DL sicurezza sul lavoro in Gazzetta Ufficiale: guida alle misure
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legge sicurezza sul lavoro (DL n. 159-2025) che, oltre a una revisione delle aliquote INAIL e dei contributi agricoli, promuove dei meccanismi premiali per le imprese virtuose e rafforza i controlli e gli obblighi in materia di formazione.
Il DL n. 159-2025 contenente misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 254 del 31 ottobre 2025 ed attualmente in vigore, mira a rafforzare la cultura della sicurezza, a incrementare la prevenzione e a ridurre gli infortuni in ogni ambito lavorativo.
Dl Sicurezza sul lavoro: incentivi per imprese virtuose
Anzitutto, il nuovo DL sicurezza sul lavoro mira a favorire la prevenzione degli incidenti sul lavoro, premiando le aziende che adottano comportamenti virtuosi e rafforzando, al contempo, i controlli e le sanzioni in materia di sicurezza.
A tal fine, tra le principali novità introdotte, figura la revisione delle aliquote INAIL. Dal 1° gennaio 2026, infatti, l’Istituto è autorizzato ad aggiornare le aliquote di oscillazione relative al bonus per andamento infortunistico, con l’obiettivo di incentivare le imprese che dimostrano un impegno concreto nella tutela della salute e sicurezza degli impiegati. Sono previste, inoltre, specifiche condizioni che possono comportare l’esclusione dal beneficio.
In secondo luogo, il provvedimento indirizza e intensifica l’attività di vigilanza dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) verso i datori di lavoro che ricorrono al subappalto, sia nel settore pubblico che in quello privato. In particolare, si stabilisce che nell'organizzazione dei controlli finalizzati al rilascio dell'Attestato di qualificazione per le imprese, l'INL dovrà disporre i controlli di sua competenza in via prioritaria proprio nei confronti dei subappaltatori. Questo mandato mira a rafforzare il presidio di legalità e sicurezza nelle catene di fornitura, spesso considerate aree a maggior rischio di irregolarità.
Inoltre, si introducono nuove regole in merito al badge digitale anticontraffazione per i lavoratori, con l'obiettivo di rafforzare la tutela della salute, della sicurezza e dei diritti, in particolare nei settori a rischio. L'obbligo di fornire questa tessera di riconoscimento (già prevista dal D.Lgs. 81-08), dotata di un codice univoco anticontraffazione e contenente gli elementi identificativi del dipendente, si applica alle imprese che operano nei cantieri edili in appalto e subappalto (pubblico o privato) e in altri ambiti ad alto rischio. Un aspetto fondamentale è la sua interoperabilità e digitalizzazione: il pass, fornito anche in modalità digitale, dovrà essere gestito tramite strumenti nazionali connessi alla piattaforma SIISL (Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa), rendendola lo strumento centrale per l'identificazione certa e la tracciabilità nei settori più delicati. Un ulteriore elemento di novità è che, per i lavoratori assunti tramite le offerte pubblicate sulla Piattaforma SIISL, la tessera digitale sarà prodotta in automatico e precompilata, semplificando gli oneri per i datori di lavoro.
Tra le altre misure previste dal DL sicurezza lavoro, ci sono l’incremento del personale dell’INL e del Comando Carabinieri per la tutela del lavoro, nuovi percorsi di stabilizzazione agevolati riservati al personale assunto dalle Regioni e dalle Province autonome con contratti a tempo determinato per far fronte alle esigenze connesse all'emergenza sanitaria e ad altre necessità temporanee, ma anche l'ulteriore proroga al 31 dicembre 2025 dello stato di emergenza per le aree della Toscana colpite dagli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati tra la fine di ottobre e l'inizio di novembre 2023.
Formazione, indennizzi e tutela specifica nel DL Sicurezza Lavoro
A partire dal 2026, l'INAIL è autorizzato a trasferire un importo annuo non inferiore a 35 milioni di euro al Fondo sociale per occupazione e formazione per finanziare interventi mirati di promozione e divulgazione della cultura della salute e sicurezza sul lavoro. L'obiettivo è sostenere percorsi educativi che utilizzino supporti digitali avanzati come la realtà simulata e aumentata, in particolare nei percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore, universitaria e in modalità duale. Inoltre, si punta ad incrementare la formazione specifica dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), tramite piani concordati con le parti sociali.
Inoltre, lo stesso Istituto dovrà promuovere interventi di formazione prevenzionale con l'impiego dei fondi interprofessionali, focalizzandosi sui settori ad alta incidenza infortunistica, come costruzioni, logistica e trasporti. Si prevede anche la promozione di campagne informative a favore delle scuole per la diffusione della cultura della sicurezza, con attenzione alla riduzione degli infortuni in itinere (nel tragitto casa-lavoro).
Il DL n. 159-2025 rafforza il legame tra formazione e digitalizzazione rendendo obbligatoria la registrazione delle competenze in materia di sicurezza nel Fascicolo Elettronico del Lavoratore, che viene integrato nella Piattaforma SIISL. Sul fronte dell'aggiornamento, per le microimprese con meno di 15 dipendenti, le modalità dell'obbligo periodico sono demandate alla contrattazione collettiva, nel rispetto del principio di proporzionalità. Inoltre, per aumentare la trasparenza, gli Organismi Paritetici (OP) saranno tenuti a comunicare annualmente all'INAIL e agli organi di vigilanza i dati cruciali sulle imprese aderenti, la formazione erogata e le asseverazioni rilasciate.
Dal punto di vista tecnico e normativo, sono introdotte diverse modifiche operative: tra le misure di prevenzione obbligatorie viene specificamente aggiunta la programmazione di interventi contro condotte violente o moleste nei luoghi di lavoro. Si rafforza l'obbligo di manutenzione dei DPI, estendendolo anche agli indumenti di lavoro che, a seguito della valutazione dei rischi, assumono tale caratteristica, e si promuove il sostegno alle PMI per l'acquisto di DPI dotati di tecnologie innovative. Vengono, inoltre, aggiornate le norme sui lavori in quota, dove per le scale verticali di altezza significativa si impone l'alternativa tra un sistema di protezione individuale anticaduta o una gabbia di sicurezza, ribadendo la priorità assoluta dei sistemi di protezione collettiva. Parallelamente, è fissato al 31 dicembre 2026 il termine per la revisione delle procedure di accertamento della tossicodipendenza e dell'alcol dipendenza.
Attraverso il DL si punta anche ad innalzare la qualità dell'offerta formativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro, agendo direttamente sui soggetti abilitati all'erogazione dei corsi. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore del decreto legge sicurezza sul lavoro, infatti, deve essere adottato un nuovo Accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni, elaborato con il supporto tecnico dell'INAIL e previa consultazione delle parti sociali, per definire criteri e requisiti più rigorosi per l'accreditamento degli enti che erogano la formazione in materia di sicurezza. È importante sottolineare che questi nuovi requisiti non riguarderanno solo i nuovi enti, ma dovranno essere detenuti e dimostrati anche dai soggetti già accreditati per poter confermare la propria abilitazione. L'obiettivo è garantire un livello di formazione omogeneo e di alta qualità su tutto il territorio nazionale.
Il decreto legge interviene poi per rafforzare la tutela e la sicurezza degli studenti coinvolti nei Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento (PCTO, ex alternanza scuola-lavoro). In primo luogo, si estende esplicitamente la tutela assicurativa INAIL a tutti gli alunni, chiarendo che la copertura si applica non solo durante lo svolgimento del percorso, ma anche in caso di infortunio in itinere, cioè nel tragitto di andata e ritorno tra l'abitazione (o domicilio) e il luogo di svolgimento dell'attività. Questa precisazione elimina ogni ambiguità, garantendo una copertura completa. In secondo luogo, al fine di assicurare un ambiente di apprendimento sicuro e in coerenza con la funzione prevalentemente orientativa di questi percorsi, le convenzioni tra scuole e imprese ospitanti non possono più prevedere l'impiego degli studenti in lavorazioni ad elevato rischio, intendendo per tali quelle specificamente individuate come ad alto rischio nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) dell'impresa. Questa restrizione impedisce che gli studenti siano adibiti a compiti che superano i limiti di un ambiente di apprendimento sicuro.
Restando nell'ambito istruzione, a partire dal 1° gennaio 2026, l'INAIL è autorizzato a erogare annualmente una borsa di studio agli studenti che sono superstiti di lavoratori deceduti a causa di infortuni sul lavoro o malattie professionali. Questo incentivo è destinato agli studenti che frequentano l'intero arco del sistema educativo, dalle scuole primarie fino ai percorsi universitari e di alta formazione (AFAM e ITS Academy). L'importo della borsa di studio varia in base al livello di istruzione frequentato:
- 3 mila euro per ogni anno di frequenza della scuola primaria e secondaria di primo grado;
- 5 mila euro per ogni anno delle scuole secondarie di secondo grado e dei percorsi IeFP;
- 7 mila euro per ogni anno di università e alta formazione.
Per ottenere la borsa, che viene concessa fino al raggiungimento dei limiti di età previsti dalla rendita, gli studenti devono dimostrare la frequenza con profitto e presentare un'apposita domanda all'INAIL entro sessanta giorni dalla conclusione dell'anno scolastico o accademico. È stabilito un limite massimo di spesa di 26 milioni di euro annui a decorrere dal 2026. L'INAIL monitorerà questo tetto e, nel caso in cui il limite dovesse essere raggiunto, non potrà procedere all'accoglimento di ulteriori domande, gestendo le richieste in base al loro ordine temporale di acquisizione.
Sul fronte della prevenzione, viene introdotto l'obbligo, per le imprese con più di quindici dipendenti, di identificare, tracciare e comunicare i dati sui mancati infortuni (cosiddetti "near miss"). In materia di sorveglianza sanitaria, si chiarisce che il tempo delle visite mediche, esclusa la fase preassuntiva, è computato nell'orario di lavoro, si impone al medico competente di promuovere attivamente gli screening oncologici e si introduce la possibilità di visite straordinarie per accertamenti alcol/droga nelle attività ad alto rischio. Inoltre, si potenziano i servizi di prevenzione delle ASL, vincolando i proventi delle sanzioni all'autofinanziamento per nuove assunzioni e incentivi al personale di vigilanza. Infine, viene definito un quadro normativo specifico per la sicurezza delle Organizzazioni di Volontariato della Protezione Civile, equiparando i volontari al lavoratore solo per gli obblighi di formazione, informazione e DPI, ma chiarendo che le loro sedi e i luoghi di intervento non sono considerati luoghi di lavoro.
DL Sicurezza lavoro 2025, il Pacchetto Agricoltura
Fa parte del decreto legge n. 159-2025 anche un "Pacchetto Agricoltura" volto a sostenere le imprese agricole virtuose e a rafforzare la rete del lavoro di qualità.
In merito al sostegno delle aziende, dal 1° gennaio 2026, l'INAIL potrà aggiornare le modalità di calcolo e i valori dei contributi assicurativi in agricoltura, in base al Titolo II del Testo Unico sull'assicurazione obbligatoria, pur mantenendo l'equilibrio finanziario del sistema tariffario.
La vera novità è però rappresentata da una stretta sulle aziende non in regola con la normativa sulla sicurezza. L'Istituto, infatti, non potrà concedere lo sconto sul premio assicurativo alle imprese che abbiano subito sentenze definitive di condanna per violazioni gravi in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro negli ultimi due anni. Si tratta di una misura che lega in modo vincolante il beneficio economico alla condotta etica e legale dell'impresa, con l'obiettivo di ridurre gli infortuni e diffondere la cultura della prevenzione.
Il DL sicurezza sul lavoro apporta anche modifiche che rafforzano la Rete del lavoro agricolo di qualità (istituita dal D.L. n. 91/2014) trasformandola in un vero e proprio strumento di premialità. In primis, vengono inaspriti i criteri di accesso e mantenimento alla Rete: i requisiti di moralità e regolarità richiesti alle imprese sono estesi per includere la piena conformità non solo alla normativa giuslavoristica e fiscale, ma anche a quella in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Solo le aziende che dimostrano tale regolarità potranno aderire o rimanere iscritte. In secondo luogo, l'iscrizione conferisce un vantaggio competitivo nei bandi INAIL. A partire dal 1° gennaio 2026, una quota specifica delle risorse che l'Istituto destina al finanziamento di progetti di miglioramento della sicurezza (ai sensi dell'Art. 11, comma 5, del D.Lgs. 81/08) sarà riservata esclusivamente alle imprese agricole regolarmente iscritte alla Rete del lavoro agricolo di qualità e che abbiano già adottato misure concrete per elevare i loro standard di sicurezza.
Consulta il testo del decreto-Legge 31 ottobre 2025, n. 159 "Misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile" (GU Serie Generale n. 254 del 31-10-2025)