Patent box - Agenzia Entrate, chiarimenti su reddito agevolabile
Anche i costi derivanti dalle prestazioni professionali di ricerca e sviluppo effettuate e fatturate dai soci dell’azienda concorrono al calcolo del reddito agevolabile per usufruire del Patent box. Ecco i chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate.
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Il Patent box è uno degli strumenti agevolativi del Piano nazionale Impresa 4.0 e prevede un regime di tassazione agevolata (parziale esenzione su IRES e IRAP) per i redditi derivanti dall’utilizzo di beni immateriali.
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Cos'è il Patent box
Nel dettaglio il regime di tassazione agevolata consiste nell'esclusione dal reddito complessivo del 30% nel 2015, del 40% nel 2016 e del 50% dal 2017 dei redditi derivanti dall’uso di opere dell'ingegno, brevetti industriali, marchi d'impresa, disegni e modelli, processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili.
La legge n. 96-2017, conversione del decreto-legge n. 50-2017, più nota come manovrina, ha escluso i marchi d’impresa dal perimetro oggettivo della tassazione agevolata del Patent box a partire dal 2017, confermando tutte le opzioni esercitate nel 2015 e nel 2016 e prevedendo che, trascorsi i cinque anni agevolati, entro il limite massimo del 30 giugno 2021, il beneficio non sia più rinnovabile.
Patent box, come calcolare il reddito agevolabile
A seguito di un interpello presentato da una società che svolge attività di ricerca e sviluppo nel campo del software, l'Agenzia delle Entrate ha espresso il proprio parere per determinare il reddito agevolabile ai fini del Patent box.
Nel dettaglio la società interpellante ha chiesto all'Agenzia delle Entrate se, per il calcolo del reddito agevolabile derivante dalla concessione in uso del software, il fatto che la maggior parte dello sviluppo è stato effettuato dai propri soci e che per questo lavoro non ci sono costi fiscalmente riconosciuti rappresenti un ostacolo all’applicazione del Patent box.
Richiamando la circolare n. 11-2016, l'Agenzia ricorda che concorrono alla formazione del reddito agevolabile i costi, diretti e indiretti, connessi ai componenti positivi derivanti dall’utilizzo, diretto o indiretto, del bene immateriale agevolabile nella misura in cui gli stessi sono fiscalmente deducibili nel medesimo periodo d’imposta in base alle disposizioni del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR).
Ciò comporta che, una volta identificati i costi, diretti e indiretti, riferiti al bene immateriale agevolabile, occorre valutarne la rilevanza fiscale (in termini, ad esempio, di inerenza e di quantificazione) in base alle ordinarie disposizioni del TUIR.
Alla luce di queste considerazioni, l'Agenzia delle Entrate ritiene che "al calcolo del reddito agevolabile debbano concorrere tutti i costi fiscalmente deducibili sostenuti dalla società connessi ai componenti positivi derivanti dall’utilizzo indiretto del programma, compresi i costi derivanti dalle prestazioni professionali di ricerca e sviluppo che i soci dovranno fatturare alla società e far concorrere alla determinazione del loro reddito complessivo".