Decreto Ciclone Harry in Gazzetta: quasi un miliardo per imprese e famiglie
Il decreto-legge n. 25 del 27 febbraio 2026, anche noto come "decreto Maltempo", è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, sbloccando risorse per circa un miliardo a copertura dei danni causati dal Ciclone Harry in Sicilia, Sardegna e Calabria.
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Più in dettaglio, il decreto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 2026 ha una dotazione di 499 milioni di euro, cui si sommano altri 400 milioni (200 milioni per il 2026 e altrettanti per il 2027) del Fondo per le emergenze nazionali stanziati da una Deliberazione di Protezione Civile, destinati in parte anche alla messa in sicurezza della frana di Niscemi. Dallo stesso Fondo, inoltre, arrivano anche i 100 milioni stanziati all’indomani della calamità.
Tutte queste risorse, saranno impiegate da un lato per aiutare famiglie e imprese danneggiate dal maltempo attraverso il dispiegamento di una pletora di interventi come la sospensione dei versamenti di tributi e la concessione di contributi. Dall’altro per la realizzazione di lavori di messa in sicurezza e ripristino del territorio, incluse le misure straordinarie per Niscemi.
Rispetto alla bozza circolata dopo l’approvazione in Consiglio dei ministri, la novità principale del testo definitivo riguarda il restringimento della platea delle imprese beneficiarie delle sospensioni fiscali e contributive, introducendo requisiti come la presenza di danni certificati e di immobili dichiarati inagibili.
Cosa prevede il decreto Maltempo per il Ciclone Harry
Un primo fronte su cui interviene il decreto per i danni causati dal Ciclone Harry a edifici, beni mobili e attività economiche è quello della sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti tributari, contributivi e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i cittadini le imprese operanti nei comuni individuati dai provvedimenti di protezione civile. Più nel dettaglio la sospensione opera tra il 18 gennaio e il 30 aprile 2026. A queste si aggiunge anche una pausa per le sanzioni collegate agli adempimenti sospesi: in questo caso la ripresa è fissata senza applicazione di sanzioni e interessi in un’unica soluzione entro il 10 ottobre 2026. Per godere di tutti questi benefici, però, non basta più solo la residenza o la sede in uno dei Comuni colpiti come previsto inizialmente, ma occorre dimostrare di essere residenti (o avere sede) in immobili situati nei territori interessati e danneggiati con sgombero per inagibilità, oppure essere danneggiati con verifica di agibilità richiesta e conclusa con decisione di sgombero. L’elenco puntuale dei beneficiari sarà definito con ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile, su proposta dei presidenti delle Regioni, entro 30 giorni.
C'è poi il tema degli ammortizzatori sociali. Il provvedimento stanzia, infatti, circa 116,4 milioni di euro per assicurare diversi sussidi: in particolare, 78,8 milioni sono dedicati all’indennità ai lavoratori autonomi, che potranno ricevere un aiuto una tantum di 500 euro fino al 30 aprile (per ogni periodo di sospensioni fino a 15 giorni e nel limite di 3.000 euro), mentre i restanti 37,6 milioni sono indirizzati all’integrazione al reddito dei lavoratori subordinati (sia del settore pubblico che privato).
Inoltre, a tutela della capacità produttiva e dell'occupazione nei territori colpiti, il decreto Maltempo prevede che si possano applicare gli aiuti di stato. Per farlo, il MIMIT dovrà sottoscrivere un accordo di programma con le Regioni interessate, mobilitando investimenti fino a 25 milioni. Altri 108 milioni, invece, andranno ai settori agricoltura e pesca.
Mentre 5 milioni saranno impiegati dal Ministero del Turismo per una campagna di comunicazione e promozione internazionale per evitare che ai danni già ingenti sofferti da Sicilia, Calabria e Sardegna, si aggiunga un danno di immagine che comprometta il turismo. Beneficiari della misura sono le attività produttive del settore turistico, in particolare stabilimenti termali e balneari ed esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.
Un altro capitolo importante previsto dal decreto Ciclone Harry è quello poi delle polizze. Il provvedimento, anzitutto, istituisce presso la CONSAP (Concessionaria servizi assicurativi pubblici) un registro professionale dedicato agli esperti assicurativi catastrofali, il cui scopo è assicurare la stima dei danni causati da eventi calamitosi sia effettuata da figure qualificate. In secondo luogo, il decreto interviene specificamente sulle polizze contro i rischi catastrofali per le imprese della pesca e dell’acquacoltura, prorogando il termine per la stipula di tali contratti dal 31 marzo 2026 al 31 dicembre 2026.
Per quanto concerne invece la situazione drammatica di Niscemi, il DL 25/2026 prevede un pacchetto di misure straordinarie focalizzate sulla messa in sicurezza del territorio e sul sostegno ai cittadini. A tal fine, il Capo del Dipartimento della protezione civile, Fabio Ciciliano, è nominato (fino al 31 dicembre 2027) Commissario straordinario per l’area di Niscemi e, inoltre, il decreto stanzia un limite massimo di spesa di 150 milioni di euro per il 2026 per il Comune, risorse equamente distribuite su due filoni di intervento: 75 milioni per la demolizione di edifici e contributi per la delocalizzazione e altri 75 milioni per la prevenzione strutturale e la riduzione del rischio idraulico e idrogeologico. Per il Comune siciliano è stata inoltre decisa la riduzione della zona rossa da 150 a 100 metri.
Dal punto di vista operativo, molti degli interventi tirano in ballo i presidenti delle tre Regioni colpite, che opereranno in qualità di Commissari straordinari. A tal fine il provvedimento ne rafforza le capacità operative in materia di attuazione degli interventi di somma urgenza, gestione delle macerie e ripristino delle infrastrutture strategiche e della rete viaria.
Le misure SIMEST per le imprese esportatrici
Nel conteggio finale delle risorse messe in insieme nel provvedimento, figurano anche i 130 milioni di euro di SIMEST, fondi provenienti dalle giacenze del conto di tesoreria intestato all’ente, a sostegno delle imprese e delle filiere esportatrici danneggiate dal maltempo. Risorse che saranno finalizzate a diversi tipi di supporto economico, tra cui contributi a fondo perduto (fino al 20% per interventi su mercati strategici), indennizzi per danni diretti e per le perdite di reddito subite a causa dell’evento, investimenti per l’innovazione digitale ed ecologica.
Gli incentivi MIMIT dopo il maltempo in Calabria, Sardegna e Sicilia
A proposito degli incentivi MIMIT, vale la pena sottolineare che il 10 febbraio scorso erano emersi maggiori dettagli sulle possibili misure previste dal Ministero per il Ciclone Harry. A seguito di una videocall con Schifani, il ministro Adolfo Urso aveva spiegato che allo studio vi erano due strumenti: il Fondo di garanzia PMI e la Legge 181 sulle aree di crisi.
Da un lato, infatti, il Ministero stava valutando l'intervento del Fondo di garanzia PMI per rafforzare l’accesso al credito delle imprese danneggiate, “anche a supporto della moratoria dei finanziamenti nelle aree colpite".
Dall’altro, invece, allo studio vi era l'estensione ai territori colpiti dal Ciclone Harry delle agevolazioni previste dalla Legge 181/1989 per le aree di crisi, in linea con quanto fatto all’epoca dell’alluvione dell’Emilia Romagna.
Il decreto pubblicato in Gazzetta conferma parzialmente le anticipazioni del ministro, facendo riferimento solo all’utilizzo della Legge 181/1989 e non al potenziamento del Fondo di garanzia PMI. L’estensione delle agevolazioni per le aree di crisi industriale, quindi, è prevista dal provvedimento per “assicurare il mantenimento dell’occupazione e l’integrale recupero della capacità produttiva” nelle zone colpite dal maltempo di gennaio 2026. L’estensione delle agevolazioni della Legge 181/1989 per le aree di crisi alle zone colpite passerà dai già citati accordi di programma che il MIMIT dovrà sottoscrivere con le Regioni interessate per disciplinare gli interventi.
Imprese danneggiate dal maltempo gennaio 2026: mutui sospesi
Prima della pubblicazione in Gazzetta del decreto Maltempo, erano già stati attivati alcuni interventi in materia di mutui e finanziamenti previsti dall’articolo 8 dell'ordinanza n. 1180 del 30 gennaio 2026 del Dipartimento della Protezione Civile, pubblicata sulla GURI n. 27 del 3 febbraio 2026.
“I soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati o danneggiati, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici”, si legge nell'ordinanza, hanno infatti “diritto di chiedere agli istituti di credito e bancari” una “sospensione delle rate dei medesimi mutui, optando tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale”, fino “all'agibilità o all'abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza”.
Per accedere a questa misura, la norma prevede la presentazione di una "autocertificazione del danno subito, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni".
Con la pubblicazione dell'ordinanza in Gazzetta ufficiale, hanno spiegato dall’Associazione bancaria italiana (ABI), è “possibile per le banche dare immediata attuazione alla sospensione dei mutui per questi territori”. La norma infatti prevede che “entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore dell’ordinanza, le banche e gli intermediari finanziari informano i mutuatari, almeno mediante avviso esposto nelle filiali e pubblicato nel proprio sito internet, della possibilità di chiedere la sospensione delle rate, indicando tempi di rimborso e costi dei pagamenti sospesi calcolati in base a quanto previsto dall'Accordo 18 dicembre 2009 tra l'ABI e le Associazioni dei consumatori in tema di sospensione dei pagamenti, nonché il termine, non inferiore a trenta giorni, per l'esercizio della facoltà di sospensione. Qualora la banca o l'intermediario finanziario non fornisca tali informazioni nei termini e con i contenuti prescritti, sono sospese fino al 26 gennaio 2027, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario, le rate in scadenza entro tale data”.
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