Bonus assunzioni ZES: guida all'esonero contributivo
L'INPS ha pubblicato la circolare con le istruzioni operative del Bonus ZES, l’esonero contributivo introdotto dal decreto Coesione per incentivare, attraverso una decontribuzione totale, l'assunzione di lavoratori che hanno compiuto 35 anni di età nelle Regioni della Zona economica speciale Mezzogiorno.
Esonero contributivo Sud 2025 e incentivi assunzioni giovani, donne e ZES Unica
Il bonus assunzioni ZES è stato introdotto dal DL Coesione e poi attuato con il decreto firmato dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e dal Ministro dell’Economia e delle Finanze il 7 gennaio 2025, che detta la disciplina generale dell'esonero contributivo per l'assunzione di lavoratori che hanno compiuto 35 anni da destinare a sedi di lavoro ubicate nelle Regioni del Mezzogiorno, noto anche come bonus ZES.
L'ultimo tassello è rappresentato dalla circolare INPS n. 10-2026, contenente le istruzioni operative per l'accesso alla decontribuzione da parte dei datori di lavoro che hanno effettuato le assunzioni incentivate entro il 31 dicembre 2025.
Bonus ZES assunzioni, come funziona
Il bonus introdotto dal decreto Coesione consiste in una decontribuzione totale, l’ammontare dell’agevolazione, cioé, è pari all’esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).
Il limite massimo di importo è pari a 650 euro su base mensile per ciascun lavoratore, comunque nei limiti delle risorse disponibili, per un periodo massimo di ventiquattro mesi.
L’esonero non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. E' compatibile, però, senza alcuna riduzione, con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni, la maxi deduzione.
A chi spetta l'esonero contributivo ZES
L'esonero contributivo è riservato ai datori di lavoro privati che occupano fino a 10 dipendenti nel mese di assunzione, che non hanno proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o a licenziamenti collettivi nei sei mesi precedenti l'assunzione e che, dal 1° settembre 2024 e fino al 31 dicembre 2025, hanno effettuato assunzioni con contratto a tempo indeterminato. Come precisato dalla circolare INPS 10-2026, nel caso delle assunzioni effettuate nelle Marche e in Umbria, il bonus si applica alle assunzioni effettuate dal 20 novembre 2025, cioé dalla data di entrata in vigore della legge 171/2025 che ha esteso la Zona economica speciale Mezzogiorno a queste ultime due regioni.
Le assunzioni devono riguardare lavoratori di età pari o superiore a 35 anni e che sono disoccupati da almeno ventiquattro mesi. Per le assunzioni di giovani under 35 il decreto Coesione ha infatti previsto il bonus giovani, che prevede una maggiorazione dell'importo dell'agevolazione - da 500 euro mensili a 650 euro mensili - in caso di assunzioni nella ZES Unica Mezzogiorno.
L'altra condizione di accesso all'esonero contributivo ZES Unica è il vincolo ad assumere come sede di lavoro effettiva, presso la quale il lavoratore è tenuto a prestare fisicamente servizio, una delle regioni della Zona economica Speciale unica.
L'agevolazione si applica solo alle assunzioni di personale non dirigenziale. E spetta anche in caso di assunzione di soggetti che sono già stati occupati a tempo indeterminato in precedenza presso un datore di lavoro che ha beneficiato parzialmente dell'esonero medesimo.
Novità: la circolare INPS sul bonus ZES Unica
Come per gli altri esoneri contributivi, le domande devono essere inviate dalle imprese all’INPS, che ha dettagliato con la circolare n. 10 del 3 febbraio 2026 le modalità di accesso alla decontribuzione.
In particolare, per conoscere con certezza l’ammontare del beneficio spettante e l’eventuale residua disponibilità delle risorse, il datore di lavoro deve inoltrare all’INPS la domanda di ammissione all’agevolazione per l’assunzione già effettuata, utilizzando esclusivamente il modulo di istanza on line reperibile sul sito istituzionale INPS, nella sezione denominata “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)” - “Incentivi Decreto Coesione- Articolo 24”. Nella domanda dovranno essere indicati i dati di impresa e lavoratore, il tipo di contratto, la retribuzione media mensile e la sede di lavoro prevista.
Ricevuta la domanda, l'Istituto calcola l’ammontare del beneficio spettante in base all’ammontare dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro dichiarati nella richiesta, consulta il Registro Nazionale degli aiuti di Stato (RNA) per verificare che sussistano le condizioni per il riconoscimento dell'agevolazione e dà riscontro in merito all’accoglimento della domanda, per procedere infine alla registrazione dell’agevolazione sul RNA.
Nella circolare l'INPS chiarisce che, ai fini dell’ammissione alla fruizione della misura, quantificherà quanto possa essere erogato per ciascuna annualità per il singolo rapporto di lavoro, provvedendo ad accogliere le richieste solo laddove vi sia sufficiente capienza di risorse da ripartire pro quota per tutti i 24 mesi di agevolazione. La dotazione, tra risorse del Programma Nazionale Giovani, donne e lavoro 2021-2027 e fondi nazionali della Legge di Bilancio 2025, ammonta a 17,1 milioni per il 2024, 194,8 milioni per il 2025, 367,6 milioni per il 2026 e 144,1 milioni per il 2027, per un totale di circa 730 milioni di euro.
o