IGP artigianali e industriali: al via le domande di riconoscimento
A partire da oggi, 1° dicembre, è possibile presentare le domande di registrazione delle IGP di prodotti artigianali ed industriali. Un grande passo avanti per l’artigianato europeo che d’ora in poi - alla stregua di quanto già avviene per l'agroalimentare - potrà tutelare maggiormente i propri diritti di proprietà industriale, aumentando in tal modo anche il valore delle singole produzioni.
Cosa cambia con il nuovo Codice della proprietà industriale?
Ad istituire questo nuovo quadro normativo di protezione delle indicazioni geografiche dell’Unione per i prodotti artigianali e industriali - che affida l'espletamento di una parte della procedura ai singoli Stati membri - è stato, nello specifico, il Regolamento (UE) 2023/2411 entrato in vigore il 16 novembre 2023 ma applicabile solo a partire da oggi, 1° dicembre 2025.
All’appello mancava, del resto, anche il Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1956 volto a disciplinare gli aspetti attuativi del Regolamento 2023/2411 - in ambiti quali la domanda di registrazione, l’uso del simbolo dell’Unione e l’uso dell’indicazione “indicazione geografica protetta” e della sua abbreviazione “IGP” - che è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale europea (GUE) del 28 novembre. Mentre è di oggi, 1° dicembre, la pubblicazione in GUE del Regolamento delegato (UE) 2025/1955 della Commissione, del 29 settembre 2025, che integra il Regolamento (UE) 2023/2411 su aspetti quali la documentazione di accompagnamento della domanda di registrazione e i ricorsi.
In Italia il quadro normativo relativo alle IGP industriali e artigianali ha trovato un primo tassello nella Legge quadro per il Made in Italy (L. 206/2023) che ha predisposto una serie di strumenti utili per agevolare il nuovo regime IGP. A questa si è aggiunta poi la Legge di delegazione europea 2024 (L. n. 91/2025) - in vigore dal 10 luglio 2025 - che ha autorizzato il governo ad adeguare la normativa italiana per l’attuazione del Regolamento UE 2023/2411. Segue, infine, una terza tessera del mosaico. Stiamo parlando del decreto legislativo di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2023/2411, approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri del 20 novembre 2025, che conferisce al MIMIT il ruolo di autorità competente per la fase nazionale della procedura di registrazione delle nuove Indicazioni geografiche, prevedendo anche l'istituzione di un sistema sanzionatorio specifico per contrastare ogni abuso o imitazione, a tutela dei consumatori e delle imprese che operano nel rispetto delle regole.
Per approfondire: cosa prevede la Legge Made in Italy?
Cosa prevede il Regolamento UE per la protezione dei prodotti artigianali e industriali tipici
Come già accennato, il “Regolamento sulla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali” (Regolamento UE 2023/2411 del 18 ottobre 2023), pubblicato sulla Gazzetta ufficiale europea del 27 ottobre 2023, è entrato in vigore il 16 novembre 2023 ed è applicabile a partire da oggi, 1° dicembre 2025.
Ispirandosi al sistema europeo delle IG per i prodotti agroalimentari, il Regolamento mira ad istituire un quadro comune per proteggere la proprietà intellettuale dei prodotti artigianali e industriali (come vetro, prodotti tessili, porcellana, coltelleria, terracotta, orologi, strumenti musicali e mobili) che costituiscono il frutto dell'originalità e dell'autenticità di pratiche tradizionali regionali.
L'obiettivo ultimo è tutelare tali produzioni - spesso appannaggio di artigiani e PMI - dalla contraffazione, assicurando in tal modo anche una maggiore innovazione e maggiori investimenti nell'artigianato.
Per ottenere il riconoscimento di una IGP per un prodotto artigianale o industriale è necessario che la domanda sia presentata, di norma, da un’associazione di produttori e contenga, tra le altre cose, anche il disciplinare di produzione (dove viene dimostrato che il prodotto è in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento e che descriva, tra le altre cose, le caratteristiche delle materie prime utilizzate ed i metodi di produzione).
Dal punto di vista operativo, il Regolamento mette in piedi un sistema di tutela che fa perno da un lato sugli Stati membri e dall’altro sull'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO).
La mappatura e la definizione dei prodotti artigianali e industriali meritevoli di tutela inizia a livello nazionale. Le domande di tutela e riconoscimento di un prodotto da parte dei produttori devono infatti essere presentate alla competente autorità nazionale, che per l’Italia è rappresentata dal MIMIT. Spetta dunque al Ministero per le imprese e il Made in Italy analizzare la domanda di IG presentata dalle Associazioni dei produttori e, in caso di approvazione, procedere con l'invio all’EUIPO della richiesta di registrazione delle IG artigianali e industriali. A questo punto la palla passa allo European Union Intellectual Property Office a cui spetta il compito di condurre un’ulteriore analisi, per poi procedere con l'adozione della decisione finale che, se positiva, porta alla registrazione del prodotto/indicazione geografica all'interno del Registro dell'Unione delle IG per i prodotti artigianali e industriali.
Anche se il Regolamento, sottolineano da Bruxelles, si rivolge a tutti i tipi di produttori, esso pone però un'enfasi particolare sui piccoli produttori (PMI e microimprese). Altro tema rilevante evidenziato dall’EUIPO è poi lo sviluppo delle regioni rurali e di altre regioni europee fornendo incentivi ai produttori affinché investano in nuovi prodotti autentici e offrano migliori informazioni ai consumatori.
Come già accennato, il Regolamento (UE) 2023/2411 del 18 ottobre 2023 è entrato in vigore il 16 novembre 2023. Esso è però applicabile a partire dal 1° dicembre 2025.
IGP industriali e artigianali: gli altri regolamenti europei
In prossimità del 1° dicembre 2025 - data in cui il Regolamento sulle IGP industriali ed artigianali diventa applicabile - a livello europeo il quadro normativo per il riconoscimento di queste nuove IGP si è arricchito anche di altri due regolamenti.
Il primo è il Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1956 della Commissione, del 29 settembre 2025, recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) 2023/2411, pubblicato sulla GUE del 28 novembre 2025. In breve, si tratta di un Regolamento che stabilisce norme dettagliate su una decina di aspetti trattati dal Regolamento 2023/2411 quali: la registrazione, la modifica del disciplinare di produzione e le procedure di cancellazione, il registro dell'Unione, ma anche l'uso del simbolo dell'Unione, le tasse e l'assistenza reciproca e la cooperazione tra Stati membri nei controlli.
A questo si aggiunge, poi, il Regolamento delegato (UE) 2025/1955 della Commissione, del 29 settembre 2025, che integra il Regolamento (UE) 2023/2411 su aspetti specifici quali la documentazione di accompagnamento della domanda di registrazione (dove devono essere indicati i recapiti del richiedente) oppure la disciplina degli atti di ricorso.
IGP UE artigianali e industriali: come fare la domanda di riconoscimento
Come già accennato, a livello nazionale la procedura per il riconoscimento di una IGP industriale e artigianale è gestita dal MIMIT e, specificatamente, dall’Ufficio italiano brevetti e marchi (UIBM).
Dal momento che l’applicabilità del Regolamento (UE) 2023/2411 scatta da oggi, 1° dicembre, a livello italiano l’UIBM spiega che, “nelle more dell’approvazione definitiva da parte del Governo del decreto legislativo di adeguamento della normativa nazionale a quella comunitaria”, si rende comunque “necessario dare immediata applicazione a quanto disposto dal Regolamento (UE) 2023/2411 per avviare, entro i termini fissati, la fase nazionale della procedura di registrazione delle indicazioni geografiche”.
In tale contesto, a partire da oggi, 1° dicembre, le Associazioni italiane di produttori possono presentare le domande di registrazione delle IGP per i prodotti artigianali ed industriali tramite il portale di deposito on line dell’UIBM. Sulla base di quanto indicato nel Regolamento (UE) 2023/2411, ciascuna domanda deve includere:
- il disciplinare di produzione, i cui contenuti sono definiti dall’art. 9 del Regolamento;
- il documento unico, i cui contenuti sono definiti dall’art. 10, da redigere secondo il modello dell’allegato II dello stesso Regolamento;
- la documentazione di accompagnamento, prevista dall’art. 11.
Una volta ricevuta una domanda, l’UIBM effettua la verifica di ricevibilità e completezza delle domande depositate. “Per l’esame di merito delle domande e l’espletamento delle successive azioni amministrative relative alla fase nazionale della procedura di registrazione delle indicazioni geografiche - sottolineano però dall’UIBM - occorrerà invece attendere l’entrata in vigore del decreto legislativo che introduce nel nostro ordinamento le relative disposizioni (presumibilmente a fine gennaio 2026)”.
Il Ddl Made in Italy e la tutela dei prodotti artigianali e industriali tipici
Come già accennato, il primo provvedimento normativo italiano relativo al Regolamento (UE) 2023/2411 è stata la Legge sul Made in Italy (L. 206/2023) che è intervenuta su alcuni degli aspetti a monte della procedura di riconoscimento di una IGP industriale e artigianale come i compiti delle Regioni e delle Associazioni di produttori, la definizione dei contenuti minimi che deve avere il “Disciplinare dei prodotti industriali e artigianali tipici” che ogni Associazione deve redigere (stanziando, a tal proposito, anche 3 milioni di euro per finanziare le eventuali consulenze tecniche di cui le Associazioni dovessero avere bisogno per scrivere il Disciplinare).
Andando con ordine, l’articolo 42 della Legge Made in Italy demanda alle Regioni la possibilità di effettuare una ricognizione delle produzioni tipiche già oggetto di forme di riconoscimento o tutela o che lo dovrebbero essere, trasmettendo la mappatura al MIMIT ai fini della definizione di un regime di protezione dei prodotti tipici a livello nazionale.
Il lavoro di ricognizione in capo alle Regioni gioca di sponda con le attività realizzate dalle singole Associazioni di produttori operanti in una determinata zona geografica. L’articolo 43 prevede infatti che tali Associazioni possano adottare dei Disciplinari di produzione e possano presentare alla Regione la dichiarazione di manifestazione di interesse ai fini della ricognizione dei prodotti artigianali e industriali tipici che le Regioni sono chiamate ad effettuare.
Il ruolo delle Associazioni dei produttori non è dunque banale. A definirlo è l'articolo 44 che affida a tali organismi (che possono essere costituiti in qualsiasi forma giuridica) quattro compiti ben specifici:
- l’elaborazione del Disciplinare di produzione ed esecuzione dei controlli interni;
- l’esercizio delle azioni legali a tutela dell’indicazione geografica e di qualsiasi altro diritto di proprietà intellettuale direttamente collegato al prodotto;
- la promozione di iniziative di sostenibilità;
- il compimento di azioni per migliorare le prestazioni dell'indicazione geografica.
Particolarmente importante è il primo compito, cioè l’elaborazione del “Disciplinare dei prodotti industriali e artigianali tipici” che deve essere depositato presso la Camera di commercio del proprio territorio e deve rispettare i requisiti minimi indicati nell’articolo 45 tra cui: il nome del prodotto e la sua descrizione (incluse le materie prime utilizzate); la delimitazione della zona geografica di produzione e gli elementi che dimostrano che il prodotto è originario proprio di quella zona; la descrizione del metodo di produzione ed eventualmente dei metodi tradizionali utilizzati; i particolari che stabiliscono il legame fra una data qualità, la reputazione o un'altra caratteristica del prodotto e l'origine geografica; infine le eventuali regole specifiche per l'etichettatura del prodotto in questione.
Data la delicatezza e la potenziale complessità di tale Disciplinare, la Legge sul Made in Italy ha stanziato anche 3 milioni di euro per erogare contributi alle Associazioni dei produttori, con cui coprire le spese di consulenza di carattere tecnico sostenute per la sua predisposizione.
Consulta il Regolamento UE 2023/2411 del 18.10.2023 - GUE del 27.10.2023
Consulta il Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1956 del 29.11.2025 - GUE del 28.11.2025