Reti d’impresa: invio telematico per le agevolazioni fiscali entro il 23 maggio
Scade il 23 maggio il termine per la presentazione delle domande riservate alle reti d’impresa che intendono usufruire dell’agevolazione prevista dall’articolo 42, comma 2-quater, del decreto legge n. 78-2010. Il decreto prevede la sospensione d’imposta di una quota degli utili dell’esercizio destinata al fondo patrimoniale comune o al patrimonio destinato all’affare per le imprese che stipulano un contratto di rete, con il quale più imprenditori intendono accrescere la capacità innovativa e la competitività delle rispettive attività.
- Decreto legge 78/2010: Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita'
- Decreto attuativo per le Reti d'impresa: misure ad hoc e vantaggi fiscali
Per beneficiare dell’agevolazione le imprese appartenenti a una delle reti d’impresa che sottoscrivono o aderiscono a un contratto di rete - ai sensi dell'articolo 3, commi 4-ter e seguenti, del decreto legge n. 5-2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 33-2009, e successive modificazioni - devono trasmettere on line, entro il 23 maggio, un apposito modello disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate.
Le imprese che attribuiscono il reddito per trasparenza ai propri soci o associati o collaboratori dell’impresa familiare, devono presentare la comunicazione anche se il risparmio d’imposta non è da esse realizzato.
Qualora venga selezionata l’opzione per il consolidato fiscale - di cui agli articoli 117 e seguenti del Tuir - spetta alle singole società partecipanti presentare la comunicazione, anche se il risparmio d’imposta è realizzato dall’impresa consolidante per il gruppo.
L’invio tramite web può essere svolto:
- direttamente, da parte dei soggetti abilitati ai servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate;
- tramite una società del gruppo, qualora il richiedente appartenga a un gruppo societario (ente o società controllante e società controllate; si considerano controllate le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata, le cui azioni o quote sono possedute dall’ente o società controllante o tramite altra società controllata da questo per una percentuale superiore al 50% del capitale;
- tramite professionisti, associazioni di categoria, Caf e altri soggetti (articolo 3, comma 3, Dpr n. 322-1998).
Nel caso di trasmissione telematica diretta può essere utilizzato il servizio telematico Entratel da parte dei soggetti già abilitati. Per la presentazione telematica tramite intermediari abilitati (soggetti incaricati o società del gruppo), invece, questi ultimi devono rilasciare al richiedente, contestualmente alla ricezione della comunicazione o all’assunzione dell’incarico per la sua predisposizione, l’impegno a trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate i dati in esso contenuti (la data di tale impegno, insieme alla sottoscrizione dell’intermediario e all’indicazione del suo codice fiscale, deve essere riportata nell’apposito riquadro posto nel frontespizio del modello).
L’intermediario deve inoltre rilasciare al contribuente un esemplare della comunicazione trasmessa e una copia della comunicazione dell’Agenzia delle Entrate, che ne attesta l’avvenuta presentazione.