Il chiarimento dell’Agenzia delle entrate su autonomi e contributi in conto impianti
L’Agenzia delle entrate è intervenuta sul tema dei contributi ricevuti da un autonomo che ha partecipato ad un bando regionale, approfondendo il tema della tassazione del contributo pubblico, anche alla luce della riforma fiscale del 2024.
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Più nello specifico, il chiarimento del Fisco si concentra sui contributi in conto impianti, cioè su quei contributi volti ad acquistare beni strumentali all’attività, che si differenziano da quelli in “conto capitale” che accrescono il patrimonio senza una finalità specificamente individuata, e da quelli in “conto esercizio” che sono destinati a coprire i costi di gestione o ad integrare i ricavi/compensi.
Ebbene, rispondendo al quesito di un professionista, il Fisco ha chiarito che i contributi in conto impianti ricevuti da un autonomo non sono tassati per cassa, come i compensi, bensì secondo il criterio di competenza, seguendo l’imputazione delle quote di ammortamento del bene agevolato.
I contributi pubblici per gli autonomi: cosa dice il Fisco
Con la risposta n. 277 del 3 novembre 2025 dell’Agenzia delle entrate, infatti, è stato chiarito il caso di un professionista che, nel 2025, ha ricevuto contributi pubblici in conto impianti da parte di una Regione volti a sostenere l’acquisto di attrezzature strumentali alla propria attività. Tali attrezzature erano state acquistate nel 2022 e, da tale anno, il professionista aveva iniziato a dedurre dal reddito le relative quote di ammortamento calcolate sul costo storico.
Nel frattempo nel 2024 è intervenuta la riforma fiscale che ha introdotto il cosiddetto “principio di onnicomprensività” del reddito di lavoro autonomo ai fini Irpef (in analogia a quanto già previsto per i redditi di lavoro dipendente). In particolare, a preoccupare il professionista, è la nuova formulazione dell’articolo 54 del Testo unico delle imposte sui redditi (Tuir) che disciplina il reddito di lavoro autonomo e che - spiega l’Agenzia delle entrate - prevede che il reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni sia costituito dalla differenza tra “tutte le somme e i valori in genere a qualunque titolo percepiti” in relazione all’attività artistica o professionale e “l’ammontare delle spese sostenute”.
In tale contesto l’autonomo ha richiesto all’Agenzia delle entrate dei chiarimenti relativi al trattamento fiscale del contributo in conto impianti ricevuto, alla luce del novellato articolo 54 del Tuir, per sapere se i contributi debbano essere trattati alla stregua di compensi (cioè con intera tassazione nel 2025) oppure se debbano seguire particolari norme di imputazione temporale in accordo con le regole per gli ammortamenti dei beni.
Dopo aver ripercorso le regole basilari che disciplinano la materia, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che “se i contributi in conto impianti fossero stati percepiti dal professionista nel medesimo periodo di imposta in cui era stato acquistato il bene strumentale, il costo di acquisto di tale bene, da assumere quale base di calcolo per le quote di ammortamento deducibili, avrebbe dovuto essere determinato già al netto dei contributi”.
Invece nel caso esaminato - spiegano sempre dal Fisco - “considerato che il contributo è stato incassato nel 2025, cioè tre anni dopo l’acquisto, al fine di ricondurre a corretta tassazione l’agevolazione, il professionista dovrà indicare nel 2025 una sopravvenienza attiva pari alla differenza complessiva tra le quote di ammortamento già dedotte negli anni dal 2022 al 2024 e quelle che invece sarebbero state deducibili assumendo, sin dall'inizio del periodo di ammortamento, il costo di acquisto delle attrezzature al netto dei contributi. Dal periodo d'imposta 2025 in poi, le quote di ammortamento deducibili dovranno essere calcolate applicando i coefficienti di ammortamento al costo di acquisto delle attrezzature al netto dei contributi in conto impianti percepiti”.
Detto in altri termini, quindi, con la risposta n. 277/2025, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che “il professionista che acquista beni strumentali e successivamente riceve i contributi dalla Regione deve, in deroga al principio di cassa, distribuire il beneficio negli anni, calcolando le quote di ammortamento secondo il costo effettivamente sostenuto ed eventualmente recuperando la sopravvenienza attiva per le quote di ammortamento eccedenti degli anni precedenti”.