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Reporting ESG: Bruxelles alleggerisce gli oneri sulle imprese già soggette agli standard ESRS

Foto di Zan Lazarevic da UnsplashLa Commissione ha adottato delle modifiche rapide (“quick fix”) alla prima serie di standard di rendicontazione della sostenibilità (ESRS), con l’obiettivo di ridurre gli oneri per le imprese che hanno già iniziato a rendicontare per l’esercizio finanziario 2024. 

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L’atto delegato adottato dalla Commissione Europea modifica il regolamento che introduce gli standard europei di rendicontazione della sostenibilità (European Sustainability Reporting Standards - ESRS), ovvero il Regolamento delegato (UE) 2023/2772, al fine di ridurre gli oneri e aumentare la certezza normativa per le aziende che hanno dovuto iniziare a presentare relazioni per l’esercizio finanziario 2024.

L’intervento della Commissione si inserisce in una più ampia revisione della Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) e degli standard ESRS, che punta a ridurre sostanzialmente il numero di requisiti in materia di dati, chiarire le disposizioni ritenute poco chiare e migliorare la coerenza con altri atti legislativi dell’UE. Questa revisione, che nei piani di Bruxelles sarà completata entro l’esercizio finanziario 2027, dovrebbe ridurre dell’80% il numero delle imprese inizialmente soggette alla direttiva. 

In tale contesto, l’atto delegato adottato oggi dall’Esecutivo europeo si è reso necessario perché le cosiddette “imprese della prima ondata” (“wave one undertakings”, ossia i grandi enti di interesse pubblico con più di 500 dipendenti) non erano contemplate dalla direttiva “stop-the-clock”, che - nell’ambito del pacchetto Omnibus I - ha ritardato di due anni gli obblighi di rendicontazione di sostenibilità per le società che riferiscono a partire dagli esercizi finanziari 2025 e 2026. 

Il quadro normativo originale, infatti, prevede quattro “ondate” legate all’ordine temporale in base al quale le aziende europee sono tenute a redigere il report di sostenibilità nel rispetto degli standard ESRS:

  • la prima, riguarda le grandi imprese di interesse pubblico con più di 500 dipendenti, che devono rendicontare per la prima volta quest’anno in relazione all’esercizio finanziario 2024;
  • la seconda fase coinvolge le altre grandi imprese, che devono presentare la relazione nel 2026 per l'esercizio finanziario 2025;
  • In una terza fase, le PMI con titoli quotati sui mercati regolamentati dell'Unione devono presentare la relazione nel 2027 per l'esercizio finanziario 2026 (sebbene abbiano la possibilità di non essere tenute a presentare la relazione per gli esercizi finanziari 2026 e 2027);
  • la quarta fase, infine, prevede che alcune imprese extra-UE che svolgono attività in territorio europeo al di sopra di determinate soglie presentino la relazione nel 2029 per l'esercizio finanziario 2028.

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Standard ESRS: cosa prevede l’atto delegato della Commissione UE

La modifica della “quick fix” (“soluzione rapida”) introdotta dalla Commissione, che si applica a decorrere dall’esercizio finanziario 2025, introduce alcune disposizioni che semplificano il processo di rendicontazione per le imprese della “wave one undertakings”, che hanno iniziato a rendicontare quest’anno per l’esercizio finanziario 2024. 

Prima di tutto, a differenza di quanto previsto dalla normativa vigente, il nuovo atto delegato interviene sul regolamento relativo ai requisiti di rendicontazione della sostenibilità posticipando gli obblighi aggiuntivi, per cui nessuna impresa della prima ondata sarà tenuta a divulgare informazioni aggiuntive nel secondo o terzo anno (ovvero il 2025 e il 2026) di applicazione degli ESRS, oltre a quelle già richieste nel primo anno. In tal modo, gli obblighi di rendicontazione supplementari per gli anni finanziari 2025 e 2026 sono rinviati di due anni, fino all’anno finanziario 2027. Tra gli standard rinviati, ad esempio, le informazioni sugli effetti finanziari anticipati (ESRS 2 SBM-3), i dati sulle emissioni di Scope 3 e le emissioni totali di gas serra per le imprese con un massimo di 750 dipendenti, tutti i requisiti di divulgazione degli standard ESRS E4 (biodiversità ed ecosistemi). 

In secondo luogo, il nuovo atto delegato estende alle imprese con oltre 750 dipendenti le disposizioni di introduzione graduale (“phase-in”) in relazione agli standard più complessi (tra cui ESRS E4, S2, S3, S4), una previsione che attualmente riguarda solo le società fino a 750 impiegati. Estesa alle imprese della “wave one” anche la cosiddetta clausola di salvaguardia, in base alla quale - anche se si usufruisce di esenzioni temporanee per uno standard tematico completo - si deve comunque riportare una sintesi delle informazioni sull’argomento se questo è considerato “significativo” (“material” in inglese).  

In fine, nella parte finale dell'atto, viene previsto che “entro il momento in cui le imprese dovranno rendicontare per l'anno finanziario 2027, la revisione e la semplificazione complessiva degli ESRS saranno state completate e la direttiva che modifica la CSRD sarà entrata in vigore”.  

Per quanto concerne, invece, l’entrata in vigore dell’atto delegato, essa avverrà il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea.

Consulta l’atto delegato della Commissione sugli ESRS