Codice Appalti: in GURI tariffe per commissari e compensi per arbitri
Sono approdati sulla Gazzetta ufficiale i due decreti attuativi del nuovo Codice degli Appalti (D.lgs. 50/2016) che definiscono tariffe per i componenti delle commissioni giudicatrici e i limiti di compenso per i soggetti che compongono il collegio arbitrale.
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Tariffe per le commissioni giudicatrici
Il primo provvedimento pubblicato in GURI definisce la tariffa di iscrizione all'Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici e il relativo compenso massimo per i commissari.
In particolare, la tariffa di iscrizione all’Albo è fissata in 168 euro all’anno, con una eventuale possibilità di rideterminazione dell’importo dal terzo anno. La spesa non è dovuta dai dipendenti pubblici, qualora questi richiedano di svolgere la funzione di componente la commissione giudicatrice nella stazione appaltante di appartenenza.
A definire le modalità di versamento della tariffa, si legge nel decreto, sarà l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), con proprio atto.
I compensi spettanti ai singoli componenti delle commissioni, invece, sono determinati in base alla complessità della procedura di aggiudicazione del contratto, ad altri elementi della gara che influiscono direttamente sull’attività dei commissari e all’importo posto a base di gara, entro specifici "limiti minimi e massimi".
Al presidente della commissione spetta un compenso superiore del 5%. Non spetta, invece, alcun compenso ai dipendenti pubblici che svolgono la funzione di componente della commissione nella stazione appaltante di appartenenza. Dal calcolo dei compensi, si legge infine, sono esclusi i rimborsi spese.
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Compensi per il collegio arbitrale
Il secondo decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) pubblicato in GURI definisce, in attuazione dell’articolo 209, comma 16 del nuovo Codice Appalti, i limiti per la determinazione del compenso degli arbitri che compongono il collegio arbitrale.
Il ricorso all’arbitrato, ricorda il MIT in una nota, consente la risoluzione di controversie nell’ambito degli appalti pubblici "in modo alternativo rispetto ai classici rimedi giurisdizionali". Il D.lgs. 50/2016 prevede, nello specifico, il ricorso ad arbitri per "le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture, concorsi di progettazione e di idee, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario".
L'arbitrato, continua la nota del Ministero, si applica anche alle controversie relative a concessioni e appalti pubblici di opere, servizi e forniture in cui sia parte una società a partecipazione pubblica o una società controllata o collegata a una società a partecipazione pubblica, o che comunque abbiano a oggetto opere o forniture finanziate con risorse a carico dei bilanci pubblici.