Cosa cambia nel settore batterie col Dlgs approvato in CdM
Il Consiglio dei ministri, riunitosi ieri, ha dato il suo via libera ad uno schema di decreto legislativo che, recependo il Regolamento (UE) 2023/1542, ridefinisce il quadro normativo italiano relativo al ciclo di vita delle batterie e alla gestione dei relativi rifiuti.
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Tra le novità del decreto Batterie, un nuovo registro nazionale dei produttori e l’introduzione di sanzioni fino a 150mila euro per le mancate conformità negli appalti verdi.
Cosa prevede il decreto Batterie
Il nuovo provvedimento recante “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) n. 2023/1542 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 luglio 2023, relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie, che modifica la direttiva 2008/98/ce e il regolamento (Ue) 2019/1020 e abroga la direttiva 2006/66/ce” interviene su più fronti per aggiornare la disciplina nazionale alle nuove norme UE.
Le batterie occupano un ruolo centrale nella strategia europea per la sostenibilità ambientale, la competitività dell’industria e la transizione energetica: da un lato, infatti, sono considerate risorse fondamentali per il recupero di materie prime secondarie, dall’altro sono essenziali per lo sviluppo dei veicoli elettrici e dei mezzi di trasporto leggeri. In sostanza, l’importanza delle batterie è tale da richiedere una solida vigilanza sulla loro intera catena del valore, per favorire una gestione efficiente delle risorse e promuovere l’adozione, da parte degli operatori, di strategie di dovere di diligenza in linea con i nuovi standard europei.
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Mercato batterie: governance e autorità competenti
Anzitutto, il decreto interviene sulla governance della materia, prevedendo che il Ministero dell’Ambiente (MASE) diventi l’autorità competente per la gestione dei rifiuti di batterie e per la vigilanza del mercato, mentre al Ministero delle Imprese e del Made In Italy (MIMIT) assume il ruolo di autorità di notifica nazionale, responsabile per la valutazione e il controllo degli organismi di conformità.
Inoltre, con l’obiettivo di favorire il coordinamento tra i diversi attori istituzionali e sociali, è istituito il Tavolo nazionale batterie, un organo consultivo composto da rappresentanti ministeriali competenti, ISPRA, associazioni industriali e ambientaliste, associazioni dei consumatori e, tra gli altri, esponenti dell’Associazione nazionale comuni italiani (ANCI).
Conformità del prodotto e due diligence
Una seconda tematica rilevante nel provvedimento è l’introduzione di requisiti di sicurezza e sostenibilità previsti dal regolamento UE anche nella normativa nazionale. A tal fine, il d.lgs impone l’obbligo della marcatura CE, che deve essere apposta in modo visibile sul prodotto o sul suo imballaggio.
In tale contesto, il provvedimento introduce anche delle strategie relative al dovere di diligenza (due diligence), richiedendo agli operatori economici di adottare politiche proporzionate alla propria dimensione per individuare e mitigare i rischi sociali e ambientali legati all’approvvigionamento delle materie prime. Per sostenere le imprese, è previsto che il MASE e il MIMIT pubblichino linee guida e modelli di reportistica differenziati per tipologia aziendale.
Il nuovo Registro dei produttori, la responsabilità estesa del produttore (EPR) e gli obiettivi di raccolta
Tra le novità del decreto Batterie anche l’istituzione del Registro dei produttori di batterie, gestito dalle camere di commercio e che si integra al Registro nazionale dei produttori esistente.
In linea con la normativa europea, ciascun produttore che immette batterie sul mercato nazionale per la prima volta ha l’obbligo di iscriversi telematicamente al Registro, fornendo informazioni dettagliate sulla forma (individuale o collettiva) di adempimento della responsabilità estesa. Il numero di iscrizione al Registro ottenuto deve essere riportato dal produttore in tutti i documenti di trasporto e nelle fatture commerciali.
Sempre in riferimento ai produttori, il d.lgs stabilisce che sul produttore gravi una responsabilità estesa (EPR) per le batterie immesse nel mercato nazionale per la prima volta, rappresentando il pilastro della gestione ambientale del ciclo di vita di questi prodotti. Più in dettaglio, il concetto di responsabilità estesa del produttore prevede una serie di obblighi, cui i produttori possono adempiere in due forme:
- sistemi individuali: il produttore organizza autonomamente la gestione. Da evidenziare che, tuttavia, questa forma non è ammessa per le batterie portatili e per quelle dei mezzi di trasporto leggeri (LMT), dato che tali sistemi devono dimostrare di poter operare su tutto il territorio nazionale e possedere certificazioni di qualità come ISO 9001, 14001 o EMAS;
- sistemi collettivi: sono consorzi senza scopo di lucro che gestiscono gli obblighi per conto dei produttori aderenti, e devono garantire un trattamento equo ai produttori, incluse le piccole e medie imprese, e assicurare il ritiro delle batterie su tutto il territorio nazionale.
Tutti i sistemi (individuali e collettivi) hanno l'obbligo di aderire al Centro di coordinamento batterie, che ottimizza la raccolta e monitora i flussi di rifiuti.
Al produttore spetta adempiere anche ad un onere finanziario per coprire i costi di raccolta differenziata, esecuzione di analisi merceologiche, fornitura di informazioni per la prevenzione e gestione dei rifiuti e raccolta e comunicazione dei dati alle autorità.
I produttori, infine, sono responsabili anche del raggiungimento di target quantitativi specifici di raccolta previsti dal regolamento europeo e recepiti nel nuovo d.lgs: per le batterie portatili, l’obiettivo è raccogliere il 63% dei rifiuti entro il 2027 e il 73% entro il 2030; per le batterie per mezzi di trasporto leggeri, invece, il target è della raccolta del 51% dei rifiuti entro il 2028 e del 61% entro il 2031. In caso di mancato raggiungimento di questi obiettivi, il Centro di coordinamento può adottare misure correttive nei confronti dei sistemi di gestione.
Appalti pubblici verdi e Criteri ambientali minimi
Il provvedimento dedica una sezione specifica anche al tema degli appalti pubblici verdi (“Green Public Procurement”), prevedendo in particolare che il MASE adotti dei nuovi criteri ambientali minimi (CAM) relativi alle batterie, definiti in conformità all’articolo 57 del Codice dei contratti pubblici (d.lgs 36/2023).
Quanto alle tempistiche, il Ministero deve adottare i CAM entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del primo atto delegato adottato dalla Commissione UE in materia.
Oltre all’introduzione di nuovi CAM, il decreto impone anche l’aggiornamento dei criteri ambientali minimi già in vigore per tutte le categorie di prodotti che contengono batterie.
A monitorare gli obblighi previsti in materia di appalti pubblici verdi sarà la Direzione generale sostenibilità dei prodotti e dei consumi del Ministero dell’Ambiente.
Decreto batterie, il nuovo regime di sanzioni
Il nuovo provvedimento, infine, prevede delle sanzioni pecuniarie significative, con multe proporzionate alla gravità della violazione e alla dimensione economica dell’illecito.
In tale contesto, le sanzioni amministrative più rilevanti riguardano le carenze strutturali del prodotto e delle strategie aziendali: ad esempio, l’immissione sul mercato di batterie prive del simbolo per la raccolta differenziata o di marcatura conforme è punita con multe da 10mila a 150mila euro. Questa stessa sanzione si applica in caso di mancata risoluzione di non conformità formali o violazioni degli obblighi di dovere di diligenza entro i termini stabiliti.
Per quanto concerne, invece, le violazioni relative alle restrizioni sulle sostanze pericolose, l’impronta di carbonio, il contenuto di materiale riciclato o i requisiti di prestazione e durabilità, esse comportano sanzioni da 5mila a 100mila euro.
Vi sono poi delle misure specifiche per garantire l’efficacia del sistema di gestione dei rifiuti e la tracciabilità, con multe da 36mila a 120mila euro per la mancata iscrizione al Registro dei produttori o l’assenza di adeguati sistemi di raccolta e ritiro. Per la mancata adesione al Centro di coordinamento batterie, le sanzioni vanno dai 2.400 ai 24.000 euro, mentre per ciascun rifiuto di batteria non ritirato gratuitamente o non consegnato ai sistemi di gestione, il distributore è punito con una sanzione da 40 a 200 euro.