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Italia pronta a recepire la Direttiva UE sull’efficienza energetica

 

Foto di Sebastian Ganso da PixabayLa Commissione europea ha pubblicato in Gazzetta ufficiale gli orientamenti sull'obbligo di risparmio energetico relativi agli articoli 8, 9 e 10 della Direttiva efficienza energetica (EED). Normativa che verrà recepita nell'ordinamento italiano con il disegno della Legge di delegazione europea 2024, approvato a fine maggio dal Consiglio dei Ministri.

Cosa prevede la revisione della Direttiva UE sull'efficienza energetica

Entrata in vigore il 10 ottobre 2023, la Direttiva efficienza energetica (EED) fa parte del Pacchetto Fit for 55 che punta a raggiungere gli obiettivi climatici dell'Unione e ad assicurare una maggiore autonomia all’UE in campo energetico.

Cos’è la Direttiva EED rivista

La Direttiva EED nella sua ultima versione non è, da un punto di vista tecnico, una nuova direttiva, bensì una “rifusione” della direttiva 2012/27/UE, tecnica che consente di semplificare la legislazione dell’UE e di adottare un unico testo legislativo.

Il percorso di aggiornamento è stato avviato con l’adozione del Pacchetto Fit for 55 il 14 luglio 2021 da parte dell’Esecutivo europeo. Sul tema è intervenuto anche il RepowerEU, il piano adottato nel maggio 2022 dalla Commissione per aumentare la capacità energetica dell’UE. Il RepowerEU, in particolare, ha interessato la EED alzando i target sui consumi massimi di energia primaria (PEC) e finale (FEC).

Dopo l’iter legislativo, passato dalle posizioni negoziali di Parlamento e Consiglio ai triloghi e all’approvazione finale del testo, la Direttiva EED rivista è entrata in vigore il 10 ottobre 2023. Ma cosa prevede in concreto?

La Direttive EED modificata e i target più ambiziosi

Rispetto alla versione del 2018, la Direttiva EED revisionata fissa target e obiettivi più ambiziosi.

Innanzitutto, il principio “energy efficiency first” (“l’efficienza energetica prima di tutto”) ha raggiunto una definizione giuridica e operativa. La direttiva ha delineato anche l’ambito di applicazione specifico del principio, ovvero:

  • i sistemi energetici;
  • tutti i settori non energetici che incidono sui consumi energetici e sull’efficienza energetica;
  • i processi di appalto pubblico (appalti e concessioni) di un certo valore;
  • i sistemi di trasformazione, trasmissione e distribuzione dell’energia.

Rispetto al principio energy efficiency fist, poi, la direttiva chiede ai Paesi membri di monitorare la sua effettiva applicazione, in particolare per affrontare l’impatto sulla povertà energetica.

Un altro pilastro fondamentale della Direttiva EED aggiornata sono i nuovi obiettivi di efficienza energetica che prevedono un’ulteriore riduzione del consumo di energia finale a livello UE dell’11,7% entro il 2030, rispetto alle previsioni di consumo energetico per il 2030 formulate nel 2020. Ciò significa un limite massimo di consumo di energia finale dell’Unione pari a 763 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio e a 993 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio per il consumo primario. Tale limite per il consumo finale è vincolante per gli Stati membri a livello collettivo, mentre l’obiettivo per il consumo di energia primaria (che comprende anche ciò che viene utilizzato per la produzione e la fornitura di energia) è indicativo. Questa impostazione (vincolante a livello UE ma indicativa sul piano nazionale) riflette la resistenza di alcuni Paesi membri a fissare obiettivi nazionali vincolanti. Tuttavia, gli Stati dell’Unione potrebbero essere chiamati ad adottare ulteriori misure di efficienza entro un anno se la valutazione della Commissione dovesse concludere che esse non sono in linea con l’obiettivo finale di conseguire un maggiore risparmio energetico.

Altra colonna portante della EED sono i nuovi limiti massimi che l’Unione dovrà rispettare in ambito di consumo di energia finale (Final Energy Consumption, FEC) e di consumo di energia primaria (Primary Energy Consumption, PEC). Entro il 2030, il FEC non può superare i 763 Mtep (milioni di tonnellate di petrolio equivalente), mentre il PEC non deve eccedere i 992,5 Mtep.

La nuova direttiva EED rafforza anche le disposizioni sul ruolo di guida che il settore pubblico è chiamato ad assumere nel campo dell’efficienza energetica. Nel complesso, gli Stati membri devono garantire che la FEC degli enti pubblici sia ridotta di almeno l’1,9% all’anno e che almeno il 3% della superficie coperta utile totale degli edifici riscaldati e/o raffreddati di proprietà dei suoi enti pubblici sia ristrutturato ogni anno per trasformarli in edifici a emissioni zero o quasi zero. Sono esonerati da tali obblighi fino al 2026 i Comuni con meno di 50mila abitanti e fino al 2029 i Comuni con meno di 5mila abitanti.

In tema di obblighi di risparmio energetico la EED revisionata prevede nuovi risparmi annui pari a:

  • Dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2025, all’1,3% del consumo annuo medio di energia finale realizzato nel triennio precedente il 1° gennaio 2019;
  • Dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2027, all’1,5% del consumo annuo medio di energia finale realizzato nel triennio precedente il 1° gennaio 2019;
  • Dal 1° gennaio 2028 al 31 dicembre 2030, all’1,9% del consumo annuo medio di energia finale realizzato nel triennio precedenti il 1° gennaio 2019.

Altre due novità della EED refusa sono, da un lato, i data center e, dall’altro, i consumatori finali di energia. Nel primo caso, si prevede che gli Stati membri impongano ai titolari e ai gestori di data center sul loro territorio con una domanda di potenza di tecnologia dell’informazione installata pari almeno a 500 KW di rendere pubbliche tali informazioni. Nel secondo caso, invece, il testo introduce nuove disposizioni che conferiscono ai consumatori europei alcuni diritti contrattuali di base per il riscaldamento, il raffreddamento e la fornitura di acqua calda sanitaria.

Infine, la direttiva interviene sul fronte dei finanziamenti che ciascuno Stato membro dovrebbe erogare. La EED prevede, infatti, che i Paesi istituiscano un Fondo nazionale per l’efficienza energetica che dovrà sostenere “l’attuazione delle misure, in via prioritaria presso i clienti vulnerabili”, incluse le famiglie a basso reddito, le persone in condizioni di povertà energetica, le PMI.

In Italia, il Fondo nazionale per l’efficienza energetica, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico e disciplinato dal decreto interministeriale 5 aprile 2019, ha una dotazione di 310 milioni di euro. Il Fondo è disponibile per imprese, pubbliche amministrazioni e ESCO (Energy Service Company). Nonostante le risorse a disposizione siano ingenti, in molti hanno sottolineato come il Fondo sia poco sfruttato: i progetti finanziati, infatti, a fine 2023 erano tra i 10 e i 15 e i finanziamenti erogati appena 2,8 milioni circa. La Corte dei Conti a novembre 2023 ha così avviato un’analisi del sistema su cui si poggia il Fondo nazionale per l’efficienza energetica, facendo una riflessione più ampia sulle falle del quadro di riferimento italiano sui fondi, delineando le principali criticità e presentando eventuali soluzioni che potrebbero essere intraprese in futuro.

Gli orientamenti sull’obbligo di risparmio energetico in Gazzetta ufficiale

Il 4 giugno sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione gli orientamenti della Commissione sull’obbligo di risparmio energetico, con particolare riferimento agli articoli 8, 9 e 10 della direttiva EED e all’allegato V. A tal proposito, è bene sottolineare innanzitutto che entro l’11 ottobre 2025 gli Stati membri dovranno recepire tanto i tre articoli quanto l’allegato V della EED.

Con la pubblicazione degli orientamenti, la Commissione mira ad aiutare i Paesi dell’UE ad attuare le misure, le metodologie e gli strumenti adeguati per poter sfruttare appieno il loro potenziale di risparmio energetico e conseguire l’obiettivo principale di efficienza energetica.

Gli articoli 8,9 e 10 sono strettamente interconnessi, perché il volume prescritto di risparmi energetici cumulativi sull’uso finale previsti dall’articolo 8 deve essere ottenuto dagli Stati membri istituendo regimi obbligatori di efficienza energetica a norma dell’articolo 9, attuando misure politiche alternative come richiesto dall’articolo 10, o tramite entrambe le opzioni.

Negli orientamenti la Commissione riporta all’inizio le definizioni dei termini indicati nell’articolo 2 che sono fondamentali per interpretare correttamente i tre articoli, tra cui: “consumo di energia finale”, “risparmio energetico”, “parte obbligata”, “parte partecipante”, “misura politica”, “azione individuale”.

Successivamente fa il punto sugli obblighi modificati relativi all’articolo 8, come le modifiche del livello e del calcolo del volume prescritto di risparmi energetici cumulativi nell’uso finale, l’obbligo di prendere in considerazione e promuovere il ruolo delle comunità di energia rinnovabile e delle comunità energetiche dei cittadini, o ancora, il contenimento della povertà energetica.

L’Esecutivo dell’UE passa poi in rassegna gli obblighi che scaturiscono dalle modifiche dell’articolo 9 sui regimi obbligatori di efficienza energetica, come ad esempio l’obbligo di fornire informazioni nelle relazioni intermedie nazionali sull’energia e il clima e, last but not least, gli obblighi che scaturiscono dalle modifiche dell’articolo 10 sulle misure alternative. Rientrano tra queste, ad esempio, le misure fiscali.

Nella parte conclusiva, invece, si riportano orientamenti sugli obblighi che scaturiscono dalle modifiche dell’allegato V, come ad esempio la richiesta della direttiva che vengano dimostrati i risparmi energetici realizzati nell’uso finale e le prove documentali attestanti che i risparmi energetici sono determinati dalla misura politica. Nell’allegato V viene esplicitata anche l’esclusione delle tecnologie che usano la combustione diretta di combustibili fossili dall’obbligo di risparmio energetico, così come le disposizioni a sostegno delle tecnologie solari termiche.  

Il recepimento della Direttiva EED in Italia nella Legge di delegazione europea 2024

Il processo per il recepimento in Italia della Direttiva EED è nella sua fase iniziale. Tale processo, infatti, passa dalla legge di delegazione europea 2024, che è stata approvata a fine maggio dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il PNRR, Raffaele Fitto. Tale norma assicura il periodico adeguamento dell’ordinamento nazionale all’ordinamento dell’Unione europea. Per questo motivo, sono stati presi in considerazione gli atti dell’UE pubblicati a partire dal mese di luglio 2023 fino al mese di maggio 2024, tra i quali rientra anche la direttiva EED revisionata.

Il disegno di legge è composto da tre Capi e 17 articoli e consentirà, nello specifico, il recepimento di 20 direttive e l’adeguamento dell’ordinamento nazionale relativamente a 13 regolamenti europei.

Nel dettaglio, il Capo I (articoli 1 e 2) contiene le disposizioni generali per il recepimento e l'attuazione degli atti dell'Unione europea, secondo i termini, le procedure, i princìpi e i criteri direttivi di cui agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione Europea. La direttiva (UE) 2023/1791, quella relativa all’efficienza energetica, è parte dell’Allegato A.

In generale, le direttive europee devono essere integrate nella legislazione nazionale degli Stati membri entro la data prevista dalla direttiva stessa (in questo caso entro l’11 ottobre 2025 per quanto concerne gli articoli 8,9 e 10 e l’allegato V). Ciascun Paese deve quindi trasmettere alla Commissione il testo delle misure nazionali di attuazione che recepiscono le disposizioni della direttiva a livello nazionale. Rispettare i tempi imposti dall’esecutivo UE per il recepimento è importante. Qualora vi fossero ritardi, infatti, cittadini e imprese non potrebbero beneficiare dei vantaggi offerti dalla legislazione, si diffonderebbe inoltre un alto livello di incertezza su quali norme applicare e si avrebbero ripercussioni negative anche sul funzionamento del mercato interno dell’UE.

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