DPR 168/2010: Regolamento in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica
In Gazzetta Ufficiale il Decreto del Presidente della Repubblica del 7 settembre 2010 n. 168 recante il Regolamento in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica, a norma dell'articolo 23-bis, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Il provvedimento entra in vigore il prossimo 27 ottobre.
Sono esclusi dall'applicazione del presente regolamento:
- il servizio di distribuzione di gas naturale, di cui al decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il servizio di distribuzione di energia elettrica, di cui al decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e alla legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il servizio di trasporto ferroviario regionale, di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422;
- la gestione delle farmacie comunali, di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 475;
- i servizi strumentali all'attività o al funzionamento degli enti affidanti di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e successive modificazioni.
Con riguardo alla gestione del servizio idrico integrato restano ferme l'autonomia gestionale del soggetto gestore, la piena ed esclusiva proprietà pubblica delle risorse idriche, nonchè la spettanza esclusiva alle istituzioni pubbliche del governo delle risorse stesse, ai sensi dell'articolo 15, comma 1-ter, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166.
GURI n. 239 del 12 ottobre 2010
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 settembre 2010 , n. 168
Regolamento in materia di servizi pubblici locali di rilevanza
economica, a norma dell'articolo 23-bis, comma 10, del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n.133. (10G0189)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 23-bis e, in particolare, i commi 4-bis e 10, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni;
Visto l'articolo 15 del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 17 dicembre 2009;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella
seduta del 29 aprile 2010;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza
della Sezione consultiva per gli atti normativi del 24 maggio 2010;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 22 luglio 2010
Sulla proposta del Ministro per i rapporti con le regioni e per la
coesione territoriale;
E m a n a
il seguente regolamento:
Art. 1
Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento, in attuazione dell'articolo 23-bis del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, di
seguito denominato «articolo 23-bis», si applica ai servizi pubblici
locali di rilevanza economica, di seguito denominati «servizi
pubblici locali».
2. Con riguardo alla gestione del servizio idrico integrato restano
ferme l'autonomia gestionale del soggetto gestore, la piena ed
esclusiva proprieta' pubblica delle risorse idriche, nonche' la
spettanza esclusiva alle istituzioni pubbliche del governo delle
risorse stesse, ai sensi dell'articolo 15, comma 1-ter, del
decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166.
3. Sono esclusi dall'applicazione del presente regolamento:
a) il servizio di distribuzione di gas naturale, di cui al
decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
b) il servizio di distribuzione di energia elettrica, di cui al
decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e alla legge 23 agosto 2004,
n. 239;
c) il servizio di trasporto ferroviario regionale, di cui al
decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422;
d) la gestione delle farmacie comunali, di cui alla legge 2
aprile 1968, n. 475;
e) i servizi strumentali all'attivita' o al funzionamento degli
enti affidanti di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 4
luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
agosto 2006, n. 248, e successive modificazioni.
Art. 2
Misure in tema di liberalizzazione
1. Gli enti locali verificano la realizzabilita' di una gestione
concorrenziale dei servizi pubblici locali, limitando l'attribuzione
di diritti di esclusiva, ove non diversamente previsto dalla legge,
ai casi in cui, in base ad una analisi di mercato, la libera
iniziativa economica privata non risulti idonea, secondo criteri di
proporzionalita', sussidiarieta' orizzontale ed efficienza, a
garantire un servizio rispondente ai bisogni della comunita', e
liberalizzando in tutti gli altri casi le attivita' economiche
compatibilmente con le caratteristiche di universalita' ed
accessibilita' del servizio.
2. All'esito della verifica l'ente adotta una delibera quadro che
illustra l'istruttoria compiuta ed evidenzia, per i settori sottratti
alla liberalizzazione, i fallimenti del sistema concorrenziale e,
viceversa, i benefici per la stabilizzazione, lo sviluppo e l'equita'
all'interno della comunita' locale derivanti dal mantenimento di un
regime di esclusiva del servizio.
3. Alla delibera di cui al comma precedente e' data adeguata
pubblicita'; essa e' inviata all'Autorita' garante della concorrenza
e del mercato ai fini della relazione al Parlamento di cui alla legge
10 ottobre 1990, n. 287.
4. La verifica di cui al comma 1 e' effettuata entro dodici mesi
dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e poi
periodicamente secondo i rispettivi ordinamenti degli enti locali;
essa e' comunque effettuata prima di procedere al conferimento e al
rinnovo della gestione dei servizi.
5. Gli enti locali, per assicurare agli utenti l'erogazione di
servizi pubblici che abbiano ad oggetto la produzione di beni e
attivita' rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo
sviluppo economico e civile delle comunita' locali, definiscono, ove
necessario, gli obblighi di servizio pubblico, prevedendo le
eventuali compensazioni economiche alle aziende esercenti i servizi
stessi, tenendo conto dei proventi derivanti dalle tariffe e nei
limiti della disponibilita' di bilancio destinata allo scopo.
6. All'attribuzione di diritti di esclusiva ad un'impresa
incaricata della gestione di servizi pubblici locali consegue
l'applicazione di quanto disposto dall'articolo 9 della legge 10
ottobre 1990, n. 287, e successive modificazioni.
7. I soggetti gestori di servizi pubblici locali, qualora intendano
svolgere attivita' in mercati diversi da quelli in cui sono titolari
di diritti di esclusiva, sono soggetti alla disciplina prevista
dall'articolo 8, commi 2-bis e 2-quater, della legge 10 ottobre 1990,
n. 287, e successive modificazioni.
Art. 3
Norme applicabili in via generale per l'affidamento
1. Le procedure competitive ad evidenza pubblica, di cui
all'articolo 23-bis, comma 2, sono indette nel rispetto degli
standard qualitativi, quantitativi, ambientali, di equa distribuzione
sul territorio e di sicurezza definiti dalla legge, ove esistente,
dalla competente autorita' di settore o, in mancanza di essa, dagli
enti affidanti.
2. Le societa' a capitale interamente pubblico possono partecipare
alle procedure competitive ad evidenza pubblica di cui all'articolo
23-bis, comma 2, lettera a), sempre che non vi siano specifici
divieti previsti dalla legge.
3. Al fine di promuovere e proteggere l'assetto concorrenziale dei
mercati interessati, il bando di gara o la lettera di invito:
a) esclude che la disponibilita' a qualunque titolo delle reti,
degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali non duplicabili a
costi socialmente sostenibili ed essenziali per l'effettuazione del
servizio possa costituire elemento discriminante per la valutazione
delle offerte dei concorrenti;
b) assicura che i requisiti tecnici ed economici di
partecipazione alla gara siano proporzionati alle caratteristiche e
al valore del servizio e che la definizione dell'oggetto della gara
garantisca la piu' ampia partecipazione e il conseguimento di
eventuali economie di scala e di gamma;
c) indica, ferme restando le discipline di settore, la durata
dell'affidamento commisurata alla consistenza degli investimenti in
immobilizzazioni materiali previsti nei capitolati di gara a carico
del soggetto gestore. In ogni caso la durata dell'affidamento non
puo' essere superiore al periodo di ammortamento dei suddetti
investimenti;
d) puo' prevedere l'esclusione di forme di aggregazione o di
collaborazione tra soggetti che possiedono singolarmente i requisiti
tecnici ed economici di partecipazione alla gara, qualora, in
relazione alla prestazione oggetto del servizio, l'aggregazione o la
collaborazione sia idonea a produrre effetti restrittivi della
concorrenza sulla base di un'oggettiva e motivata analisi che tenga
conto di struttura, dimensione e numero degli operatori del mercato
di riferimento;
e) prevede che la valutazione delle offerte sia effettuata da una
commissione nominata dall'ente affidante e composta da soggetti
esperti nella specifica materia;
f) indica i criteri e le modalita' per l'individuazione dei beni
di cui all'articolo 10, comma 1, e per la determinazione
dell'eventuale importo spettante al gestore al momento della scadenza
o della cessazione anticipata della gestione ai sensi dell'articolo
10, comma 2;
g) prevede l'adozione di carte dei servizi al fine di garantire
trasparenza informativa e qualita' del servizio.
4. Fermo restando quanto previsto al comma 3, nel caso di procedure
aventi ad oggetto, al tempo stesso, la qualita' di socio e
l'attribuzione di specifici compiti operativi connessi alla gestione
del servizio, il bando di gara o la lettera di invito assicura che:
a) i criteri di valutazione delle offerte basati su qualita' e
corrispettivo del servizio prevalgano di norma su quelli riferiti al
prezzo delle quote societarie;
b) il socio privato selezionato svolga gli specifici compiti
operativi connessi alla gestione del servizio per l'intera durata del
servizio stesso e che, ove cio' non si verifica, si proceda a un
nuovo affidamento ai sensi dell'articolo 23-bis, comma 2;
c) siano previsti criteri e modalita' di liquidazione del socio
privato alla cessazione della gestione.
Art. 4
Parere dell'Autorita' garante della concorrenza
e del mercato
1. Gli affidamenti di servizi pubblici locali assumono rilevanza ai
fini dell'espressione del parere di cui all'articolo 23-bis, comma 4,
se il valore economico del servizio oggetto dell'affidamento supera
la somma complessiva di 200.000,00 euro annui.
2. Nella richiesta del parere di cui al comma 1, esclusivamente per
i servizi relativi al settore idrico, l'ente affidante puo'
rappresentare specifiche condizioni di efficienza che rendono la
gestione «in house» non distorsiva della concorrenza, ossia
comparativamente non svantaggiosa per i cittadini rispetto a una
modalita' alternativa di gestione dei servizi pubblici locali, con
particolare riferimento:
a) alla chiusura dei bilanci in utile, escludendosi a tal fine
qualsiasi trasferimento non riferito a spese per investimenti da
parte dell'ente affidante o altro ente pubblico;
b) al reinvestimento nel servizio almeno dell'80 per cento degli
utili per l'intera durata dell'affidamento;
c) all'applicazione di una tariffa media inferiore alla media di
settore;
3. Nel rendere il parere di cui al comma 1 si tiene espressamente
conto delle condizioni rappresentate ai sensi del comma 2 e
dichiarate dall'ente affidante sotto la personale responsabilita' del
suo legale rappresentante.
4. L'effettivo rispetto delle condizioni di cui al comma 2 e'
verificato annualmente dall'ente affidante, che invia gli esiti di
tale verifica all'Autorita' garante della concorrenza e del mercato.
In caso negativo, anche su segnalazione della medesima Autorita',
l'ente procede alla revoca dell'affidamento e al conferimento della
gestione del servizio ai sensi dell'articolo 23-bis, comma 2.
Art. 5
Patto di stabilita' interno
1. Al patto di stabilita' interno sono assoggettati gli affidatari
«in house» di servizi pubblici locali ai sensi dell'articolo 23-bis,
commi 3 e 4.
2. Gli enti locali vigilano sull'osservanza, da parte dei soggetti
indicati al comma 1 al cui capitale partecipano, dei vincoli
derivanti dal patto di stabilita' interno.
3. Le modalita' e la modulistica per l'assoggettamento al patto di
stabilita' interno dei soggetti di cui al comma 1 sono definite in
sede di attuazione di quanto previsto dall'articolo 2, comma 2,
lettera h), della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive
modificazioni, in materia di bilancio consolidato.
Art. 6
Acquisto di beni e servizi da parte
delle societa' «in house» e delle societa' miste
1. Le societa' «in house» e le societa' a partecipazione mista
pubblica e privata, affidatarie di servizi pubblici locali,
applicano, per l'acquisto di beni e servizi, le disposizioni di cui
al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive
modificazioni.
2. L'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 12 aprile 2006,
n. 163, e successive modificazioni, limitatamente alla gestione del
servizio per il quale le societa' di cui al comma 1, lettera c), del
medesimo articolo sono state specificamente costituite, si applica se
la scelta del socio privato e' avvenuta secondo quanto previsto
dall'articolo 23-bis, comma 2, lettera b). Restano ferme le altre
condizioni stabilite dall'articolo 32, comma 3, numeri 2) e 3), del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive
modificazioni.
Art. 7
Assunzione di personale da parte
delle societa' «in house» e delle societa' miste
1. Le societa' a partecipazione pubblica che gestiscono servizi
pubblici locali adottano, con propri provvedimenti, criteri e
modalita' per il reclutamento del personale e per il conferimento
degli incarichi nel rispetto dei principi di cui al comma 3
dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il
presente articolo non si applica alle societa' quotate in mercati
regolamentati.
Art. 8
Distinzione tra funzioni di regolazione
e funzioni di gestione
1. Gli amministratori, i dirigenti e i responsabili degli uffici o
dei servizi dell'ente locale, nonche' degli altri organismi che
espletano funzioni di stazione appaltante, di regolazione, di
indirizzo e di controllo di servizi pubblici locali, non possono
svolgere incarichi inerenti la gestione dei servizi affidati da parte
dei medesimi soggetti. Il divieto si applica anche nel caso in cui le
dette funzioni sono state svolte nei tre anni precedenti il
conferimento dell'incarico inerente la gestione dei servizi pubblici
locali. Alle societa' quotate nei mercati regolamentati si applica la
disciplina definita dagli organismi di controllo competenti.
2. Il divieto di cui al comma 1 opera anche nei confronti del
coniuge, dei parenti e degli affini entro il quarto grado dei
soggetti indicati allo stesso comma, nonche' nei confronti di coloro
che prestano, o hanno prestato nel triennio precedente, a qualsiasi
titolo attivita' di consulenza o collaborazione in favore degli enti
locali o dei soggetti che hanno affidato la gestione del servizio
pubblico locale.
3. Non possono essere nominati amministratori di societa'
partecipate da enti locali coloro che nei tre anni precedenti alla
nomina hanno ricoperto la carica di amministratore, di cui
all'articolo 77 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e
successive modificazioni, negli enti locali che detengono quote di
partecipazione al capitale della stessa societa'.
4. I componenti della commissione di gara per l'affidamento della
gestione di servizi pubblici locali non devono aver svolto ne'
possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o
amministrativo relativamente alla gestione del servizio di cui si
tratta.
5. Coloro che hanno rivestito, nel biennio precedente, la carica di
amministratore locale, di cui al comma 3, non possono essere nominati
componenti della commissione di gara relativamente a servizi pubblici
locali da affidare da parte del medesimo ente locale.
6. Sono esclusi da successivi incarichi di commissario coloro che,
in qualita' di componenti di commissioni di gara, abbiano concorso,
con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza
non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi.
7. Si applicano ai componenti delle commissioni di gara le cause di
astensione previste dall'articolo 51 del codice di procedura civile.
8. Nell'ipotesi in cui alla gara concorre una societa' partecipata
dall'ente locale che la indice, i componenti della commissione di
gara non possono essere ne' dipendenti ne' amministratori dell'ente
locale stesso.
9. Le incompatibilita' e i divieti di cui ai commi precedenti si
applicano alle nomine e agli incarichi da conferire successivamente
alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
10. In caso di affidamento della gestione dei servizi pubblici
locali ai sensi dell'articolo 23-bis, comma 3, e in tutti i casi in
cui il capitale sociale del soggetto gestore e' partecipato dall'ente
locale affidante, la verifica del rispetto del contratto di servizio
nonche' ogni eventuale aggiornamento e modifica dello stesso sono
sottoposti, secondo modalita' definite dallo statuto dell'ente
locale, alla vigilanza dell'organo di revisione di cui agli articoli
234 e seguenti del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e
successive modificazioni. Restano ferme le disposizioni contenute
nelle discipline di settore vigenti alla data di entrata in vigore
del presente regolamento.
Art. 9
Principio di reciprocita'
1. Le imprese estere, non appartenenti a Stati membri dell'Unione
europea, possono essere ammesse alle procedure competitive ad
evidenza pubblica per l'affidamento di servizi pubblici locali a
condizione che documentino la possibilita' per le imprese italiane di
partecipare alle gare indette negli Stati di provenienza per
l'affidamento di omologhi servizi.
Art. 10
Cessione dei beni in caso di subentro
1. Alla scadenza della gestione del servizio pubblico locale o in
caso di sua cessazione anticipata, il precedente gestore cede al
gestore subentrante i beni strumentali e le loro pertinenze
necessari, in quanto non duplicabili a costi socialmente sostenibili,
per la prosecuzione del servizio, come individuati, ai sensi
dell'articolo 3, comma 3, lettera f), dall'ente affidante, a titolo
gratuito e liberi da pesi e gravami.
2. Se, al momento della cessazione della gestione, i beni di cui al
comma 1 non sono stati interamente ammortizzati, il gestore
subentrante corrisponde al precedente gestore un importo pari al
valore contabile originario non ancora ammortizzato, al netto di
eventuali contributi pubblici direttamente riferibili ai beni stessi.
Restano ferme le disposizioni contenute nelle discipline di settore,
anche regionali, vigenti alla data di entrata in vigore del presente
regolamento, nonche' restano salvi eventuali diversi accordi tra le
parti stipulati prima dell'entrata in vigore del presente
regolamento.
3. L'importo di cui al comma 2 e' indicato nel bando o nella
lettera di invito relativi alla gara indetta per il successivo
affidamento del servizio pubblico locale a seguito della scadenza o
della cessazione anticipata della gestione.
Art. 11
Tutela non giurisdizionale
1. I contratti di servizio e, se emanate, le carte dei servizi
concernenti la gestione di servizi pubblici locali prevedono la
possibilita', per l'utente o per la categoria di utenti che lamenti
la violazione di un diritto o di un interesse giuridico rilevante, di
promuovere la risoluzione non giurisdizionale delle controversie, che
avviene entro trenta giorni successivi al ricevimento della
richiesta.
2. La procedura conciliativa prevista al comma 1 e' avviata secondo
lo schema-tipo di formulario di cui all'allegato A del presente
regolamento.
3. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 461,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonche' quelle contenute nelle
discipline di settore vigenti alla data di entrata in vigore del
presente regolamento.
Art. 12
Abrogazioni e disposizioni finali
1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento sono
o restano abrogate le seguenti disposizioni:
a) articolo 113, commi 5, 5-bis, 6, 7, 8, 9, escluso il primo
periodo, 14, 15-bis, 15-ter e 15-quater, del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni;
b) articolo 150, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, e successive modificazioni, ad eccezione della parte in cui
individua la competenza dell'Autorita' d'ambito per l'affidamento e
l'aggiudicazione;
c) articolo 202, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, e successive modificazioni, ad eccezione della parte in cui
individua la competenza dell'Autorita' d'ambito per l'affidamento e
l'aggiudicazione.
2. Le leggi, i regolamenti, i decreti, o altri provvedimenti, che
fanno riferimento al comma 7 dell'articolo 113 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni,
abrogato dal comma 1, lettera a), si intendono riferiti al comma 1
dell'articolo 3 del presente regolamento.
3. All'articolo 18, comma 3-bis, secondo periodo, del decreto
legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni, la
parola «esclusivamente» e' soppressa.
4. Per il trasporto pubblico locale il presente regolamento si
applica in quanto compatibile con le disposizioni del regolamento
(CE) 23 ottobre 2007, n. 1370/2007.
5. Le disposizioni del presente regolamento si applicano alle
regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di
Bolzano, in quanto compatibili con gli statuti speciali e le relative
norme di attuazione.
6. Al fine di assicurare il monitoraggio delle modalita' attuative
del presente regolamento il Ministro per i rapporti con le regioni e
per la coesione territoriale promuove la stipula di un apposito
protocollo d'intesa.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 7 settembre 2010
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Fitto, Ministro per i rapporti con le
regioni e per la coesione
territoriale
Visto, il Guardasigilli: Alfano
Registrato alla Corte dei conti il 28 settembre 2010
Ministeri istituzionali, registro n. 14, foglio n. 397
Allegato A
Parte di provvedimento in formato grafico