Dichiarazione impresa imprescindibile per aiuti de minimis
In assenza di un registro centrale degli aiuti operativo per tre esercizi finanziari, la dichiarazione dell’impresa beneficiaria di aiuti de minimis, relativa agli aiuti percepiti nel triennio di riferimento, è requisito imprescindibile per l'attribuzione del sostegno.
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Il chiarimento arriva da una recente sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo. La sentenza riguarda in particolare una causa che coinvolge l'Italia, nello specifico l'Ambito territoriale di caccia Ancona 2 e un'azienda agricola, in merito ad una domanda di aiuti per il risarcimento dei danni arrecati alle colture di grando duro dell'impresa dalla fauna selvatica. Con questo atto, la Corte chiarisce che per l'accesso ad aiuti de minimis è imprescindibile l'acquisizione, da parte dello Stato membro che concede il sostegno, di una dichiarazione specifica dall’impresa richiedente relativa all’importo e alla natura degli aiuti di Stato eventualmente percepiti nel corso di un periodo di tre esercizi fiscali.
La sentenza della Corte di Giustizia UE sulla dichiarazione de minimis
La sentenza della Corte di giustizia europea relativa alla causa C-615/24 ricorda anzitutto sinteticamente il quadro di riferimento. Gli aiuti de minimis, cioé gli aiuti che non superano un importo prestabilito concessi a un’impresa unica in un determinato arco di tempo, non sono soggetti alla procedura di notifica a Bruxelles e gli Stati membri sono tenuti a controllare che gli importi concessi non superino il massimale ammissibile e che siano applicate le norme sul cumulo, ottenendo dall'impresa beneficiaria una dichiarazione su eventuali altri aiuti de minimis ricevuti durante l’esercizio finanziario interessato e nei due precedenti. In alternativa a questa prassi, gli Stati membri possono istituire un registro centrale che assicuri il quadro completo delle informazioni sugli aiuti de minimis concessi e che consenta la verifica del non superamento del massimale.
Nel caso specifico, la domanda di aiuto al centro del procedimento è stata presentata nel 2014, quindi prima dell'istituzione del registro centrale degli aiuti da parte dell'Italia, che risale al 12 agosto 2017. E secondo la Corte, “finché il registro centrale di cui all’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento n. 1408/2013 non divenga operativo nello Stato membro interessato per un periodo di tre esercizi fiscali, l’acquisizione della dichiarazione di cui all’articolo 6, paragrafo 1, di tale regolamento costituisce, nell’ambito di detto regolamento, una condizione necessaria per la concessione di un nuovo aiuto de minimis”. In sintesi, in assenza dell'operatività del Registro per il periodo di interesse, la dichiarazione “è essenziale in quanto consente allo Stato membro interessato di verificare se l’aiuto richiesto rientri nell’ambito di applicazione del medesimo regolamento e, pertanto, se l’aiuto sia, o meno, esentato dall’obbligo di notifica”.
Non solo: alla domanda circa la possibilità di presentare successivamente la dichiarazione che attesta il non superamento del massimale, la Corte risponde che il regolamento n. 1408/2013 non contiene alcun requisito procedurale su modo e data in cui tale dichiarazione deve essere richiesta o fornita, ma chiarisce che “deve essere ottenuta «prima di concedere l’aiuto» e che essa deve indicare gli aiuti ricevuti dall’impresa interessata durante i due esercizi fiscali precedenti e l’esercizio fiscale in corso”.
In conclusione, per la Corte, anche se la presentazione della dichiarazione non è una condizione di ammissibilità di una domanda di aiuto, "in mancanza di un registro centrale degli aiuti de minimis che copra un periodo di tre esercizi fiscali, tale dichiarazione costituisce una condizione per la concessione e, pertanto, per il versamento di un aiuto, il che implica che una siffatta dichiarazione sia necessaria prima della concessione dell’aiuto e non dopo”.
Consulta il testo della sentenza relativa alla causa C-615/24