Le opzioni per sanare le mancate comunicazioni sui crediti d’imposta 4.0
Il confine tra la fruizione legittima e la restituzione forzosa dei crediti d’imposta 4.0 risiede spesso nella natura delle violazioni formali. Mentre il mancato invio nelle comunicazioni ex ante ed ex post risultano ancora regolarizzabili, altre lacune precludono definitivamente l'agevolazione, rendendo il recupero dell'imposta inevitabile.
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È questo, in breve, l’importante chiarimento che arriva dalla risposta 40/2026 dell’Agenzia delle entrate e che espone le opzioni disponibili per le imprese che nel 2024 e nel 2025 avessero commesso errori nelle procedure di accesso ai crediti d’imposta 4.0.
Si tratta di una comunicazione rilevante per un numero non banale di imprese che, a seguito dell'approvazione del DL 39/2024, non hanno seguito le procedure corrette per fruire del bonus 4.0.
Il DL 39/2024 e le due comunicazioni per il tax credit 4.0
Come ricorda l’Agenzia delle entrate, l’articolo 6 del DL 39/2024 ha consolidato la presenza di due tipologie di comunicazioni per la fruizione dei crediti d'imposta 4.0. Si tratta di una prima comunicazione preventiva (che stima l’ammontare degli investimenti preventivati) e di una successiva comunicazione di completamento (che dà conto dell’investimento effettivamente realizzato). Entrambe le comunicazioni - sottolinea l’AdE - sono obbligatorie e strumentali alla fruizione del credito d’imposta 4.0. Nonostante i crediti d’imposta maturino con l’investimento agevolato - spiegano infatti dal Fisco - senza le comunicazioni obbligatorie non possono essere utilizzati in compensazione.
Come ricorderanno in molti, l’articolo 6 del DL 39/2024 è stato introdotto per permettere un monitoraggio puntuale dell’andamento della spesa sui tax credit 4.0, identificando però, nell’anno 2024, una data spartiacque che ha generato confusione per molte imprese. Per gli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2024 al 29 marzo 2024, infatti, è rimasto sufficiente l’invio della sola comunicazione di completamento degli investimenti. Per quelli effettuati, invece, dal 30 marzo 2024, al contribuente è stato richiesto l’invio sia della comunicazione preventiva (con l’ammontare dell’investimento previsto), sia della seconda comunicazione di completamento (che aggiorna i dati iniziali).
Il caso dell’azienda oggetto della risposta n. 40/2026 dell’AdE
L’accavallarsi di adempimenti diversi a seconda dell’arco temporale nel quale sono stati realizzati gli investimenti ha dato luogo a diversi errori da parte di numerose imprese.
È il caso anche della società per azioni che ha interpellato il Fisco e per la quale l’Agenzia ha redatto la risposta n. 40 del 2026. In breve, la società in questione tra maggio e agosto 2024 ha effettuato investimenti agevolabili in beni strumentali nuovi, ordinati prima del 30 marzo 2024 e interconnessi al sistema informativo aziendale entro il 31 dicembre dello stesso anno. Nella procedura di accesso al bonus, però, la società ha commesso vari errori. Da un lato, infatti, l’azienda non ha inviato alcuna comunicazione preventiva. Dall’altro, invece, ha compilato in maniera errata la comunicazione di completamento (indicando una tipologia di investimento temporalmente non corrispondente a quella effettiva e cioè selezionando l’opzione “investimenti effettuati a partire dal 1º gennaio 2023 e fino al 29 marzo 2024” anziché l’opzione corretta “investimenti effettuati a decorrere dalla data del 30 marzo 2024”).
Ciò malgrado, la società ha compensato due quote del credito, rispettivamente nel dicembre 2024 e nel gennaio 2025.
In tale contesto, l’Agenzia fa il punto sulle possibili opzioni di regolarizzazione. La differenza la fa l'avvenuta presentazione o meno della Dichiarazione dei redditi. Se la Dichiarazione non è stata ancora inviata, infatti, la situazione si può sanare pagando solo una sanzione di 250 euro. Se invece la Dichiarazione è già stata inviata, la violazione non è più sanabile e scatta l’ipotesi di indebito utilizzo di crediti non spettanti.
Nel caso oggetto della risposta 40/2026, la situazione è la seguente. “Relativamente alla quota compensata a gennaio 2025, la violazione è ancora rimovibile, entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno di imposta 2025”, spiega l’Agenzia, “mediante presentazione della comunicazione preventiva e della comunicazione di completamento nell’ordine corretto e versando la sanzione di 250 euro in applicazione dell’articolo 13, comma 4‑ter, del Dls n. 471/1997”.
Discorso diverso, invece, per la prima quota compensata nel dicembre 2024. In questo caso, sottolinea infatti il Fisco, “la violazione non è più rimovibile stante il decorso del termine per la regolarizzazione. L’utilizzo del credito da parte della società” - spiega l’Agenzia - ha costituito, pertanto, un’ipotesi di indebita compensazione di credito non spettante”. In tale contesto, quindi, “in base all’articolo 13, comma 4‑bis del decreto legislativo n. 471/1997 la violazione soggiace alla sanzione pari al 25% del credito utilizzato in compensazione”. In questi casi, conclude quindi l’Agenzia, “il contribuente, al fine di evitare l’atto di recupero dei crediti non spettanti, potrà procedere alla regolarizzazione spontanea mediante il riversamento dell’intero importo della prima quota del credito tramite F24 (codice tributo 6936 nella sezione Erario), versare gli interessi al tasso legale annuo e corrispondere le sanzioni da ravvedimento secondo l’articolo 13 del Dlgs n. 472/1997”.
Per approfondire, consulta la risposta n. 40/2026 Agenzia delle entrate
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