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Omnibus III: la circolare AGEA su anticipi PAC e controlli

Agricoltura . Photo credit: Foto di Freddy da PixabayUna circolare AGEA presenta le principali novità introdotte dal regolamento Omnibus PAC 2025/2649 e dal Regolamento di esecuzione UE 2026/148 applicabili a partire dall’anno di domanda 2026.

Agricoltura: in Gazzetta UE i regolamenti di esecuzione dell'Omnibus PAC

Il Regolamento Omnibus III 2025/2649, pubblicato in Gazzetta ufficiale europea il 31 dicembre 2025, è un pacchetto di semplificazione della Politica agricola comune (PAC) che introduce, a decorrere dal 1° gennaio 2026, sia novità ad efficacia diretta, che modifiche lasciate alla discrezionalità degli Stati membri.

Le norme direttamente efficaci sono raccolte nella circolare AGEA n. 9304-2026. Occorre invece attendere il decreto del Ministero dell'Agricoltura per la disciplina di altri aspetti, come la riforma del periodo di classificazione dei prati permanenti, la tipologia delle aziende biologiche considerate de plano rispondenti a determinate norme di condizionalità, le deroghe temporanee alla condizionalità, la riforma degli strumenti di gestione del rischio e i nuovi interventi per crisi e calamità naturali.

Pagamenti anticipati PAC

La prima novità illustrata da AGEA nella circolare n. 9304-2026 riguarda gli anticipi sui pagamenti PAC, che il regolamento Omnibus eleva strutturalmente fino al termine della programmazione, senza passare per deroghe annuali, e quindi senza che si debbano attendere un regolamento unionale "ad hoc" e una successiva circolare di coordinamento di AGEA per conoscere l'effettiva possibilità e misura degli anticipi.

Dal momento che si ritiene improbabile che le pressioni economiche e climatiche si risolvano nel breve periodo, sia per il 2026 che per il 2027 l'Omnibus III prevede tassi massimi di anticipo del 70% per i pagamenti diretti e dell'85% per lo sviluppo rurale. Sulla base delle domande risultate ammissibili, gli organismi pagatori potranno quindi automaticamente procedere a versare gli anticipi a partire dal 16 ottobre fino al 30 novembre di ogni anno.

Principio del controllo unico

La circolare passa poi ad illustrare le novità in materia di controlli, volte a ridurre gli oneri amministrativi per gli agricoltori e le autorità competenti.

Anzitutto, si introduce formalmente il principio generale del controllo unico, in base al quale, a partire dal 2026, se un beneficiario è già stato selezionato per un controllo in loco (riguardante domande di aiuto, di pagamento o la condizionalità), gli Stati membri devono evitare, laddove possibile, di sottoporlo a nuovi controlli o campionamenti nello stesso anno, a meno che non vi siano circostanze specifiche lo richiedono per garantire l'efficace tutela degli interessi finanziari dell'Unione.

Inoltre, per le condizioni che sono già verificabili tramite strumenti digitali, si sostituiscono i controlli fisici in loco con controlli a distanza e si prevede il ricorso a tecnologie avanzate di monitoraggio, ad esempio foto georeferenziate, sistema di monitoraggio delle superfici (AMS) sui satelliti Sentinel del progetto Copernicus, incrocio di dati contenuti nei vari sistemi, nel fascicolo aziendale, nel piano di coltivazione grafico (PCG) e nella domanda geospaziale, procedendo a verifiche fisiche e richiesta di integrazioni documentali solo in caso di situazioni dubbie.

Esenzioni sulla condizionalità

Un blocco di disposizioni riguarda invece l'esenzione da controlli e sanzioni per la condizionalità. Dall'anno di domanda 2026, infatti, le aziende di piccole dimensioni con superficie ammissibile ai pagamenti fino a 10 ettari sono esentate dai controlli di condizionalità e dalle relative sanzioni amministrative in caso di inosservanza dei requisiti. Inoltre, un'esenzione specifica per la norma BCAA 7 (rotazione delle colture nei seminativi) è stata prevista per le aziende con superficie agricola dichiarata non superiore a 30 ettari.

Del pacchetto fanno parte anche l'abolizione del riesame annuale dei sistemi di controllo della condizionalità da parte degli Stati membri e la norma per cui la selezione dei campioni per i controlli in loco deve basarsi su un'analisi dei rischi annuale che includa una componente casuale e coprire almeno l'1% dei beneficiari.

Opzioni semplificate nel FEASR

Una rilevante novità di immediata applicazione è poi l'estensione anche nell'ambito del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) dei regimi forfettari già ampiamente utilizzati in altri fondi della gestione concorrente. In particolare, i metodi di calcolo semplificati che possono essere adottati riguardano: i costi indiretti, basati sull'articolo 54 del Reg. (UE) 2021/1060; i costi del personale, basati sull'articolo 55 dello stesso regolamento; altri costi ammissibili, diversi dalle spese per il personale, che possono essere calcolati in misura forfettaria fino al 40% dei costi del personale.

Ammesso l'acquisto di capi ad alto valore genetico

Il pacchetto va poi a modificare l'articolo 73 del Regolamento (UE) 2021/2115 su investimenti e categorie di spesa non ammissibili per assicurare il sostegno finanziario della PAC agli investimenti zootecnici di alto valore strategico e qualitativo. Con una deroga alla norma che esclude l'acquisto di animali dai costi finanziabili, si rende infatti ammissibile la spesa per l'acquisto di bovini, ovini o caprini di razza pura ed elevato valore genetico destinati alla riproduzione, in presenza di due fattispecie: miglioramento genetico e salvaguardia di razze rare.

Consulta la circolare AGEA n. 9304 del 4 febbraio 2026 - PAC – Regolamento (UE) 2025/2649 (“Omnibus III”) e Regolamento di esecuzione (UE) 2026/148 – Norme di diretta applicazione e misure di semplificazione

Per approfondire: Bilancio europeo 2028-2034: guida alla riforma PAC post 2027