Agricoltura 4.0: come funziona il nuovo credito d'imposta al 40%
Oltre a prorogare al 2026 il credito d'imposta per gli investimenti delle imprese agricole nella ZES Unica, e ad incrementare le percentuali di fruizione del tax credit ZES agricola 2025, la manovra prevede un nuovo contributo, sotto forma di credito d’imposta, dedicato agli investimenti in beni strumentali nei settori agricoltura, pesca e acquacoltura effettuati nel 2026 su tutto il territorio nazionale.
Credito d'imposta ZES Agricoltura 2025: la manovra aumenta le percentuali di fruizione
Noto anche come Agricoltura 4.0, il nuovo credito d'imposta per gli investimenti in agricoltura e pesca è stato previsto dalla manovra 2026 alla luce dell'evoluzione degli incentivi agli investimenti delle imprese, con il passaggio da Transizione a 4.0 e Transizione 5.0 al meccanismo dell'iperammortamento.
La sostituzione dei crediti d'imposta 4.0 e 5.0 con un incentivo fiscale mediante maggiorazione del costo di acquisizione dei beni strumentali, ad opera della legge di bilancio 2026, finirà infatti per escludere in buona parte il settore primario dal beneficio, dal momento che in genere le imprese agricole non determinano il reddito su base di bilancio, ma su base catastale o forfettaria.
Il Governo ha quindi previsto, fin dalla formulazione iniziale del ddl di bilancio, un'agevolazione ad hoc per i settori agricoltura e pesca, accessibile per gli investimenti effettuati nel 2026 su tutto il territorio nazionale, cui il Senato ha poi aggiunto la proroga del tax credit ZES agricola al 2026 e l'incremento delle percentuali di fruizione per gli investimenti effettuati nella Zona economica speciale Mezzogiorno nel 2025.
Credito d'imposta investimenti agricoltura e pesca 2026
Tornando alla nuova misura, la manovra stanzia 2,1 milioni di euro per il riconoscimento, a favore delle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e nel settore della pesca e dell'acquacoltura, di un credito d'imposta, nella misura del 40%, per gli investimenti fino a 1 milione di euro.
Il tax credit è concesso per gli investimenti in beni materiali e immateriali strumentali nuovi che siano compresi, rispettivamente, negli elenchi di cui agli allegati III-bis e III-ter alla legge di bilancio 2026 (gli stessi validi per l'iperammortamento), e che siano effettuati a decorrere dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026, o fino al 30 giugno 2027, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2026 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.
Il credito d'imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione, è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto.
Le modlità attuative dell'agevolazione saranno definite con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (Masaf). La manovra già specifica, tuttavia, che i soggetti che si avvalgono del credito d'imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili. E che, per le sole imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, le spese sostenute per adempiere all'obbligo di certificazione della documentazione contabile sono riconosciute in aumento del credito d'imposta per un importo non superiore a 5.000 euro.
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