Liguria: 20 milioni di euro per ammortizzatori sociali in deroga
Il ministero del Lavoro assegna 20 milioni di euro alla regione Liguria, al fine della concessione o della proroga, in deroga alla vigente normativa, di trattamenti di cassa integrazione guadagni, ordinaria e/o straordinaria, di mobilità, di disoccupazione speciale ai lavoratori a tempo determinato ed indeterminato delle imprese ubicate nella regione medesima. Sono inclusi anche gli apprendisti e i lavoratori somministrati. Le risorse messe a disposizione provengono dal Fondo sociale per l'occupazione e formazione (Dl 185/2008, convertito in L. 2/2009).
In particolare, a tutte le mensilità di sostegno al reddito erogate:
- fino al 30 aprile 2011 sono imputate, a valere sui fondi nazionali, le risorse per le contribuzioni figurative ed il 70% delle risorse per i sostegni al reddito e su ciascun POR FSE è imputato il 30% delle risorse per i sostegni al reddito;
- dal 1º maggio 2011, sono imputate, a valere sui fondi nazionali, le risorse per le contribuzioni figurative ed il 60% delle risorse per i sostegni al reddito e su ciascun POR FSE è imputato il 40% delle risorse per i sostegni al reddito.
La regione, d'intesa con le parti sociali, stipulerà una serie di accordi quadro per definire e modulare il numero dei lavoratori destinatari dei trattamenti, l'utilizzo temporale dei trattamenti medesimi ed il riparto delle risorse tra le situazioni di crisi occupazionale.
Il provvedimento ministeriale è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 18 aprile 2012
Assegnazione di risorse finanziarie, per la concessione di ammortizzatori sociali in deroga, alla regione Liguria. (Decreto n. 65543). (12A05485)
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto l'art. 2, commi 138 e 140, della legge 23 dicembre 2009, n.
191;
Visto l'art. 1, comma 29, 30 e 34, della legge 13 dicembre 2010, n.
220, il quale prevede che il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze
puo' disporre, in deroga alla normativa vigente, la concessione e/o
la proroga, anche senza soluzione di continuita', di trattamenti di
cassa integrazione guadagni, di mobilita' e di disoccupazione
speciale, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree
regionali;
Visto l'art. 19, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, e
successive integrazioni e modificazioni;
Visto l'art. 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio
2009, n. 2, che istituisce il Fondo sociale per l'occupazione e la
formazione;
Visto l'accordo del 12 febbraio 2009 sancito in sede di conferenza
Stato, regioni e province autonome;
Vista la successiva intesa dell'8 aprile 2009 in attuazione del
predetto accordo;
Vista la delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009;
Visto l'accordo governo-regioni del 16 dicembre 2010;
Visto l'accordo governo-regioni del 20 aprile 2011;
Visto il decreto n. 61252 del 5 agosto 2011 con il quale sono stai
assegnati alla regione Liguria € 10 milioni al fine della concessione
o proroga, in deroga alla vigente normativa, di trattamenti di cassa
integrazione guadagni, ordinaria e/o straordinaria, di mobilita', di
disoccupazione speciale ai lavoratori a tempo determinato ed
indeterminato, con inclusione degli apprendisti e dei lavoratori
somministrati, delle imprese ubicate nella regione medesima;
Visto l'accordo governativo, raggiunto in data 30 dicembre 2011,
presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con il
quale sono state attribuite, alla regione Liguria, risorse
finanziarie pari complessivamente ad € 20 milioni per la concessione
o proroga, in deroga alla vigente normativa, dei trattamenti di cassa
integrazione guadagni, ordinaria e/o straordinaria, di mobilita', di
disoccupazione speciale ai lavoratori a tempo determinato ed
indeterminato, con inclusione degli apprendisti e dei lavoratori
somministrati, delle imprese ubicate nella regione medesima;
Ritenuto, pertanto, di procedere all'assegnazione delle suddette
risorse finanziarie per la concessione o proroga in deroga alla
vigente normativa di trattamenti di cassa integrazione guadagni,
ordinaria e/o straordinaria, di mobilita', di disoccupazione speciale
ai lavoratori a tempo determinato ed indeterminato, con inclusione
degli apprendisti e dei lavoratori somministrati, delle imprese
ubicate nella regione medesima;
Decreta:
Art. 1
Sono assegnati € 20 milioni alla regione Liguria, al fine della
concessione o proroga, in deroga alla vigente normativa, di
trattamenti di cassa integrazione guadagni, ordinaria e/o
straordinaria, di mobilita', di disoccupazione speciale ai lavoratori
a tempo determinato ed indeterminato, con inclusione degli
apprendisti e dei lavoratori somministrati, delle imprese ubicate
nella regione medesima.
Art. 2
L'onere complessivo, pari ad euro 20.000.000, e' posto a carico del
Fondo sociale per l'occupazione e formazione, di cui all'art. 18,
comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2.
Art. 3
Ai sensi degli accordi governativi citati in premessa:
a) a tutte le mensilita' di sostegno al reddito erogate fino al
30.04.2011, sono imputate, a valere sui fondi nazionali, le risorse
per le contribuzioni figurative ed il 70% delle risorse per i
sostegni al reddito e su ciascun POR FSE e' imputato il 30% delle
risorse per i sostegni al reddito;
b) a tutte le mensilita' di sostegno al reddito erogate dal 1º
maggio 2011, sono imputate, a valere sui fondi nazionali, le risorse
per le contribuzioni figurative ed il 60% delle risorse per i
sostegni al reddito e su ciascun POR FSE e' imputato il 40% delle
risorse per i sostegni al reddito.
Art. 4
Il numero dei lavoratori destinatari dei trattamenti, l'utilizzo
temporale dei trattamenti medesimi ed il riparto delle risorse tra le
situazioni di crisi occupazionale saranno definiti e modulati in
accordi quadro da stipularsi dalla regione medesima, d'intesa con le
parti sociali.
Art. 5
Ai fini del rispetto del limite delle disponibilita' finanziarie,
individuato dai precedenti articoli 1 e 2, l'Istituto nazionale della
previdenza sociale e la regione medesima sono tenuti a controllare e
monitorare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle
prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al
Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro
dell'economia e delle finanze.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 18 aprile 2012
Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Fornero
p. Il Ministro dell'economia e delle finanze,
il Vice Ministro delegato
Grilli