Imprese terremotate: pubblicato il decreto del 14 novembre 2012 per le garanzie sui prestiti - Dl 174-2012
Prende corpo l'ultimo intervento del Governo a sostegno delle imprese terremotate. In Gazzetta ufficiale è stato pubblicato il decreto ministeriale del 14 novembre 2012 con i criteri e le modalità operative per la concessione delle garanzie previste dall'articolo 11 comma 7 del decreto-legge 174/2012. Garanzie che si applicano ai finanziamenti previsti dal dl per le imprese attive nei Comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, interessate dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012.
Il decreto-legge 174-2012 stabilisce infatti che i titolari di reddito di impresa che, limitatamente ai danni subiti in relazione all'attività imprenditoriale, hanno i requisiti per accedere ai contributi di cui all'articolo 3 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 - per la riparazione e ricostruzione di immobili - e all'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 - credito di imposta e finanziamenti bancari agevolati per la ricostruzione - possono accedere anche a un finanziamento assistito dalla garanzia dello Stato, della durata massima di due anni.
I criteri e le modalità di queste garanzie, che coprono fino ad un massimo di 6 miliardi di euro, sono contenuti nel decreto ministeriale del 14 novembre, pubblicato in Gazzetta ufficiale il 10 dicembre.
Le istanze di intervento della garanzia dello Stato dovranno essere trasmesse al Ministero dell'economia e delle Finanze entro sei mesi dal decorso infruttuoso dei termini previsti nei relativi contratti di finanziamento per l'adempimento relativo al rimborso ovvero entro sei mesi dalla data di pubblicazione della sentenza che dichiara l'inefficacia dei pagamenti.
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Decreto-legge 95/2012
Decreto-legge 74/2012
Decreto-legge 174/2012
DECRETO 14 novembre 2012
Concessione delle garanzie dello Stato sui finanziamenti di cui all'art. 11, comma 7, del decreto-legge 10 settembre 2012, n. 174 e definizione dei criteri e delle modalita' di operativita' delle garanzie stesse. (12A12792)
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 1°
giugno 2012, recante "Sospensione, ai sensi dell'art. 9, comma 2,
della legge 27 luglio 2000, n. 212, dei termini per l'adempimento
degli obblighi tributari a favore dei contribuenti colpiti dal sisma
del 20 maggio 2012, verificatosi nelle province di Bologna, Ferrara,
Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo.";
Visto il decreto-legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, recante
"Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi
sismici che hanno interessato il territorio delle province di
Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il
29 maggio 2012.";
Visto in particolare il comma 1 dell'art. 1 del suddetto
decreto-legge 6 giugno 2012 n. 74, il quale prevede che "Le
disposizioni del presente decreto sono volte a disciplinare gli
interventi per la ricostruzione, l'assistenza alle popolazioni e la
ripresa economica nei territori dei comuni delle province di Bologna,
Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, interessate dagli
eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012, per i quali e' stato
adottato il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1°
giugno 2012 di differimento dei termini per l'adempimento degli
obblighi tributari, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 130 del 6 giugno 2012, nonche' di quelli
ulteriori indicati nei successivi decreti adottati ai sensi dell'art.
9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212.";
Visto l'art. 3 del suddetto decreto-legge 6 giugno 2012 n. 74,
concernente "Ricostruzione e riparazione delle abitazioni private e
di immobili ad uso non abitativo; contributi a favore delle imprese;
disposizioni di semplificazione procedimentale";
Visto l'art. 8, comma 1, del suddetto decreto-legge 6 giugno 2012,
n. 74, concernente "Sospensione termini amministrativi, contributi
previdenziali ed assistenziali";
Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante
"Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con
invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure di rafforzamento
patrimoniale delle imprese del settore bancario.";
Visto in particolare l'art. 3-bis del suddetto decreto-legge 6
luglio 2012, n. 95, concernente "Credito di imposta e finanziamenti
bancari agevolati per la ricostruzione";
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 24
agosto 2012, recante "Proroga del termine di scadenza della
sospensione degli adempimenti e versamenti tributari. Eventi sismici
in Emilia Romagna, Lombardia e Veneto del mese di maggio 2012.";
Visto il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, recante
"Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli
enti territoriali, nonche' ulteriori disposizioni in favore delle
zone terremotate nel maggio 2012.";
Visto, in particolare, i commi 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13
dell'art. 11 del citato decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, i
quali stabiliscono rispettivamente che:
"In considerazione della mancata sospensione degli obblighi dei
sostituti di imposta, conseguente al decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 6 giugno 2012, n. 130, i
sostituti di cui al predetto decreto che, a partire dal 20 maggio
2012, non hanno adempiuto agli obblighi di riversamento delle
ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, nonche' sui
redditi di lavoro autonomo, e relative addizionali gia' operate
ovvero che non hanno adempiuto alla effettuazione e al riversamento
delle stesse successivamente a tale data, regolarizzano gli
adempimenti e i versamenti omessi entro il 16 dicembre 2012, senza
applicazione di sanzioni e interessi. Effettuato il versamento, i
sostituti operano le ritenute IRPEF sui redditi di lavoro dipendente
e assimilati e relative addizionali nei limiti di cui all'art. 2 del
decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180."
(comma 5);
"I pagamenti dei tributi, dei contributi previdenziali e
assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, sospesi
ai sensi dei decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 1°
giugno 2012 e 24 agosto 2012, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana, rispettivamente, del 6 giugno 2012, n.
130, e del 30 agosto 2012, n. 202, nonche' dell'art. 8, comma 1, del
decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni,
dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, sono effettuati entro il 16
dicembre 2012, senza applicazione di sanzioni e interessi." (comma
6);
"Fermo restando l'obbligo di versamento nei termini previsti, per
il pagamento dei tributi, contributi e premi di cui al comma 6,
nonche' per gli altri importi dovuti dal 1° dicembre 2012 al 30
giugno 2013, i titolari di reddito di impresa che, limitatamente ai
danni subiti in relazione alla attivita' di impresa, hanno i
requisiti per accedere ai contributi di cui all'art. 3 del
decreto-legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito, con modificazioni,
dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, ovvero all'art. 3-bis del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, in aggiunta ai predetti
contributi, possono chiedere ai soggetti autorizzati all'esercizio
del credito operanti nei territori di cui all'art. 1, comma 1, del
citato decreto-legge n. 74 del 2012, un finanziamento, assistito
dalla garanzia dello Stato, della durata massima di due anni. A tale
fine, i predetti soggetti finanziatori possono contrarre
finanziamenti, secondo contratti tipo definiti con apposita
convenzione tra la Cassa depositi e prestiti e l'Associazione
bancaria italiana, assistiti dalla garanzia dello Stato, fino ad un
massimo di 6.000 milioni di euro, ai sensi dell'art. 5, comma 7,
lettera a), secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n.
269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.
326. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da
adottare entro 7 giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, sono concesse le garanzie dello Stato di cui al presente
comma e sono definiti i criteri e le modalita' di operativita' delle
stesse. Le garanzie dello Stato di cui al presente comma sono
elencate nell'allegato allo stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze di cui all'art. 31 della legge 31
dicembre 2009, n. 196." (comma 7);
"I soggetti finanziatori di cui al comma 7 comunicano all'Agenzia
delle entrate i dati identificativi dei soggetti che omettono i
pagamenti previsti nel piano di ammortamento, nonche' i relativi
importi, per la loro successiva iscrizione, con gli interessi di
mora, a ruolo di riscossione." (comma 8);
"Per accedere al finanziamento di cui al comma 7, i contribuenti
ivi indicati presentano ai soggetti finanziatori di cui al medesimo
comma:
a) una autodichiarazione, ai sensi dell'art. 47 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive
modificazioni, che attesta:
1) il possesso dei requisiti per accedere ai contributi di cui
all'art. 3 del predetto decreto-legge n. 74 del 2012, ovvero
dell'art. 3-bis del predetto decreto-legge n. 95 del 2012;
nonche'
2) la circostanza che i danni subiti in occasione degli eventi
sismici, come comprovati dalle perizie occorrenti per accedere ai
contributi di cui al numero 1), sono stati di entita' effettivamente
tale da condizionare ancora una ripresa piena della attivita' di
impresa;
b) copia del modello di cui al comma 11, presentato
telematicamente all'Agenzia delle entrate, nel quale sono indicati i
versamenti di cui al comma 6 sospesi fino al 30 novembre 2012,
l'importo da pagare dal 1° dicembre 2012 al 30 giugno 2013, nonche'
della ricevuta che ne attesta la corretta trasmissione;
c) alle rispettive scadenze, per gli altri importi di cui al
comma 7, copia dei modelli di pagamento relativi ai versamenti
riferiti al periodo dal 1° dicembre 2012 al 30 giugno 2013." (comma
9);
"Gli interessi relativi ai finanziamenti erogati, nonche' le spese
strettamente necessarie alla loro gestione, sono corrisposti ai
soggetti finanziatori di cui al comma 7 mediante un credito di
imposta di importo pari, per ciascuna scadenza di rimborso,
all'importo relativo agli interessi e alle spese dovuti. Il credito
di imposta e' utilizzabile ai sensi dell'art. 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza applicazione del limite di
cui all'art. 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ovvero puo'
essere ceduto secondo quanto previsto dall'art. 43-ter del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. La quota
capitale e' restituita dai soggetti di cui al comma 7 a partire dal
1° luglio 2013 secondo il piano di ammortamento definito nel
contratto di finanziamento." (comma 10);
"Con provvedimento del Direttore della Agenzia delle entrate da
adottare entro il 31 ottobre 2012, e' approvato il modello indicato
al comma 9, lettera b), idoneo altresi' ad esporre distintamente i
diversi importi dei versamenti da effettuare, nonche' sono stabiliti
i tempi e le modalita' della relativa presentazione. Con analogo
provvedimento possono essere disciplinati modalita' e tempi di
trasmissione all'Agenzia delle entrate, da parte dei soggetti
finanziatori, dei dati relativi ai finanziamenti erogati e al loro
utilizzo, nonche' quelli di attuazione del comma 8." (comma 11);
"Ai fini del monitoraggio dei limiti di spesa, l'Agenzia delle
entrate comunica al Ministero dell'economia e delle finanze i dati
risultanti dal modello di cui al comma 9, lettera b), i dati delle
compensazioni effettuate dai soggetti finanziatori per la fruizione
del credito d'imposta e i dati trasmessi dai soggetti finanziatori."
(comma 12);
"Agli oneri derivanti dal comma 10, stimati in 145 milioni di euro
per l'anno 2013 e in 70 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede
a valere sulle risorse di cui all'art. 7, comma 21, del decreto-legge
6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 135, derivanti dalle riduzioni di spesa previste
dallo stesso decreto. Agli eventuali scostamenti rispetto ai predetti
importi, dovuti a variazioni dei tassi di interesse monitorati dal
Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento del tesoro, si
provvede a valere sulle medesime risorse di cui al periodo
precedente." (comma 13);
Visto il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e successive
modificazioni e integrazioni, recante "Disciplina del fallimento, del
concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della
liquidazione coatta amministrativa";
Visto il proprio decreto n. 82113 del 18 ottobre 2012, registrato
dalla Corte dei Conti in data 24 ottobre 2012, reg. n. 9, foglio n.
394, recante la concessione delle garanzie dello Stato di cui
all'art. 11, comma 7, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174,
nonche' i criteri e le modalita' di operativita' delle garanzie
stesse;
Considerato che, ai fini della tempestiva operativita'
dell'intervento, occorre estendere la copertura della garanzia dello
Stato di cui al citato art. 11, comma 7, primo periodo, del
decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, anche in relazione ai
pagamenti effettuati a favore dei soggetti autorizzati all'esercizio
del credito a titolo di rimborso dei finanziamenti di cui al medesimo
art. 11, comma 7, primo periodo, del decreto-legge 10 ottobre 2012,
n. 174, eventualmente oggetto di restituzione a seguito di sentenza
che dichiara l'inefficacia dei pagamenti stessi ai sensi dell'art.
67, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
Ritenuto pertanto di provvedere all'annullamento e alla
sostituzione del citato decreto n. 82113 del 18 ottobre 2012;
Decreta:
Art. 1
1. I finanziamenti accordati, ai sensi dell'art. 11, comma 7, del
decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, dalla Cassa depositi e
prestiti S.p.A. ai soggetti autorizzati all'esercizio del credito
operanti nei territori di cui all'art. 1, comma 1, del decreto-legge
6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1°
agosto 2012, n. 122, sono assistiti dalla garanzia dello Stato.
2. La garanzia dello Stato e' incondizionata, irrevocabile e a
prima richiesta.
3. La garanzia dello Stato e' concessa alla Cassa depositi e
prestiti S.p.A. e resta in vigore fino al termine di ricezione delle
istanze di cui al comma 1 del successivo art. 3.
4. La garanzia dello Stato opera automaticamente in caso di
inadempimento nei confronti della Cassa depositi e prestiti S.p.A. e
assicura l'adempimento delle obbligazioni, per capitale e interessi,
relative ai finanziamenti stipulati in conformita' a quanto previsto
dall'art. 11, comma 7, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, le
cui condizioni finanziarie devono tener conto della garanzia dello
Stato.
5. A seguito dell'intervento della garanzia di cui al presente
articolo, lo Stato e' surrogato nei diritti del creditore nei
confronti del debitore.
Art. 2
1. I finanziamenti accordati, ai sensi dell'art. 11, comma 7, del
decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, dai soggetti autorizzati
all'esercizio del credito operanti nei territori di cui all'art. 1,
comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, ai titolari di
reddito di impresa che, limitatamente ai danni subiti in relazione
alla attivita' di impresa, hanno i requisiti per accedere ai
contributi di cui all'art. 3 dello stesso decreto-legge 6 giugno
2012, n. 74 ovvero all'art. 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,
sono assistiti dalla garanzia dello Stato.
2. La garanzia dello Stato e' incondizionata, irrevocabile e a
prima richiesta.
3. La garanzia dello Stato e' concessa ai soggetti autorizzati
all'esercizio del credito di cui al comma 1 e resta in vigore fino al
termine di ricezione delle istanze di cui al comma 1 del successivo
art. 3.
4. La garanzia dello Stato opera automaticamente in caso di
inadempimento nei confronti dei soggetti autorizzati all'esercizio
del credito di cui al comma 1 e assicura l'adempimento delle
obbligazioni, per capitale, interessi e spese di gestione
strettamente necessarie, relative ai finanziamenti stipulati in
conformita' a quanto previsto dall'art. 11, comma 7, del
decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, le cui condizioni finanziarie
devono tener conto della garanzia dello Stato ed essere identiche
alle condizioni praticate dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. sui
finanziamenti dalla stessa accordati ai sensi del citato art. 11,
comma 7, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174. La garanzia dello
Stato di cui al presente articolo resta in vigore anche in relazione
ai pagamenti effettuati a favore dei soggetti autorizzati
all'esercizio del credito di cui al medesimo comma 1 e
successivamente oggetto di restituzione a seguito di sentenza che
dichiara l'inefficacia dei pagamenti stessi ai sensi dell'art. 67,
secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
5. A seguito dell'intervento della garanzia di cui al presente
articolo, lo Stato e' surrogato nei diritti del creditore nei
confronti del debitore.
Art. 3
1. Le istanze di intervento della garanzia dello Stato di cui agli
articoli 1 e 2 sono trasmesse dai soggetti interessati al Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro - Direzione
VI e devono pervenire entro sei mesi dal decorso infruttuoso dei
termini previsti nei relativi contratti di finanziamento per
l'adempimento relativo al rimborso ovvero, nei casi di cui all'art.
2, comma 4, secondo periodo del presente decreto, entro sei mesi
dalla data di pubblicazione della sentenza che dichiara l'inefficacia
dei pagamenti ai sensi dell'art. 67, secondo comma, del regio decreto
16 marzo 1942, n. 267. Le istanze devono essere corredate da una
copia del contratto di finanziamento e dalla richiesta, adeguatamente
documentata, di pagamento non soddisfatta ovvero nei casi di cui
all'art. 2, comma 4, secondo periodo del presente decreto, da copia
della sentenza che dichiara l'inefficacia dei pagamenti stessi ai
sensi dell'art. 67, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942,
n. 267.
2. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede al pagamento
di quanto dovuto per capitale, interessi e eventuali spese di
gestione strettamente necessarie, dopo avere verificato che siano
stati rispettati i criteri, le modalita' e le procedure che regolano
le garanzie dello Stato di cui al presente decreto.
3. Le modalita' di intervento delle garanzie e di pagamento dello
Stato assicurano il soddisfacimento dei diritti del creditore, con
esclusione della facolta' dello Stato di opporre il beneficio della
preventiva escussione.
4. Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto
ministeriale n. 82113 del 18 ottobre 2012 di cui al preambolo.
Il presente decreto sara' inviato agli Organi di controllo per la
registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana.
Roma, 14 novembre 2012
Il Ministro: Grilli