FASI: Funding Aid Strategies Investments

DL 228-2010: prorogati gli interventi per la cooperazione, la pace e le missioni internazionali

Police - foto di BarbarinoPubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 228 con cui viene disposta la proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonchè delle missioni internazionali delle Forze armate e delle Forze di polizia. Il provvedimento, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri degli Affari esteri, della Difesa, dell'Interno, della Giustizia e dell'Economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della Salute, è entrato in vigore il 30 dicembre 2010.

Visto il decreto-legge 6 luglio 2010, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2010, n. 126, recante, per l'anno 2010, proroga degli stessi interventi di cui sopra e ritenuto necessario emanare nuove disposizioni volte ad assicurarne la prosecuzione anche per l'anno 2011, i nuovi termini di scadenza sono:

1. nell'ambito degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione:

 
Art. 1


Iniziative in favore dell'Afghanistan

1. Per iniziative di cooperazione in favore dell'Afghanistan e'
autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 30 giugno
2011, la spesa di euro 16.500.000 ad integrazione degli stanziamenti
di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, come determinati dalla
Tabella C allegata alla legge 13 dicembre 2010, n. 220, e di euro
1.500.000 per la partecipazione italiana al Fondo fiduciario della
NATO destinato al sostegno dell'esercito nazionale afghano.
2. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 30
giugno 2011, la partecipazione dell'Italia ad una missione di
stabilizzazione economica, sociale e umanitaria in Afghanistan e
Pakistan al fine di fornire sostegno al Governo afghano e al Governo
pakistano nello svolgimento delle attivita' prioritarie nell'ambito
del processo di sviluppo e consolidamento delle istituzioni locali e
nell'assistenza alla popolazione. Per l'organizzazione della missione
si provvede a valere sull'autorizzazione di spesa di cui al comma 1,
relativa alle iniziative di cooperazione.
3. Nell'ambito degli obiettivi e delle finalita' individuate nel
corso dei colloqui internazionali e in particolare nella Conferenza
dei donatori dell'area, le attivita' operative della missione sono
finalizzate alla realizzazione di iniziative concordate con il
Governo pakistano ed afgano e destinate, tra l'altro:
a) al sostegno al settore sanitario;
b) al sostegno istituzionale e tecnico;
c) al sostegno della piccola e media impresa, con particolare
riguardo all'area di frontiera tra il Pakistan e l'Afghanistan;
d) al sostegno dei mezzi di comunicazione locali.
4. Nell'ambito dello stanziamento di cui al comma 1, relativo alle
iniziative di cooperazione allo sviluppo, si provvede
all'organizzazione di una conferenza regionale della societa' civile
per l'Afghanistan, in collaborazione con la rete di organizzazioni
non governative «Afghana».
5. Il Ministero degli affari esteri identifica le misure volte ad
agevolare l'intervento di organizzazioni non governative che
intendano operare in Pakistan e in Afghanistan per fini umanitari.
6. Nell'ambito delle operazioni internazionali di gestione delle
crisi, per le esigenze operative e di funzionamento della componente
civile del Provincial Reconstruction Team in Herat, e' autorizzata, a
decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 30 giugno 2011, la spesa di
euro 24.244.


          
Capo I

INTERVENTI DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO E A SOSTEGNO
DEI PROCESSI DI PACE E DI STABILIZZAZIONE



                               Art. 2 


Interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di
pace e di stabilizzazione

1. Per iniziative di cooperazione in favore di Iraq, Libano,
Myanmar, Pakistan, Sudan e Somalia volte ad assicurare il
miglioramento delle condizioni di vita della popolazione e dei
rifugiati nei Paesi limitrofi, nonche' il sostegno alla ricostruzione
civile, e' autorizzata, a decorrere dal 1º gennaio 2011 e fino al 30
giugno 2011, la spesa di euro 10.500.000 ad integrazione degli
stanziamenti di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, come
determinati dalla Tabella C allegata alla legge 13 dicembre 2010, n.
220, nonche' la spesa di euro 1.000.000 per gli interventi previsti
dalla legge 7 marzo 2001, n. 58, anche in altre aree e territori.
Nell'ambito del predetto stanziamento il Ministro degli affari
esteri, con proprio decreto, puo' destinare risorse, fino ad un
massimo del 15 per cento, per iniziative di cooperazione in altre
aree di crisi, per le quali emergano urgenti necessita' di
intervento, nel periodo di vigenza del presente decreto.
2. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 30
giugno 2011, la spesa di euro 1.000.000 per la partecipazione
italiana ai Fondi fiduciari della NATO destinati all'addestramento
della polizia federale irachena e delle forze di sicurezza kosovare,
al reinserimento nella vita civile del personale militare serbo in
esubero e alla distruzione di munizioni obsolete in Albania.
3. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 30
giugno 2011, la spesa di euro 800.000 per l'erogazione del contributo
italiano al Tribunale Speciale delle Nazioni Unite per il Libano.
4. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 30
giugno 2011, la spesa di euro 617.951 per assicurare la
partecipazione dell'Italia alle operazioni civili di mantenimento
della pace e di diplomazia preventiva, nonche' ai progetti di
cooperazione dell'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione
in Europa (OSCE).
5. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 30
giugno 2011, la spesa di euro 14.327.451 per gli interventi a
sostegno della stabilizzazione in Iraq e Yemen, per il contributo
all'Unione per il Mediterraneo e la prosecuzione degli interventi
operativi di emergenza e di sicurezza per la tutela dei cittadini e
degli interessi italiani nei territori bellici e ad alto rischio.
6. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 30
giugno 2011, la spesa di euro 10.000.000 per il finanziamento del
fondo di cui all'articolo 3, comma 159, della legge 24 dicembre 2003,
n. 350, destinato al rafforzamento delle misure di sicurezza attiva e
passiva delle rappresentanze diplomatiche, degli uffici consolari,
degli istituti italiani di cultura e delle istituzioni scolastiche
all'estero.
7. Per la realizzazione degli interventi e delle iniziative a
sostegno dei processi di pace e di rafforzamento della sicurezza
nell'Africa sub-sahariana e' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio
2011 e fino al 30 giugno 2011, la spesa di euro 2.750.000 ad
integrazione degli stanziamenti gia' assegnati per l'anno 2011 per
l'attuazione della legge 6 febbraio 1992, n. 180.
8. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 30
giugno 2011, la spesa di euro 1.583.328 per assicurare la
partecipazione italiana alle iniziative PESC-PSDC e a quelle di altre
organizzazioni internazionali.
9. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 30
giugno 2011, la spesa di euro 454.050 per l'invio in missione di
personale di ruolo presso le sedi in Afghanistan, Iraq e Pakistan. Al
predetto personale e' corrisposta un'indennita', senza assegno di
rappresentanza, pari all'80 per cento di quella determinata ai sensi
dell'articolo 171 del decreto del Presidente della Repubblica 5
gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni. E' altresi'
autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 30 giugno
2011, la spesa di euro 61.971 per il parziale pagamento delle spese
di viaggio per congedo in Italia del personale in servizio presso le
sedi in Afghanistan, Iraq e Pakistan e per i familiari a carico. Il
relativo diritto, in deroga all'articolo 181, comma 1, del decreto
del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, spetta ogni 6
mesi ed e' acquisito dopo 4 mesi ancorche' i viaggi siano stati
effettuati precedentemente. E' altresi' autorizzata, a decorrere dal
1° gennaio 2011 e fino al 30 giugno 2011, la spesa di euro 180.436
per l'invio in missione di un funzionario diplomatico con l'incarico
di assistere la presenza italiana in Kurdistan. Al predetto
funzionario e' corrisposta un'indennita' pari all'80 per cento di
quella determinata ai sensi dell'articolo 171 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, ed il rimborso
forfettario degli oneri derivanti dalle attivita' in Kurdistan,
commisurato alla diaria per i viaggi di servizio all'interno
dell'Iraq. Per l'espletamento delle sue attivita', il predetto
funzionario puo' avvalersi del supporto di due unita' da reperire in
loco, con contratto a tempo determinato, di durata comunque inferiore
alla scadenza del presente decreto.
10. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 30
giugno 2011, la spesa di euro 318.700 per la partecipazione di
personale del Ministero degli affari esteri alle operazioni
internazionali di gestione delle crisi, comprese le missioni PESD e
gli Uffici dei Rappresentanti Speciali dell'Unione Europea. Al
predetto personale e' corrisposta un'indennita', detratta quella
eventualmente concessa dall'organizzazione internazionale di
riferimento e senza assegno di rappresentanza, pari all'80 per cento
di quella determinata ai sensi dell'articolo 171 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive
modificazioni. Per incarichi presso il contingente italiano in
missioni internazionali, l'indennita' non puo' comunque superare il
trattamento attribuito per la stessa missione all'organo di vertice
del predetto contingente. E' altresi' autorizzata, a decorrere dal 1°
gennaio 2011 e fino al 30 giugno 2011, la spesa di euro 36.000 per i
viaggi di servizio, ai sensi dell'articolo 186 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive
modificazioni, del personale del Ministero degli affari esteri in
servizio presso gli uffici situati in Afghanistan, Iraq e Pakistan.
11. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 30
giugno 2011, la spesa di euro 300.000 per assicurare la
partecipazione italiana alla Fondazione Iniziativa adriatico-ionica
al fine di attuare il coordinamento delle politiche dei Paesi
partecipanti per il rafforzamento della cooperazione regionale
nell'area.


          
Capo I

INTERVENTI DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO E A SOSTEGNO
DEI PROCESSI DI PACE E DI STABILIZZAZIONE



                               Art. 3 


Regime degli interventi

1. Per assicurare il necessario coordinamento delle attivita' e
l'organizzazione degli interventi e delle iniziative di cui al
presente Capo, il Ministro degli affari esteri, con propri decreti di
natura non regolamentare, provvede alla costituzione di strutture
operative temporanee nell'ambito degli stanziamenti di cui agli
articoli 1 e 2.
2. Per le finalita' e nei limiti temporali di cui agli articoli 1 e
2, il Ministero degli affari esteri e' autorizzato, nei casi di
necessita' e urgenza, a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in
economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilita' generale
dello Stato, ricorrendo preferibilmente all'impiego di risorse locali
sia umane che materiali.
3. Nell'ambito degli stanziamenti di cui agli articoli 1 e 2, al
personale inviato in breve missione per le attivita' e le iniziative
di cui agli articoli 1 e 2, incluso quello di cui all'articolo 16
della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni, e'
corrisposta l'indennita' di missione di cui al regio decreto 3 giugno
1926, n. 941, nella misura intera incrementata del 30 per cento,
calcolata sulla diaria prevista con riferimento ad Arabia Saudita,
Emirati Arabi Uniti e Oman.
4. Il Ministero degli affari esteri, nei limiti degli ordinari
stanziamenti di bilancio per il funzionamento delle Unita' tecniche,
di cui all'articolo 13 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e delle
Sezioni distaccate, di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto del
Presidente della Repubblica 12 aprile 1988, n. 177, e' autorizzato a
sostenere le spese di vitto ed alloggio strettamente indispensabili
per il personale inviato in missione nei Paesi di cui agli articoli
1, comma 1, e 2, comma 1, che per motivi di sicurezza debba essere
alloggiato in locali comunque a disposizione dell'Amministrazione.
5. Per quanto non diversamente previsto, alle attivita' e alle
iniziative di cui al presente Capo si applicano l'articolo 57, commi
6 e 7, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e
successive modificazioni, nonche' l'articolo 3, commi 1 e 5, e
l'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 219.
6. Alle spese previste dagli articoli 1 e 2 non si applica
l'articolo 60, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
7. L'organizzazione delle attivita' di coordinamento degli
interventi di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, e' definita con uno o
piu' decreti di natura non regolamentare del Ministro degli affari
esteri, con il quale sono stabilite:
a) le modalita' di organizzazione e svolgimento della missione e
di raccordo con le autorita' e le strutture amministrative locali e
di Governo;
b) l'istituzione e la composizione, presso il Ministero degli
affari esteri, di una apposita struttura («Task Force»), con il
compito di individuare, gestire e coordinare gli interventi;
c) l'istituzione di un comitato di controllo degli interventi.

2. nell'ambito delle missioni internazionali delle Forze armate e delle Forze di polizia:

          
Capo II

MISSIONI INTERNAZIONALI DELLE FORZE ARMATE E DI POLIZIA



                               Art. 4 


Missioni internazionali delle Forze armate e di polizia

1. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 30
giugno 2011, la spesa di euro 380.770.000 per la proroga della
partecipazione di personale militare alle missioni in Afghanistan,
denominate International Security Assistance Force (ISAF) ed EUPOL
AFGHANISTAN, di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 6
luglio 2010, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
agosto 2010, n. 126.
2. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 30
giugno 2011, la spesa di euro 106.240.346 per la proroga della
partecipazione del contingente militare italiano alla missione delle
Nazioni Unite in Libano, denominata United Nations Interim Force in
Lebanon (UNIFIL), compreso l'impiego di unita' navali nella UNIFIL
Maritime Task Force, di cui all'articolo 4, comma 2, del
decreto-legge 6 luglio 2010, n. 102, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2010, n. 126.
3. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 30
giugno 2011, la spesa di euro 35.770.354 per la proroga della
partecipazione di personale militare alle missioni nei Balcani, di
cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 102,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2010, n. 126, di
seguito elencate:
a) Multinational Specialized Unit (MSU), European Union Rule of
Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo), Security Force Training Plan in
Kosovo;
b) Joint Enterprise.
4. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 30
giugno 2011, la spesa di euro 147.799 per la proroga della
partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione
europea in Bosnia-Erzegovina, denominata ALTHEA, nel cui ambito opera
la missione denominata Integrated Police Unit (IPU), di cui
all'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 102,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2010, n. 126.
5. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 30
giugno 2011, la spesa di euro 12.935.084 per la proroga della
partecipazione di personale militare alla missione nel Mediterraneo
denominata Active Endeavour, di cui all'articolo 4, comma 5, del
decreto-legge 6 luglio 2010, n. 102, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2010, n. 126.
6. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 30
giugno 2011, la spesa di euro 594.139 per la proroga della
partecipazione di personale militare alla missione denominata
Temporary International Presence in Hebron (TIPH2), di cui
all'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 102,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2010, n. 126.
7. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 30
giugno 2011, la spesa di euro 60.346 per la proroga della
partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione
europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah,
denominata European Union Border Assistance Mission in Rafah (EUBAM
Rafah), di cui all'articolo 4, comma 7, del decreto-legge 6 luglio
2010, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto
2010, n. 126.
8. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 30
giugno 2011, la spesa di euro 126.459 per la proroga della
partecipazione di personale militare alla missione delle Nazioni
Unite e dell'Unione Africana in Sudan, denominata United
Nations/African Union Mission in Darfur (UNAMID), di cui all'articolo
4, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 102, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2010, n. 126.
9. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 30
giugno 2011, la spesa di euro 206.026 per la proroga della
partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione
europea nella Repubblica democratica del Congo denominata EUPOL RD
CONGO, di cui all'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 6 luglio
2010, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto
2010, n. 126.
10. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 30
giugno 2011, la spesa di euro 132.039 per la proroga della
partecipazione di personale militare alla missione delle Nazioni
Unite denominata United Nations Peacekeeping Force in Cipro
(UNFICYP), di cui all'articolo 4, comma 10, del decreto-legge 6
luglio 2010, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
agosto 2010, n. 126.
11. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 30
giugno 2011, la spesa di euro 653.993 per la prosecuzione delle
attivita' di assistenza alle Forze armate albanesi, di cui
all'articolo 4, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 102,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2010, n. 126.
12. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 30
giugno 2011, la spesa di euro 694.810 per la proroga della
partecipazione di personale militare alla missione di vigilanza
dell'Unione europea in Georgia, denominata EUMM Georgia, di cui
all'articolo 4, comma 12, del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 102,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2010, n. 126.
13. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 30
giugno 2011, la spesa di euro 25.112.656 per la proroga della
partecipazione di personale militare all'operazione militare
dell'Unione europea denominata Atalanta e all'operazione della NATO
per il contrasto della pirateria, di cui all'articolo 4, comma 13,
del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 102, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2010, n. 126.
14. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 30
giugno 2011, la spesa di euro 4.107.115 per la proroga della
partecipazione di personale militare impiegato in Iraq in attivita'
di consulenza, formazione e addestramento delle Forze armate e di
polizia irachene, di cui all'articolo 4, comma 14, del decreto-legge
6 luglio 2010, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
agosto 2010, n. 126.
15. E' autorizzata, dal 1° gennaio 2011 e fino al 30 giugno 2011,
la spesa di euro 12.169.041 per la proroga dell'impiego di personale
militare negli Emirati Arabi Uniti, in Bahrein e a Tampa per esigenze
connesse con le missioni in Afghanistan e in Iraq, di cui
all'articolo 4, comma 15, del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 102,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2010, n. 126.
16. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 30
giugno 2011, la spesa di euro 681.198 per la proroga della
partecipazione di personale militare alla missione militare
dell'Unione europea denominata EUTM Somalia, di cui all'articolo 4,
comma 17, del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 102, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2010, n. 126.
17. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 31
dicembre 2011, la spesa di euro 80.506.000 per la stipulazione dei
contratti di assicurazione e di trasporto di durata annuale e per la
realizzazione di infrastrutture, relativi alle missioni di cui al
presente decreto.
18. Al fine di sopperire a esigenze di prima necessita' della
popolazione locale, compreso il ripristino dei servizi essenziali, e'
autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 31 dicembre
2011, la spesa complessiva di euro 7.988.794 per interventi urgenti o
acquisti e lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle
disposizioni di contabilita' generale dello Stato, disposti nei casi
di necessita' e urgenza dai comandanti dei contingenti militari che
partecipano alle missioni internazionali di cui al presente decreto,
entro il limite di euro 6.378.204 in Afghanistan, euro 1.200.000 in
Libano, euro 410.590 nei Balcani.
19. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 30
giugno 2011, la spesa di euro 3.497.465 per la prosecuzione dei
programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania
e nei Paesi dell'area balcanica, di cui all'articolo 4, comma 20, del
decreto-legge 6 luglio 2010, n. 102, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2010, n. 126.
20. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 30
giugno 2011, la spesa di euro 853.940 per la proroga della
partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione
denominata European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX
Kosovo) e di euro 30.700 per la proroga della partecipazione di
personale della Polizia di Stato alla missione denominata United
Nations Mission in Kosovo (UNMIK), di cui all'articolo 4, comma 21,
del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 102, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2010, n. 126.
21. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 30
giugno 2011, la spesa di euro 64.040 per la proroga della
partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione in
Palestina, denominata European Union Police Mission for the
Palestinian Territories (EUPOL COPPS), di cui all'articolo 4, comma
22, del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 102, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2010, n. 126.
22. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 30
giugno 2011, la spesa di euro 269.002 per la proroga della
partecipazione di personale dell'Arma dei carabinieri e della Polizia
di Stato alla missione in Bosnia-Erzegovina, denominata European
Union Police Mission (EUPM), di cui all'articolo 4, comma 23, del
decreto-legge 6 luglio 2010, n. 102, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2010, n. 126.
23. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 30
giugno 2011, la spesa di euro 8.297.164 per la proroga della
partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alla
missione in Libia, di cui all'articolo 4, comma 24, del decreto-legge
6 luglio 2010, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
agosto 2010, n. 126, e per garantire la manutenzione ordinaria e
l'efficienza delle unita' navali cedute dal Governo italiano al
Governo libico, in esecuzione degli accordi di cooperazione
sottoscritti tra la Repubblica italiana e la Grande Giamahiria araba
libica popolare socialista per fronteggiare il fenomeno
dell'immigrazione clandestina e della tratta degli esseri umani.
24. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 30
giugno 2011, la spesa di euro 1.471.724 e di euro 368.141 per la
proroga della partecipazione di personale del Corpo della guardia di
finanza alle missioni in Afghanistan, denominate International
Security Assistance Force (ISAF) ed EUPOL Afghanistan, di cui
all'articolo 4, comma 25, del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 102,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2010, n. 126.
25. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 30
giugno 2011, la spesa di euro 411.201 per la proroga della
partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alla
missione denominata European Union Rule of Law Mission in Kosovo
(EULEX Kosovo), di cui all'articolo 4, comma 26, del decreto-legge 6
luglio 2010, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
agosto 2010, n. 126.
26. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 30
giugno 2011, la spesa di euro 309.077 per la proroga della
partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alle
unita' di coordinamento interforze denominate Joint Multimodal
Operational Units (JMOUs) costituite in Afghanistan, Emirati Arabi
Uniti e Kosovo, di cui all'articolo 4, comma 28, del decreto-legge 6
luglio 2010, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
agosto 2010, n. 126.
27. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 30
giugno 2011, la spesa di euro 260.991 per la proroga della
partecipazione di sei magistrati collocati fuori ruolo, personale del
Corpo della polizia penitenziaria e personale amministrativo del
Ministero della giustizia alla missione denominata European Union
Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo), di cui all'articolo 4,
comma 29, del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 102, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2010, n. 126.
28. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 30
giugno 2011, la spesa di euro 19.254 per la partecipazione di un
magistrato collocato fuori ruolo alla missione in Palestina,
denominata European Union Police Mission for the Palestinian
Territories (EUPOL COPPS), di cui all'articolo 4, comma 30, del
decreto-legge 6 luglio 2010, n. 102, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2010, n. 126.
29. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 30
giugno 2011, la spesa di euro 96.971 per la partecipazione di due
magistrati collocati fuori ruolo alla missione in Bosnia-Erzegovina,
denominata European Union Police Mission (EUPM), di cui all'articolo
4, comma 31, del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 102, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2010, n. 126.
30. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 30
giugno 2011, la spesa di euro 5.000.000 per il mantenimento del
dispositivo info-operativo dell'Agenzia informazioni e sicurezza
esterna (AISE) a protezione del personale delle Forze armate
impiegato nelle missioni internazionali, in attuazione delle missioni
affidate all'AISE dall'articolo 6, comma 2, della legge 3 agosto
2007, n. 124.
31. La dotazione del fondo di cui all'articolo 55, comma 5-septies,
del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per le esigenze
ivi previste anche connesse con le missioni internazionali, e'
stabilita in euro 2.500.000 per l'anno 2011. Per la finalita' di cui
al presente comma e' autorizzata, per l'anno 2011, la spesa di euro
2.500.000.
32. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in
attuazione del memorandum di intesa di cooperazione tecnica nel
settore della sicurezza tra il Governo della Repubblica italiana ed
il Governo della Repubblica di Panama, stipulato il 30 giugno 2010,
e' autorizzato a cedere, a titolo gratuito, al Governo della
Repubblica di Panama quattro unita' navali «classe 200/s» in
dotazione al Corpo delle capitanerie di porto.


          
Capo II

MISSIONI INTERNAZIONALI DELLE FORZE ARMATE E DI POLIZIA



                               Art. 5 


Disposizioni in materia di personale

1. Al personale che partecipa alle missioni internazionali di cui
al presente decreto si applicano l'articolo 3, commi da 1 a 9, della
legge 3 agosto 2009, n. 108, l'articolo 3, comma 6, del decreto-legge
4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge
29 dicembre 2009, n. 197, e l'articolo 5, comma 2-bis, del
decreto-legge 6 luglio 2010, n. 102, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2010, n. 126.
2. L'indennita' di missione, di cui all'articolo 3, comma 1, della
legge 3 agosto 2009, n. 108, e' corrisposta:
a) nella misura del 98 per cento, al personale impiegato nelle
missioni UNAMID, se usufruisce di vitto e alloggio gratuiti, ed EUPM
e nella unita' di coordinamento interforze JMOUs in Kosovo, di cui
all'articolo 4, commi 8, 22 e 26;
b) nella misura del 98 per cento calcolata sulla diaria prevista
con riferimento alla Repubblica democratica del Congo, al personale
impiegato nella missione EUTM Somalia, di cui all'articolo 4, comma
16;
c) nella misura intera incrementata del 30 per cento, se non
usufruisce, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuiti, al
personale impiegato presso il NATO HQ Skopje, di cui all'articolo 4,
comma 3.
3. Al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo l'articolo
248, e' inserito il seguente:
«Art. 248-bis (APR di peso inferiore a 20 chilogrammi). - 1. La
conduzione degli APR di peso inferiore a 20 chilogrammi, ammessi alla
navigazione e certificati dalla competente struttura del Ministero
della difesa e dalla stessa iscritti in apposito registro, impiegati
dalle Forze armate entro aree identificate e sottoposte al divieto
temporaneo di sorvolo ovvero al di fuori di tali aree nei casi di cui
all'articolo 247, comma 4, e' affidata a personale militare in
possesso di idonea qualifica e non comporta la corresponsione di
specifici emolumenti. I criteri d'impiego dei medesimi APR e le
modalita' per il conseguimento della qualifica per la conduzione
degli stessi sono disciplinati dal regolamento.».


          
Capo II

MISSIONI INTERNAZIONALI DELLE FORZE ARMATE E DI POLIZIA



                               Art. 6 


Disposizioni in materia penale

1. Alle missioni internazionali di cui al presente decreto si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30
dicembre 2008, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
febbraio 2009, n. 12, e successive modificazioni, e all'articolo 4,
commi 1-sexies e 1-septies, del decreto-legge 4 novembre 2009, n.
152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n.
197.


          
Capo II

MISSIONI INTERNAZIONALI DELLE FORZE ARMATE E DI POLIZIA



                               Art. 7 


Disposizioni in materia contabile

1. Alle missioni internazionali delle Forze armate, compresa l'Arma
dei carabinieri, e del Corpo della guardia di finanza di cui al
presente decreto si applicano le disposizioni in materia contabile
previste dall'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto-legge 4 novembre
2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre
2009, n. 197.
2. Per assicurare la prosecuzione delle missioni internazionali
senza soluzione di continuita', entro dieci giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'economia e
delle finanze, su richiesta delle Amministrazioni interessate,
dispone l'anticipazione di una somma non superiore alla meta' delle
spese autorizzate dal presente decreto e comunque, per il Ministero
della difesa, pari a euro 345.000.000 a valere sullo stanziamento di
cui all'articolo 8.


GU n. 304 del 30 dicembre 2010

Decreto-legge del 6 luglio 2010 n. 102

Legge 3 agosto 2010, n. 126

__________

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 46 del 25 febbraio 2011 la Legge 22 febbraio 2011, n. 9, ovvero la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 228, recante proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonche' delle missioni internazionali delle forze armate e di polizia.