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Sisma Centro Italia: INPS, versamento contributi entro gennaio 2019

Sisma Centro ItaliaL'INPS spiega le modalità per il versamento - sospeso fino al 31 gennaio 2019 dalla Legge n. 89-2018 - dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi dovuti dalle popolazioni colpite dal Sisma del Centro Italia. 

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Con un messaggio del 23 novembre 2018, l'INPS, Istituto nazionale di previdenza sociale, ha fornito istruzioni sulle modalità operative per il versamento della contribuzione sospesa da parte delle popolazioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessate dagli eventi sismici del 2016 e del 2017

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Più tempo per la ripresa dei versamenti sospesi

La legge n. 89 del 24 luglio 2018, conversione del decreto-legge n. 55 del 29 maggio 2018 (Decreto Terremoto), ha prorogato la sospensione del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi di assicurazione per le popolazioni colpite dal Sisma del Centro Italia.

La data di inizio del rimborso, dunque, è slittata dal 31 maggio 2018 al 31 gennaio 2019, con la possibilità di estendere il periodo di rateizzazione da 24 a 60 mesi.

In particolare, gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria possono essere effettuati secondo due modalità:

  • in unica soluzione entro il 31 gennaio 2019,
  • mediante rateizzazione, fino ad un massimo di 60 rate mensili, a decorrere da gennaio 2019, presentando la comunicazione di rateizzazione dei debiti contributivi in fase amministrativa entro il 31 gennaio dello stesso anno.

INPS: indicazioni per versamento in unica soluzione

E' in tale contesto che, con il messaggio n. 4378 del 23 novembre 2018, l'Istituto illustra le modalità operative, riferite alle diverse gestioni previdenziali, per il versamento in unica soluzione della contribuzione sospesa. Le indicazioni per il versamento con rateizzazione, anticipa l'INPS, verranno descritte in un successivo messaggio.

Aziende con dipendenti

Per le aziende con dipendenti, il pagamento in un'unica soluzione deve essere effettuato tramite modello F24, compilando la "Sezione INPS" con il codice contributo DSOS e la matricola dell’azienda seguita dallo stesso codice utilizzato per la rilevazione del credito (N964).

Nel caso in cui le aziende beneficiarie della sospensione contributiva non abbiano assolto gli adempimenti relativi alla trasmissione della denuncia Uniemens, l'INPS ricorda che gli stessi dovranno essere assolti entro il 31 gennaio 2019. Ai fini della compilazione del flusso Uniemens, si legge nel messaggio, per i periodi di paga dalla data dell’evento sismico ad agosto 2017, le aziende interessate inseriranno nell’elemento "Denuncia aziendale", "Altre partite a Credito", "Causale a Credito" il nuovo valore N964 e le relative "Somme a credito", che rappresentano l’importo dei contributi sospesi.

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Artigiani e commercianti

Sulla base della sospensione fino al 30 settembre 2017 del versamento della contribuzione, per gli artigiani e i commercianti le rate sospese sono:

  • III rata sul minimale per l’anno 2016 (16 novembre 2016);
  • secondo acconto della contribuzione eccedente il minimale per l’anno 2016 (30 novembre 2016);
  • IV rata sul minimale per l’anno 2016 (16 febbraio 2017);
  • I rata sul minimale per l’anno 2017 (16 maggio 2017);
    - saldo della contribuzione eccedente il minimale per l’anno 2016 - I acconto della contribuzione eccedente il minimale per l’anno 2017 (20/7/2017);
    - II rata sul minimale per l’anno 2017 (20 agosto 2017).

Nel caso in cui il contribuente intenda versare anche l’eventuale contribuzione eccedente il minimale (dovuta a titolo di acconto per l’anno 2017 e di saldo per l’anno 2016), spiega l'INPS, sarà necessario produrre una dichiarazione attestante il reddito degli anni 2015 e 2016 da utilizzare quale base imponibile per la determinazione della contribuzione dovuta.

Liberi professionisti e committenti

Per i liberi professionisti iscritti alla Gestione separata, il versamento relativo al saldo 2016 e al primo acconto 2017 deve essere effettuato entro il 31 gennaio 2019, compilando la "Sezione INPS" del modello F24 inserendo nella "Causale contributo" il valore: PXX/P10.

Per i committenti tenuti al versamento nella Gestione separata il valore da inserire sarà: CXX/C10.

Aziende agricole e lavoratori agricoli autonomi

Per le imprese agricole, spiega l'Istituto, i dati necessari alla compilazione della delega di pagamento (Sede INPS, Causale, Codeline e Periodo) sono indicati nella lettera, già inviata in sede di tariffazione, contenente gli estremi per il versamento dei contributi. Il prospetto dei contributi dovuti sarà, inoltre, inserito nel cassetto aziende agricole all’interno della sezione "news individuale".

I contributi già tariffati relativi al 1° e 2° trimestre 2016 e comunque tutti i trimestri oggetto di sospensione e già trasmessi, ricorda l'INPS, dovranno essere versati entro il 31 gennaio 2019.

Per quanto riguarda le denunce trimestrali di manodopera (DMAG) del 3° e 4° trimestre 2016 e del 1° e 2° trimestre 2017, i cui adempimenti sono stati sospesi, le aziende dovranno provvedere all’invio dei DMAG di ciascun trimestre entro il 31 gennaio 2019.

Analogamente, anche per i lavoratori agricoli autonomi e concedenti a piccola colonia e compartecipazione familiare, i dati necessari alla compilazione della delega di pagamento sono quelli indicati nella lettera inviata in sede di tariffazione.

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Datori di lavoro domestico

I contributi per lavoro domestico riferiti ai singoli periodi dovranno essere versati entro la scadenza del 31 gennaio 2019 con le consuete modalità:

  • utilizzando i bollettini MAV ricevuti o generati attraverso il sito dell'INPS al seguente percorso: Tutti i servizi > Portale dei Pagamenti > Lavoratori Domestici,
  • rivolgendosi ai soggetti aderenti al circuito "Reti Amiche" (uffici postali, tabaccherie che espongono il logo "Servizi INPS" e sportelli bancari Unicredit)
  • online, sul sito dell'INPS, tramite la modalità di pagamento immediato/online pagoPA, utilizzando la carta di credito, debito o prepagata oppure addebito in conto.

Aziende con natura giuridica privata con dipendenti iscritti alla Gestione pubblica

Le aziende con natura giuridica privata con dipendenti iscritti alla Gestione pubblica, alle quali è stato riconosciuto il beneficio della sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali, dovranno indicare il contributo dovuto nell’elemento "Altri Importi Dovuti Z2" della ListaPosPA, inserendo nel campo "Tipologia del Dovuto" il codice 33.

Il pagamento, conclude l'INPS, deve essere effettuato tramite il modello F24 utilizzando nel campo "Causale contributo" gli appositi codici previsti per questa fattispecie (codice PX33).

> Messaggio INPS n. 4378 del 23 novembre 2018