Accesso fondi Ue: dal 2013 si attua regolamento n. 966/2012
Pubblicato in Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il regolamento n. 966/2012. Testo che rivede le regole finanziarie da applicare al bilancio generale dell'Ue, introducendo alcune novità in termini di accesso ai finanziamenti e ai fondi comunitari. Il regolamento, che entrerà in vigore a partire dal 1 gennaio 2013, punta a semplificare le procedure per richiedere e accedere ai fondi Ue, sulla base di tre principi basilari: economia, efficienza ed efficacia.
Le tre 'e' in questione intendono cioè far sì che le risorse siano messe a disposizione in tempo utile, in quantità e qualità appropriate; verrà premiato il miglior rapporto tra i mezzi impiegati e i risultati conseguiti; infine, gli obiettivi specifici fissati nei singoli bandi dovranno essere raggiunti nel rispetto dei risultati attesi.
Sovvenzioni
In particolare, il regolamento prevede che le sovvenzioni concesse dalle istituzioni europee possano assumere le seguenti forme:
- rimborso di una determinata percentuale dei costi ammissibili effettivamente sostenuti;
- rimborso sulla base dei costi unitari;
- somme forfettarie;
- finanziamenti a tasso fisso;
- una combinazione del rimborso dei costi ammissibili con il finanziamento a tasso fisso.
Salvo eccezioni, il ricorso a somme forfettarie, costi unitari o finanziamenti a tasso fisso è autorizzato mediante una decisione della Commissione europea, che garantisce l'osservanza del principio di parità di trattamento dei beneficiari per la stessa categoria di azioni o di programmi di lavoro.
Nel determinare la forma appropriata di una sovvenzione, si tiene conto quanto più possibile degli interessi e dei metodi contabili dei potenziali beneficiari. Tali sovvenzioni serviranno, in particolare, per finanziare azioni destinate a promuovere la realizzazione di un obiettivo di politica dell'Unione, o il funzionamento di un organismo che persegue uno scopo di interesse generale europeo o un obiettivo che si iscrive nel quadro di una politica dell'Unione e la sostiene.
I titolari di piccole e medie imprese e le persone fisiche che non ricevono uno stipendio possono dichiarare costi ammissibili a livello di personale per il lavoro svolto nell'ambito di un programma d'azione o di lavoro, sulla base dei costi unitari.
Costi ammissibili
Per quanto riguarda i costi ammissibili a finanziamento, il regolamento prevede che siano:
- sostenuti nel corso della durata dell'azione o del programma di lavoro, ad eccezione dei costi riguardanti le relazioni finali e i certificati di revisione contabile;
- indicati nel bilancio stimato totale dell'azione o del programma di lavoro;
- necessari per attuare l'azione o il programma di lavoro oggetto della sovvenzione;
- identificabili e verificabili, attraverso l'iscrizione nei registri contabili del beneficiario e determinati secondo i principi contabili vigenti nello Stato in cui risiede il beneficiario;
- ragionevoli, giustificati e conformi al principio della sana gestione finanziaria, in particolare sotto il profilo dell'economia e dell'efficienza.
Infine, che soddisfino le disposizioni della legislazione tributaria e sociale applicabili.
Ulteriori disposizioni
Le domande di finanziamento possono essere presentate, a seconda delle indicazioni fornite dalle istituzioni competenti, in formato cartaceo o elettronico. La volontà della Commissione Ue di premere sull'acceleratore delle domande online mira appunto a semplificare le procedure e snellire la burocrazia.
Il regolamento, inoltre, prevede alcune disposizioni aggiuntive e specifiche per il Fondo europeo agricolo di garanzia, i fondi strutturali, di coesione, Feasr, fondi del settore libertà, sicurezza e giustizia, fondi per la ricerca e azioni esterne.
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