Assegno di ricollocazione – pronte le istruzioni per lavoratori in esubero
ANPAL e Ministero del Lavoro hanno approvato la circolare che disciplina il funzionamento dell'assegno di ricollocazione per i lavoratori a rischio disoccupazione e i benefici per le imprese che li assumono.
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Con la circolare congiunta n. 11 del 7 giugno 2018, l'ANPAL e il Ministero del Lavoro hanno definito i criteri e le modalità di accesso all'accordo di ricollocazione da parte di lavoratori rientranti in ambiti aziendali e profili professionali a rischio di esubero.
Le novità della legge di Bilancio 2018
Il Jobs Act ha previsto l'assegno di ricollocazione per i disoccupati da più di quattro mesi, percettori della Nuova assicurazione sociale per l'impiego (Naspi), che ne facciano richiesta al centro per l'impiego presso il quale hanno stipulato il patto di servizio personalizzato. L'assegno è spendibile al fine di ottenere un servizio di assistenza intensiva nella ricerca di lavoro presso i centri per l'impiego o presso i soggetti privati accreditati.
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La legge di Bilancio 2018 ha previsto l’attribuzione anticipata dell’assegno di ricollocazione anche ai lavoratori rientranti in ambiti aziendali o profili professionali a rischio di esubero che ne facciano espressa richiesta all’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL).
In particolare, si stabilisce che la procedura di consultazione sindacale di cui all'articolo 24 del decreto legislativo n. 148 del 2015, finalizzata all’attivazione dell’intervento straordinario di integrazione salariale nei casi di riorganizzazione o di crisi aziendale in cui non sia espressamente previsto il completo recupero occupazionale, possa concludersi con un accordo che preveda un piano di ricollocazione dei lavoratori, con l'indicazione degli ambiti aziendali e dei profili professionali a rischio di esubero.
Domande di assegno all'ANPAL
Il Ministero del Lavoro condivide con l’ANPAL l'elenco dei lavoratori coinvolti nella riduzione e/o sospensione dell’attività lavorativa, appartenenti agli ambiti aziendali o profili professionali per i quali sia stato dichiarato un esubero.
Tali lavoratori possono presentare la domanda di attribuzione anticipata dell’assegno di ricollocazione all'ANPAL, entro il termine di trenta giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo di ricollocazione.
Il servizio di assistenza intensiva alla ricollocazione ha una durata corrispondente a quella del trattamento straordinario di integrazione salariale e comunque non inferiore a sei mesi.
Al termine di tale periodo, il servizio è prorogabile fino ad ulteriori dodici mesi - previo accordo tra il lavoratore interessato e l’ente erogatore del servizio ed entro il termine del trattamento straordinario di integrazione salariale - nel caso in cui non sia stato utilizzato l'intero ammontare dell'assegno.
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Vantaggi per il lavoratore
Il lavoratore che, nel periodo in cui usufruisce del servizio di assistenza intensiva alla ricollocazione, accetta l'offerta di un altro datore di lavoro la cui impresa non presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell'impresa del datore in essere, usufruisce di un duplice beneficio:
- l'esenzione dal reddito imponibile ai fini IRPEF delle somme percepite in dipendenza della cessazione del rapporto di lavoro, entro il limite massimo di nove mensilità della retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto. Le eventuali ulteriori somme pattuite nella stessa sede sono invece soggette al regime fiscale applicabile ai sensi della disciplina vigente in relazione al titolo per il quale sono erogate;
- la corresponsione, da parte dell’INPS e con le modalità definite dall’Istituto, di un contributo mensile pari al 50% del trattamento straordinario di integrazione salariale che gli sarebbe stato altrimenti corrisposto. Con riferimento a tale ultimo beneficio, l’importo spettante al lavoratore andrà calcolato applicando al periodo residuo previsto dal programma di riorganizzazione o crisi aziendale, la percentuale di ore integrate mediamente osservata nel periodo di fruizione.
Benefici per il datore di lavoro
Il datore di lavoro che assume il lavoratore nel periodo in cui usufruisce dell’assegno di ricollocazione ha diritto all'esonero dal versamento del 50% dei contributi previdenziali complessivamente dovuti, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di importo pari a 4.030 euro su base annua.
Il beneficio compete a condizione che l’impresa non presenti assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore in essere.
L'esonero è riconosciuto per una durata non superiore a:
- 18 mesi, in caso di assunzione con contratto a tempo indeterminato;
- 12 mesi, in caso di assunzione con contratto a tempo determinato.
Nel caso in cui, nel corso del suo svolgimento, il predetto contratto venga trasformato in contratto a tempo indeterminato, il beneficio contributivo spetta per ulteriori sei mesi. Ai fini della fruizione del beneficio, ANPAL comunica all’INPS i dati relativi ai datori di lavoro che abbiano assunto lavoratori nel periodo di fruizione dell’assegno di ricollocazione.