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Credito imposta R&S: aggiornato l’Albo dei certificatori

Bonus ricerca - Photo credit: Foto di Chokniti Khongchum da PixabayIl Ministero delle imprese e del made in Italy (MIMIT) ha aggiornato l’Albo dei certificatori del credito d’imposta in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica, selezionando gli idonei tra le domande pervenute dal 1° luglio al 30 settembre 2025.

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In questo modo le imprese interessate ad ottenere la certificazione preventiva della congruità degli investimenti in ricerca, sviluppo e innovazione con la disciplina del tax credit R&S dispongono ora di un elenco aggiornato di certificatori, che viene del resto rinnovato periodicamente dal ministero.

E’ bene sottolineare che la certificazione degli investimenti in ricerca e sviluppo ai fini del tax credit R&S è facoltativa a differenza, invece, delle comunicazioni preventive e consuntive previste dal DL 39/2024 che sono infatti propedeutiche all’accesso all’incentivo.

Del resto la ratio delle due disposizioni è diversa. Nel primo caso, infatti, la certificazione preventiva sulla qualità degli investimenti serve a scongiurare la restituzione dell'agevolazione ottenuta perché, da controlli ex post, emerge l'incompatibilità dell'investimento con le norme del tax credit ricerca e sviluppo. Le comunicazioni preventiva e consuntiva - rispettivamente sull’ammontare degli investimenti che si intendono realizzare e su quelli effettivamente realizzati - servono invece allo Stato per tenere maggiormente sotto controllo i conti pubblici e sono diventate ormai una prassi presente in molti crediti d’imposta come il bonus ZES o il tax credit ZLS, solo per citarne alcuni.

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Come funziona la certificazione degli investimenti in ricerca e sviluppo?

Entrando nel merito della certificazione della coerenza degli investimenti delle imprese con la disciplina del credito d’imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, in attività di innovazione tecnologica e in attività di design e ideazione estetica, essa è stata introdotta dall’articolo 23 del decreto Semplificazioni n. 73/2022 con l'obiettivo di definire un quadro operativo più certo e più sicuro per le imprese.

Permettendo infatti alle imprese di certificare la coerenza dei propri investimenti in ricerca e sviluppo (R&S) con il citato tax credit, il MIMIT punta a ridurre i casi in cui le imprese, dopo aver ottenuto l’agevolazione, sono costrette a restituirla perchè l’investimento realizzato non è coerente con l’agevolazione per una serie di motivi: ad esempio le attività non sono davvero qualificabili come ricerca e sviluppo, oppure ci sono degli errori per quanto riguarda le spese ammissibili.

A disciplinare le procedure per la richiesta di certificazione degli investimenti realizzati è stato, nello specifico, il DPCM del 15 settembre 2023 dal titolo “Disposizioni in materia di certificazione attestante la qualificazione delle attività di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica e di design e ideazione” che, di fatto, ha inaugurato una nuova fase di uno degli incentivi più importanti per la competitività del sistema produttivo italiano.

Il Decreto istituisce infatti l’Albo dei soggetti abilitati al rilascio delle certificazioni attestanti la qualificazione delle attività di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica e di design e ideazione estetica (commi 200, 201 e 202, legge di bilancio 2020, la n. 160/2019), ai fini del riconoscimento del credito d’imposta nelle misure stabilite dai commi da 203 a 203-quater della stessa norma, di quelle relative alle attività di ricerca e sviluppo (articolo 3, Dl n. 145/2013), e anche della qualificazione delle attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica, per il riconoscimento del credito d’imposta in misura maggiorata.

A questo si aggiunge il Decreto direttoriale del 21 febbraio 2024, attuativo del DPCM del 15 settembre 2023, recante le procedure per l’iscrizione all’Albo (incluse le verifiche e l’aggiornamento dell’Albo stesso), nonchè le modalità informatiche attraverso cui le imprese richiedono l’accesso alla procedura ed individuano il certificatore, così come quelle che devono essere seguite dai certificatori per l’invio della certificazione al MIMIT.

Chi può iscriversi all’Albo dei certificatori degli investimenti in R&S?

In breve, per quanto concerne la costituzione dell’Albo, la normativa prevede che possano iscriversi sia persone fisiche che imprese ed enti, nel rispetto però di determinate condizioni.

In particolare, nel caso delle persone fisiche, sono ammissibili quei soggetti in possesso di una laurea idonea rispetto all’oggetto della certificazione e che, tra le altre cose, abbiano svolto, nei precedenti tre anni, comprovate e idonee attività relative alla presentazione, valutazione o rendicontazione di almeno quindici progetti, collegati all’erogazione di contributi e altre sovvenzioni relative alle attività di ricerca, sviluppo e innovazione. 

Per quanto riguarda invece gli altri soggetti, il Dpcm ammette non solo le imprese ma anche altri organismi come: centri di trasferimento tecnologico in ambito Industria 4.0, centri di competenza ad alta specializzazione, poli europei dell’innovazione digitale – Edih e Seal of excellence – università statali e non statali, legalmente riconosciute, ed enti pubblici di ricerca. Per tutti loro, oltre al requisito di possedere una sede legale o un'unità locale attiva in Italia, sono previsti vincoli in merito allo stato del soggetto (ad esempio sono esclusi quelli in concordato preventivo o liquidazione).

E’ importante sottolineare che l'iscrizione all’Albo deve essere confermata di anno in anno. A far data dal 1° gennaio 2025, infatti, gli iscritti tra il 1° gennaio ed il 31 ottobre di ciascun anno, sono tenuti a comunicare al Ministero la conferma della volontà di rimanere nell’Albo e la sussistenza dei requisiti, pena di decadenza dall’Albo dal 1° gennaio dell’anno successivo.

Come si accede alla procedura di certificazione degli investimenti in ricerca e sviluppo?

Per quanto concerne invece la procedura per la richiesta di certificazione da parte delle imprese, le aziende interessate devono inoltrare una specifica richiesta al MIMIT, indicando il certificatore incaricato e gli estremi della sua accettazione.

Più nello specifico il Decreto del 21 febbraio 2024 stabilisce che - tra gli altri passaggi obbligatori previsti - l’impresa: 

  • compili la scheda progetto, secondo uno schema predefinito disponibile sulla piattaforma informatica; 
  • selezioni il certificatore tra quelli iscritti all’Albo; 
  • scarichi il modulo di domanda in formato “.pdf” immodificabile, generato dal sistema, per la successiva apposizione della firma digitale; 
  • carichi il modello predisposto e controfirmato digitalmente per accettazione dal certificatore;

A conferma del buon esito delle operazioni di caricamento e trasmissione del modulo di domanda, la procedura informatica rilascia un’attestazione di avvenuta protocollazione.

A questo punto la palla passa al certificatore che, entro 15 giorni dal rilascio all’impresa, trasmette la certificazione al Ministero.

Per maggiori informazioni, consulta la scheda sul credito d'imposta ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e design