Agricoltura: dal Mipaaf le tipologie di polizze assicurative finanziabili dal DLgs 102-04
Con decreto del 25 luglio 2012, pubblicato in Gazzetta ufficiale il 21 settembre, il ministero delle Politiche agricole e alimentari ha individuato le tipologie di polizze assicurative finanziabili per l'anno 2010 ai sensi del decreto legislativo n. 102/04 "Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole". Approvato anche lo schema della domanda di aiuto.
Attraverso le polizze assicurative gli agricoltori provvedono alla copertura dei rischi di perdite economiche causate da avversità atmosferiche sui raccolti, da epizoozie negli allevamenti zootecnici, da malattie delle piante e da infestazioni parassitarie sulle produzioni vegetali.
L'aiuto nazionale, di cui al decreto legislativo n. 102/2004, è concesso fino all'80% del costo dei premi per contratti assicurativi che prevedono un risarcimento qualora:
- il danno raggiunga il 20% della produzione nelle aree svantaggiate;
- il danno raggiunga il 30% nelle altre zone.
Obiettivo del decreto del Mipaaf è intervenire sulle polizze:
- non ammesse o ammesse parzialmente agli aiuti previsti dalla normativa comunitaria per la mancata o ritardata presentazione della domanda,
- non ammesse all'aiuto per altre anomalie riscontrate,
stabilendo che possono beneficiare dell'aiuto nazionale, quelle per le quali:
- non è stata presentata la domanda di aiuto;
- la domanda di aiuto è stata presentata in ritardo;
- l'Organismo pagatore, a seguito di istruttoria della domanda, non ha erogato l'aiuto per il ritardato pagamento della polizza, o non ha erogato l'aiuto o l'Organismo pagatore è andato a recupero dell'aiuto già erogato per il ritardato rimborso di quanto dovuto all'organismo collettivo di difesa che ha anticipato il pagamento, per conto del beneficiario, dei premi ammissibili agli aiuti previsti dalla normativa comunitaria.
DECRETO 25 luglio 2012
Individuazione delle tipologie di polizze finanziabili ai sensi del decreto legislativo n. 102/04 e s.m.i. - anno 2010 e schema della domanda di aiuto. (12A09978)
IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive
modifiche, concernente interventi finanziari a sostegno delle imprese
agricole;
Visti i Capi I, III e IV del medesimo decreto legislativo n.
102/2004, che disciplinano gli aiuti per il pagamento dei premi
assicurativi;
Visto l'art. 68, del Regolamento (CE) n. 73/2009, del Consiglio del
19 gennaio 2009, che prevede, tra l'altro, l'erogazione di un
contributo pubblico sulla spesa assicurativa per la copertura dei
rischi di perdite economiche causate da avversita' atmosferiche sui
raccolti, da epizoozie negli allevamenti zootecnici, da malattie
delle piante e da infestazioni parassitarie sulle produzioni
vegetali, alle condizioni stabilite all'art. 70 del medesimo
Regolamento;
Visto l'art. 11 del decreto 29 luglio 2009, del Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali, di attivazione della
misura comunitaria di cui all'art. 68 del Regolamento (CE) n.
73/2009, per la copertura assicurativa dei rischi agricoli, secondo
le procedure previste dal decreto legislativo n. 102/2004 e
successive modifiche;
Visto il piano nazionale di sostegno dell'OCM settore vitivinicolo
trasmesso alla commissione europea, in attuazione dell'art.
103-unvicies del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e successive modifiche
e, in particolare, la previsione della misura relativa
all'assicurazione del raccolto di uva da vino;
Visto il decreto 13 ottobre 2008, del Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali, registrato alla Corte dei conti il
17 novembre 2008, registro n. 4, foglio n. 108, e comunicato alla
Commissione europea il 21 ottobre 2008 e rubricato al n. XA 396/2008,
con il quale, in attuazione dell'art. 2, del decreto legislativo 29
marzo 2004, n. 102 e successive modifiche, sono stabilite le
procedure e modalita' di calcolo della soglia di danno del 30 per
cento, per l'ammissibilita' a contributo delle polizze assicurative
con soglia di danno, e sono state individuate le cause di morte degli
animali per l'ammissibilita' a contributo delle polizze che prevedono
la copertura dei costi per lo smaltimento delle carcasse;
Vista la circolare ministeriale 29 marzo 2010, n. 7078, con la
quale sono state individuate le nuove procedure per la copertura
assicurativa agevolata dei rischi agricoli;
Visto il Piano assicurativo agricolo 2010, approvato con decreto 22
dicembre 2009 del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali;
Visto il decreto 20 aprile 2011 del Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana 5 agosto 2011, che stabilisce i termini, le
modalita' e le procedure per la erogazione del contributo statale sui
premi assicurativi delle polizze agevolate;
Visto l'art. 12 comma 2 del medesimo decreto 20 aprile 2011, dove
e' previsto che «Limitatamente alla campagna assicurativa 2010, in
considerazione delle difficolta' emerse nel primo anno di
applicazione delle nuove misure comunitarie per la copertura
assicurativa dell'uva da vino, delle altre colture e degli
allevamenti, di cui al regolamento (CE)1234/2007, art. 103-unvicies e
regolamento (CE) n. 73/2009, art. 68, le polizze non ammesse o
ammesse parzialmente agli aiuti previsti dalla normativa comunitaria
per la mancata o ritardata presentazione della domanda, possono
beneficiare dell'analogo aiuto nazionale, previsto dal decreto
legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modifiche e
integrazioni»;
Visti gli Orientamenti Comunitari per gli Aiuti di Stato nel
settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 319/01), ed in
particolare il punto V. concernente la gestione dei rischi e delle
crisi;
Visto il Regolamento (CEE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15
dicembre 2006, ed in particolare l'art. 12, concernente gli aiuti per
il pagamento dei premi assicurativi;
Visto l'art. 28, comma 1 lettera a) del Reg. (CE) n. 73/09
riguardante i requisiti minimi per il percepimento dei pagamenti
diretti, ed in particolare dove e' previsto che a decorrere dal 2010
gli Stati membri non possono erogare pagamenti diretti agli
agricoltori, se l'importo totale dei pagamenti diretti richiesti o da
corrispondere anteriormente alle riduzioni ed esclusioni di cui agli
articoli 21 e 23 in un dato anno civile non supera la somma di 100
euro;
Considerato che l'intervento sulla spesa assicurativa agricola
agevolata rientra tra le misure destinate a migliorare la
competitivita' delle imprese, si ritiene di adeguare la soglia minima
di aiuto pari a 100 € per singolo beneficiario, cosi' come
individuata dal regolamento comunitario soprarichiamato, anche per la
parte nazionale, al fine di evitare la dispersione dell'aiuto
pubblico in interventi che non consentono il raggiungimento degli
obiettivi stabiliti;
Ritenuto di provvedere a specificare le modalita' e le procedure
per la erogazione del contributo statale sui premi assicurativi delle
polizze agevolate anno 2010 non ammesse o ammesse parzialmente agli
aiuti previsti dalla normativa comunitaria per la mancata o ritardata
presentazione della domanda;
Ritenuto altresi' di determinare l'ammissibilita' al beneficio
contribuivo a carico delle risorse di bilancio nazionale anche per le
polizze che, sulla base della normativa comunitaria, non sono state
ammesse all'aiuto ma, per la tipologia delle anomalie riscontrate,
possono essere ricondotte ai casi di cui sopra;
Decreta:
Art. 1
Polizze finanziabili
Possono beneficiare dell'aiuto nazionale di cui al decreto
legislativo n. 102/2004 e successive modificazioni e integrazioni, ai
sensi dell'art. 12 del decreto ministeriale 20 aprile 2011 richiamato
in premessa, le seguenti polizze assicurative agevolate anno 2010,
finanziabili ai sensi dell'art. 68 lettera d) del Reg. (CE) n. 73/09
e del Piano di sostegno nazionale del settore vitivinicolo per le
polizze a copertura dei rischi sull'uva da vino, regolarmente
informatizzate nel Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN),
nonche' quelle non ammesse all'aiuto ai sensi della normativa
comunitaria in parola, che per la successiva rimozione delle
anomalie, possono essere ritenute finanziabili, per le quali:
1) non e' stata presentata domanda di aiuto;
2) la domanda di aiuto e' stata presentata in ritardo;
3) l'Organismo pagatore, a seguito di istruttoria della domanda,
non ha erogato l'aiuto per il ritardato pagamento della polizza,
ovvero non ha erogato l'aiuto o l'Organismo Pagatore e' andato a
recupero dell'aiuto gia' erogato per il ritardato rimborso di quanto
dovuto all'organismo collettivo di difesa che ha anticipato il
pagamento, per conto del beneficiario, dei premi ammissibili agli
aiuti previsti dalla normativa comunitaria.
Art. 2
Fornitura dei dati
Gli organismi pagatori dovranno fornire le risultanze istruttorie
delle singole polizze ed i relativi pagamenti a favore degli
associati, entro il termine di giorni 15 dal ricevimento della
richiesta:
Agli Organismi di difesa di appartenenza e alla Regione/Provincia
autonoma di competenza, per le polizze collettive;
Alle Regioni/Province autonome di competenza, per le polizze
individuali.
Art. 3
Presentazione delle domande
1. Gli organismi collettivi di difesa potranno presentare domanda
dell'aiuto di cui sopra per conto dei propri associati, unitamente
alla richiesta di finanziamento dell'integrazione nazionale
dell'aiuto comunitario di cui all'art. 68, secondo lo schema di
domanda di cui all'allegato I al presente decreto.
2. Per coloro che hanno sottoscritto polizze singole, ai sensi
dell'art. 4 comma 5 del decreto 20 aprile 2011, richiamato nelle
premesse, la domanda si intende presentata via web contestualmente
all'informatizzazione dei dati di polizza nel portale SIAN.
Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la
registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana
Roma, 25 luglio 2012
Il Ministro: Catania
Parte di provvedimento in formato grafico - Schema domanda di aiuto