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Nuovo Piano Transizione 5.0: in arrivo il decreto attuativo sull'iperammortamento

 

Transizione 5.0 - Photo credit: Foto di Foto di RAEng_Publications da PixabaySu indicazione del ministro Adolfo Urso, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) ha trasmesso al Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) il decreto interministeriale contenente le modalità attuative dei nuovi incentivi Transizione 5.0 in forma di iperammortamento.

Manovra 2026: ecco la versione definitiva dell’iperammortamento 2026-2028

L'annuncio della trasmissione del decreto attuativo del nuovo Piano Transizione 5.0, ai fini dell’acquisizione del concerto del MEF, fa seguito all'entrata in vigore della Legge di Bilancio 2026, che ha introdotto il nuovo meccanismo incentivante a sostegno degli investimenti delle imprese per la doppia transizione verde e digitale.

Ai crediti d'imposta 4.0 e 5.0, subentra quindi lo strumento dell’iperammortamento, cioé una maggiorazione dell’ammortamento per gli investimenti in beni strumentali effettuati dalle imprese tra il 1° gennaio 2026 e il 30 settembre 2028.

Decreto attuativo iperammortamento: cosa prevede

L'agevolazione è destinata ai soggetti titolari di reddito d’impresa che, tra il 1° gennaio e il 30 settembre 2028, effettuano investimenti destinati a strutture produttive ubicate nel territorio nazionale.

Gli investimenti possono riguardare beni strumentali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il paradigma 4.0 e beni immateriali (software, sistemi, piattaforme, applicazioni, algoritmi e modelli digitali) funzionali alla trasformazione digitale delle imprese, che rientrino negli elenchi di cui agli Allegati IV e V alla Legge di bilancio 2026 (che superano gli Allegati A e B alla legge 11 dicembre 2016, riferimento per i vecchi crediti d'imposta) e siano interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, come risultante da perizia tecnica asseverata.

Inoltre, l'iperammortamento si applica agli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo (anche a distanza), compresi gli impianti per lo stoccaggio dell'energia prodotta. In questo caso il riferimento è alle tipologie di beni agevolabili di cui alle lettere b) e c) del comma 1, articolo 12 del DL 181/2023, escludendo invece i pannelli previsti alla lettera a) dello stesso comma. Nello specifico, si tratta di: moduli fotovoltaici con celle prodotti negli Stati membri dell’Unione europea, con un’efficienza a livello di cella almeno pari al 23,5%, e moduli prodotti negli Stati membri dell’Unione europea composti da celle bifacciali ad eterogiunzione di silicio o tandem prodotte nell’Unione europea, con un’efficienza di cella almeno pari al 24%.

Il vincolo made in EU si applica però a tutti i beni, che devono essere realizzati in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo (SEE). E la clausola made in Europe rappresenta uno degli aspetti più spinosi del funzionamento dell'iperammortamento rimandati al decreto attuativo MIMIT-MEF. Per i beni materiali, infatti, si vincola l'impresa a dotarsi di un certificato di origine o di una dichiarazione di origine resa dal produttore che ne attesti la produzione in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo. Per i beni immateriali la questione è più complessa, perché il certificato di origine deve riportare le sedi in cui è stato effettuato lo sviluppo sostanziale del software, attestare la riconducibilità di almeno il 50% del valore di tali attività a soggetti stabilmente operanti in Paesi UE/SEE e indicare la quota di componenti open source di terze parti che non rilevano ai fini della determinazione dell’origine.

Quanto all'intensità dell'incentivo, come già specificato dalla manovra l'aliquota decresce al crescere dell'importo degli investimenti, per cui il costo di acquisizione è maggiorato nella misura del:

  • 180% per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro,
  • 100% per gli investimenti oltre 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro
  • 50% per gli investimenti oltre 10 milioni e fino a 20 milioni.

Non sono previste maggiorazioni specifiche per gli investimenti collegati al conseguimento di obiettivi di transizione ecologica.

Il nuovo incentivo è cumulabile sia con agevolazioni a valere su fondi nazionali che su fondi europei a patto che “il sostegno non copra le medesime quote di costo dei singoli investimenti del progetto di innovazione e non porti al superamento del costo sostenuto”, come specificato dalla manovra 2026. La gestione è affidata al GSE, cui spetta anche la predisposizione della piattaforma informatica per la trasmissione delle domande di accesso all’iperammortamento, secondo una procedura in più fasi: comunicazione preventiva relativa agli investimenti programmati dall'impresa; conferma della realizzazione degli investimenti mediante attestazione del pagamento di almeno il 20% del valore di acquisto dei beni agevolati; comunicazione di effettivo completamento degli investimenti previsti. 

Per approfondire: Gli incentivi per le imprese nella Manovra 2026

Consulta l'Allegato IV alla Legge di bilancio 2026 - Beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il paradigma 4.0

Consulta l'Allegato V alla Legge di bilancio 2026 - Beni immateriali (software, sistemi, piattaforme, applicazioni, algoritmi e modelli digitali)

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