EuroParlamento: consentire il trasferimento delle imprese all'interno della Comunita' Europea

La proposta dovrà prevedere anche l'atto costitutivo e lo statuto previsto per la società nello Stato membro ospitante, il calendario per il trasferimento e la data a partire dalla quale le operazioni della società saranno trattate ai fini contabili come situate nello Stato membro ospitante. Dovrà quindi fornire informazioni dettagliate sul trasferimento del centro principale di attività e dei diritti garantiti ai soci, ai lavoratori e ai creditori.
Spetterà poi all’assemblea degli azionisti approvare la proposta di trasferimento con la maggioranza richiesta per modificare l'atto costitutivo e lo statuto, secondo la legislazione dello Stato membro d'origine.
Lo Stato membro d'origine dovrà verificare la legittimità della procedura di trasferimento in base alla propria legislazione e rilasciare un certificato attestante che tutti gli atti e le formalità richiesti sono stati espletati.
Lo Stato membro d'origine dovrà verificare la legittimità della procedura di trasferimento in base alla propria legislazione e rilasciare un certificato attestante che tutti gli atti e le formalità richiesti sono stati espletati.
Questo certificato, assieme a una copia dell'atto costitutivo e dello statuto previsti per la società nello Stato membro ospitante nonché la proposta di trasferimento dovrebbero quindi essere presentati entro un congruo periodo di tempo all'ente competente per la registrazione nello Stato membro ospitante che dovrebbe solo verificare se le condizioni sostanziali e formali del trasferimento sono soddisfatte. Ricevuta la notifica della registrazione nello Stato membro ospitante, quello d'origine dovrà cancellare la società dal proprio registro.
Alle società nei cui confronti sono state promosse procedure di chiusura, liquidazione, insolvenza o sospensione dei pagamenti o altri procedimenti analoghi non dovrebbe essere consentito di effettuare un trasferimento transfrontaliero della sede sociale.
(Fonte: Parlamento Europeo)
Alle società nei cui confronti sono state promosse procedure di chiusura, liquidazione, insolvenza o sospensione dei pagamenti o altri procedimenti analoghi non dovrebbe essere consentito di effettuare un trasferimento transfrontaliero della sede sociale.
(Fonte: Parlamento Europeo)