Fondo rotazione ex lege 183-87: aiuti per settore ortofrutticolo e pollame
Nella Gazzetta ufficiale del 6 dicembre 2012, i decreti ministeriali del 15 ottobre 2012 relativi al cofinanziamento nazionale, a valere sul Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987, degli aiuti alle organizzazioni di produttori nel settore ortofrutticolo e delle misure di sostegno nel settore del pollame. Gli stanziamenti ammontano, rispettivamente, a oltre 28,6 milioni di euro e 1,7 milioni.
DECRETO 15 ottobre 2012
Cofinanziamento nazionale degli aiuti a favore delle organizzazioni di produttori nel settore ortofrutticolo, di cui all'articolo 103-sexies del Regolamento CE n. 1234/2007, per l'anno 2012, ai sensi della legge n. 183/1987. (Decreto n. 37/2012). (12A12693)
L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA
Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento
delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita'
europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi
comunitari;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988,
n. 568 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il
regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del
Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987 ed in
particolare il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2
aprile 2007, concernente la modifica delle procedure di pagamento;
Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
alle Comunita' europee (legge comunitaria 1994);
Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto
il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, gia'
attribuiti al CIPE, alle Amministrazioni competenti per materia;
Vista la delibera CIPE n. 141/99 del 6 agosto 1999, concernente il
riordino delle competenze del CIPE, che devolve al Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica - d'intesa con
le Amministrazioni competenti - la determinazione della quota
nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative
cofinanziate dall'Unione europea;
Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione
delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n.
183/1987 per gli interventi di politica comunitaria che ha istituito
un apposito Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria
Generale dello Stato - I.G.R.U.E.;
Vista la delibera CIPE n. 89/2000 del 4 agosto 2000, concernente
direttive generali per l'intervento del Fondo di rotazione per
l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n.
183/1987, a favore di programmi, progetti e azioni in regime di
cofinanziamento con l'Unione europea;
Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre
2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e
disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (Regolamento
unico OCM) - come modificato dal regolamento (CE) n. 361/2008 del
Consiglio del 14 aprile 2008, che abroga, tra l'altro, i regolamenti
(CE) del Consiglio n. 2200/96, n. 2201/96 e n. 1182/2007 - ed, in
particolare, l'art. 103-sexies, che prevede che gli Stati membri, in
aggiunta al fondo di esercizio previsto dal par. 1 dell'art. 103-ter
del medesimo regolamento, finanziato da un contributo comunitario e,
per la parte residua, da contributi dei soci delle organizzazioni dei
produttori, possono essere autorizzati dalla Commissione, previa
richiesta debitamente giustificata, a concedere alle organizzazioni
di produttori relative a regioni, il cui livello di organizzazione
dei produttori nel settore ortofrutticolo e' particolarmente scarso,
un aiuto finanziario nazionale non superiore all'80% dei contributi
finanziari di cui alla lettera a) del richiamato art. 103-ter ,
par.1;
Visto il predetto art. 103-sexies del regolamento (CE) del
Consiglio n. 1234/07 che prevede che, nelle regioni degli Stati
membri in cui meno del 15% del valore della produzione ortofrutticola
e' commercializzato da organizzazioni di produttori e in cui detta
produzione rappresenta almeno il 15% della produzione agricola
totale, l'aiuto finanziario nazionale concesso puo' essere rimborsato
dalla Comunita' su richiesta dello Stato membro interessato;
Visto il regolamento (UE) di esecuzione n. 543/2011 della
Commissione del 7 giugno 2011, come modificato dal regolamento (UE)
n. 72/2012 della Commissione del 27 gennaio 2012, recante modalita'
di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 nei settori degli
ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati;
Visto l'art. 91, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 543/2011
della Commissione, il quale stabilisce che il livello di
organizzazione dei produttori in una regione di uno Stato membro e'
considerato particolarmente scarso quando, negli ultimi tre anni per
i quali si dispone di dati, le organizzazioni di produttori, le
associazioni di organizzazioni di produttori e i gruppi di produttori
hanno commercializzato meno del 20 % del valore medio della
produzione ortofrutticola regionale calcolato secondo le modalita'
previste dal paragrafo 1 del medesimo art. 91;
Visto, altresi', l'art. 95 del regolamento n. 543/2011 della
Commissione, in base al quale il rimborso dell'aiuto finanziario
nazionale e' limitato al 60% dell'aiuto finanziario concesso
all'organizzazione di produttori e che la richiesta dello stesso va
effettuata anteriormente al 1° gennaio del secondo anno successivo
all'anno di esecuzione dei programmi operativi;
Vista la nota n. 4476 del 31 luglio 2012, con la quale il Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali, a fronte di risorse
comunitarie attivabili per l'anno 2012 per gli aiuti alle
organizzazioni di produttori nel settore ortofrutticolo, pari a euro
36.731.540,00, chiede un cofinanziamento nazionale di euro
28.650.933,74 a valere sulle disponibilita' del Fondo di rotazione
per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n.
183/1987;
Vista la decisione della Commissione C(2012)5763 del 21 agosto 2012
con la quale l'Italia e' stata autorizzata ad erogare, per l'anno
2012, l'aiuto nazionale previsto dall'art. 103 sexies del regolamento
(CE) del Consiglio n. 1234/07 per l'importo massimo di euro
28.650.933,74;
Considerata la necessita' di ricorrere per tale fabbisogno alle
disponibilita' del Fondo di rotazione per l'attuazione delle
politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987;
Considerato, altresi', che con proprio decreto direttoriale n. 20
del 26 luglio 2010 e' stato disposto il cofinanziamento nazionale a
favore delle organizzazioni di produttori nel settore ortofrutticolo
per l'annualita' 2010, ammontante complessivamente ad euro
40.000.000,00, a valere sulle risorse del Fondo di rotazione di cui
alla legge n. 183/1987;
Vista la nota n. 25 del 19 gennaio 2012, con la quale l'Agea
Coordinamento ha trasmesso il prospetto riepilogativo dei pagamenti
effettuati relativi alle annualita' 2010 dal quale risulta che, a
fronte di un'assegnazione complessiva di euro 40.000.000,00, prevista
dal predetto decreto n. 20 del 26 luglio 2010, a valere sulle risorse
della legge n. 183/87, la quota di cofinanziamento nazionale
effettivamente erogata ai fini del sostegno delle organizzazioni di
produttori del settore ortofrutticolo risulta pari ad euro
37.330.904,59;
Considerata, pertanto, la necessita' di provvedere al disimpegno
della quota non utilizzata, a carico del fondo di rotazione, pari ad
euro 2.669.095,41;
Viste le risultanze del Gruppo di lavoro presso il Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., di cui al citato
decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione
svoltasi in data 27 settembre 2012 con la partecipazione delle
Amministrazioni interessate;
Decreta:
1. Il cofinanziamento nazionale pubblico, a carico del Fondo di
rotazione di cui alla legge n. 183/1987, a favore delle
organizzazioni di produttori nel settore ortofrutticolo, previsto
dall'art. 103-sexies del Regolamento CE n. 1234/2007, per l'anno
2012, e' pari ad euro 28.650.933,74.
2. La predetta quota di euro 28.650.933,74 viene messa a
disposizione degli Organismi pagatori riconosciuti, sulla base delle
indicazioni, inoltrate dall'AGEA, di norma, tramite procedura
telematica, previo espletamento di tutti i controlli istruttori
propedeutici alle erogazioni medesime. Il Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali comunica tempestivamente
all'I.G.R.U.E., per i conseguenti adempimenti, eventuali cambiamenti
dell'Ente responsabile per l'inoltro delle richieste di pagamento.
3. La somma di euro 2.669.095,41 proveniente dall'assegnazione ex
lege n. 183/1987, relativa all'annualita' 2010, di cui al decreto
direttoriale n. 20 del 26 luglio 2010, in quanto inutilizzata, viene
disimpegnata dal Fondo medesimo.
4. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali,
l'AGEA e gli organismi pagatori regionali effettuano i controlli di
competenza e verificano che i finanziamenti comunitari e nazionali
siano utilizzati entro le scadenze previste ed in conformita' alla
normativa comunitaria e nazionale vigente.
5. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
comunica al Fondo di rotazione eventuali riduzioni di risorse operate
dalla Commissione europea, al fine di adeguare la corrispondente
quota a carico del Fondo di rotazione.
6. In caso di restituzione, a qualunque titolo, di risorse
comunitarie alla Commissione europea, il predetto Ministero e AGEA si
attivano anche per la restituzione al Fondo di rotazione, di cui al
punto 1, delle corrispondenti quote di cofinanziamento nazionale gia'
erogate.
7. Al termine dell'intervento, il Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali trasmette all'I.G.R.U.E. una
relazione sullo stato di attuazione dello stesso, con evidenza degli
importi riconosciuti dalla Commissione europea e delle eventuali
somme da disimpegnare a valere sull'autorizzazione di spesa a carico
del Fondo di rotazione di cui al punto 1 del presente decreto.
8. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali si
impegna altresi' a presentare alla Commissione europea, secondo le
modalita' ed i termini previsti dall'art. 95 del regolamento (UE) n.
543/2011, la richiesta di rimborso del 60 per cento dell'aiuto
nazionale concesso ad organizzazioni di produttori relative a Regioni
che rispettino i parametri previsti dall'ultimo capoverso del
paragrafo relativo all'art. 103 sexies del Regolamento CE n.
1234/2007. A tal proposito, il Ministero delle politiche, agricole e
forestali provvedera' tempestivamente a comunicare al Dipartimento
della Ragioneria Generale dello Stato - I.G.R.U.E. l'avvenuto
rimborso da parte della Commissione, con l'esatta indicazione della
somma rimborsata, al fine di consentire il reintegro al Fondo di
rotazione delle somme dallo stesso erogate sulla base di tale
decreto.
9. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la
registrazione e successivamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 15 ottobre 2012
L'Ispettore generale capo: Di Nuzzo
DECRETO 15 ottobre 2012
Cofinanziamento nazionale di alcune misure di sostegno del mercato italiano nel settore del pollame, di cui al Regolamento CE n. 660/2012, ai sensi della legge n. 183/1987. (Decreto n. 38/2012). (12A12694)
L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA
Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento
delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita'
europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi
comunitari;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988,
n. 568 e successive integrazioni e modificazioni, recante il
regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del
Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987 ed in
particolare il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2
aprile 2007, concernente la modifica delle procedure di pagamento;
Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
alle Comunita' europee (legge comunitaria 1994);
Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto
il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, gia'
attribuiti al CIPE, alle Amministrazioni competenti per materia;
Vista la delibera CIPE n. 141/99 del 6 agosto 1999, concernente il
riordino delle competenze del CIPE, che devolve al Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica - d'intesa con
le Amministrazioni competenti - la determinazione della quota
nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative
cofinanziate dall'Unione europea;
Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione
delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n.
183/1987 per gli interventi di politica comunitaria che, al fine di
assicurare l'intesa di cui alla predetta delibera CIPE n. 141/99, ha
istituito un apposito Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della
Ragioneria Generale dello Stato - I.G.R.U.E.;
Vista la delibera CIPE n. 89/2000 del 4 agosto 2000, concernente
direttive generali per l'intervento del Fondo di rotazione per
l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n.
183/1987, a favore di programmi, progetti e azioni in regime di
cofinanziamento con l'Unione europea;
Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22
ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e
disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento
unico OCM), ed in particolare l'art. 44;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 660 della Commissione,
del 19 luglio 2012, riguardante alcune misure di sostegno del mercato
italiano nel settore del pollame;
Considerato che nel periodo compreso tra il dicembre 1999 ed il
settembre 2003 si sono susseguite, nelle regioni del Piemonte,
Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna, tre epidemie di influenza
aviaria, a seguito delle quali si sono rese necessarie misure
sanitarie volte a contenere il diffondersi dell'epidemia ed in
particolare il divieto di movimentazione dei pulcini di un giorno;
Considerato che, a seguito delle predette epidemie, il Governo
Italiano ha chiesto alla Commissione l'attivazione di misure
eccezionali di sostegno del mercato per il settore delle uova e del
pollame, cosi' come previsto dalla specifica normativa comunitaria e,
anche se con ritardo, tali misure sono state accordate ai produttori
italiani a seguito della sentenza della Corte di Giustizia emessa in
data 17 gennaio 2012;
Considerato che in attuazione del citato regolamento (UE) n. 660
della Commissione, del 19 luglio 2012, occorre indennizzare i
produttori che hanno subito danni alla produzione per effetto delle
restrizioni sanitarie varate nei periodi di riferimento indicati;
Considerato che il menzionato regolamento (CE) n. 1234/07, all'art.
46 dispone il cofinanziamento al 50% tra UE e Stato membro delle
misure di sostegno del mercato;
Viste la nota del Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali n. 4342 del 24 luglio 2012, nella quale viene quantificato
in 3.412.176,00 euro l'ammontare complessivo che l'Italia puo'
destinare all'attuazione delle suddette misure;
Considerato che a fronte delle risorse rese disponibili dalla
Commissione europea in base al suddetto regolamento CE n. 660/2012
della Commissione, ammontanti a 1.706.088,00 euro, pari al 50% delle
spese complessive, occorre provvedere ad assicurare le corrispondenti
risorse nazionali pubbliche, ammontanti anch'esse a 1.706.088,00
euro;
Viste le risultanze del Gruppo di lavoro presso il Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., di cui al citato
decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione
svoltasi in data 27 settembre 2012 con la partecipazione delle
Amministrazioni interessate;
Decreta:
1. Il cofinanziamento nazionale pubblico per l'attuazione di alcune
misure di sostegno del mercato italiano nel settore del pollame e' di
1.706.088,00 euro, a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge
n. 183/1987.
2. Le erogazioni, a valere sulle quote di cofinanziamento di cui al
punto 1., vengono effettuate secondo le modalita' previste dalla
normativa vigente, sulla base delle richieste inoltrate dall'AGEA di
norma, tramite procedura telematica, previo espletamento di tutti i
controlli istruttori propedeutici alle erogazioni medesime. Il
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali comunica
tempestivamente all'I.G.R.U.E., per i conseguenti adempimenti,
eventuali cambiamenti dell'Ente responsabile per l'inoltro delle
richieste di pagamento.
3. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali,
l'AGEA e gli organismi pagatori regionali effettuano i controlli di
competenza e verificano che i finanziamenti comunitari e nazionali
siano utilizzati entro le scadenze previste ed in conformita' alla
normativa comunitaria e nazionale vigente.
4. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
comunica al Fondo di rotazione eventuali riduzioni di risorse operate
dalla Commissione europea, al fine di adeguare la corrispondente
quota a carico del Fondo di rotazione.
5. In caso di restituzione, a qualunque titolo, di risorse
comunitarie alla Commissione europea, il predetto Ministero e AGEA si
attivano anche per la restituzione al Fondo di rotazione, di cui al
punto 1, delle corrispondenti quote di cofinanziamento nazionale gia'
erogate.
6. Al termine dell'intervento il Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali trasmette al Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato - I.G.R.U.E. una relazione sullo stato di
attuazione dello stesso, con evidenza degli importi riconosciuti
dalla Commissione europea e delle eventuali somme da disimpegnare a
valere sull'autorizzazione di spesa a carico del Fondo di rotazione,
di cui al punto 1 del presente decreto.
7. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la
registrazione e successivamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 15 ottobre 2012
L'Ispettore generale capo: Di Nuzzo