzio
dell'amministrazione.
15. Contenuti essenziali dell'autorizzazione unica
15.1. L'autorizzazione unica, conforme alla determinazione motivata
di conclusione assunta all'esito dei lavori della conferenza di
servizi, sostituisce a tutti gli effetti ogni autorizzazione, nulla
osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle
amministrazioni coinvolte.
15.2. L'autorizzazione unica costituisce titolo a costruire ed
esercire l'impianto, le opere connesse e le infrastrutture
indispensabili in conformita' al progetto approvato e nei termini ivi
previsti nonche', ove occorra, dichiarazione di pubblica utilita',
indifferibilita' e urgenza delle opere
15.3. Ove occorra, l'autorizzazione unica costituisce di per se
variante allo strumento urbanistico. Gli impianti possono essere
ubicati in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici,
nel qual caso l'autorizzazione unica non dispone la variante dello
strumento urbanistico. Nell'ubicazione degli impianti in tali zone si
dovra' tenere conto delle disposizioni in materia di sostegno nel
settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione
delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della
biodiversita', cosi' come del patrimonio culturale e del paesaggio
rurale di cui alla legge 5 marzo 2001, n. 57, articoli 7 e 8, nonche'
del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, articolo 14. Restano
ferme le previsioni dei piani paesaggistici e delle prescrizioni
d'uso indicate nei provvedimenti di dichiarazione di notevole
interesse pubblico ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004,
n. 42 e s.m.i. recante Codice dei beni culturali e del paesaggio, nei
casi previsti.
15.4. L'autorizzazione include le eventuali prescrizioni alle quali
e' subordinata la realizzazione e l'esercizio dell'impianto e
definisce le specifiche modalita' per l'ottemperanza all'obbligo
della rimessa in pristino dello stato dei luoghi a seguito della
dismissione dell'impianto o, per gli impianti idroelettrici, per
l'ottemperanza all'obbligo della esecuzione di misure di
reinserimento e recupero ambientale.
15.5. L'autorizzazione unica prevede un termine per l'avvio e la
conclusione dei lavori decorsi i quali, salvo proroga, la stessa
perde efficacia. I suddetti termini sono congruenti con i termini di
efficacia degli atti amministrativi che l'autorizzazione recepisce e
con la dichiarazione di pubblica utilita'. Resta fermo l'obbligo di
aggiornamento e di periodico rinnovo cui sono eventualmente
assoggettate le autorizzazioni settoriali recepite
nell'autorizzazione unica.
PARTE IV
INSERIMENTO DEGLI IMPIANTI NEL PAESAGGIO E SUL TERRITORIO
16. Criteri generali
16.1. La sussistenza di uno o piu' dei seguenti requisiti e', in
generale, elemento per la valutazione positiva dei progetti:
a) la buona progettazione degli impianti, comprovata con l'adesione
del progettista ai sistemi di gestione della qualita' (ISO 9000) e ai
sistemi di gestione ambientale (ISO 14000 e/o EMAS);
b) la valorizzazione dei potenziali energetici delle diverse risorse
rinnovabili presenti nel territorio nonche' della loro capacita' di
sostituzione delle fonti fossili. A titolo esemplificativo ma non
esaustivo, la combustione ai fini energetici di biomasse derivate da
rifiuti potra' essere valorizzata attuando la co-combustione in
impianti esistenti per la produzione di energia alimentati da fonti
non rinnovabili (es. carbone) mentre la combustione ai fini
energetici di biomasse di origine agricola-forestale potra' essere
valorizzata ove tali fonti rappresentano una risorsa significativa
nel contesto locale ed un'importante opportunita' ai fini
energetico-produttivi;
c) il ricorso a criteri progettuali volti ad ottenere il minor
consumo possibile del territorio, sfruttando al meglio le risorse
energetiche disponibili;
d) il riutilizzo di aree gia' degradate da attivita' antropiche,
pregresse o in atto (brownfield), tra cui siti industriali, cave,
discariche, siti contaminati ai sensi della Parte quarta, Titolo V
del decreto legislativo n. 152 del 2006, consentendo la
minimizzazione di interferenze dirette e indirette sull'ambiente
legate all'occupazione del suolo ed alla modificazione del suo
utilizzo a scopi produttivi, con particolare riferimento ai territori
non coperti da superfici artificiali o greenfield, la minimizzazione
delle interferenze derivanti dalle nuove infrastrutture funzionali
all'impianto mediante lo sfruttamento di infrastrutture esistenti e,
dove necessari, la bonifica e il ripristino ambientale dei suoli e/o
delle acque sotterranee;
e) una progettazione legata alle specificita' dell'area in cui viene
realizzato l'intervento; con riguardo alla localizzazione in aree
agricole, assume rilevanza l'integrazione dell'impianto nel contesto
delle tradizioni agroalimentari locali e del paesaggio rurale, sia
per quanto attiene alla sua realizzazione che al suo esercizio;
f) la ricerca e la sperimentazione di soluzioni progettuali e
componenti tecnologici innovativi, volti ad ottenere una maggiore
sostenibilita' degli impianti e delle opere connesse da un punto di
vista dell'armonizzazione e del migliore inserimento degli impianti
stessi nel contesto storico, naturale e paesaggistico;
g) il coinvolgimento dei cittadini in un processo di comunicazione e
informazione preliminare all'autorizzazione e realizzazione degli
impianti o di formazione per personale e maestranze future;
h) l'effettiva valorizzazione del recupero di energia termica
prodotta nei processi di cogenerazione in impianti alimentati da
biomasse..
16.2. . Favorire l'adeguamento dei progetti ai medesimi criteri puo'
essere oggetto di politiche di promozione da parte delle Regioni e
delle amministrazioni centrali.
16.3. Con specifico riguardo agli impianti eolici, l'allegato 4
individua criteri di corretto inserimento nel paesaggio e sul
territorio. In tale ambito, il pieno rispetto delle misure di
mitigazione individuate dal proponente in conformita' all'allegato 4
delle presenti linee guida costituisce elemento di valutazione
favorevole del progetto.
16.4. Nell'autorizzare progetti localizzati in zone agricole
caratterizzate da produzioni agro-alimentari di qualita' (produzioni
biologiche, produzioni D.O.P., I.G.P., S.T.G., D.O.C., D.O.C.G.,
produzioni tradizionali) e/o di particolare pregio rispetto al
contesto paesaggistico-culturale, deve essere verificato che
l'insediamento e l'esercizio dell'impianto non comprometta o
interferisca negativamente con le finalita' perseguite dalle
disposizioni in materia di sostegno nel settore agri col o, con
particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni
agroalimentari locali, alla tutela della biodiversita', cosi' come
del patrimonio culturale e del paesaggio rurale.
16.5. Eventuali misure di compensazione per i Comuni potranno essere
eventualmente individuate secondo le modalita' e sulla base dei
criteri di cui al punto 14.15 e all'allegato 2, in riferimento agli
impatti negativi non mitigabili anche in attuazione dei criteri di
cui al punto 16.1 e dell'allegato 4.
17. Aree non idonee
17.1. Al fine di accelerare l'iter di autorizzazione alla costruzione
e all'esercizio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, in
attuazione delle disposizioni delle presenti linee guida, le Regioni
e le Province autonome possono procedere alla indicazione di aree e
siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di
impianti secondo le modalita' di cui al presente punto e sulla base
dei criteri di cui all'allegato 3. L'individuazione della non
idoneita' dell'area e' operata dalle Regioni attraverso un'apposita
istruttoria avente ad oggetto la ricognizione delle disposizioni
volte alla tutela dell'ambiente, del paesaggio, del patrimonio
storico e artistico, delle tradizioni agroalimentari locali, della
biodiversita' e del paesaggio rurale che identificano obiettivi di
protezione non compatibili con l'insediamento, in determinate aree,
di specifiche tipologie e/o dimensioni di impianti, i quali
determinerebbero, pertanto, una elevata probabilita' di esito
negativo delle valutazioni, in sede di autorizzazione. Gli esiti
dell'istruttoria, da richiamare nell'atto di cui al punto 17.2,
dovranno contenere, in relazione a ciascuna area individuata come non
idonea in relazione a specifiche tipologie e/o dimensioni di
impianti, la descrizione delle incompatibilita' riscontrate con gli
obiettivi di protezione individuati nelle disposizioni esaminate.
17.2. Le Regioni e le Province autonome conciliano le politiche di
tutela dell'ambiente e del paesaggio con quelle di sviluppo e
valorizzazione delle energie rinnovabili attraverso atti di
programmazione congruenti con la quota minima di produzione di
energia da fonti rinnovabili loro assegnata (burden sharing), in
applicazione dell'articolo 2, comma 167, della legge 244 del 2007,
come modificato dall'articolo 8 bis della legge 27 febbraio 2009, n.
13, di conversione del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 208,
assicurando uno sviluppo equilibrato delle diverse fonti. Le aree non
idonee sono, dunque, individuate dalle Regioni nell'ambito dell'atto
di programmazione con cui sono definite le misure e gli interventi
necessari al raggiungimento degli obiettivi di burden sharing fissati
in attuazione delle suddette norme. Con tale atto, la regione
individua le aree non idonee tenendo conto di quanto eventualmente
gia' previsto dal piano paesaggistico e in congruenza con lo
specifico obiettivo assegnatole.
17.3. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui all'articolo 8
bis della legge 27 febbraio 2009, n. 13, di conversione del decreto
legge 30 dicembre 2008, n. 208, le Regioni possono individuare le
aree non idonee senza procedere alla contestuale programmazione di
cui al punto 17.2. Entro 180 giorni dall'entrata in vigore del
sopraccitato decreto ministeriale le Regioni provvedono a coniugare
le disposizioni relative alle aree non idonee nell'ambito dell'atto
di programmazione di cui al punto 17.2, anche attraverso opportune
modifiche e integrazioni di quanto gia' disposto.
PARTE V
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
18. Disposizioni transitorie e finali
18.1. Gli allegati 1, 2, 3 e 4 costituiscono parte integrante delle
presenti linee guida.
18.2. Con provvedimenti da emanare con le modalita' di cui
all'articolo 12, comma 10, del decreto legislativo n. 387 del 2003 le
presenti linee guida possono essere aggiornate anche sulla base degli
esiti dell'attivita' di monitoraggio di cui al punto 7. Con le
medesime modalita', le presenti linee guida sono integrate con
allegati inerenti agli altri impianti alimentati da fonti
rinnovabili.
18.3. Al fine di ridurre i tempi evitando duplicazioni di atti ovvero
di valutazioni in materia ambientale e paesaggistica, le Regioni
possono individuare le piu' opportune forme di semplificazione e
coordinamento tra i procedimenti per il rilascio di concessioni di
derivazione d'acqua pubblica di cui al r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775
ovvero di concessioni per lo sfruttamento delle risorse geotermiche
di cui al decreto legislativo 22 del 2010 nonche' per i procedimenti
i cui esiti confluiscono nel procedimento unico di cui all'articolo
12 del d. lgs. 387 del 2003. .
18.4. Le Regioni, qualora necessario, adeguano le rispettive
discipline entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle
presenti linee guida, anche con l'eventuale previsione di una diversa
tempistica di presentazione della documentazione di cui al paragrafo
13; decorso inutilmente il predetto termine di novanta giorni, le
linee guida si applicano ai procedimenti in corso, ai sensi
dell'articolo 12, comma 10, del decreto legislativo n. 387 del 2003,
fatto salvo quanto previsto al punto18.5.
18.5. I procedimenti in corso al novantesimo giorno successivo alla
data di entrata in vigore delle presenti linee guida sono conclusi ai
sensi della previgente normativa qualora riferiti a progetti completi
della soluzione di connessione di cui al punto 13.1, lett. f) della
Parte III e per i quali siano intervenuti i pareri ambientali
prescritti.
18.6. Al di fuori dei casi di cui al punto 18.4, per i procedimenti
in corso al novantesimo giorno successivo alla data di entrata in
vigore delle presenti linee guida, il proponente, a pena di
improcedibilita', integra l'istanza con la documentazione prevista al
punto 13 della Parte III entro novanta giorni dal termine per
l'adeguamento di cui al punto 18.3, salvo richiesta di proroga per un
massimo di ulteriori trenta giorni per comprovate necessita'
tecniche. Nel caso in cui le integrazioni riguardino opere soggette a
valutazione di impatto ambientale sono fatte salve le procedure e le
tempistiche individuate nella parte seconda del decreto legislativo
152/06 o dalle pertinenti norme regionali di attuazione.
o