D. lgs. 235-2010 - Codice dell'amministrazione digitale: cosa cambia per le Pmi e per i cittadini
Addio faldoni, archivi di carta e timbri. D'ora in poi le pubbliche amministrazioni saranno obbligate a dialogare tra di loro e con i cittadini in via digitale. Entra in vigore dal 25 gennaio 2010, infatti, il nuovo codice dell'amministrazione digitale voluto dal ministro Renato Brunetta. Il Dlgs 235/2010 è stato di recente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dopo essere stato approvato in via definitiva da Palazzo Chigi lo scorso 23 dicembre.
Il testo riforma e integra il "decreto Stanca" (dal nome dell'ex ministro dell'Innovazione), che risale al 2005, con l'obiettivo di adeguare gli strumenti digitali e la conservazione dei documenti che le pubbliche amministrazioni utilizzano nei rapporti con cittadini e imprese.
Tra i settori che beneficeranno di più di queste novità normative, campeggiano la giustizia e la sanità.
In futuro le PA non potranno richiedere l'uso di modulistica e di formulari che non siano stati prima pubblicati sui propri siti istituzionali. E' questa una delle più importanti conseguenze dell'operatività del codice.
Per evitare che il cittadino debba fornire più volte gli stessi dati, verranno predisposte apposite convenzioni per assicurare l'accessibilità da parte di altre amministrazioni alle banche dati. In questo modo l'utente fornirà i propri dati soltanto una volta alla PA: sarà cura della singola amministrazione far circolare tali informazioni alle altre amministrazioni che ne facciano richiesta.
La legge fissa una tabella di marcia piuttosto serrata da rispettare entro il 2012. Entro tre mesi la Pec, cioè la posta elettronica certificata, dovrà essere l'unico strumento utilizzato per le comunicazioni che prevedono la ricevuta di ritorno verso chi abbia fornito preventivamente il proprio indirizzo Pec.
Nei prossimi quattro mesi, poi, le amministrazioni dovranno individuare un unico ufficio che sia responsabile del settore ICT.
Nell'arco di un anno saranno emanate le regole tecniche che consentiranno di dare piena validità alle copie digitali dei documenti informatici.
In termini di tempo e di risorse economiche il Dipartimento della Funzione Pubblica stima i seguenti risparmi:
- Riduzione di 1.000.000 di pagine l’anno per effetto dell’avvio della dematerializzazione, con l’obiettivo al 2012 di ridurre di 3 milioni le pagine.
- Risparmio del 90% dei costi di carta e del relativo impatto ecologico (uso e smaltimento) per circa 6 milioni di euro l’anno.
- Riduzione dei tempi fino all’80% per le pratiche amministrative, in particolare di quelle ancora a basso tasso di informatizzazione.
- La posta elettronica certificata produrrà un risparmio a regime di 200 milioni di euro per la riduzione delle raccomandate della PA ai cittadini.
Decreto Legislativo 30 dicembre 2010, n. 235 - Gazzetta Ufficiale n. 6 del 10 gennaio 2011 (supplemento ordinario n. 8)
Scheda Governo italiano
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Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 267 del 16 novembre 2011 il seguente provvedimento:
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 luglio 2011
Comunicazioni con strumenti informatici tra imprese e amministrazioni
pubbliche, ai sensi dell'articolo 5-bis del Codice
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82 e successive modificazioni. (11A14806)
IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'articolo 5-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,
recante Codice dell'amministrazione digitale, inserito dall'articolo
4, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 235, recante
modificazioni al predetto decreto legislativo n. 82 del 2005, a norma
dell'articolo 33 della legge 18 giugno 2009, n. 69;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 200,
n. 445 e successive modificazioni;
Visto l'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e
successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 7 maggio
2008, con il quale l'on. Renato Brunetta e' stato nominato Ministro
senza portafoglio;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8
maggio 2008, con il quale al predetto Ministro senza portafoglio, on.
Renato Brunetta, e' stato conferito l'incarico per la pubblica
amministrazione e l'innovazione;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13
giugno 2008, recante delega di funzioni del Presidente del Consiglio
dei Ministri in materia di pubblica amministrazione ed innovazione al
Ministro senza portafoglio on. Renato Brunetta;
Rilevata la necessita' di stabilire le modalita' di attuazione
della disposizione del citato articolo 5-bis, comma 1, ai sensi della
quale la presentazione di istanze, dichiarazione, dati e lo scambio
di informazioni e documenti, anche a fini statistici, tra le imprese
e le amministrazioni pubbliche, nonche' la comunicazione di atti e
provvedimenti amministrativi nei confronti delle imprese avvengono
esclusivamente utilizzando le tecnologie dell'informazione e della
comunicazione, fissandone i relativi termini;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e
l'innovazione, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e
con il Ministro per la semplificazione normativa;
Decreta:
Art. 1
1. A decorrere dal 1° luglio 2013, la presentazione di istanze,
dichiarazioni, dati e lo scambio di informazioni e documenti, anche a
fini statistici, tra le imprese e le amministrazioni pubbliche
avvengono esclusivamente in via telematica.
Art. 2
1. Le amministrazioni centrali provvedono alla completa
informatizzazione delle comunicazioni di cui all'articolo 1, comma 1,
entro il 30 giugno 2013.
2. Ferme restando le procedure informatizzate gia' attive alla data
della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana del presente decreto, fino alla data di cui al comma 1, le
comunicazioni di cui all'articolo 1 possono essere effettuate tramite
la posta elettronica certificata di cui all'articolo 65, comma 1,
lettera c-bis) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e
successive modificazioni, di seguito Codice dell'amministrazione
digitale.
3. Al fine di quanto previsto dal comma 1, le pubbliche
amministrazioni centrali definiscono un programma di
informatizzazione delle comunicazioni con le imprese fissando
obiettivi intermedi quantitativamente omogenei a cadenza almeno
semestrale.
4. A ogni scadenza di cui al comma 3, e' pubblicato sui siti
istituzionali di ciascuna amministrazione l'elenco dei procedimenti
amministrativi relativamente ai quali le comunicazioni di cui
all'articolo 1, comma 1, sono svolte esclusivamente in via
telematica, con l'indicazione della data di decorrenza, comunque non
superiore a sessanta giorni.
5. I programmi di cui al comma 3 e gli elenchi di cui al comma 4 e
quelli delle procedure gia' informatizzate alla data di entrata in
vigore del presente decreto sono comunicati a DigitPA per la verifica
dell'attuazione di quanto previsto dall'articolo 5-bis, comma 3, del
Codice dell'amministrazione digitale e dal presente decreto. DigitPa
puo' in ogni caso richiedere ulteriori informazioni e gli atti
necessari alle verifiche di cui al presente comma.
Art. 3
1. A decorrere dal 1° luglio 2013, le pubbliche amministrazioni non
possono accettare o effettuare in forma cartacea le comunicazioni di
cui all'articolo 5-bis, comma 1, del Codice dell'amministrazione
digitale.
2. A decorrere dalla stessa data, in tutti i casi in cui non e'
prevista una diversa modalita' di comunicazione telematica, le
comunicazioni avvengono mediante l'utilizzo della posta elettronica
certificata, secondo le disposizioni di cui agli articoli 48 e 65,
comma 1, lettera c-bis), del Codice dell'amministrazione digitale.
Art. 4
1. Le amministrazioni centrali gestiscono le comunicazioni di cui
al presente decreto secondo quanto previsto dal Capo IV del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 200, n. 445 e dagli
articoli 40-bis, 41 e 57 del Codice dell'amministrazione digitale.
2. I casi in cui le istanze e le dichiarazioni presentate alle
pubbliche amministrazioni per via telematica devono essere
sottoscritte con firma digitale sono individuati dal decreto di cui
all'articolo 65, comma 1-bis), del Codice dell'amministrazione
digitale.
3. L'obbligo di utilizzare esclusivamente le tecnologie
dell'informazione e della comunicazione, ai sensi dell'articolo 5-bis
del Codice dell'amministrazione digitale e delle disposizioni
attuative di cui al presente decreto, si applica anche alla
documentazione allegata alle medesime istanze e dichiarazioni.
Art. 5
1. L'inosservanza di quanto previsto dall'articolo 2, commi 4 e 5,
costituisce ipotesi di responsabilita' dirigenziale ai sensi
dell'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165. In ogni caso, l'attuazione e l'osservanza delle disposizioni del
presente decreto sono rilevanti, ai sensi dell'articolo 12, comma
1-ter), del Codice dell'amministrazione digitale, ai fini della
misurazione e valutazione della performance organizzativa e di quella
individuale dei dirigenti.
Il presente decreto e' inviato ai competenti organi di controllo e
sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 22 luglio 2011
p.Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
Il Ministro delegato
per la pubblica amministrazione
e l'innovazione
Brunetta
Il Ministro
dello sviluppo economico
Romani
Il Ministro
per la semplificazione normativa
Calderoli
Registrato alla Corte dei conti il 27 ottobre 2011