Legge Stabilita' 2016 – credito d'imposta per sistemi di sicurezza
In Gazzetta ufficiale il decreto sul credito d'imposta previsto dalla legge 208-2015 per l'acquisto di sistemi di videosorveglianza e allarme
> Il testo della legge di Stabilita' 2017 in Gazzetta ufficiale
> Legge Stabilita' 2016 – chiarimenti Agenzia Entrate su premi produttivita'
La legge di Stabilità 2016 ha destinato 15 milioni di euro al riconoscimento di un credito d'imposta sulle spese sostenute per l'installazione di sistemi di videosorveglianza digitale o allarme e per quelle connesse ai contratti stipulati con istituti di vigilanza per la prevenzione di attività criminali.
> Legge Stabilita' 2016 - misure per professionisti, autonomi e piccole imprese
In base al decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 dicembre 2016, appena pubblicato in Gazzetta ufficiale, l'agevolazione spetta alle persone fisiche per le spese sostenute nell'anno 2016 in relazione ad immobili non utilizzati nell'esercizio dell'attività d'impresa o di lavoro autonomo. In caso di immobili utilizzati sia per uso personale e familiare che per l'esercizio d'impresa o di lavoro autonomo, il credito d'imposta è ridotto del 50 per cento.
L'intensità dell'agevolazione, invece, verrà stabilita dall'Agenzia delle Entrate sulla base del rapporto tra l'ammontare delle risorse stanziate e l'importo del credito d'imposta complessivamente richiesto.
Le domande di accesso all'incentivo dovranno essere trasmesse in via telematica entro il termine che sarà definito con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate.
L'incentivo, chiarisce il MEF, non è cumulabile con altre agevolazioni di natura fiscale relative alle medesime spese, deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2016 ed è utilizzabile in compensazione a decorrere dalla data di pubblicazione del provvedimento del direttore delle Entrate che individua la percentuale di utilizzo del credito d'imposta.
L'eventuale ammontare dell'agevolazione non utilizzato potrà essere fruito nei periodi di imposta successivi senza alcun limite temporale.
> Decreto MEF del 6 dicembre 2016 – Gazzetta ufficiale del 22 dicembre 2016
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