Certificazione crediti verso PA, pubblicate le circolari 35 e 36 del 27 novembre 2012
In Gazzetta ufficiale le circolari n. 35 e n. 36 del 27 novembre 2012 contenenti le modalità applicative di certificazione del credito, anche in forma telematica, di somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti dalla PA, in attuazione dei decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, rispettivamente, del 22 maggio e del 25 giugno 2012. Le circolari si riferiscono, nel primo caso, a crediti nei confronti di amministrazioni statali ed enti pubblici nazionali, e nel secondo, a somme dovute da regioni, enti locali ed enti del Servizio sanitario nazionale.
La Ragioneria Generale dello Stato ha predisposto una piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni relative ai crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili richiesti dai fornitori delle amministrazioni o enti debitori. L'avviso dell'entrata in esercizio della piattaforma, attualmente limitata alle funzionalità che consentono la registrazione delle amministrazioni e degli enti, è stato pubblicato lo scorso 18 ottobre. Dell'attivazione delle ulteriori funzionalità che saranno progressivamente rese disponibili ai diversi soggetti coinvolti nel processo di certificazione, sarà data comunicazione sul sito Internet istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.
CIRCOLARE 27 novembre 2012 , n. 35
Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 22 maggio 2012 recante modalita' di certificazione del credito, anche in forma telematica, di somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti da parte delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali - modalita' applicative. (12A13024)
Alle Amministrazioni centrali e
periferiche dello Stato
Agli enti pubblici nazionali di cui
all'Elenco n. 1 allegato
Agli Uffici centrali del bilancio
Alle Ragionerie territoriali dello
Stato
Ad Equitalia SpA
A Riscossione Sicilia SpA
e p.c.
Al Dipartimento del tesoro
Al Dipartimento delle finanze
1. Premessa.
Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in oggetto
(di seguito «D.M. certificazione») disciplina le modalita' di
certificazione del credito, anche in forma telematica, di somme
dovute per somministrazioni, forniture e appalti da parte delle
amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali.
Conformemente a quanto previsto dall'articolo 3 del predetto D.M.,
la Ragioneria Generale dello Stato ha predisposto una piattaforma
elettronica per la gestione telematica del rilascio delle
certificazioni relative ai crediti non prescritti, certi, liquidi ed
esigibili richiesti dai fornitori delle amministrazioni o enti
debitori. Nelle more della predisposizione della piattaforma, ai
titolari dei crediti e' stata fornita la possibilita' di presentare
all'amministrazione o ente debitore l'istanza di certificazione del
credito secondo una modalita' ordinaria, descritta nell'articolo 2
del D.M. certificazione.
Dell'entrata in esercizio di tale piattaforma, attualmente limitata
alle funzionalita' che consentono la registrazione delle
amministrazioni e degli enti, e' stato dato avviso mediante
comunicato del Ministro dell'economia e delle finanze n. 144 del 18
ottobre 2012. Dell'attivazione delle ulteriori funzionalita', che
saranno progressivamente rese disponibili ai diversi soggetti
coinvolti nel processo di certificazione, sara' data comunicazione
sul sito Internet istituzionale del Ministero dell'economia e delle
finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato. Al
riguardo, si rammenta che la procedura ordinaria potra' essere
utilizzata solo nelle more del rilascio della funzionalita' di
presentazione in forma telematica delle istanze di certificazione.
Tuttavia, i procedimenti avviati con istanza presentata con la
procedura ordinaria dovranno proseguire con la medesima modalita'.
Per una efficiente gestione delle attivita' connesse alla tematica
della certificazione, anche con riferimento alla fase ordinaria, si
rende necessario fornire ai soggetti a vario titolo coinvolti nella
procedura, alcune indicazioni operative per l'attuazione del D.M.
certificazione.
Successivamente all'emanazione del D.M. certificazione, il
decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, all'articolo 13-bis ha modificato
l'articolo 9 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito
con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
In particolare, relativamente agli aspetti rilevanti ai fini della
presente circolare:
e' stato ridotto a trenta giorni dal momento dell'istanza il
termine, prima fissato in sessanta giorni, oltre il quale i creditori
possono richiedere la nomina del commissario ad acta nel caso in cui
l'amministrazione o ente debitore non abbia rilasciato la
certificazione o attestato l'insussistenza o inesigibilita' del
credito;
e' stato esteso ai fornitori delle amministrazioni statali e
degli enti pubblici nazionali il meccanismo della compensazione con
le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo gia' vigente per le
regioni, gli enti locali e quelli del Servizio Sanitario Nazionale;
e' stata attribuita agli Uffici centrali del bilancio (UCB), con
riferimento alle amministrazioni statali centrali e agli enti
pubblici nazionali, la competenza per la nomina del Commissario ad
acta per il rilascio della certificazione, originariamente affidata
alle Ragionerie territoriali dello Stato (RTS), che rimangono invece
competenti per la nomina con riferimento alle certificazioni di
pertinenza delle amministrazioni statali periferiche.
Il decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito con modificazioni
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, all'articolo 3-bis, comma 7, ha
altresi' previsto che possano essere utilizzate, al solo fine di
consentire la cessione pro soluto e pro solvendo a favore di banche o
di intermediatori finanziari riconosciuti dalla legislazione vigente,
nonche' per l'ammissione alla garanzia del fondo di garanzia per le
piccole e medie imprese, le certificazioni rilasciate ai sensi
dell'articolo 141, comma 2, del decreto del Presidente della
Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 concernente il Regolamento di
esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi
e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.
Nella presente circolare si fa altresi' riferimento al meccanismo
della compensazione dei crediti certificati con le somme dovute a
seguito di iscrizione a ruolo ai sensi dell'articolo 28-quater del
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, considerata l'estensione del
predetto meccanismo alle amministrazioni statali e agli enti pubblici
nazionali disposta dal decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze del 19 ottobre 2012 («Modalita' con le quali i crediti non
prescritti certi liquidi ed esigibili maturati nei confronti dello
Stato e degli enti pubblici nazionali per somministrazioni, forniture
e appalti, possono essere compensati con le somme dovute a seguito di
iscrizione a ruolo ai sensi dell'articolo 28-quater del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602») in attuazione
dell'articolo 13-bis del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94 (di
seguito «D.M. compensazione»).
Va infine ricordato che il decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze 24 settembre 2012, concernente «Modifica del decreto 22
maggio 2012, recante Modalita' di certificazione del credito, anche
in forma telematica, di somme dovute per somministrazione, forniture
e appalti da parte delle amministrazioni dello Stato e degli enti
pubblici nazionali», ha adeguato il testo del D.M. certificazione
alle sopra richiamate modifiche alla normativa primaria
successivamente intervenute.
2. Definizione dell'ambito di applicazione.
L'articolo 1, comma 1, del D.M. certificazione, nel definirne
l'ambito di applicazione, fa riferimento ai crediti per somme dovute
per somministrazioni, forniture e appalti da parte delle
amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali.
Rientrano tra le amministrazioni dello Stato anche gli Istituti e
scuole di ogni ordine e grado, le Istituzioni educative e le
Istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, le
soprintendenze speciali dotate di autonomia gestionale e gli Istituti
dotati di autonomia speciale ai sensi dell'articolo 15 del D.P.R. 26
novembre 2007, n. 233.
Il predetto D.M. non trova applicazione nei confronti degli organi
costituzionali e a rilevanza costituzionale, in virtu' della speciale
autonomia di cui gli stessi sono dotati.
Relativamente all'ambito di applicazione della normativa di cui
trattasi, sono da intendersi «enti pubblici nazionali», di cui
all'allegato elenco n. 1, i soggetti istituiti o riconosciuti per
legge, a carattere nazionale, nonche' le Universita'.
Sono, invece, da ritenere non incluse le Camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, in
considerazione del loro ambito di operativita' a livello
territoriale.
Sono, altresi', da ritenersi esclusi dall'ambito di applicazione
della predetta normativa gli Enti pubblici economici, in ragione del
loro assoggettamento al regime giuridico privatistico, gli enti ed
organismi di diritto privato e le societa' a partecipazione pubblica.
Si fa presente che la funzione di accreditamento, da parte delle
amministrazioni e degli enti, sulla piattaforma elettronica messa a
disposizione dalla Ragioneria Generale dello Stato e' disponibile
all'indirizzo
http://certificazionecrediti.mef.gov.it/CertificazioneCredito ed
avviene utilizzando, quali chiavi di identificazione, il codice
fiscale e l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) presenti
nell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA), che costituisce
l'archivio ufficiale contenente i riferimenti organizzativi,
telematici e toponomastici delle pubbliche amministrazioni. Al
riguardo, si rammenta che l'accreditamento in IPA e' obbligatorio per
tutte le amministrazioni, come previsto dall'articolo 12 del decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2000 recante
le «Regole tecniche per l'adozione del protocollo informatico» e
dall'articolo 57-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e
successive modificazioni e integrazioni.
Pertanto prima di procedere all'accreditamento sulla piattaforma
elettronica si raccomanda a ciascuna amministrazione o ente debitore
di verificare, ed eventualmente aggiornare, tutti i dati di propria
competenza inseriti nell'archivio IPA, con particolare riferimento
alla denominazione, all'indirizzo della sede e all'indirizzo di posta
elettronica certificata (PEC).
Per quanto attiene all'ambito oggettivo, occorre far riferimento
alla natura del credito, cosi' come desumibile dal contratto
stipulato; pertanto si ritiene che il D.M. certificazione trovi
applicazione in relazione ad ogni credito scaturente da un contratto
avente ad oggetto somministrazioni, forniture ed appalti, secondo le
definizioni recate dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
Puo' essere certificato solo l'importo stabilito nel contratto a
titolo di corrispettivo, come adeguato, per i contratti ad esecuzione
periodica o continuativa, secondo gli indici ISTAT. Infatti, per
consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa,
l'articolo 115 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, che
sancisce l'obbligo della revisione periodica del prezzo per i
contratti ad esecuzione periodica o continuativa, e' norma imperativa
che si inserisce automaticamente nel contratto in caso di pattuizioni
difformi. E' invece da escludersi la certificazione degli interessi
moratori, che costituiscono una obbligazione accessoria avente
funzione risarcitoria.
A norma del D.M. del Ministro dell'economia e delle finanze del 24
settembre 2012, di modifica del D.M. certificazione, il creditore
puo' delegare una banca o un intermediario finanziario abilitato ai
sensi della normativa vigente a gestire per proprio conto le
attivita' connesse alla procedura di certificazione del credito, ivi
compresa la presentazione dell'istanza di nomina del commissario ad
acta.
3. Modalita' di verifica della certificazione da parte degli Uffici
centrali del bilancio o delle Ragionerie territoriali dello Stato.
L'articolo 2 del D.M. certificazione prevede al comma 2, che le
amministrazioni statali effettuino il riscontro della certezza,
liquidita' ed esigibilita' del credito e che l'esito di tale
riscontro sia verificato dal coesistente Ufficio centrale del
bilancio, per le amministrazioni centrali e dalla competente
Ragioneria territoriale dello Stato, per le amministrazioni
periferiche. Cio' anche ai fini della programmazione relativa
all'utilizzo delle disponibilita' dei fondi per la reiscrizione dei
residui passivi perenti.
Preliminarmente si ritiene necessario precisare le caratteristiche
del credito certificabile.
Il credito e' da considerarsi certo quando e' determinato nel suo
contenuto dal relativo atto negoziale, perfezionatosi, nel caso di
specie, secondo le forme e le procedure prescritte dalle vigenti
disposizioni contabili.
Ai fini della certificazione, e' da ritenersi sussistente il
requisito della certezza solo qualora il credito sia afferente ad una
obbligazione giuridicamente perfezionata per la quale sia stato
assunto, ai sensi dell'articolo 34 delle legge 31 dicembre 2009, n.
196, il relativo impegno di spesa, registrato sulle scritture
contabili.
Pertanto in assenza di contratto perfezionato e di impegno di
spesa, regolarmente registrato sulle scritture contabili, le
amministrazioni statali non potranno certificare il credito,
riferibile esclusivamente alla sfera giuridica del soggetto che ha
ordinato la somministrazione, la fornitura o l'appalto al di fuori
delle prescritte procedure giuscontabili. Ovviamente per i crediti
ascrivibili alla gestione dei funzionari delegati, i quali non
effettuano registrazioni di impegni sulle scritture contabili,
occorrera' riferirsi unicamente alla imprescindibile presenza delle
obbligazioni giuridicamente perfezionate (contratti).
Il requisito della liquidita', soddisfatto dalla quantificazione
dell'esatto ammontare del credito, e' ugualmente da ricondursi agli
elementi del titolo giuridico.
Quanto all'esigibilita', da valutarsi al momento del riscontro da
parte delle amministrazioni in parola, sta ad indicare l'assenza di
fattori impeditivi del pagamento del credito, quali, a titolo
puramente esemplificativo e non esaustivo, l'eccezione di
inadempimento, l'esistenza di un termine o di una condizione
sospensiva. Non sono quindi in nessun caso certificabili le somme
corrispondenti a debiti fuori bilancio delle Amministrazioni.
Appare opportuno rilevare che le verifiche da effettuarsi a cura
delle amministrazioni nella fase di rilascio della certificazione non
riguardano anche un'eventuale nuova richiesta del documento unico di
regolarita' contributiva (DURC) alla data del rilascio, in quanto la
regolarita' contributiva e' un requisito che non incide sulle
caratteristiche del credito da certificare (certezza, liquidita' ed
esigibilita').
In merito ai requisiti della certezza, liquidita' ed esigibilita',
giova precisare che essi devono riconoscersi al credito derivante da
somministrazioni, forniture o appalti, accertato con sentenza passata
in giudicato o a seguito di decreto ingiuntivo non opposto (che
acquista autorita' di cosa giudicata in relazione al credito
azionato, ma anche in relazione al titolo posto a fondamento dello
stesso, come sancito dalla Corte di Cassazione, Sez. Un. Civ., sent.
n. 4510 del 1 marzo 2005 e Sez. I, sent. n. 18725 del 6 settembre
2007), fermo restando che, anche in tal caso, ai fini del rilascio
della certificazione, il credito deve essere riconducibile ad un
impegno di spesa, assunto ai sensi dell'articolo 34 della legge 31
dicembre 2009, n. 196.
Ovviamente, in presenza di sentenza passata in giudicato o di
decreto ingiuntivo non opposto, le amministrazioni debitrici avranno
cura di accertare che per il predetto credito non siano in corso
procedure esecutive e che, come previsto nell'apposito modello, in
sede di presentazione dell'istanza per il rilascio della
certificazione il creditore si sia impegnato a non attivarle
successivamente.
Si precisa che le procedure di seguito illustrate non sono incluse
nell'ambito applicativo della piattaforma per la certificazione dei
crediti e devono, pertanto, avvenire secondo modalita' ordinarie.
Cio' premesso, in applicazione dell'articolo 2, comma 2, del D.M.
certificazione, le amministrazioni statali debitrici trasmettono
all'UCB/RTS, una bozza di certificazione (modello 2 del D.M.
certificazione), unitamente alla documentazione giustificativa dei
requisiti del credito, richiedendo il nulla osta al rilascio.
Verificato con esito positivo il predetto riscontro, l'UCB/RTS
restituisce il modello 2 all'amministrazione con apposto il timbro
del nulla osta al rilascio della certificazione. In caso contrario
l'ufficio di riscontro restituisce il modello senza il timbro di
nulla osta. In tal caso l'amministrazione statale debitrice non
potra' rilasciare la certificazione e dovra' immediatamente
comunicare al creditore istante l'insussistenza o l'inesigibilita'
del credito utilizzando l'apposito modello 2, allegato al D.M.
certificazione.
Per consentire la conclusione del procedimento di rilascio della
certificazione nel previsto termine di trenta giorni dalla ricezione
dell'istanza, la documentazione sopra indicata deve essere trasmessa
all'UCB/RTS non oltre dieci giorni dalla predetta ricezione. Per le
stesse finalita' la verifica da parte dell'UCB/RTS deve concludersi,
con la comunicazione dell'esito della stessa e del nulla osta, entro
i successivi dieci giorni.
Si precisa che il predetto riscontro e la relativa verifica
costituiscono un'attivita' di carattere istruttorio, preordinata
all'emissione della certificazione e non assumono le caratteristiche
del controllo di regolarita' amministrativa e contabile.
Effettuata la predetta verifica da parte dell'UCB/RTS, qualora la
richiesta di certificazione sia riferita a crediti rientranti fra i
residui passivi perenti, e' necessario distinguere il caso in cui per
lo stesso credito sia gia' stata presentata una richiesta di
reiscrizione da quello in cui tale istanza non sia stata presentata.
Nel caso in cui, per l'impegno perente oggetto di richiesta di
certificazione, non sia mai stata presentata alcuna richiesta di
reiscrizione, si effettua l'iter sopra descritto.
Qualora, invece, per l'impegno perente oggetto di richiesta di
certificazione sia gia' stata presentata richiesta di reiscrizione
(anche parziale), l'Amministrazione ne informa il creditore, il quale
ha facolta' di attivare una delle seguenti procedure:
Caso 1. ritirare la precedente istanza di reiscrizione e farsi
rilasciare la certificazione;
Caso 2. richiedere che la certificazione sia allegata alla
istanza di reiscrizione gia' presentata;
Caso 3. farsi rilasciare la certificazione solo per la parte per
la quale non e' stata presentata istanza di reiscrizione.
Caso 1
l'Amministrazione procede, entro i sette giorni successivi,
mediante richiesta trasmessa all'Ufficio centrale del
bilancio/Ragioneria territoriale dello Stato, all'annullamento della
richiesta precedentemente inoltrata;
L'Ufficio centrale del bilancio/Ragioneria territoriale dello Stato
comunica, con lo stesso mezzo, l'esito della procedura di
annullamento (effettuata dopo le opportune verifiche e controlli che
abbiano come esito il non inserimento dello stesso in uno schema di
decreto), dandone informazione anche all'Ufficio II dell'Ispettorato
Generale del Bilancio;
Una volta verificato lo stato di annullamento della precedente
istanza, l'Amministrazione consegna al creditore la certificazione.
Caso 2
L'Amministrazione procede, entro i sette giorni successivi,
mediante richiesta trasmessa all'Ufficio centrale del
bilancio/Ragioneria territoriale dello Stato all'annullamento della
richiesta precedentemente inoltrata;
L'Ufficio centrale del bilancio/Ragioneria territoriale dello Stato
comunica, con lo stesso mezzo, l'esito della procedura di
annullamento (effettuata dopo le opportune verifiche e controlli),
dandone informazione anche all'Ufficio II dell'Ispettorato Generale
del Bilancio;
Una volta verificato lo stato di annullamento della precedente
istanza, l'Amministrazione produce la certificazione e predispone,
sulla base del modello B, nuova istanza di reiscrizione;
Infine invia la documentazione all'UCB/RTS, che procede come
disposto nel paragrafo 6.
Caso 3
L'Amministrazione rilascia la certificazione solo per la parte non
riferita alla richiesta di reiscrizione gia' presentata.
4. Indicazioni operative a UCB/RTS circa la nomina dei commissari ad
acta.
L'articolo 13-bis del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52,
convertito con modificazioni dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, nel
modificare l'articolo 9 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
ha disposto che, in caso di mancato rilascio della certificazione
entro il termine previsto, su istanza del creditore, venga nominato
un commissario ad acta con oneri a carico dell'ente debitore e che la
predetta nomina debba essere effettuata dalla Ragioneria territoriale
dello Stato competente per territorio, per le certificazioni di
pertinenza delle amministrazioni statali periferiche, delle regioni,
degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale e
dall'Ufficio centrale del bilancio competente, per le certificazioni
di pertinenza delle amministrazioni statali centrali e degli enti
pubblici nazionali. Per le certificazioni di pertinenza della
Presidenza del Consiglio dei Ministri e degli enti da questa
vigilati, l'Ufficio centrale del bilancio competente e' quello del
Ministero dell'economia e delle finanze.
Pertanto, alla luce della predetta modifica normativa le
disposizioni relative alla nomina del commissario ad acta di cui agli
articoli 4, comma 2, e 5, comma 2, del D.M. certificazione,
riguardanti rispettivamente la certificazione ordinaria e la
certificazione mediante piattaforma elettronica, vanno intese nel
senso che, decorso inutilmente il termine previsto per il rilascio
della certificazione, entro il termine perentorio di dieci giorni dal
ricevimento dell'apposita istanza presentata dal creditore, il
direttore dell'Ufficio centrale del bilancio competente, ovvero il
direttore della Ragioneria territoriale dello Stato competente,
nomina un commissario ad acta, previa verifica sulla piattaforma che
la certificazione non sia stata gia' resa dall'amministrazione o
dall'ente debitore.
Con le istruzioni tecniche pubblicate sulla home page della sezione
del sito del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato
dedicata alla piattaforma elettronica e' stata data comunicazione
delle procedure da adottare per la nomina del commissario ad acta.
Limitatamente ai procedimenti di certificazione avviati con la
procedura ordinaria, si precisa che la predetta verifica in merito
all'avvenuto rilascio della certificazione e' effettuata con
specifica richiesta all'amministrazione o all'ente debitore, nella
quale sara' indicato il numero identificativo dell'originaria istanza
di certificazione.
Qualora non venga fornito, da parte del creditore, il predetto
numero identificativo non si potra' dare corso alla verifica e,
conseguentemente, alla procedura di nomina del commissario ad acta.
L'incarico di commissario ad acta, secondo quanto stabilito
dall'articolo 4, comma 3, e 5, comma 3, del predetto D.M., deve
essere conferito prioritariamente ad un rappresentante
dell'amministrazione o ente debitore o, in subordine, della
Prefettura - Ufficio territoriale del Governo competente per
territorio o, infine, della Ragioneria territoriale dello Stato. I
predetti rappresentanti sono individuati, in ragione della loro
carica, nelle figure di vertice di ciascuna amministrazione, che
possono delegare un proprio dirigente o funzionario.
Limitatamente ai procedimenti di certificazione avviati con la
procedura ordinaria, per il conferimento dell'incarico e' utilizzato
il modello di cui all'allegato 3 del predetto D.M.
Gli eventuali oneri sostenuti dai commissari ad acta sono posti a
carico dell'amministrazione o ente debitore. Pertanto, nei casi in
cui il commissario ad acta non appartenga ai ruoli
dell'amministrazione o ente debitore, il commissario stesso presenta
a quest'ultimo apposita istanza di rimborso, allegando tutta la
documentazione giustificativa delle spese sostenute, nel rispetto
delle vigenti disposizioni in tema di trattamento di missione dei
pubblici dipendenti.
Si precisa che, ai soli fini della decorrenza dei termini per
l'attivazione dell'istanza di nomina del commissario ad acta, la
piattaforma elettronica acquisisce anche le istanze di certificazione
per crediti nei confronti di amministrazioni o enti che non abbiano
ottemperato all'obbligo, previsto all'articolo 3, comma 2 del D.M.
certificazione, di abilitarsi sulla piattaforma. Ne consegue che le
predette istanze non saranno processate, salvo che il titolare del
credito, trascorsi i termini prescritti, non presenti istanza di
nomina di un commissario ad acta.
5. Procedure da seguire con i soggetti cessionari del credito in fase
di utilizzo della certificazione da parte del fornitore.
A) in caso di cessione al sistema finanziario.
Nel caso in cui il creditore intenda cedere il credito certificato
ad un istituto finanziario, si richiama di seguito la procedura
prevista dall'articolo 1, comma 1, lett. f) del decreto modificativo
in materia di certificazione.
All'avvio dell'istruttoria per la cessione, l'istituto finanziario
cessionario verifica con un'apposita funzione telematica la validita'
della certificazione e svolge nelle modalita' consuete, fuori
piattaforma, le opportune attivita' relative all'istruttoria. Ad
istruttoria conclusa con esito positivo, l'istituto cessionario
notifica sulla piattaforma, tramite apposita funzione telematica,
l'avvenuta cessione del credito (totale o parziale)
all'amministrazione debitrice comprensiva degli estremi del nuovo
creditore.
Si rammenta che, a norma dell'articolo 3, comma 6, del D.M.
certificazione, la comunicazione telematica assolve al requisito di
cui all'articolo 117, commi 2 e 3 del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163 e all'obbligo di notificazione.
Limitatamente ai procedimenti di certificazione avviati con la
procedura ordinaria, all'avvio dell'istruttoria per la cessione,
l'istituto finanziario cessionario trattiene l'originale della
certificazione e ne rilascia copia timbrata per ricevuta al titolare
del credito e procede, entro i tre giorni lavorativi successivi,
mediante richiesta trasmessa all'amministrazione o ente debitore con
posta elettronica certificata, alla verifica dell'esistenza e
validita' di tale certificazione. Entro il decimo giorno successivo
alla richiesta di cui al periodo precedente, l'amministrazione o ente
debitore comunica, con lo stesso mezzo, l'esito della verifica
all'istituto cessionario che informa il titolare del credito.
L'istituto cessionario in caso di utilizzo totale del credito
trattiene l'originale della certificazione e invia
all'amministrazione o ente debitore contestualmente alla
comunicazione dell'avvenuto subentro nel credito una copia conforme
dello stesso; in caso di utilizzo parziale, l'istituto cessionario
annota l'ammontare oggetto di cessione sull'originale della
certificazione, consegnando una copia conforme dello stesso al
titolare del credito completa della predetta annotazione.
Contestualmente alla comunicazione dell'avvenuto subentro parziale
nel credito, l'istituto cessionario trasmette all'amministrazione o
ente debitore una copia conforme della certificazione completa della
predetta annotazione.
B) in caso di compensazione.
Si richiama di seguito la procedura prevista dai commi da 2 a 4
dell'articolo 4 del decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze 25 giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 152
del 2 luglio 2012, recante «Modalita' con le quali i crediti non
prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle
Regioni, degli Enti locali e degli Enti del Servizio Sanitario
Nazionale per somministrazione, forniture e appalti, possono essere
compensati, con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo, ai
sensi dell'articolo 31, comma 1-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.
122.», le cui disposizioni si applicano, a seguito dell'emanazione
del D.M. compensazione, anche alle amministrazioni statali ed agli
enti pubblici nazionali.
All'avvio dell'istruttoria per la compensazione, direttamente sulla
piattaforma, l'agente della riscossione verifica con un'apposita
funzione telematica la validita' della certificazione e svolge nelle
modalita' consuete, fuori piattaforma, le opportune verifiche di
competenza. Ad attivita' concluse con esito positivo l'agente della
riscossione notifica sulla piattaforma, tramite apposita funzione
telematica, l'avvenuta compensazione del credito (totale o parziale)
alla amministrazione debitrice. L'attestazione di avvenuta
compensazione e tutti gli altri obblighi previsti dalla procedura
ordinaria sono gestiti in modalita' telematica.
Limitatamente ai procedimenti di certificazione avviati con la
procedura ordinaria, l'agente della riscossione, trattiene
l'originale della certificazione, ne rilascia copia timbrata per
ricevuta al titolare del credito e procede, entro i tre giorni
lavorativi successivi, mediante richiesta trasmessa
all'amministrazione debitrice con posta elettronica certificata, alla
verifica dell'esistenza e validita' di tale certificazione. Entro il
decimo giorno successivo alla richiesta dell'agente della
riscossione, l'Amministrazione debitrice e' tenuta a comunicare, con
lo stesso mezzo, l'esito della verifica all'agente della riscossione
che informa il titolare del credito.
In caso di esito positivo della verifica, il debito si estingue
limitatamente all'importo corrispondente al credito certificato e
utilizzato in compensazione e il titolare del credito ritira
l'attestazione di avvenuta compensazione presso lo sportello del
competente agente della riscossione. L'importo del credito utilizzato
in compensazione per il pagamento delle somme iscritto a ruolo e'
annotato sulla copia della certificazione rilasciata dall'agente
della riscossione. Il credito residuo puo' essere utilizzato solo se
la copia della certificazione e' accompagnata dall'attestazione di
avvenuta compensazione.
6. Procedura di pagamento del credito certificato.
La certificazione del credito rilasciata dall'amministrazione o
ente debitore contiene l'indicazione della data prevista di pagamento
(che in ogni caso non puo' essere superiore ai 12 mesi dalla data di
presentazione dell'istanza di certificazione). L'attivita' di
certificazione comporta necessariamente che le amministrazioni
statali accertino la disponibilita' delle risorse finanziarie
necessarie ai pagamenti, tenendo conto delle scadenze risultanti
dalle certificazioni stesse: cio' al fine di preordinare, per tempo,
le disponibilita' di cassa, soprattutto nel caso in cui si debba
procedere al pagamento di residui iscritti in bilancio ovvero dei
residui perenti, per i quali e' necessario procedere anche alla loro
reiscrizione in bilancio in termini di competenza.
Al fine di una efficiente programmazione dei pagamenti, le
Amministrazioni devono predisporre un crono-programma mensile degli
stessi; tale crono-programma e' oggetto delle comunicazioni mensili
relative al monitoraggio di cui al paragrafo 8.
Per l'indicazione della data di pagamento si devono adottare i
criteri illustrati nel seguito.
Relativamente alle somme iscritte in bilancio (impegni di
competenza o residui) si deve comunque tener conto:
dei tempi occorrenti per l'acquisizione delle disponibilita'
finanziarie qualora le stesse non fossero sufficienti;
dei tempi necessari per provvedere al pagamento;
per i residui passivi, del termine di perenzione, escludendo la
possibilita' di fissare una data prevista di pagamento successiva
alla scadenza dei termini di conservazione dei residui in bilancio.
Per gli impegni iscritti nel rendiconto patrimoniale (residui
passivi perenti), stante il particolare iter che li caratterizza, il
termine di pagamento da indicare sulla certificazione deve essere
esattamente pari a 12 mesi dalla data di presentazione dell'istanza.
Resta inteso che, nel caso in cui norme o provvedimenti particolari
prevedano un termine perentorio per l'effettuazione del pagamento, lo
stesso e' da considerarsi quale data da inserire nella
certificazione, evitando in tal modo di incorrere in sanzioni o
provvedimenti di riscossione coattiva.
Nel caso delle amministrazioni statali, non sono ammessi pagamenti
anticipati di oltre trenta giorni rispetto alla data indicata nella
certificazione, ne' pagamenti posticipati rispetto a tale data.
Dal punto di vista operativo si precisa che tale pagamento deve
avvenire:
a) a favore del soggetto cessionario (generalmente un istituto
finanziario, vale a dire una banca, una societa' di factoring, ecc.),
per i crediti oggetto di cessione;
b) con pagamento all'agente della riscossione, per i crediti
verso Amministrazioni statali, i quali hanno formato oggetto di
compensazione con somme dovute per tributi erariali iscritti a ruolo.
L'Agente della riscossione successivamente provvedera' al versamento
all'entrata del bilancio dello Stato della somma ricevuta, secondo le
modalita' ordinariamente previste;
c) con pagamento all'agente della riscossione, per i crediti
verso enti pubblici nazionali, i quali hanno formato oggetto di
compensazione con tributi erariali iscritti a ruolo. L'agente della
riscossione successivamente provvedera' al versamento all'entrata del
bilancio dello Stato della somma ricevuta, secondo le modalita'
ordinariamente previste. E' opportuno evidenziare che, in caso di
mancato pagamento da parte dell'ente debitore dell'importo utilizzato
in compensazione entro 12 mesi dal rilascio della certificazione,
l'agente della riscossione ne da' comunicazione entro i successivi
sessanta giorni al Ministero dell'economia e delle finanze e
l'importo oggetto della compensazione e' recuperato mediante
riduzione delle somme dovute dallo Stato all'ente a qualsiasi titolo,
come previsto dall'articolo 1, comma 2 del D.M. compensazione.
Qualora il recupero non sia possibile con la modalita' di cui al
precedente periodo, l'agente della riscossione procede, sulla base
del ruolo emesso a carico del titolare del credito, alla riscossione
coattiva secondo le disposizioni di cui al titolo II del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
d) con pagamento all'agente della riscossione, per i crediti i
quali hanno formato oggetto di compensazione con somme dovute per
tributi di enti territoriali ovvero per contributi assistenziali, per
contributi previdenziali e per premi per l'assicurazione obbligatoria
contro gli infortuni e le malattie professionali iscritti a ruolo.
L'Agente della riscossione successivamente provvedera' al versamento
all'Ente territoriale ovvero all'Ente previdenziale della somma
ricevuta, secondo le modalita' ordinariamente previste.
Si precisa che, per somme iscritte a ruolo, si fa riferimento a
importi notificati entro il 30 aprile 2012, relativi a cartelle di
pagamento e atti di cui agli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31
maggio n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122, come indicato nel D.M. compensazione.
Per i certificati gestiti tramite la piattaforma elettronica i
pagamenti in favore dei creditori, dei soggetti cessionari e
dell'agente della riscossione devono essere registrati, oltre che sui
sistemi contabili correntemente in uso, anche sulla piattaforma
stessa, al fine di mantenere aggiornato il valore del credito
certificato.
Si segnala, altresi', che eventuali pagamenti diretti da parte
dell'amministrazione o ente debitore in favore dei creditori ai quali
sia stata gia' rilasciata la certificazione del credito con procedura
ordinaria possono essere effettuati solo previa restituzione della
certificazione stessa (articolo 2, comma 7, del D.M. certificazione).
Inoltre, poiche' nel caso in cui il credito certificato sia ceduto
o compensato il creditore cessionario subentra nel diritto al
creditore originario, prima di procedere al pagamento e' opportuno
verificare quale sia l'effettivo beneficiario dell'operazione. A tale
scopo, sulla piattaforma elettronica sono presenti apposite
funzionalita' per rendere agevole la ricerca delle certificazioni
rilasciate a partire dalle informazioni relative al credito
originario (ad esempio, gli estremi della fattura).
Le operazioni di cessione, di compensazione o di anticipazione non
comportano alcuna particolare contabilizzazione nel bilancio
dell'ente debitore. Si procede normalmente alla registrazione
contabile del pagamento nel momento in cui si e' provveduto
all'erogazione della somma spettante al creditore subentrato (banca,
agente della riscossione, ecc.). L'imputazione e' operata sul
capitolo ovvero sulla voce di spesa originariamente deputati ad
accogliere il pagamento della fornitura e, per l'eventuale pagamento
di interessi di mora o altri oneri, sui pertinenti capitoli o le
specifiche voci di spesa. In caso di compensazione, l'incasso del
ruolo da parte dello Stato, dell'Ente territoriale ovvero dell'Ente
previdenziale avviene tramite l'agente della riscossione che provvede
al relativo versamento ai predetti Enti, con imputazione alle
pertinenti voci di entrata.
Alcune indicazioni per le sole amministrazioni statali.
Si forniscono di seguito alcune indicazioni operative, specifiche
per le amministrazioni statali.
Modalita' della eventuale richiesta di cassa.
Per le somme iscritte in bilancio, l'amministrazione deve
comunicare immediatamente l'eventuale necessita' di cassa per
effettuare il pagamento. Al riguardo, si richiama l'articolo 6, comma
14, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che ha introdotto,
per il corrente esercizio finanziario e quello successivo, la
«facolta' di disporre, tra capitoli, variazioni compensative di sola
cassa, fatta eccezione per i pagamenti effettuati mediante
l'emissione di ruoli di spesa fissa, previa verifica da parte del
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, della
compatibilita' delle medesime con gli obiettivi programmati di
finanza pubblica».
Le richieste in oggetto devono, pertanto, essere inoltrate, tramite
i coesistenti Uffici centrali del bilancio, solo una volta che sia
stata verificata l'impossibilita' di far fronte al pagamento
attraverso il ricorso alle misure di flessibilita' sopra illustrate.
Modalita' della eventuale richiesta di reiscrizione dei residui
perenti.
L'articolo 2 del D.M. certificazione prevede al comma 2, terzo
periodo, che le amministrazioni statali, nella richiesta di
reiscrizione dei residui passivi perenti, specifichino se si tratti
di crediti per i quali sia stata rilasciata certificazione ai sensi
del predetto D.M. e che, in tal caso, nella medesima richiesta
indichino la data prevista per il pagamento, seguendo le indicazioni
di cui al precedente punto.
Nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 2 del Decreto del
Presidente della Repubblica 24 aprile 2001, n. 270 recante
Regolamento di semplificazione delle procedure di reiscrizione nel
bilancio dello Stato dei residui passivi perenti, si indicano le
casistiche e le procedure specifiche relative ai crediti certificati
che riguardino impegni colpiti da perenzione amministrativa.
Operazioni di competenza del creditore (Titolare, cessionario o
agente della riscossione).
Il creditore presenta richiesta ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica n. 270/2001, consegnando l'originale della
certificazione. Al fine di garantire il pagamento alla scadenza, si
distinguono i seguenti casi:
A) La richiesta ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica n. 270/2001 e' presentata dal creditore originario:
Laddove il creditore originario intenda presentare richiesta
per attivare la procedura per la reiscrizione di perenti (quindi non
sia intenzionato a cedere il credito ad un istituto bancario o ad
utilizzarlo per una compensazione, oppure intenda attivare la
procedura di richiesta di riassegnazione per il credito residuo
risultante dopo le predette operazioni), questa deve essere
effettuata entro quattro mesi dalla data di presentazione
dell'istanza di certificazione.
B) La richiesta ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica n. 270/2001 e' presentata da un soggetto subentrato al
creditore originario (es. Istituto cessionario o agente della
riscossione):
In tal caso la richiesta da parte del soggetto subentrato deve
essere effettuata entro sei mesi dalla data di presentazione
dell'istanza di certificazione.
Adempimenti dell'amministrazione.
L'Amministrazione provvede ad inviare la richiesta di reiscrizione
ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 270/2001 al
coesistente UCB/RTS, utilizzando il modello allegato (modello B), da
presentare, in triplice copia, allegando la documentazione indicata
nello stesso.
Adempimenti dell'Ufficio centrale del bilancio.
L'Ufficio centrale del bilancio, ricevute le richieste di
reiscrizione, provvede ad inserire quelle interessate da
certificazione in appositi fascicoli, identificabili sul sistema
informatico tramite funzionalita' appositamente predisposte
sull'applicativo SIPATR, avendo cura di raggruppare le istanze
secondo la data prevista per il pagamento indicata sulla
certificazione.
Nella nota accompagnatoria per l'invio all'Ufficio II
dell'Ispettorato Generale del Bilancio del Dipartimento della
Ragioneria Generale dello Stato deve essere indicata la scadenza di
riferimento. I fascicoli, corredati della documentazione richiesta
(in duplice copia), relativi a certificazioni aventi scadenza di
pagamento in un dato mese, devono pervenire al predetto Ufficio entro
il terzo mese precedente la data di pagamento apposta sulla
certificazione. In caso contrario, vista la tempistica per la
procedura di riassegnazione di fondi attraverso l'emissione di un
Decreto Ministeriale e delle successive fasi di controllo, esiste la
possibilita' di non adempiere al pagamento entro la data indicata.
Restano salve le disposizioni di cui alla circolare 6 del 27
febbraio 2012 in merito all'applicazione delle disposizioni
dell'articolo 35, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 1 del
2012, con particolare riferimento alla distinzione dei fascicoli che
contengano richieste di reiscrizione riguardanti debiti connessi a
transazioni commerciali per la fornitura di beni e servizi.
Adempimenti dell'Ispettorato generale del bilancio.
L'ufficio II dell'Ispettorato generale del bilancio del
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato predispone, previa
verifica del rispetto dei vincoli di finanza pubblica e della
disponibilita' dei fondi assegnati, i Decreti di riassegnazione per
le richieste di reiscrizione per le quali e' stata rilasciata
certificazione, inserite in fascicoli specificamente identificati
attraverso l'applicazione informatica SIPATR.
Si evidenzia che le attivita' sopra descritte devono essere svolte
utilizzando gli strumenti specifici gia' in uso presso le
amministrazioni in quanto i relativi processi non rientrano
nell'ambito applicativo della piattaforma elettronica. In ogni caso
sul predetto sistema informatico e' possibile indicare la data di
previsto pagamento ed altresi' e' disponibile la funzione telematica
di restituzione della certificazione precedentemente rilasciata.
7. Verifica prescritta dall'articolo 48-bis del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
L'articolo 2 del D.M. certificazione prevede al comma 4 che, prima
di rilasciare la certificazione, per i crediti di importo superiore a
diecimila euro, l'amministrazione o ente debitore proceda,
ricorrendone i presupposti, alla verifica prescritta dall'articolo
48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 602.
Tale verifica e' effettuata con le modalita' indicate nel D.M. 18
gennaio 2008, n. 40.
Si precisa, tuttavia, che la verifica in parola, non essendo
preordinata ad un effettivo pagamento, ha natura meramente
ricognitiva e non dispiega gli effetti della verifica ordinaria, in
particolare l'attivazione della procedura di pignoramento dei crediti
di cui all'articolo 72-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
A tal proposito, si segnala che la societa' Equitalia S.p.A. ha
gia' predisposto il formato della richiesta di verifica ex 48-bis
disponibile sul sito www.acquistinretepa.it nella sezione dedicata al
Servizio Verifica Inadempimenti, consentendo al richiedente di
specificare se detta verifica debba effettuarsi a soli fini
ricognitivi ai sensi del D.M. in oggetto.
Si fa presente che in caso di cessione del credito, a prescindere
dall'esito della verifica nei confronti del cedente, prima di
effettuare il pagamento in favore del cessionario, occorre procedere
alla verifica, ai sensi del richiamato articolo 48-bis, nei confronti
di quest'ultimo.
Si ricorda che, indipendentemente dall'esito della verifica, la
certificazione deve essere resa dall'amministrazione o ente debitore
per l'effettivo ammontare delle somme dovute; qualora dalla verifica
effettuata risultino inadempienze all'obbligo di versamento derivante
dalla notifica di una o piu' cartelle di pagamento la certificazione
dovra' darne atto (il modello di certificazione prevede una sezione
per indicare il predetto esito).
In questo caso il credito puo' essere ceduto solo per l'importo
corrispondente all'ammontare del credito indicato nella
certificazione, decurtato delle somme relative all'accertata
inadempienza.
Giova ricordare che l'intenzione di utilizzare il credito in
compensazione ai sensi dell'articolo 28-quater del D.P.R. 29
settembre 1973, n. 602, manifestata dal creditore in una apposita
sezione dell'istanza di certificazione, non costituisce un vincolo
per il creditore medesimo nella fase di utilizzo. Tale indicazione e'
inserita nel modello principalmente a fini di monitoraggio ex ante
del fenomeno della compensazione, sia a livello di singolo ente, sia
per la finanza pubblica nel suo complesso.
E' opportuno sottolineare che l'unica ipotesi in cui si deve
effettuare un'operazione di nettizzazione del credito da certificare
e' quella prevista dal comma 5 del medesimo articolo 2, riguardante
gli eventuali crediti dell'amministrazione o ente debitore diversi da
quelli potenzialmente rientranti nell'ambito di applicazione del D.M.
compensazione, ossia da quelli di natura tributaria e contributiva,
rivenienti dalle procedure del cosiddetto «accertamento esecutivo» e
dell'avviso di addebito di cui, rispettivamente, agli articoli 29 e
30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
In tal caso l'importo e' certificato al netto di tali crediti, in
quanto le corrispondenti posizioni di debito/credito tra
amministrazione o ente e fornitore devono reciprocamente chiudersi
contestualmente al rilascio della certificazione.
L'amministrazione o ente, in tale circostanza, provvede alle
relative annotazioni sulle scritture contabili sia dal lato
dell'entrata che della spesa.
8. Modalita' per la comunicazione mensile da parte delle
Amministrazioni e degli Enti al Ministero dell'economia e delle
finanze ai fini del monitoraggio.
L'articolo 7 del D.M. certificazione prevede, limitatamente ai
procedimenti di certificazione avviati con la procedura ordinaria,
che l'amministrazione o l'ente debitore comunichi mensilmente, entro
il decimo giorno di ciascun mese, al Ministero dell'economia e delle
finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato e
Dipartimento del Tesoro - il numero e l'ammontare delle
certificazioni rilasciate, specificando se oggetto di cessione ovvero
di anticipazione, se assistita da mandato irrevocabile all'incasso,
nonche' quelle relative alle compensazioni con le somme dovute per
cartelle di pagamento e atti di cui agli articoli 29 e 30 del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. La comunicazione deve altresi'
includere l'indicazione del capitolo di spesa, specificando, in caso
di residui passivi, la tipologia degli stessi (iscritti in bilancio o
in perenzione) inerenti la somma oggetto di certificazione.
La predetta comunicazione deve riguardare anche le certificazioni
di debiti dell'amministrazione o dell'ente rilasciate dai commissari
ad acta ai sensi dell'articolo 4 del D.M. certificazione.
A tal fine si precisa che l'obbligo della comunicazione decorre dal
giorno 10 del mese di dicembre 2012. La prima comunicazione conterra'
i dati relativi alle certificazioni rilasciate fino al 30 novembre
2012, distinte per mese. Le comunicazioni successive, da inviarsi
entro il giorno 10 di ciascun mese, avranno ad oggetto l'informazione
con riferimento al mese precedente; tuttavia, nel caso in cui non
siano state effettuate le comunicazioni dovute nei mesi precedenti o
nel caso si renda necessario rivedere i dati relativi ad un mese gia'
oggetto di trasmissione, dovra' essere inviato un prospetto separato
per ciascun mese. Le predette comunicazioni devono essere effettuate
anche qualora l'amministrazione o ente abbia gia' provveduto in
precedenza a inviare in altra forma al Ministero dell'economia e
delle finanze le informazioni relative ai mesi antecedenti.
La comunicazione avverra' tramite posta elettronica secondo
l'allegato modello A.
Si precisa che le comunicazioni di cui al modello A dovranno essere
inviate, contemporaneamente, con lo stesso mezzo, anche al competente
Ufficio centrale del bilancio.
Al fine di poter verificare l'esaustivita' delle risposte
pervenute, la comunicazione dovra' avvenire anche nel caso in cui non
siano state rilasciate certificazioni nel mese in oggetto, allegando
comunque il modello A.
Alternativamente all'invio del modello A, le amministrazioni o enti
potranno inviare le medesime informazioni a livello di singola
certificazione, secondo i tracciati indicati nel modello A-bis
distinti secondo le fasi di rilascio della certificazione, utilizzo
della stessa e pagamento. Nel caso di utilizzo del modello A-bis,
dovra' comunque essere compilata la tavola relativa al cronoprogramma
mensile dei futuri pagamenti inclusa nel modello A.
L'oggetto del messaggio di posta elettronica che accompagnera' la
trasmissione delle comunicazioni deve riportare la dicitura
«Monitoraggio certificazioni D.L. n. 185/2008 - Amministrazioni
Statali» per le amministrazioni statali e «Monitoraggio
certificazioni D.L. n. 185/2008 - Enti Pubblici Nazionali» per gli
enti pubblici nazionali.
L'indirizzo di posta elettronica da utilizzare e' il seguente:
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.
e la trasmissione dovra'
essere effettuata utilizzando esclusivamente i modelli resi
disponibili sul sito Internet istituzionale del Ministero
dell'economia e delle finanze.
Le istruzioni operative per la compilazione dei vari campi sono
riportate in allegato alla presente circolare.
Con l'entrata in esercizio della piattaforma elettronica, i dati
relativi all'ammontare delle certificazioni rilasciate da ciascuna
amministrazione (previsti all'articolo 3, comma 8) saranno messi a
disposizione delle strutture competenti tramite funzione telematica.
Pertanto, limitatamente alle tavole 1 e 2, nonche' per le
certificazioni rilasciate con modalita' telematica, gli obblighi di
comunicazione di cui al presente paragrafo saranno assolti dalla
piattaforma elettronica.
Per le restanti tavole, relativamente ai soli debiti certificati in
via ordinaria, fino all'avvenuto pagamento della totalita' degli
stessi, restano valide le modalita' di comunicazione sopra descritte.
9. Comunicazioni degli Agenti della riscossione al Ministero
dell'economia e delle finanze relativamente alle compensazioni con
somme dovute per tributi e contributi previdenziali.
Ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del D.M. compensazione, l'agente
della riscossione e' tenuto a comunicare all'amministrazione o ente
debitore e all'ente impositore l'avvenuta compensazione tramite posta
elettronica certificata entro i successivi cinque giorni lavorativi.
Ai fini del monitoraggio di cui al paragrafo precedente, secondo
quanto previsto dall'articolo 4 comma 5 del D.M. compensazione,
l'agente trasmettera' altresi' al Ministero dell'economia e delle
finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, entro
il decimo giorno di ciascun mese, un prospetto nel quale e' riportata
l'indicazione delle compensazioni effettuate.
Per ciascuna operazione di compensazione, l'agente della
riscossione dovra' fornire le seguenti informazioni: codice
identificativo dell'operazione, indicazione dell'agente della
riscossione, data del rilascio della certificazione, data della
compensazione, ente debitore, ente impositore, capo, capitolo e
articolo dello stato di previsione dell'entrata per il solo bilancio
dello Stato, tipologia di imposta, codice tributo, ammontare oggetto
della compensazione (con separata indicazione del carico del tributo,
ossia del ruolo residuo, dell'aggio, degli interessi di mora, delle
sanzioni o somme aggiuntive, delle spese per le procedure esecutive).
Considerato che il monitoraggio riguardera', oltre alle avvenute
compensazioni, anche le fasi del pagamento e dell'eventuale rimborso
al debitore originario (ad esempio in caso di sgravi sopraggiunti
successivamente all'avvenuta compensazione), per ogni transazione si
indichera' con apposito codice quale fase della singola operazione e'
oggetto di comunicazione. Qualora alcune delle informazioni trasmesse
in fase di compensazione relativamente ad una data operazione (ad
esempio l'ammontare dovuto o i capitoli di bilancio interessati) si
modificassero in un momento successivo, di tale modifica sara' dato
conto nell'occasione della successiva comunicazione relativa alla
medesima operazione (ossia in fase di pagamento o di rimborso) senza
necessita' di comunicazioni intermedie.
La piattaforma elettronica prevede l'invio delle notifiche delle
compensazioni ammesse dall'agente della riscossione tramite funzione
telematica. Le procedure di monitoraggio secondo le modalita' sopra
descritte riguarderanno anche le compensazioni su crediti certificati
attraverso la piattaforma elettronica. Le tipologie di crediti
certificate nelle due forme saranno rese distinguibili grazie ad
appositi codici, attribuiti alla singola operazione.
A tal fine si precisa che tale comunicazione dovra' avvenire, con
modalita' da concordarsi tra le parti, a partire dal giorno 10 del
mese di dicembre 2012. La prima comunicazione conterra' i dati
relative alle certificazioni rilasciate fino al 30 novembre 2012,
distinte per mese. Le comunicazioni successive, da effettuarsi entro
il giorno 10 di ciascun mese, avranno ad oggetto l'informazione con
riferimento al mese precedente; tuttavia, nel caso in cui non siano
state effettuate le comunicazioni dovute nei mesi precedenti o nel
caso si renda necessario rivedere i dati relativi ad un mese gia'
oggetto di trasmissione, dovra' essere inviato un prospetto separato
per ciascun mese.
Roma, 27 novembre 2012
Il Ragioniere generale dello Stato: Canzio
Allegato - Elenco n. 1
Enti Pubblici Nazionali distinti secondo l'Amministrazione vigilante
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL
LAVORO - INAIL
ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE - INPS -
ISTITUTO PER LO SVILUPPO DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE LAVORATORI -
ISFOL -
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
UNIVERSITA' POLITECNICA DELLE MARCHE-ANCONA
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELL'AQUILA
UNIVERSITA' DI BARI
UNIVERSITA' DELLA BASILICATA
UNIVERSITA' DEL SANNIO DI BENEVENTO
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BERGAMO
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BOLOGNA
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BRESCIA
UNIVERSITA' DEGLI STUDI CAGLIARI
UNIVERSITA' DELLA CALABRIA
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CAMERINO
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CASSINO
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CATANIA
UNIVERSITA' DEGLI STUDI "MAGNA GRECIA" DI CATANZARO
UNIVERSITA' DI CHIETI "G. D'ANNUNZIO"
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FERRARA
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FOGGIA
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI GENOVA
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI LECCE
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MACERATA
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MESSINA
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO - BICOCCA
UNIVERSITA' DI MODENA E REGGIO EMILIA
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DEL MOLISE - CAMPOBASSO
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI "FEDERICO II"
SECONDA UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI "L'ORIENTALE"
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI "PARTHENOPE"
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PARMA
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PAVIA
ISTITUTO UNIVERSITARIO DI STUDI SUPERIORI I.U.S.S. DI PAVIA
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA
UNIVERSITA' PER STRANIERI DI PERUGIA
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PISA
UNIVERSITA' DEGLI STUDI "MEDITERRANEA" DI REGGIO CALABRIA
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA"
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA "TOR VERGATA"
UNIVERSITA' DEGLI STUDI "ROMA TRE"
ISTITUTO UNIVERSITARIO DI SCIENZE MOTORIE DI ROMA
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SALERNO
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SASSARI
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SIENA
UNIVERSITA' PER STRANIERI DI SIENA
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TERAMO
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRENTO
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRIESTE
UNIVERSITA' DI UDINE
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI URBINO "CARLO BO
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELL'INSUBRIA DI VARESE - COMO
UNIVERSITA' DI CA' FOSCARI DI VENEZIA
ISTITUTO UNIVERSITARIO DI ARCHITETTURA DI VENEZIA
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE "AMEDEO AVOGADRO" DI
VERCELLI
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI VERONA
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELLA TUSCIA DI VITERBO
POLITECNICO DI BARI
POLITECNICO DI MILANO
POLITECNICO DI TORINO
SCUOLA NORMALE SUPERIORE DI PISA
SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE DI STUDI AVANZATI DI TRIESTE
SCUOLA SUPERIORE DI STUDI UNIVERSITARI E DI PERFEZIONAMENTO SANT'ANNA
DI PISA
SCUOLA IMT - ISTITUZIONI, MERCATI, TECNOLOGIE - ALTI STUDI - LUCCA
SUM - ISTITUTO ITALIANO DI SCIENZE UMANE DI FIRENZE
AGENZIA NAZIONALE DI VALUTAZIONE DEL SISTEMA UNIVERSITARIO E DELLA
RICERCA - ANVUR
AGENZIA SPAZIALE ITALIANA - ASI
CENTRO RADIOELETTRICO SPERIMENTALE "GUGLIELMO MARCONI" - CRESM
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
CONSORZIO PER L'AREA DI RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA DI TRIESTE
ISTITUTO DI STUDI FILOSOFICI "ENRICO CASTELLI"
ISTITUTO ITALIANO DI STUDI GERMANICI
ISTITUTO NAZIONALE DI ALTA MATEMATICA "FRANCESCO SEVERI"
ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA - INAF
ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE - I.N.F.N.
ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA
ISTITUTO NAZIONALE DI OCEANOGRAFIA E DI GEOFISICA SPERIMENTALE
ISTITUTO NAZIONALE DI RICERCA METROLOGICA - INRIM -
ISTITUTO NAZIONALE PER LA VALUTAZIONE DEL SISTEMA EDUCATIVO DI
ISTRUZIONE
E DI FORMAZIONE - INVALSI
ISTITUTO NAZIONALE DI DOCUMENTAZIONE, INNOVAZIONE E RICERCA EDUCATIVA
- INDIRE
MUSEO STORICO DELLA FISICA E CENTRO STUDI E RICERCHE "ENRICO FERMI"
STAZIONE ZOOLOGICA "ANTON DOHRN" DI NAPOLI
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
AGENZIA NAZIONALE DEL TURISMO
AGENZIA NAZIONALE PER I GIOVANI
AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DEL VOLO - ANSV
AGENZIA PER LA DIFFUSIONE DELLE TECNOLOGIE PER LE INNOVAZIONI
(soppresso dall'articolo 22 del d.l. 83/2012)
AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI - ARAN
AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA
CLUB ALPINO ITALIANO
COMITATO ITALIANO PARALIMPICO - CIP
COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO CONI
DIGITPA (soppresso dall'articolo 22 del d.l. 83/2012)
ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA - ISTAT
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
ACCADEMIA DELLA CRUSCA
ACCADEMIA NAZIONALE DEI LINCEI
FONDAZIONE "DOMUS MAZZINIANA"
ISTITUTO ITALIANO DI NUMISMATICA
ISTITUTO PER LA STORIA DEL RISORGIMENTO ITALIANO
MUSEO STORICO DELLA LIBERAZIONE
SCUOLA ARCHEOLOGICA ITALIANA DI ATENE
UNIONE ACCADEMICA NAZIONALE
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
CASSA CONGUAGLIO GPL
CASSA CONGUAGLIO PER IL SETTORE ELETTRICO - CCSE
ENTE NAZIONALE PER IL MICROCREDITO
ENTE PER LE NUOVE TECNOLOGIE L'ENERGIA E L'AMBIENTE - ENEA
AGENZIA PER LA PROMOZIONE ALL'ESTERO E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE
IMPRESE ITALIANE
UNIONE ITALIANA DELLE CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E
AGRICOLTURA
ICE-AGENZIA PER LA PROMOZIONE ALL'ESTERO E L'INTERNALIZZAZIONE DELLE
IMPRESE ITALIANE
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA - AGEA
AGENZIA PER LO SVILUPPO PER IL SETTORE IPPICO - ASSI
(soppresso dall'articolo 23-quater del d.l 95/2012)
CONSIGLIO PER LA RICERCA E LA SPERIMENTAZIONE IN AGRICOLTURA- CRA
ISTITUTO NAZIONALE DI ECONOMIA AGRARIA- INEA
ISTITUTO NAZIONALE DI RICERCA PER GLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE -
INRAN
(soppresso dall'articolo 12 del d.l. 95/2012)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
AERO CLUB D'ITALIA
AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DELLE FERROVIE
AUTORITA' PORTUALE DI ANCONA
AUTORITA' PORTUALE DI AUGUSTA
AUTORITA' PORTUALE DI BARI
AUTORITA' PORTUALE DI BRINDISI
AUTORITA' PORTUALE DI CAGLIARI
AUTORITA' PORTUALE DI CATANIA
AUTORITA' PORTUALE DI CIVITAVECCHIA-FIUMICINO-GAETA
AUTORITA' PORTUALE DI GENOVA
AUTORITA' PORTUALE DI GIOIA TAURO
AUTORITA' PORTUALE DI LA SPEZIA
AUTORITA' PORTUALE DI LIVORNO
AUTORITA' PORTUALE DI MARINA DI CARRARA
AUTORITA' PORTUALE DI MESSINA
AUTORITA' PORTUALE DI NAPOLI
AUTORITA' PORTUALE DI OLBIA E GOLFO ARANCI
AUTORITA' PORTUALE DI PALERMO
AUTORITA' PORTUALE DI PIOMBINO
AUTORITA' PORTUALE DI RAVENNA
AUTORITA' PORTUALE DI SALERNO
AUTORITA' PORTUALE DI SAVONA
AUTORITA' PORTUALE DI TARANTO
AUTORITA' PORTUALE DI TRIESTE
AUTORITA' PORTUALE DI VENEZIA
AUTORITA' PORTUALE DI MANFREDONIA
CASSA PREVIDENZA E ASSISTENZA DIPENDENTI DIREZIONE GENERALE DELLA
MOTORIZZAZIONE
CIVILE E DEI TRASPORTI IN CONCESSIONE
ENTE NAZIONALE PER L'AVIAZIONE CIVILE - ENAC
MINISTERO DELLA SALUTE
AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO
AGENZIA NAZIONALE PER I SERVIZI SANITARI REGIONALI
ASSOCIAZIONE NAZIONALE DELLA CROCE ROSSA - CRI
ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'
ISTITUTO NAZIONALE PER LA PROMOZIONE DELLA SALUTE DELLE POPOLAZIONI
MIGRANTI ED IL CONTRASTO DELLE MALATTIE DELLA POVERTA' - INMP
LEGA ITALIANA PER LA LOTTA CONTRO I TUMORI
MINISTERO DELLA DIFESA
AGENZIA INDUSTRIE DIFESA
CASSA DI PREVIDENZA DELLE FORZE ARMATE
LEGA NAVALE ITALIANA
OPERA NAZIONALE FIGLI DEGLI AVIATORI
UNIONE ITALIANA DI TIRO A SEGNO - UITS -
MINISTERO DELL'INTERNO
AGENZIA NAZIONALE PER L'AMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE DEI BENI
SEQUESTRATI E CONFISCATI ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA
FONDO DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO - FAPPS -
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
AGENZIA DEL TERRITORIO (soppressa dall'articolo 23-quater del d.l
95/2012)
AGENZIA DELLE DOGANE
AGENZIA DELLE ENTRATE
FONDO ASSISTENZA PER I FINANZIERI
FONDO DI PREVIDENZA PER IL PERSONALE DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E
DELLE FINANZE
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
CONSORZIO DEL PARCO NAZIONALE DELLO STELVIO
CONSORZIO DEL TICINO
CONSORZIO DELL'ADDA
CONSORZIO DELL'OGLIO
ENTE AUTONOMO PARCO NAZIONALE D'ABRUZZO, LAZIO E MOLISE
ENTE PARCO NAZIONALE DEI MONTI SIBILLINI
ENTE PARCO NAZIONALE DEL CILENTO E VALLO DI DIANO
ENTE PARCO NAZIONALE DEL CIRCEO
ENTE PARCO NAZIONALE DEL GARGANO
ENTE PARCO NAZIONALE DEL GRAN SASSO E MONTI DELLA LAGA
ENTE PARCO NAZIONALE DEL POLLINO
ENTE PARCO NAZIONALE DEL VESUVIO
ENTE PARCO NAZIONALE DELL'ALTA MURGIA
ENTE PARCO NAZIONALE DELL'APPENNINO LUCANO - VAL D'AGRI E LAGONORESE
ENTE PARCO NAZIONALE DELL'APPENNINO TOSCO EMILIANO
ENTE PARCO NAZIONALE DELL'ARCIPELAGO DELLA MADDALENA
ENTE PARCO NAZIONALE DELL'ARCIPELAGO TOSCANO
ENTE PARCO NAZIONALE DELL'ASINARA
ENTE PARCO NAZIONALE DELL'ASPROMONTE
ENTE PARCO NAZIONALE DELLA MAJELLA
ENTE PARCO NAZIONALE DELLA SILA
ENTE PARCO NAZIONALE DELLA VAL GRANDE
ENTE PARCO NAZIONALE DELLE CINQUE TERRE
ENTE PARCO NAZIONALE DELLE DOLOMITI BELLUNESI
ENTE PARCO NAZIONALE DELLE FORESTE CASENTINESI MONTE FALTERONA E
CAMPIGNA
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE E LA RICERCA AMBIENTALE - ISPRA
Allegato - Modello A
Parte di provvedimento in formato grafico Allegato - Istruzioni
Tavola 1- Certificazioni rilasciate dall'amministrazione/ente nel
mese di ......
Le informazioni richieste devono essere prodotte con separata
evidenza delle spese correnti e di quelle in conto capitale e possono
essere tratte dai modelli di certificazione rilasciati
dall'amministrazione o ente nel mese oggetto di trasmissione (modelli
2 e 2-bis).
a) N. certificazioni rilasciate: indicare il numero delle
certificazioni rilasciate nel mese
b) Importo complessivo certificato: indicare l'importo delle somme
oggetto di certificazione
c) Importo certificato di competenza dell'esercizio: indicare la
quota dell'importo di cui al punto b) relativo a somme impegnate
nell'esercizio in corso
d) Importo certificato su residui passivi: indicare la quota
dell'importo di cui al punto b) relativo a somme impegnate in
esercizi precedenti iscritte tra i residui passivi del bilancio
e) Importo certificato su somme in perenzione amministrativa: per
le amministrazioni statali, indicare la quota dell'importo di cui al
punto b) relativo a somme impegnate in esercizi precedenti e iscritte
nel conto del patrimonio a seguito di perenzione amministrativa
f) Importo delle inadempienze all'obbligo di versamento derivanti
dalla notifica di cartelle di pagamento emerse in sede di
certificazione: indicare l'importo complessivo, desumibile dai
modelli 2 e 2-bis, delle inadempienze emerse dalla verifica
prescritta dall'articolo 48-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, secondo le modalita'
disciplinate dal regolamento di attuazione adottato con decreto
dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40. Tale importo e'
riportato in apposita sezione dei modelli per il rilascio della
certificazione
g) Importo che il creditore ha dichiarato di voler utilizzare in
compensazione con somme dovute per tributi e contributi: indicare
l'importo specificato dal creditore nell'istanza di certificazione e
riportato in apposita sezione anche nei modelli utilizzati
dall'amministrazione o ente debitore per il rilascio della
certificazione.
Tavola 2 - Certificazioni rilasciate dall'amministrazione/ente nel
mese di ...... per capitolo di spesa
Le informazioni di cui alla Tavola 1, in base all'articolo 7 del D.M.
certificazione, devono includere l'indicazione del capitolo di spesa
e della tipologia di residuo passivo, corrente o in perenzione,
inerenti alla somma oggetto di certificazione
A tal fine nella presente tavola si richiede la predetta
disaggregazione. Il totale della Tavola 2 deve pertanto coincidere
con quello della Tavola 1.
a) Codice capitolo di spesa: indicare il codice o il numero
identificativo del capitolo di spesa riportato nel bilancio
dell'amministrazione o ente
b) Descrizione capitolo di spesa: indicare la descrizione del
capitolo tratta dal bilancio dell'ente
c) Codice piano gestionale: indicare, per le sole amministrazioni
statali, il codice del piano gestionale
d) Tipologia di spesa (c/corrente o c/capitale) : indicare se il
capitolo sia classificato nella parte corrente o nel conto capitale
dell'amministrazione o ente
e) Codice categoria economica: indicare il codice identificativo
della categoria economica del bilancio dell'amministrazione o ente a
cui il capitolo si riferisce
f) Descrizione categoria economica: indicare la descrizione del
capitolo tratta dal bilancio dell'ente
g) Importo complessivo certificato: indicare l'importo delle somme
oggetto di certificazione
h) Importo certificato di competenza dell'esercizio: indicare la
quota dell'importo di cui al punto g) relativo a somme impegnate
nell'esercizio in corso
i) Importo certificato su residui passivi: indicare la quota
dell'importo di cui al punto g) relativo a somme impegnate in
esercizi precedenti iscritte tra i residui passivi del bilancio
l) Importo certificato su somme in perenzione amministrativa:
perle amministrazioni statali, indicare la quota dell'importo di cui
al punto g) relativo a somme impegnate in esercizi precedenti e
iscritte nel conto del patrimonio a seguito di perenzione
amministrativa.
Tavola 3 - Informazioni sull'utilizzo delle certificazioni da parte
dei creditori - Mese di .....
L'amministrazione o ente debitore, con riferimento ai debiti
certificati, ricevera' dai soggetti cessionari (istituti finanziari,
agente della riscossione) alcune notifiche relative all'utilizzo che
il creditore ha effettuato con riferimento al singolo credito. Cio'
avviene certamente nel caso di utilizzo per cessione di credito a
terzi e nel caso di utilizzo ai fini della compensazione con somme
iscritte a ruolo. Nel caso in cui il creditore utilizzasse la
certificazione per ottenere una anticipazione, l'amministrazione o
ente debitore e' informata nel solo caso in cui detta anticipazione
sia assistita da mandato irrevocabile all'incasso.
La tavola 3 richiede di fornire le informazioni venute in possesso
dell'amministrazione o ente debitore nel mese oggetto di
trasmissione. Pertanto le certificazioni di cui alla presente tavola
non coincidono necessariamente con quelle di cui alle tavole
precedenti. Sono infatti quelle sul cui utilizzo si ha avuto
informazioni nel mese e possono dunque riguardare certificazioni
emesse in periodi precedenti.
Le informazioni richieste devono essere prodotte con separata
evidenza delle spese correnti e di quelle in conto capitale.
a) Importo delle certificazioni oggetto di cessione pro soluto al
sistema finanziario: indicare l'importo delle somme per le quali
l'amministrazione o ente ha ricevuto notifica di avvenuto subentro da
parte di un istituto finanziario a seguito di cessione con formula
pro soluto
b) Importo delle certificazioni oggetto di cessione pro solvendo
al sistema finanziario: indicare l'importo delle somme per le quali
l'amministrazione o ente ha ricevuto notifica di avvenuto subentro da
parte di un istituto finanziario a seguito di cessione con formula
pro solvendo
c) Importo delle certificazioni oggetto di anticipazione dal
sistema finanziario: indicare l'importo delle somme per le quali
l'amministrazione o ente ha ricevuto notifica da parte di un istituto
finanziario della concessione di una anticipazione al creditore
assistita da mandato irrevocabile all'incasso
d) Importo delle certificazioni oggetto di compensazione con somme
dovute per tributi e contributi: l'importo delle somme per le quali
l'amministrazione o ente ha ricevuto comunicazione da parte
dell'agente della riscossione dell'avvenuta compensazione con somme
dovute per cartelle di pagamento e atti di cui agli articoli 29 e 30
del decreto-legge 31 maggio n. 78 convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
Tavola 4 - Informazioni sui pagamenti effettuati
dall'amministrazione/ente nel mese di ...... a valere su somme
certificate
La presente tavola richiede informazioni sugli avvenuti pagamenti
effettuati nel mese oggetto di trasmissione a valere su somme
precedentemente certificate, distinguendo il beneficiario dei
predetti pagamenti.
Le informazioni richieste devono essere prodotte con separata
evidenza delle spese correnti e di quelle in conto capitale.
a) Pagamenti effettuati su debiti certificati oggetto di cessione
pro soluto al sistema finanziario: indicare le somme pagate nel mese
agli istituti finanziari subentrati al creditore originario a seguito
di cessione con formula pro soluto
b) Pagamenti effettuati su debiti certificati oggetto di cessione
pro solvendo al sistema finanziario: indicare le somme pagate nel
mese agli istituti finanziari subentrati al creditore originario a
seguito di cessione con formula pro solvendo
c) Pagamenti effettuati su debiti certificati oggetto di
anticipazione dal sistema finanziario: indicare le somme pagate nel
mese agli istituti finanziari a seguito di anticipazione al creditore
assistita da mandato irrevocabile all'incasso
d) Pagamenti diretti effettuati al creditore originario: indicare
i pagamenti effettuati nel mese direttamente al creditore originario.
Si rammenta che tali pagamenti possono avvenire solo previa
restituzione della certificazione precedentemente rilasciata
e) Pagamenti effettuati su debiti certificati oggetto di
compensazione con somme dovute per tributi e contributi: indicare le
somme pagate nel mese all'agente della riscossione.
Tavola 5 - Cronoprogramma dei pagamenti dei successivi 12 mesi sulla
base della data indicata in certificazione
Le certificazioni rilasciate dalle amministrazioni o enti debitori
prevedono l'indicazione della prevista data di pagamento, che deve
essere in ogni caso non successiva ai 12 mesi dalla data della
istanza di certificazione. Sulla base di tale informazione, le
amministrazioni o enti debitori sono tenuti a compilare un
cronoprogramma dei pagamenti previsti nei successivi dodici mesi,
indicando separatamente la spesa corrente da quella in conto
capitale.
ALLEGATO - ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO A-BIS
L'allegato A-bis e' alternativo al modello A (l'amministrazione o
ente puo' decidere di trasmettere l'uno o l'altro) e riproduce le
informazioni richieste con lo stesso, richiedendole non piu' a
livello aggregato ma per singola certificazione. I prospetti
conterranno pertanto tante righe quante sono le certificazioni
oggetto di comunicazione.
In ogni prospetto e' richiesta l'indicazione del numero
identificativo della singola certificazione, assegnato al momento del
rilascio, insieme alla data di rilascio e alla data di pagamento
indicata nella certificazione.
Devono essere compilati tre prospetti: uno per le certificazioni
rilasciate nel mese, uno per le informazioni di cui l'ente dispone in
merito all'utilizzo da parte del creditore e uno per i pagamenti
effettuati nel mese.
Oltre a tali prospetti, deve essere compilato un cronoprogramma
secondo il modello di cui alla tavola 4 del modello A.
Le istruzioni operative per la compilazione dei singoli campi sono le
medesime gia' fornite per il modello A.
Allegato - Modello B
Parte di provvedimento in formato grafico
CIRCOLARE 27 novembre 2012 , n. 36
Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 giugno 2012 recante modalita' di certificazione del credito, anche in forma telematica, di somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti, da parte delle regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 9, commi 3-bis e 3-ter del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e successive modificazioni e integrazioni - modalita' applicative. (12A13025)
Alle Regioni
Alle Province Autonome di Trento e
Bolzano
Alle Province
Ai Comuni
Alle Comunita' Montane
All'U.P.I.
All'A.N.C.I.
All'U.N.C.E.M.
Agli Enti del Servizio sanitario
nazionale
Alle Ragionerie Territoriali dello
Stato
Ad Equitalia S.P.A.
Riscossione Sicilia S.P.A.
e, p.c.
Al Dipartimento del Tesoro
Al Dipartimento delle Finanze
1. Premessa
Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in oggetto
(di seguito «D.M. certificazione») disciplina le modalita' di
certificazione del credito, anche in forma telematica, di somme
dovute per somministrazioni, forniture e appalti da parte delle
Regioni, degli Enti locali e degli enti del Servizio sanitario
nazionale.
Conformemente a quanto previsto dall'art. 4 del predetto D.M., la
Ragioneria Generale dello Stato ha predisposto una piattaforma
elettronica per la gestione telematica del rilascio delle
certificazioni relative ai crediti non prescritti, certi, liquidi ed
esigibili richiesti dai fornitori delle amministrazioni o enti
debitori. Nelle more della predisposizione della piattaforma, ai
titolari dei crediti e' stata fornita la possibilita' di presentare
all'amministrazione o ente debitore l'istanza di certificazione del
credito secondo una modalita' ordinaria, descritta nell'art. 3 del
D.M. certificazione.
Dell'entrata in esercizio di tale piattaforma, attualmente limitata
alle funzionalita' che consentono la registrazione delle
amministrazioni e degli enti, e' stato dato avviso mediante
comunicato del Ministro dell'economia e delle finanze n. 144 del 18
ottobre 2012. Dell'attivazione delle ulteriori funzionalita' che
saranno progressivamente rese disponibili ai diversi soggetti
coinvolti nel processo di certificazione, sara' data comunicazione
sul sito Internet istituzionale del Ministero dell'economia e delle
finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato. Al
riguardo, si rammenta che la procedura ordinaria potra' essere
utilizzata solo nelle more del rilascio della funzionalita' di
presentazione in forma telematica delle istanze di certificazione.
Tuttavia, i procedimenti avviati con istanza presentata con la
procedura ordinaria dovranno proseguire con la medesima modalita'.
Per una efficiente gestione delle attivita' connesse alla tematica
della certificazione, anche con riferimento alla fase ordinaria, si
rende necessario fornire ai soggetti a vario titolo coinvolti nella
procedura, alcune indicazioni operative per l'attuazione del D.M.
certificazione.
Al riguardo, giova ricordare che l'art. 4, comma 2, del D.M. in
oggetto prevede che le Regioni, gli Enti locali e gli enti del
Servizio sanitario nazionale possano adottare dei sistemi di
certificazione telematica diversi da quello messo a disposizione
dalla Ragioneria Generale dello Stato. Dell'entrata in esercizio di
tali sistemi, che devono essere realizzati in conformita' con le
istruzioni tecniche pubblicate sulla home page della sezione del sito
del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato dedicata alla
piattaforma elettronica, deve essere data informazione al medesimo
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - Ispettorato
Generale per l'informatizzazione della contabilita' di Stato, al fine
di coordinare le attivita' di monitoraggio e di evitare duplicazioni
nel rilascio delle certificazioni.
Successivamente all'emanazione del D.M. certificazione, il
decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, all'art. 13-bis ha modificato, fra
l'altro, l'art. 9, commi 3-bis e 3-ter, del decreto-legge 29 novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni dalla legge 28 gennaio
2009, n. 2 e l'art. 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
In particolare, relativamente agli aspetti rilevanti ai fini della
presente circolare:
a) e' stato ridotto a trenta giorni dal momento dell'istanza il
termine, prima fissato in sessanta giorni, oltre il quale i creditori
possono richiedere la nomina del commissario ad acta nel caso in cui
l'amministrazione o ente debitore non abbia rilasciato la
certificazione o attestato l'insussistenza o inesigibilita' del
credito;
b) con riferimento alle Regioni e ai relativi enti del Servizio
sanitario nazionale e' stato circoscritto l'ambito di esclusione dal
rilascio delle presenti certificazioni. Pertanto a legislazione
vigente:
sono tenute al rilascio delle certificazioni anche le Regioni
(ente regione) sottoposte a piano di rientro dai disavanzi sanitari;
e' stato modificato il perimetro degli enti esclusi dalla
disciplina della certificazione: anziche' le Regioni sottoposte ai
piani di rientro dai deficit sanitari e i relativi enti del Servizio
sanitario nazionale, come previsto dalla normativa previgente, non
possono rilasciare certificazioni di crediti ai sensi del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e successive
modificazioni e integrazioni, gli enti del Servizio sanitario
nazionale delle Regioni sottoposte a piano di rientro dai disavanzi
sanitari, ovvero a programmi operativi qualora nell'ambito di detti
piani o programmi siano state previste operazioni relative al debito.
Sono in ogni caso fatte salve le certificazioni rilasciate ai sensi
dell'art. 11, comma 2 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,
nonche' le certificazioni rilasciate nell'ambito di operazioni di
gestione del debito sanitario, in attuazione dei predetti piani o
programmi operativi.
Il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, all'art. 3-bis,
comma 7, ha altresi' previsto che possano essere utilizzate, al solo
fine di consentire la cessione pro soluto e pro solvendo a favore di
banche o di intermediatori finanziari riconosciuti dalla legislazione
vigente, nonche' per l'ammissione alla garanzia del Fondo di garanzia
per le piccole e medie imprese, le certificazioni rilasciate ai sensi
dell'art. 141, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5
ottobre 2010, n. 207, concernente il Regolamento di esecuzione ed
attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante
«Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE».
Nella presente circolare, si fa altresi' riferimento al decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze del 25 giugno 2012 recante le
modalita' con le quali i crediti non prescritti, certi, liquidi ed
esigibili, maturati nei confronti delle Regioni, degli Enti locali e
degli Enti del Servizio sanitario nazionale per somministrazioni,
forniture e appalti, possono essere compensati con le somme dovute a
seguito di iscrizione a ruolo, ai sensi dell'art. 28-quater del
decreto del Presidente della Reubblica 29 settembre 1973, n. 602 (di
seguito «D.M. compensazione»).
Va infine ricordato che il decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze 19 ottobre 2012 (Modifiche al decreto 25 giugno 2012,
recante: «Modalita' di certificazione del credito, anche in forma
telematica, di somme dovute per somministrazioni, forniture e
appalti, da parte delle Regioni, degli Enti locali e degli enti del
Servizio sanitario nazionale, di cui all'art. 9, commi 3-bis e 3-ter
del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e successive
modificazioni e integrazioni»), ha adeguato il testo del D.M.
certificazione alle modifiche alla normativa primaria successivamente
intervenute.
2. Definizione dell'ambito di applicazione e rispetto dei vincoli di
finanza pubblica
Il D.M. certificazione disciplina, nel rispetto degli obiettivi di
finanza pubblica concordati in sede europea e al fine di far affluire
liquidita' alle imprese, le modalita' di certificazione del credito,
anche in forma telematica, di somme dovute per somministrazioni,
forniture e appalti da parte:
a) delle Regioni e dalle Province Autonome;
b) degli Enti locali.
Con riferimento agli Enti territoriali di cui alle lettere a) e b),
l'art. 2, comma 1 specifica che i pagamenti correnti ed in conto
capitale conseguenti alla certificazione concorrono al perseguimento
degli obiettivi del patto di stabilita' interno. Pertanto, il
successivo comma 3 dispone che al fine di salvaguardare i vincoli di
finanza pubblica, la certificazione puo' essere rilasciata anche
senza una data prevista di pagamento. In tal caso la tempistica dei
pagamenti avviene in conformita' con gli obiettivi del patto di
stabilita' interno e non si applica la compensazione di cui all'art.
28-quater del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602;
c) degli enti del Servizio sanitario nazionale. Per enti del
Servizio sanitario nazionale si intendono, ai sensi dell'art. 3,
comma 2 del D.M. compensazione, le aziende sanitarie locali, le
aziende ospedaliere, gli istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico pubblici, anche se trasformati in fondazioni, le aziende
ospedaliere universitarie integrate con il Servizio sanitario
nazionale, gli istituti zooprofilattici di cui al decreto legislativo
30 giugno 1993, n. 270. L'art. 2, comma 1, del D.M. certificazione
specifica che gli enti del Servizio sanitario nazionale sono
vincolati agli obblighi di cui al predetto D.M. solo se compatibili
con i saldi di finanza pubblica programmati.
Le certificazioni previste dal D.M. certificazione non sono
rilasciate:
a) dagli Enti locali commissariati. Piu' precisamente non sono
oggetto della certificazione i crediti nei confronti degli Enti
locali commissariati ai sensi dell'art. 143 del testo unico di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i crediti sorti prima del
commissariamento una volta cessato lo stesso e i crediti rientranti
nella gestione commissariale;
b) dagli enti del servizio sanitario delle Regioni sottoposte ai
piani di rientro dai disavanzi sanitari, ovvero a programmi operativi
di prosecuzione degli stessi, se nell'ambito di detti piani o di
detti programmi sono previste operazioni relative al debito, ferma
restando comunque la validita' delle certificazioni rilasciate ai
sensi dell'art. 11, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,
nonche' le certificazioni rilasciate nell'ambito delle operazioni di
gestione del debito sanitario, in attuazione dei predetti piani o
programmi operativi.
Si precisa che l'ambito applicativo delle disposizioni in parola si
riferisce ai soli enti o amministrazioni sopra richiamati, e non
anche agli enti strumentali o alle societa' partecipate dagli stessi.
Per quanto attiene all'ambito oggettivo, occorre far riferimento
alla natura del credito, cosi' come desumibile dal contratto
stipulato; pertanto si ritiene che il D.M. certificazione trovi
applicazione in relazione ad ogni credito scaturente da un contratto
avente ad oggetto somministrazioni, forniture ed appalti, secondo le
definizioni recate dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
Puo' essere certificato solo l'importo stabilito nel contratto a
titolo di corrispettivo, come adeguato, per i contratti ad esecuzione
periodica o continuativa, secondo gli indici ISTAT. Infatti, secondo
un consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa,
l'art. 115 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, che
sancisce l'obbligo della revisione periodica del prezzo per i
contratti ad esecuzione periodica o continuativa, e' norma imperativa
che si inserisce automaticamente nel contratto in caso di pattuizioni
difformi. E' invece da escludersi la certificazione degli interessi
moratori, che costituiscono una obbligazione accessoria avente
funzione risarcitoria.
Ai sensi del D.M. del Ministro dell'economia e delle finanze del 19
ottobre 2012 di modifica del D.M. certificazione, il creditore puo'
delegare una banca o un intermediario finanziario abilitato ai sensi
della normativa vigente a gestire per proprio conto le attivita'
connesse alla procedura di certificazione del credito, ivi compresa
la presentazione dell'istanza di nomina del commissario ad acta.
Si fa infine presente che le certificazioni rilasciate ai sensi del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, antecedentemente
all'emanazione del D.M. in oggetto, nonche' del D.M. di modifica
dello stesso, sono da ritenersi valide e non e' pertanto necessario
avviare una nuova procedura di rilascio.
La funzione di accreditamento, da parte delle amministrazioni,
sulla piattaforma elettronica messa a disposizione dalla Ragioneria
Generale dello Stato e' disponibile all'indirizzo
http://certificazionecrediti.mef.gov.it/CertificazioneCredito ed
avviene utilizzando, quali chiavi di identificazione, il codice
fiscale e l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) presenti
nell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA), che costituisce
l'archivio ufficiale contenente i riferimenti organizzativi,
telematici e toponomastici delle pubbliche amministrazioni. Al
riguardo, si rammenta che l'accreditamento in IPA e' obbligatorio per
tutte le amministrazioni, come previsto dall'art. 12 del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2000 recante le
«Regole tecniche per l'adozione del protocollo informatico» e
dall'art. 57-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e
successive modificazioni e integrazioni.
Pertanto prima di procedere all'accreditamento sulla piattaforma
elettronica si raccomanda a ciascuna amministrazione o ente debitore
di verificare, ed eventualmente aggiornare, tutti i dati di propria
competenza inseriti nell'archivio IPA, con particolare riferimento
alla denominazione, all'indirizzo della sede e all'indirizzo di posta
elettronica certificata (PEC).
3. Procedimento di rilascio della certificazione
L'art. 3 del D.M. certificazione prescrive che gli enti debitori
effettuino il riscontro degli atti d'ufficio al fine di certificare
che il credito e' certo, liquido ed esigibile, ovvero per rilevarne
l'insussistenza o l'inesigibilita', anche parziale. Trascorsi trenta
giorni senza che l'ente abbia rilasciato la certificazione o
attestato l'insussistenza o inesigibilita' del credito, su istanza
del creditore, la Ragioneria territoriale dello Stato nomina un
commissario ad acta con le procedure di cui al successivo paragrafo
4.
La certificazione non puo' essere rilasciata se risultino
procedimenti giurisdizionali pendenti per la medesima ragione di
credito.
Preliminarmente si ritiene necessario precisare le caratteristiche
del credito certificabile.
Il credito e' da considerarsi certo quando e' determinato nel suo
contenuto dal relativo atto negoziale, perfezionatosi, nel caso di
specie, secondo le forme e le procedure prescritte dalla legislazione
vigente.
Ai fini della certificazione, e' da ritenersi sussistente il
requisito della certezza solo qualora il credito sia afferente ad una
obbligazione giuridicamente perfezionata per la quale sia stato
assunto il relativo impegno di spesa, registrato sulle scritture
contabili ovvero, per gli enti del Servizio sanitario nazionale,
siano state effettuate le relative registrazioni contabili.
Pertanto in assenza di contratto perfezionato e di impegno di
spesa, regolarmente registrato sulle scritture contabili ovvero, per
gli enti del Servizio sanitario nazionale, delle necessarie
registrazioni contabili, gli enti non potranno certificare il
credito, riferibile esclusivamente alla sfera giuridica del soggetto
che ha ordinato la somministrazione, la fornitura o l'appalto al di
fuori delle prescritte procedure giuscontabili.
Il requisito della liquidita', soddisfatto dalla quantificazione
dell'esatto ammontare del credito, e' ugualmente da ricondursi agli
elementi del titolo giuridico.
Quanto all'esigibilita', da valutarsi al momento del riscontro da
parte delle amministrazioni in parola, sta ad indicare l'assenza di
fattori impeditivi del pagamento del credito, quali, a titolo
puramente esemplificativo e non esaustivo, l'eccezione di
inadempimento, l'esistenza di un termine o di una condizione
sospensiva.
Appare opportuno rilevare che le verifiche da effettuarsi a cura
delle amministrazioni nella fase di rilascio della certificazione non
riguardano anche un'eventuale nuova richiesta del documento unico di
regolarita' contributiva (DURC) alla data del rilascio, in quanto la
regolarita' contributiva e' un requisito che non incide sulle
caratteristiche del credito da certificare (certezza, liquidita' ed
esigibilita').
In merito ai requisiti della certezza, liquidita' ed esigibilita',
giova precisare che essi devono riconoscersi al credito derivante da
somministrazioni, forniture o appalti, accertato con sentenza passata
in giudicato o a seguito di decreto ingiuntivo non opposto (che
acquista autorita' di cosa giudicata in relazione al credito
azionato, ma anche in relazione al titolo posto a fondamento dello
stesso, come sancito dalla Corte di Cassazione, Sez. Un. Civ., sent.
n. 4510 del 1° marzo 2005 e Sez. I, sent. n. 18725 del 6 settembre
2007), fermo restando che, anche in tal caso, ai fini del rilascio
della certificazione il credito deve essere riconducibile ad un
impegno di spesa.
Ovviamente, in presenza di sentenza passata in giudicato o di
decreto ingiuntivo non opposto, le amministrazioni debitrici avranno
cura di accertare che per il predetto credito non siano in corso
procedure esecutive e che, come previsto nell'apposito modello, in
sede di presentazione dell'istanza per il rilascio della
certificazione il creditore si sia impegnato a non attivarle
successivamente.
Si precisa che le procedure di verifica, di seguito richiamate, non
sono incluse nell'ambito applicativo della piattaforma per la
certificazione dei crediti e devono, pertanto, avvenire secondo
modalita' ordinarie.
Con riferimento all'importo da certificare, l'art. 3 del D.M.
certificazione prevede al comma 4 che, prima di rilasciare la
certificazione, per i crediti di importo superiore a diecimila euro,
l'amministrazione o ente debitore procede, ricorrendone i
presupposti, alla verifica prescritta dall'art. 48-bis del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
Si ricorda che, indipendentemente dall'esito della verifica, la
certificazione deve essere resa dall'amministrazione o ente debitore
per l'effettivo ammontare delle somme dovute; qualora dalla verifica
effettuata risultino inadempienze all'obbligo di versamento derivanti
dalla notifica di una o piu' cartelle di pagamento, la certificazione
dovra' darne atto (il modello di certificazione prevede una sezione
per indicare il predetto esito).
In questo caso il credito potra' essere ceduto solo per l'importo
corrispondente all'ammontare del credito indicato nella
certificazione, decurtato delle somme relative all'inadempienza
fiscale.
Giova ricordare che l'intenzione di utilizzare il credito in
compensazione ai sensi dell'art. 28-quater del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, manifestata dal creditore
in una apposita sezione dell'istanza di certificazione, non
costituisce un vincolo per il creditore medesimo nella fase di
utilizzo. Tale indicazione e' inserita nel modello principalmente a
fini di monitoraggio ex ante del fenomeno della compensazione, sia a
livello di singolo ente, sia per la finanza pubblica nel suo
complesso.
E' opportuno sottolineare che l'unica ipotesi in cui si deve
effettuare un'operazione di nettizzazione del credito da certificare
e' quella prevista dal comma 6 del medesimo art. 3 riguardante gli
eventuali crediti dell'amministrazione o ente debitore diversi da
quelli potenzialmente rientranti nell'ambito di applicazione del D.M.
compensazione, ossia da quelli di natura tributaria e contributiva,
rivenienti dalle procedure del cosiddetto «accertamento esecutivo» e
dell'avviso di addebito di cui, rispettivamente, agli articoli 29 e
30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
In tal caso l'importo sara' certificato al netto di tali crediti,
in quanto le corrispondenti posizioni di debito/credito tra
amministrazione o ente e fornitore devono reciprocamente chiudersi
contestualmente al rilascio della certificazione. L'amministrazione o
ente, in tale circostanza, provvedera' alle relative annotazioni
sulle scritture contabili sia dal lato dell'entrata che della spesa.
Gli enti debitori sono tenuti ad abilitarsi alla piattaforma
elettronica o a porsi nelle condizioni di rilasciare certificazioni
telematiche entro trenta giorni dall'attivazione dei sistemi
elettronici richiamati in precedenza.
4. Indicazioni operative alle Ragionerie Territoriali dello Stato
circa la nomina dei commissari ad acta
L'art. 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
dispone che in caso di mancato rilascio della certificazione entro il
termine previsto venga nominato un commissario ad acta con oneri a
carico dell'ente debitore e che la predetta nomina debba essere
effettuata dalla Ragioneria territoriale dello Stato competente per
territorio.
Pertanto, le disposizioni relative alla nomina del commissario ad
acta di cui agli articoli 5, comma 2, e 6, comma 2, del D.M.
certificazione, riguardanti rispettivamente la certificazione
ordinaria e la certificazione mediante piattaforma elettronica, vanno
intese nel senso che, decorso inutilmente il termine previsto per il
rilascio della certificazione, entro il termine perentorio di dieci
giorni dal ricevimento dell'apposita istanza presentata dal
creditore, il direttore della Ragioneria territoriale dello Stato
competente per territorio, nomina un commissario ad acta, previa
verifica sulla piattaforma che la certificazione non sia stata gia'
resa dall'amministrazione o dall'ente debitore.
Con le istruzioni tecniche pubblicate sulla home page della sezione
del sito del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato
dedicata alla piattaforma elettronica e' stata data comunicazione
delle procedure da adottare per la nomina del commissario ad acta
sulla piattaforma.
Limitatamente ai procedimenti di certificazione avviati con la
procedura ordinaria, si precisa che la predetta verifica in merito
all'avvenuto rilascio della certificazione e' effettuata con
specifica richiesta all'amministrazione o all'ente debitore, nella
quale sara' indicato il numero identificativo dell'originaria istanza
di certificazione.
Qualora il predetto numero identificativo non venga fornito da
parte del creditore, non si potra' dare corso alla verifica e,
conseguentemente, alla procedura di nomina del commissario ad acta.
L'incarico di commissario ad acta, secondo quanto stabilito
dall'art. 5, comma 3, e 6, comma 3, del predetto D.M., deve essere
conferito prioritariamente ad un rappresentante dell'amministrazione
o ente debitore o, in subordine, della Prefettura - Ufficio
territoriale del Governo competente per territorio o, infine, della
Ragioneria territoriale dello Stato. I predetti rappresentanti sono
individuati, in ragione della loro carica, nelle figure di vertice di
ciascuna amministrazione, che possono delegare un dirigente o
funzionario.
Limitatamente ai procedimenti di certificazione avviati con la
procedura ordinaria, per il conferimento dell'incarico e' utilizzato
il modello di cui all'allegato 3 del D.M. certificazione.
Gli eventuali oneri sostenuti dai commissari ad acta sono posti a
carico dell'amministrazione o ente debitore. Pertanto, nei casi in
cui il commissario ad acta non appartenga ai ruoli
dell'amministrazione o ente debitore, il commissario stesso presenta
a quest'ultimo apposita istanza di rimborso, allegando tutta la
documentazione giustificativa delle spese sostenute, nel rispetto
delle vigenti disposizioni in tema di trattamento di missione dei
pubblici dipendenti.
Si precisa che, ai soli fini della decorrenza dei termini per
l'attivazione dell'istanza di nomina del commissario ad acta, la
piattaforma elettronica acquisisce anche le istanze di certificazione
per crediti nei confronti di amministrazioni o enti che non abbiano
ottemperato all'obbligo, previsto all'art. 4, comma 2 del D.M.
certificazione, di abilitarsi sulla piattaforma. Ne consegue che le
predette istanze non saranno processate, salvo che il titolare del
credito, trascorsi i termini prescritti, non presenti istanza di
nomina di un commissario ad acta.
5. Procedure da seguire con i soggetti cessionari del credito in
fase di utilizzo della certificazione da parte del fornitore
A) in caso di cessione al sistema finanziario
Nel caso in cui il creditore intenda cedere il credito certificato
ad un istituto finanziario, si richiama di seguito la procedura
prevista dall'art. 1, comma 1, lettera f) del decreto modificativo in
materia di certificazione.
All'avvio dell'istruttoria per la cessione, l'istituto finanziario
cessionario verifica con un'apposita funzione telematica la validita'
della certificazione e svolge nelle modalita' consuete, fuori
piattaforma, le opportune attivita' relative all'istruttoria. Ad
istruttoria conclusa con esito positivo, l'istituto cessionario
notifica sulla piattaforma, tramite apposita funzione telematica,
l'avvenuta cessione del credito (totale o parziale)
all'amministrazione debitrice comprensiva degli estremi del nuovo
creditore.
Si rammenta che, a norma dell'art. 4, comma 6, del D.M.
certificazione, la comunicazione telematica assolve al requisito di
cui all'art. 117, commi 2 e 3 del decreto legislativo 12 aprile 2006,
n. 163 e all'obbligo di notificazione.
Limitatamente ai procedimenti di certificazione avviati con la
procedura ordinaria, all'avvio dell'istruttoria per la cessione,
l'istituto finanziario cessionario trattiene l'originale della
certificazione e ne rilascia copia timbrata per ricevuta al titolare
del credito e procede, entro i tre giorni lavorativi successivi,
mediante richiesta trasmessa all'amministrazione o ente debitore con
posta elettronica certificata, alla verifica dell'esistenza e
validita' di tale certificazione. Entro il decimo giorno successivo
alla richiesta di cui al periodo precedente, l'amministrazione o ente
debitore comunica, con lo stesso mezzo, l'esito della verifica
all'istituto cessionario che informa il titolare del credito.
L'istituto cessionario in caso di utilizzo totale del credito
trattiene l'originale della certificazione e invia
all'amministrazione o ente debitore, contestualmente alla
comunicazione dell'avvenuto subentro nel credito, una copia conforme
dello stesso; in caso di utilizzo parziale, l'istituto cessionario
annota l'ammontare oggetto di cessione sull'originale della
certificazione, consegnando una copia conforme dello stesso al
titolare del credito completa della predetta annotazione.
Contestualmente alla comunicazione dell'avvenuto subentro parziale
nel credito, l'istituto cessionario trasmette all'amministrazione o
ente debitore una copia conforme della certificazione completa della
predetta annotazione.
B) in caso di compensazione
Si richiama di seguito la procedura prevista dai commi da 2 a 4
dell'art. 4 del D.M. compensazione.
All'avvio dell'istruttoria per la compensazione, direttamente sulla
piattaforma, l'agente della riscossione verifica con un'apposita
funzione telematica la validita' della certificazione e svolge nelle
modalita' consuete, fuori piattaforma, le opportune verifiche di
competenza. Ad attivita' concluse con esito positivo l'agente della
riscossione notifica sulla piattaforma, tramite apposita funzione
telematica, l'avvenuta compensazione del credito (totale o parziale)
alla amministrazione debitrice. L'attestazione di avvenuta
compensazione e tutti gli altri obblighi previsti dalla procedura
ordinaria sono gestiti in modalita' telematica.
Limitatamente ai procedimenti di certificazione avviati con la
procedura ordinaria, l'agente della riscossione trattiene l'originale
della certificazione, ne rilascia copia timbrata per ricevuta al
titolare del credito e procede, entro i tre giorni lavorativi
successivi, mediante richiesta trasmessa all'amministrazione
debitrice con posta elettronica certificata, alla verifica
dell'esistenza e validita' di tale certificazione. Entro il decimo
giorno successivo alla richiesta dell'agente della riscossione,
l'Amministrazione debitrice e' tenuta a comunicare, con lo stesso
mezzo, l'esito della verifica all'agente della riscossione che
informa il titolare del credito.
In caso di esito positivo della verifica, il debito si estingue
limitatamente all'importo corrispondente al credito certificato e
utilizzato in compensazione e il titolare del credito ritira
l'attestazione di avvenuta compensazione presso lo sportello del
competente agente della riscossione. L'importo del credito utilizzato
in compensazione per il pagamento delle somme iscritto a ruolo e'
annotato sulla copia della certificazione rilasciata dall'agente
della riscossione. Il credito residuo puo' essere utilizzato solo se
la copia della certificazione e' accompagnata dall'attestazione di
avvenuta compensazione.
6. Procedura di pagamento del credito certificato
La certificazione del credito rilasciata dall'amministrazione o
ente debitore puo' contenere l'indicazione della data prevista di
pagamento (non superiore ai 12 mesi dalla data dell'istanza di
certificazione). Per gli enti sottoposti alla disciplina del Patto di
stabilita' interno, ai fini di garantire il raggiungimento degli
obiettivi finanziari posti in tale contesto, e' prevista la
possibilita' di rilasciare una certificazione senza l'indicazione di
una data.
Considerate le diverse modalita' applicative del Patto di
stabilita' interno, tale facolta' e' concessa, per le Regioni, con
riferimento sia ai pagamenti correnti che in conto capitale, per gli
Enti locali con riferimento ai soli pagamenti in conto capitale. Tale
facolta' non e' invece concessa agli enti non sottoposti al Patto di
Stabilita' interno, ossia ai comuni inferiori ai 5.000 abitanti
(1.000 abitanti a decorrere dal 2013), alle comunita' montane e agli
enti del Servizio sanitario nazionale.
Dal punto di vista operativo si precisa che i pagamenti avvengono:
a) a favore del soggetto cessionario (generalmente un istituto
finanziario, vale a dire una banca, una societa' di factoring, ecc.),
per i crediti oggetto di cessione;
b) a favore dell'agente della riscossione, per i crediti che
hanno formato oggetto di compensazione con somme dovute per tributi
(erariali o di enti territoriali) iscritti a ruolo ovvero per
contributi assistenziali, per contributi previdenziali e per premi
per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie
professionali iscritti a ruolo. L'agente della riscossione
successivamente provvedera' al versamento all'Ente impositore ovvero
all'Ente previdenziale della somma ricevuta, secondo le modalita'
ordinariamente previste.
E' opportuno altresi' evidenziare che, in caso di mancato pagamento
spontaneo da parte dell'ente debitore dell'importo oggetto di
certificazione utilizzato in compensazione entro dodici mesi dal
rilascio della certificazione, l'agente della riscossione ne da'
comunicazione entro i successivi sessanta giorni ai Ministeri
dell'interno e dell'economia e delle finanze e l'importo oggetto
della compensazione e' recuperato mediante riduzione delle somme
dovute dallo Stato all'ente territoriale a qualsiasi titolo, incluse
le quote dei fondi di riequilibrio o perequativi e le quote di
gettito relative alla compartecipazione a tributi erariali. Dai
recuperi di cui al presente comma sono escluse le risorse destinate
al finanziamento corrente del Servizio sanitario nazionale. Qualora
il recupero non sia stato possibile, l'agente della riscossione
procede, sulla base del ruolo emesso a carico del titolare del
credito, alla riscossione coattiva secondo le disposizioni di cui al
titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602.
Si precisa che, per somme iscritte a ruolo, si fa riferimento a
importi notificati entro il 30 aprile 2012 relativi a cartelle di
pagamento e atti di cui agli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31
maggio n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122, come indicato nel D.M. compensazione.
Per i certificati gestiti tramite la piattaforma elettronica i
pagamenti in favore dei creditori, dei soggetti cessionari e
dell'agente della riscossione devono essere registrati, oltre che sui
sistemi contabili correntemente in uso, anche sulla piattaforma
stessa, al fine di mantenere aggiornato il valore del credito
certificato.
Si segnala, altresi', che eventuali pagamenti diretti da parte
dell'amministrazione o ente debitore in favore dei creditori ai quali
sia stata gia' rilasciata la certificazione del credito con procedura
ordinaria possono essere effettuati solo previa restituzione della
certificazione stessa (art. 3, comma 8, del D.M. certificazione).
Inoltre, poiche' nel caso in cui il credito certificato sia ceduto
o compensato il creditore cessionario subentra nel diritto al
creditore originario, prima di procedere al pagamento e' opportuno
verificare quale sia l'effettivo beneficiario dell'operazione. A tale
scopo, sulla piattaforma elettronica sono presenti apposite
funzionalita' per rendere agevole la ricerca delle certificazioni
rilasciate a partire dalle informazioni relative al credito
originario (ad esempio, gli estremi della fattura).
Le operazioni di cessione, di compensazione o di anticipazione non
comportano alcuna particolare contabilizzazione nel bilancio
dell'ente debitore. Si procede normalmente alla registrazione
contabile del pagamento nel momento in cui si e' provveduto
all'erogazione della somma spettante al creditore subentrato (banca,
agente della riscossione, ecc.). L'imputazione e' operata sul
capitolo di spesa originariamente deputato ad accogliere il pagamento
della fornitura ovvero, per gli enti del Servizio sanitario
nazionale, sul conto previsto e, per l'eventuale pagamento di
interessi di mora o altri oneri, sui pertinenti capitoli o le
specifiche voci di spesa. In caso di compensazione, l'incasso del
ruolo avviene tramite l'agente della riscossione che provvede al
relativo versamento all'ente impositore, con imputazione alle
pertinenti voci di entrata.
7. Modalita' per la verifica prescritta dall'articolo 48-bis del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602
La verifica prescritta dall'art. 48-bis del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e' effettuata con le
modalita' indicate nel D.M. 18 gennaio 2008, n. 40.
Si precisa, tuttavia, che la verifica in parola, non essendo
preordinata ad un effettivo pagamento, ha natura meramente
ricognitiva e non dispiega gli effetti della verifica ordinaria, in
particolare l'attivazione della procedura di pignoramento dei crediti
di cui all'art. 72-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602.
A tal proposito, si segnala che la societa' Equitalia S.p.A. ha
gia' predisposto il formato della richiesta di verifica ex art.
48-bis disponibile sul sito www.acquistinretepa.it nella sezione
dedicata al Servizio Verifica Inadempimenti, consentendo al
richiedente di specificare se detta verifica debba effettuarsi a soli
fini ricognitivi ai sensi del D.M. in oggetto.
Si segnala che, in caso di cessione del credito, a prescindere
dall'esito della verifica nei confronti del cedente, prima di
effettuare il pagamento in favore del cessionario, occorre procedere
alla verifica, ai sensi del richiamato art. 48-bis, nei confronti di
quest'ultimo.
In merito alle modalita' di rappresentazione nei modelli di
certificazione degli esiti della verifica in parola si rimanda a
quanto specificato nel paragrafo 3 della presente circolare.
8. Modalita' per la comunicazione mensile al Ministero dell'economia
e delle finanze ai fini del monitoraggio
L'art. 8 del D.M. certificazione prevede, limitatamente ai
procedimenti di certificazione avviati con la procedura ordinaria,
che l'amministrazione o l'ente debitore comunichi mensilmente, entro
il decimo giorno di ciascun mese, al Ministero dell'economia e delle
finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato e
Dipartimento del Tesoro - il numero e l'ammontare delle
certificazioni rilasciate, con separata evidenza di quelle emesse
senza data, nonche' l'esito dei relativi crediti, specificando se
oggetto di cessione ovvero di anticipazione, se assistita da mandato
irrevocabile all'incasso, nonche' quelle relative alle compensazioni
con le somme dovute per cartelle di pagamento e atti di cui agli
articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122».
La predetta comunicazione deve riguardare anche le certificazioni
di debiti dell'amministrazione o dell'ente rilasciate dai commissari
ad acta ai sensi dell'art. 5 del D.M. certificazione.
A tal fine si precisa che l'obbligo della comunicazione decorre dal
giorno 10 del mese di dicembre 2012. La prima comunicazione conterra'
i dati relativi alle certificazioni rilasciate fino al 30 novembre
2012, distinte per mese. Le comunicazioni successive, da inviarsi
entro il giorno 10 di ciascun mese, avranno ad oggetto l'informazione
con riferimento al mese precedente; tuttavia, nel caso in cui non
siano state effettuate le comunicazioni dovute nei mesi precedenti o
nel caso si renda necessario rivedere i dati relativi ad un mese gia'
oggetto di trasmissione, dovra' essere inviato un prospetto separato
per ciascun mese. Le predette comunicazioni devono essere effettuate
anche qualora l'amministrazione o ente abbia gia' provveduto in
precedenza a inviare in altra forma al Ministero dell'economia e
delle finanze le informazioni relative ai mesi antecedenti.
La comunicazione avverra' tramite posta elettronica secondo
l'allegato modello A.
Al fine di poter verificare l'esaustivita' delle risposte
pervenute, la comunicazione dovra' avvenire anche nel caso in cui non
siano state rilasciate certificazioni nel mese in oggetto, allegando
comunque il modello A.
Alternativamente all'invio del modello A, le amministrazioni o enti
potranno inviare le medesime informazioni a livello di singola
certificazione, secondo i tracciati indicati nel modello A-bis
distinti secondo le fasi di rilascio della certificazione, utilizzo
della stessa e pagamento. Nel caso di utilizzo del modello A-bis,
dovra' comunque essere compilata la tavola relativa al cronoprogramma
mensile dei futuri pagamenti inclusa nel modello A.
L'oggetto del messaggio di posta elettronica che accompagnera' la
trasmissione delle comunicazioni deve riportare la dicitura
«Monitoraggio certificazioni D.L. n. 185/2008 - Regioni, Enti locali,
enti del Servizio sanitario nazionale».
L'indirizzo di posta elettronica da utilizzare e' il seguente:
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.
e la trasmissione dovra'
essere effettuata utilizzando esclusivamente i modelli resi
disponibili sul sito Internet istituzionale del Ministero
dell'economia e delle finanze.
Le istruzioni operative per la compilazione dei vari campi sono
riportate in allegato alla presente circolare.
Con l'entrata in esercizio della piattaforma elettronica, i dati
relativi all'ammontare delle certificazioni rilasciate da ciascuna
amministrazione (art. 4, comma 8, del D.M. certificazione) saranno
messi a disposizione delle strutture competenti tramite funzione
telematica. Pertanto, limitatamente alle tavole 1 e 2, nonche' per le
certificazioni rilasciate con modalita' telematica, gli obblighi di
comunicazione di cui al presente paragrafo saranno assolti dalla
piattaforma elettronica.
Per le restanti tavole, relativamente ai soli debiti certificati in
via ordinaria, fino all'avvenuto pagamento della totalita' degli
stessi, restano valide le modalita' di comunicazione sopra descritte.
9. Comunicazioni degli agenti della riscossione al Ministero
dell'economia e delle finanze relativamente alle compensazioni con
somme dovute per tributi e contributi previdenziali
Ai sensi dell'art. 4, comma 4, del D.M. compensazione, l'agente
della riscossione e' tenuto a comunicare all'amministrazione o ente
debitore e all'ente impositore l'avvenuta compensazione tramite posta
elettronica certificata entro i successivi cinque giorni lavorativi.
Ai fini del monitoraggio di cui al paragrafo precedente, secondo
quanto previsto dall'art. 4 comma 5 del D.M. compensazione, l'agente
trasmettera' altresi' al Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, entro il decimo
giorno di ciascun mese, un prospetto nel quale e' riportata
l'indicazione delle compensazioni effettuate.
Per ciascuna operazione di compensazione, l'agente della
riscossione dovra' fornire le seguenti informazioni: codice
identificativo dell'operazione, indicazione dell'agente della
riscossione, data del rilascio della certificazione, data della
compensazione, ente debitore, ente impositore, tipologia di imposta,
codice tributo, ammontare oggetto della compensazione (con separata
indicazione del carico del tributo, ossia del ruolo residuo,
dell'aggio, degli interessi di mora, delle sanzioni o somme
aggiuntive, delle spese per le procedure esecutive).
Considerato che il monitoraggio riguardera', oltre alle avvenute
compensazioni, anche le fasi del pagamento e dell'eventuale rimborso
al debitore originario (ad esempio in caso di sgravi sopraggiunti
successivamente all'avvenuta compensazione), per ogni transazione si
indichera' con apposito codice quale fase della singola operazione e'
oggetto di comunicazione. Qualora alcune delle informazioni trasmesse
in fase di compensazione relativamente ad una data operazione (ad
esempio l'ammontare dovuto o i capitoli di bilancio interessati) si
modificassero in un momento successivo, di tale modifica sara' dato
conto nell'occasione della successiva comunicazione relativa alla
medesima operazione (ossia in fase di pagamento o di rimborso) senza
necessita' di comunicazioni intermedie.
La piattaforma elettronica prevede l'invio delle notifiche delle
compensazioni ammesse dall'agente della riscossione tramite funzione
telematica.
Le procedure di monitoraggio secondo le modalita' sopra descritte
riguarderanno anche le compensazioni su crediti certificati
attraverso la piattaforma elettronica. Le tipologie di crediti
certificate nelle due forme saranno rese distinguibili grazie ad
appositi codici, attribuiti alla singola operazione.
A tal fine si precisa che tale comunicazione dovra' avvenire, con
modalita' da concordarsi tra le parti, a partire dal giorno 10 del
mese di dicembre 2012. La prima comunicazione conterra' i dati
relative alle certificazioni rilasciate fino al 30 novembre 2012,
distinte per mese. Le comunicazioni successive, da effettuarsi entro
il giorno 10 di ciascun mese, avranno ad oggetto l'informazione con
riferimento al mese precedente; tuttavia, nel caso in cui non siano
state effettuate le comunicazioni dovute nei mesi precedenti o nel
caso si renda necessario rivedere i dati relativi ad un mese gia'
oggetto di trasmissione, dovra' essere inviato un prospetto separato
per ciascun mese.
Roma, 27 novembre 2012
Il Ragioniere generale dello Stato: Canzio
Allegato - Modello A
Parte di provvedimento in formato grafico Allegato - Modello A-bis
Parte di provvedimento in formato grafico Allegato
ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO A
Tavola 1 - Certificazioni rilasciate dall'amministrazione/ente nel
mese di ... .
Le informazioni richieste devono essere prodotte con separata
evidenza delle spese correnti e di quelle in conto capitale e possono
essere tratte dai modelli di certificazione rilasciati
dall'amministrazione o ente nel mese oggetto di trasmissione (modelli
2 e 2-bis).
a) N. certificazioni rilasciate: indicare il numero delle
certificazioni rilasciate nel mese - b1) di cui emesse senza data:
indicare il numero delle certificazioni rilasciate senza indicazione
della data (solo per Regioni e Province Autonome ed Enti locali).
b) Importo complessivo certificato: indicare l'importo delle
somme oggetto di certificazione - c1) di cui emesse senza data:
indicare l'importo delle certificazioni rilasciate senza indicazione
della data (solo per Regioni e Province Autonome ed Enti locali).
c) Importo certificato di competenza dell'esercizio: indicare
la quota dell'importo di cui al punto b) relativo a somme impegnate
nell'esercizio in corso.
d) Importo certificato su residui passivi: indicare la quota
dell'importo di cui al punto b) relativo a somme impegnate in
esercizi precedenti iscritte tra i residui passivi del bilancio.
e) Importo delle inadempienze all'obbligo di versamento
derivanti dalla notifica di cartelle di pagamento emerse in sede di
certificazione: indicare l'importo complessivo, desumibile dai
modelli 2 e 2-bis, delle inadempienze emerse dalla verifica
prescritta dall'art. 48-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, secondo le modalita'
disciplinate dal regolamento di attuazione adottato con decreto
dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40. Tale importo e'
riportato in apposita sezione dei modelli per il rilascio della
certificazione.
f) Importo che il creditore ha dichiarato di voler utilizzare
in compensazione con somme dovute per tributi e contributi: indicare
l'importo specificato dal creditore nell'istanza di certificazione e
riportato in apposita sezione anche nei modelli utilizzati
dall'amministrazione o ente debitore per il rilascio della
certificazione.
Tavola 2 - Informazioni sull'utilizzo delle certificazioni da parte
dei creditori - Mese di ... .
L'amministrazione o ente debitore, con riferimento ai debiti
certificati, ricevera' dai soggetti cessionari (istituti finanziari,
agente della riscossione) alcune notifiche relative all'utilizzo che
il creditore ha effettuato con riferimento al singolo credito. Cio'
avviene certamente nel caso di utilizzo per cessione di credito a
terzi e nel caso di utilizzo ai fini della compensazione con somme
iscritte a ruolo. Nel caso in cui il creditore utilizzasse la
certificazione per ottenere una anticipazione, l'amministrazione o
ente debitore e' informata nel solo caso in cui detta anticipazione
sia assistita da mandato irrevocabile all'incasso.
La tavola 2 richiede di fornire le informazioni venute in
possesso dell'amministrazione o ente debitore nel mese oggetto di
trasmissione. Pertanto le certificazioni di cui alla presente tavola
non coincidono necessariamente con quelle di cui alla tavola
precedente. Sono infatti quelle sul cui utilizzo si ha avuto
informazioni nel mese e possono dunque riguardare certificazioni
emesse in periodi precedenti.
Le informazioni richieste devono essere prodotte con separata
evidenza delle spese correnti e di quelle in conto capitale.
a) Importo delle certificazioni oggetto di cessione pro soluto
al sistema finanziario: indicare l'importo delle somme per le quali
l'amministrazione o ente ha ricevuto notifica di avvenuto subentro da
parte di un istituto finanziario a seguito di cessione con formula
pro soluto
b) Importo delle certificazioni oggetto di cessione pro
solvendo al sistema finanziario: indicare l'importo delle somme per
le quali l'amministrazione o ente ha ricevuto notifica di avvenuto
subentro da parte di un istituto finanziario a seguito di cessione
con formula pro solvendo
c) Importo delle certificazioni oggetto di anticipazione dal
sistema finanziario: indicare l'importo delle somme per le quali
l'amministrazione o ente ha ricevuto notifica da parte di un istituto
finanziario della concessione di una anticipazione al creditore
assistita da mandato irrevocabile all'incasso
d) Importo delle certificazioni oggetto di compensazione con
somme dovute per tributi e contributi: l'importo delle somme per le
quali l'amministrazione o ente ha ricevuto comunicazione da parte
dell'agente della riscossione dell'avvenuta compensazione con somme
dovute per cartelle di pagamento e atti di cui agli articoli 29 e 30
del decreto-legge 31 maggio n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
Tavola 3 - Informazioni sui pagamenti effettuati
dall'amministrazione/ente nel mese di ... a valere su somme
certificate
La presente tavola richiede informazioni sugli avvenuti pagamenti
effettuati nel mese oggetto di trasmissione a valere su somme
precedentemente certificate, distinguendo il beneficiario dei
predetti pagamenti.
Le informazioni richieste devono essere prodotte con separata
evidenza delle spese correnti e di quelle in conto capitale.
a) Pagamenti effettuati su debiti certificati oggetto di
cessione pro soluto al sistema finanziario: indicare le somme pagate
nel mese agli istituti finanziari subentrati al creditore originario
a seguito di cessione con formula pro soluto
b) Pagamenti effettuati su debiti certificati oggetto di
cessione pro solvendo al sistema finanziario: indicare le somme
pagate nel mese agli istituti finanziari subentrati al creditore
originario a seguito di cessione con formula pro solvendo
c) Pagamenti effettuati su debiti certificati oggetto di
anticipazione dal sistema finanziario: indicare le somme pagate nel
mese agli istituti finanziari a seguito di anticipazione al creditore
assistita da mandato irrevocabile all'incasso
d) Pagamenti diretti effettuati al creditore originario:
indicare i pagamenti effettuati nel mese direttamente al creditore
originario. Si rammenta che tali pagamenti possono avvenire solo
previa restituzione della certificazione precedentemente rilasciata
e) Pagamenti effettuati su debiti certificati oggetto di
compensazione con somme dovute per tributi e contributi: indicare le
somme pagate nel mese all'agente della riscossione.
Tavola 4 - Cronoprogramma dei pagamenti dei successivi 12 mesi sulla
base della data indicata in certificazione
Le certificazioni rilasciate dalle amministrazioni o enti
debitori prevedono l'indicazione della prevista data di pagamento,
che deve essere in ogni caso non successiva ai 12 mesi dalla data
della istanza di certificazione, oppure, in caso di incompatibilita'
con i vincoli del Patto di stabilita' interno, la mancata indicazione
di una data. Sulla base di tale informazione, le amministrazioni o
enti debitori sono tenuti a compilare un cronoprogramma dei pagamenti
previsti nei successivi dodici mesi, indicando separatamente la spesa
corrente da quella in conto capitale. L'ammontare indicato deve
contenere, oltre alle previsioni basate sulle certificazioni emesse
con data, anche gli importi che si prevede di pagare nei successivi
12 mesi a valere su quelle emesse senza data.
Allegato
ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO A-BIS
L'allegato A-bis e' alternativo al modello A (l'amministrazione o
ente puo' decidere di trasmettere l'uno o l'altro) e riproduce le
informazioni richieste con lo stesso, richiedendole non piu' a
livello aggregato ma per singola certificazione. I prospetti
conterranno pertanto tante righe quante sono le certificazioni
oggetto di comunicazione.
In ogni prospetto e' richiesta l'indicazione del numero
identificativo della singola certificazione, assegnato al momento del
rilascio, insieme alla data di rilascio e alla data di pagamento, se
indicata nella certificazione (in caso di certificazione emessa senza
data, il relativo campo deve essere lasciato vuoto).
Devono essere compilati tre prospetti: uno per le certificazioni
rilasciate nel mese, uno per le informazioni di cui l'ente dispone in
merito all'utilizzo da parte del creditore e uno per i pagamenti
effettuati nel mese.
Oltre a tali prospetti, deve essere compilato un cronoprogramma
secondo il modello di cui alla tavola 4 del modello A.
Le istruzioni operative per la compilazione dei singoli campi
sono le medesime gia' fornite per il modello A.