Energia: Dlgs n. 104-2012 in Gazzetta, recepita direttiva 2010/30/UE sulle etichette
Etichette e informazioni uniformi per indirizzare il consumatore nell'acquisto di prodotti che offrono, o indirettamente comportano, il minor consumo energetico. Questo l'obiettivo principale della direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, attuata su proposta del Ministro dello Sviluppo Economico, con il Decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 104, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.
La norma UE prevede l’obbligo dell’etichetta energetica a tutti i prodotti che abbiano un significativo impatto diretto o indiretto sul consumo di energia durante il loro uso. La precedente direttiva, invece, si applicava unicamente agli apparecchi domestici.
Il decreto attuativo prevede l’obbligo per:
- i fornitori che immettono sul mercato o che mettono in servizio i prodotti coperti da una misura di implementazione, di fornire un’etichetta e una scheda di prodotto;
- i distributori di esporre le etichette, in maniera visibile e leggibile, nonché di presentare la scheda nell’opuscolo del prodotto o in ogni altra documentazione che correda i prodotti quando sono venduti.
Il tutto per risparmiare energia, limitare l'impatto ambientale e raggiungere l'obiettivo Ue entro il 2020 di ridurre del 20% il consumo energetico.
DECRETO LEGISLATIVO 28 giugno 2012 , n. 104
Attuazione della direttiva 2010/30/UE, relativa all'indicazione del consumo di energia e di altre risorse dei prodotti connessi all'energia, mediante l'etichettatura ed informazioni uniformi relativa ai prodotti. (12G0126)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 19 maggio 2010 concernente l'indicazione del consumo
di energia e di altre risorse dei prodotti connessi all'energia,
mediante l'etichettatura ed informazioni uniformi relative ai
prodotti;
Vista la legge 15 dicembre 2011, n. 217, recante disposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2010, ed, in particolare,
l'articolo 9, commi 1 e 6, e l'articolo 24, comma 1;
Vista la legge 4 giugno 2010, n. 96, recante disposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2009, ed, in particolare,
gli articoli 1 e 2;
Visto il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di
accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la
commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n.
339/93;
Vista la decisione (CE) n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 9 luglio 2008, relativa ad un quadro comune per la
commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione
93/465/CEE;
Visti i regolamenti delegati (CE) n. 1059/2010, n. 1060/2010, n.
1061/2010 e n. 1062/2010 della Commissione, tutti del 28 settembre
2010, che integrano la citata direttiva 2010/30/UE per quanto
riguarda l'etichettatura indicante il consumo d'energia,
rispettivamente, delle lavastoviglie per uso domestico, degli
apparecchi di refrigerazione per uso domestico, delle lavatrici per
uso domestico e dei televisori;
Visto il regolamento delegato della Commissione (CE) n. 626/2011
del 4 maggio 2011, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante
il consumo d'energia dei condizionatori d'aria;
Vista la legge 4 febbraio 2005, n. 11, e successive modificazioni,
recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo
normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli
obblighi comunitari;
Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive
modificazioni, recante modifiche al sistema penale;
Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, e successive modificazioni,
recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge
comunitaria 1994 ed, in particolare, l'articolo 47;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 23 marzo 2012;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 30 maggio 2012;
Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro
dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri degli affari
esteri, dell'economia e delle finanze e della giustizia;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Ambito di applicazione
1. Il presente decreto stabilisce, nel quadro di armonizzazione
istituito dall'Unione europea, le misure nazionali sull'informazione
degli utilizzatori finali, realizzata in particolare mediante
etichettatura e informazioni uniformi sul prodotto, sul consumo di
energia e, se del caso, di altre risorse essenziali durante l'uso,
nonche' informazioni complementari per i prodotti connessi
all'energia, in modo che gli utilizzatori finali possano scegliere
prodotti piu' efficienti.
2. Il presente decreto si applica ai prodotti che hanno un notevole
impatto diretto o indiretto sul consumo di energia e, se del caso, su
altre risorse essenziali durante l'uso.
3. Il presente decreto non si applica:
a) ai prodotti usati;
b) ai mezzi adibiti al trasporto di cose o di persone;
c) alla piastrina, o l'equivalente della piastrina, indicante la
potenza, apposta per motivi di sicurezza sui prodotti.
Art. 2
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) prodotto connesso all'energia o prodotto: qualsiasi bene che
abbia un impatto sul consumo di energia durante l'uso, immesso in
commercio ovvero messo in servizio, comprese le parti destinate ad
essere integrate in prodotti connessi all'energia disciplinati dal
presente decreto e immesse in commercio ovvero messe in servizio come
parti a se' stanti per gli utilizzatori finali e di cui e' possibile
valutare le prestazioni ambientali in maniera indipendente;
b) scheda: una tabella informativa standardizzata relativa ad un
prodotto;
c) altre risorse essenziali: acqua, prodotti chimici o qualsiasi
altra risorsa consumata da un prodotto durante il normale
funzionamento;
d) informazioni complementari: altre informazioni relative al
funzionamento e alle caratteristiche del prodotto che riguardano o
servono a valutare il suo consumo di energia o di altre risorse
essenziali sulla base di dati quantificabili;
e) impatto diretto: l'impatto dei prodotti che consumano
effettivamente energia durante l'uso;
f) impatto indiretto: l'impatto dei prodotti che non consumano
energia ma contribuiscono alla conservazione dell'energia durante
l'uso;
g) distributore: qualsiasi dettagliante o qualsiasi altra persona
che vende, affitta, offre in locazione finanziaria, o espone prodotti
agli utilizzatori finali;
h) fornitore: il fabbricante o il suo rappresentante autorizzato
nell'Unione europea oppure l'importatore che immette o mette in
servizio il prodotto sul mercato dell'Unione. In mancanza di questi
e' considerato fornitore la persona fisica o giuridica che immette
sul mercato o mette in servizio prodotti contemplati dal presente
decreto;
i) immissione sul mercato: rendere disponibile per la prima volta
sul mercato dell'Unione europea un prodotto in vista della sua
distribuzione o del suo utilizzo all'interno dell'Unione, contro
compenso o anche a titolo gratuito ed a prescindere dalla tecnica di
vendita utilizzata;
l) messa in servizio: il primo impiego di un prodotto utilizzato
ai fini previsti dall'utilizzatore finale nell'Unione;
m) uso non autorizzato dell'etichetta: l'uso dell'etichetta, da
parte di un soggetto diverso dalle istituzioni dello Stato membro o
delle istituzioni dell'Unione europea, in una maniera non prevista
dal presente decreto o da un atto delegato adottato ai sensi della
direttiva 2010/30/UE;
n) atto delegato: regolamento delegato mediante il quale la
Commissione dell'Unione europea definisce gli elementi tecnici
specifici riguardanti l'etichetta e la scheda per ciascun tipo di
prodotto ai sensi dell'articolo 10 della direttiva 2010/30/UE e
secondo le procedure e le condizioni di cui agli articoli 11, 12 e 13
della medesima direttiva.
Art. 3
Obblighi e divieti in materia di informazione
1. Le informazioni relative al consumo di energia elettrica, di
altre forme di energia nonche', ove utilizzate, di altre risorse
essenziali durante l'uso e le informazioni complementari, ai sensi
degli atti delegati, sono rese note agli utilizzatori finali con una
scheda e con un'etichetta relativa al prodotto offerto in vendita,
affitto, locazione finanziaria - vendita, o esposto all'utilizzatore
finale sia direttamente sia indirettamente nell'ambito di una vendita
a distanza, anche via Internet.
2. Le informazioni di cui al comma 1, riguardanti i prodotti da
incasso o installati sono fornite solo ove richiesto dal relativo
atto delegato.
3. La pubblicita' di uno specifico modello di prodotto connesso
all'energia disciplinato da un atto delegato, in cui figurano
informazioni relative al consumo energetico o sul prezzo, deve
includere un riferimento alla classe di efficienza energetica del
prodotto.
4. Il materiale tecnico promozionale in materia di prodotti
connessi all'energia che descrive i parametri tecnici specifici di un
prodotto ivi compresi, in particolare, manuali tecnici e opuscoli del
fabbricante, siano essi su supporto cartaceo oppure disponibili in
formato elettronico, deve fornire agli utilizzatori finali le
informazioni necessarie sul consumo energetico o fare riferimento
alla classe di efficienza energetica del prodotto.
5. E' vietata l'apposizione di etichette, marchi, simboli o
iscrizioni, non conformi ai requisiti dal presente decreto e dei
pertinenti atti delegati previsti dalla direttiva 2010/30/UE, qualora
tale apposizione possa indurre in errore o ingenerare confusione
negli utilizzatori finali per quanto riguarda il consumo di energia o
eventualmente di altre risorse essenziali durante l'uso, nonche' per
i prodotti non contemplati da tali atti delegati.
6. Il Ministero dello sviluppo economico autorizza l'etichettatura
volontaria conforme ai principi del presente decreto per i prodotti
che rientrano nel suo campo di applicazione e non sono ancora oggetto
di atti delegati. Tale autorizzazione e' concessa fino alla data di
applicazione dei pertinenti atti delegati e limitatamente ai casi in
cui i prodotti interessati e le indicazioni ovvero i parametri da
riportare sulle relative etichette sono concordati mediante
protocolli di intesa stipulati tra le associazioni di categoria piu'
rappresentative del settore interessato e l'Agenzia nazionale per le
nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile -
ENEA. Detti protocolli d'intesa prevedono in particolare:
a) le modalita' per l'effettuazione di controlli a campione sui
prodotti, con onere a carico delle associazioni o delle imprese
interessate;
b) il tipo di prove e le modalita' di esecuzione delle prove da
effettuare, con onere a carico delle associazioni o delle imprese
interessate, ai fini della verifica della corrispondenza dei
parametri indicati;
c) le modalita' di revisione del protocollo quando e' necessario
procedere all'aggiornamento dello stesso.
Art. 4
Vigilanza
1. Le funzioni di vigilanza sulla conformita' dei prodotti alle
disposizioni del presente decreto legislativo sono esercitate dal
Ministero dello sviluppo economico. Quest'ultimo si avvale a tale
fine, in particolare, della collaborazione delle Camere di Commercio,
ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112, e dell'articolo 2, comma 2, lettera l), della legge 29 dicembre
1993, n. 580, e successive modificazioni, e della Guardia di finanza
ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera m), e dell'articolo 3,
comma 1, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68.
2. Le funzioni di controllo alle frontiere esterne sono svolte
dall'Agenzia delle Dogane conformemente agli articoli da 27 a 29 del
regolamento (CE) n. 765/2008.
3. Ai fini dello svolgimento delle funzioni di vigilanza, il
Ministero dello sviluppo economico si avvale del supporto dell'ENEA,
ai sensi dell'articolo 11, e puo' avvalersi per le prove necessarie
in sede di controllo, con onere a carico dei fornitori, anche di
organismi di valutazione della conformita' come previsto dal
regolamento (CE) n. 765/2008.
4. Il Ministero dello sviluppo economico e le altre Amministrazioni
responsabili dei controlli, in attuazione del presente decreto,
cooperano fra di loro e si forniscono reciprocamente, anche al fine
di fornirle alla Commissione dell'Unione europea, informazioni ai
fini dell'applicazione del presente decreto. Il Ministero dello
sviluppo economico assicura il necessario coordinamento con le altre
Amministrazioni interessate, anche convocando periodiche conferenze
di servizi con i rappresentanti delle predette Amministrazioni,
collabora con le Autorita' responsabili dell'applicazione della
direttiva 2010/30/UE negli altri Stati membri e scambia con queste e
con la Commissione europea informazioni atte ad agevolare
l'attuazione del presente decreto. A tale fine il Ministero dello
sviluppo economico e le altre amministrazioni interessate si
avvalgono quanto piu' possibile dei mezzi di comunicazione
elettronica e, in particolare, di quelli supportati dai pertinenti
programmi dell'Unione europea, e garantiscono la sicurezza e la
riservatezza delle operazioni di trattamento nonche' la tutela dei
dati sensibili eventualmente trasmessi nel corso della procedura.
Art. 5
Responsabilita' dei fornitori
1. I fornitori che immettono sul mercato o che mettono in servizio
i prodotti che rientrano in un atto delegato forniscono un'etichetta
e una scheda in conformita' al presente decreto e al pertinente atto
delegato.
2. I fornitori producono una documentazione tecnica, redatta in una
delle lingue ufficiali della Comunita', e sufficiente a consentire di
valutare l'esattezza dei dati che figurano sull'etichetta e sulla
scheda. Tale documentazione contiene:
a) la descrizione generale del prodotto;
b) ove disponibili, i risultati dei calcoli progettuali
effettuati;
c) i risultati delle prove, se disponibili, comprese quelle
effettuate da pertinenti organismi notificati, quali definiti in
altre regolamentazioni dell'Unione e nelle relative norme nazionali
di attuazione;
d) se taluni valori sono stati utilizzati per modelli analoghi, i
riferimenti che permettono l'identificazione di tali modelli.
3. Ai fini di cui al comma 2 i fornitori possono avvalersi di
documentazione gia' predisposta in base alle disposizioni stabilite
dalla pertinente legislazione dell'Unione.
4. I fornitori tengono la documentazione tecnica di cui al comma 2
a disposizione, a fini di ispezione, per un periodo di almeno cinque
anni dalla data di fabbricazione dell'ultimo prodotto interessato.
5. Su richiesta del Ministero dello sviluppo economico o delle
altre Amministrazioni responsabili dei controlli i fornitori mettono
a disposizione la documentazione tecnica in formato elettronico entro
dieci giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta del Ministero
o delle altre Amministrazioni responsabili della sorveglianza del
mercato.
6. In seguito ad una richiesta motivata da parte del Ministero
dello sviluppo economico o delle altre Amministrazioni responsabili
dei controlli, il fornitore fornisce una traduzione delle parti
pertinenti della documentazione tecnica in italiano o in inglese.
Qualora a un fornitore sia richiesta la documentazione tecnica o la
traduzione di parti di essa dal Ministero dello sviluppo economico,
questo puo' fissare a tal fine un termine pari a trenta giorni, a
meno che non vi siano elementi di gravita' ed urgenza e imminenti che
giustificano una scadenza piu' breve.
7. Riguardo all'etichettatura e alle informazioni relative ai
prodotti, i fornitori forniscono gratuitamente le necessarie
etichette ai distributori. Fatta salva la facolta' dei fornitori di
scegliere liberamente il proprio sistema di consegna delle etichette,
su richiesta dei distributori essi provvedono affinche' le etichette
vengano prontamente consegnate.
8. Oltre alle etichette, i fornitori forniscono una scheda relativa
al prodotto e la inseriscono in tutti gli opuscoli illustrativi sul
prodotto stesso. Qualora tali opuscoli non siano provvisti dal
fornitore, quest'ultimo fornisce le schede insieme all'ulteriore
documentazione fornita con il prodotto.
9. I fornitori sono responsabili dell'esattezza delle etichette e
delle schede da essi fornite. La fornitura dell'etichetta e della
scheda consente di presupporre il consenso del fornitore alla
pubblicazione delle informazioni in esse riportate.
Art. 6
Responsabilita' dei distributori
1. I distributori espongono nella posizione specificata nel
relativo atto delegato le etichette, in maniera visibile e leggibile,
e presentano la scheda nell'opuscolo del prodotto o in ogni altra
documentazione che correda i prodotti quando sono venduti agli
utilizzatori finali. La scheda informativa e' redatta in lingua
italiana.
Art. 7
Vendita a distanza
1. Per i casi in cui i prodotti sono posti in vendita, affitto o
locazione finanziaria, per corrispondenza, su catalogo, via Internet,
tramite televendita o in qualsiasi altra forma implicante che il
potenziale utilizzatore finale non possa prendere visione del
prodotto esposto, si applicano le disposizioni dei pertinenti atti
delegati atte a garantire che ai potenziali utilizzatori finali sono
fornite le informazioni indicate sull'etichetta del prodotto e nella
scheda prima di acquistare il prodotto nonche' a specificare, se del
caso, le modalita' di apposizione dell'etichetta e della scheda o
delle informazioni indicate sull'etichetta o nella scheda o della
loro fornitura al potenziale utilizzatore finale.
Art. 8
Libera circolazione
1. E' consentita l'immissione sul mercato, la commercializzazione e
la messa in servizio, dei prodotti che sono oggetto del presente
decreto e dell'atto delegato applicabile solo se tali prodotti sono
conformi ad essi.
2. Le etichette e le schede sono considerate conformi al presente
decreto e agli atti delegati fino a prova contraria. Il Ministero
dello sviluppo economico, qualora ha motivo di sospettare che dette
informazioni non sono corrette prescrive ai fornitori di comprovare,
entro un termine congruo e determinato e in conformita' all'articolo
5, l'accuratezza delle informazioni fornite nelle etichette o nelle
schede.
Art. 9
Appalti pubblici e incentivi
1. Se un prodotto e' contemplato da un atto delegato le
amministrazioni aggiudicatrici che concludono contratti pubblici di
lavori, forniture o servizi di cui alla parte II del codice dei
contratti pubblici di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163, che non rientrano nei settori di cui agli articoli 17, 18, 19,
22, 23, 24, 25 e 30 del medesimo decreto legislativo, acquistano ove
possibile soltanto i prodotti che soddisfano i criteri di
conseguimento dei livelli massimi di prestazione e di appartenenza
alla migliore classe di efficienza energetica, salvo i casi in cui
prevalgono diverse esigenze di efficienza in termini di costi,
fattibilita' economica, idoneita' tecnica e adeguata concorrenza.
2. Il comma 1 si applica ai contratti aventi un importo pari o
superiore alle soglie di cui all'articolo 28 del codice dei contratti
pubblici di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
3. Quando le amministrazioni pubbliche prevedono incentivi per un
prodotto contemplato da un atto delegato, esse si prefiggono i
massimi livelli di prestazione inclusa la migliore classe di
efficienza energetica di cui al relativo atto delegato. Misure
fiscali e di bilancio non costituiscono incentivi ai fini del
presente decreto.
4. Quando le amministrazioni pubbliche prevedono incentivi per
determinati prodotti, sia per gli utilizzatori finali che usano
prodotti ad elevata efficienza che per le industrie che promuovono e
producono tali prodotti, ne esprimono i livelli di prestazione sotto
forma di classi quali istituite nei rispettivi atti delegati, tranne
quando impongono livelli di prestazione piu' elevati della soglia
prevista per la migliore classe di efficienza energetica nell'atto
delegato. Possono essere imposti livelli di prestazione piu' elevati
della soglia prevista per la migliore classe di efficienza energetica
nell'atto delegato.
Art. 10
Funzioni e responsabilita'
del Ministero dello sviluppo economico
1. Il Ministero dello sviluppo economico che esercita le funzioni
di vigilanza di cui all'articolo 4:
a) vigila affinche' i fornitori e i distributori rispettino le
prescrizioni del presente decreto e dei pertinenti atti delegati e,
in particolare, adempiano agli obblighi stabiliti agli articoli 5 e 6
dello stesso decreto;
b) promuove campagne di informazione a carattere educativo e
promozionale, destinate a promuovere l'efficienza energetica e un uso
piu' responsabile dell'energia da parte degli utilizzatori finali in
particolare in occasione dell'introduzione del sistema di etichette e
schede sul consumo o sulla conservazione dell'energia in generale e
per i singoli prodotti oggetto delle disposizioni del presente
decreto e dei relativi atti delegati;
c) organizza controlli della conformita' dei prodotti oggetto del
presente decreto e del pertinente atto delegato e, a tale fine,
dispone il prelievo, presso il fornitore o distributore, di campioni
di prodotti per sottoporli a controlli di conformita' ed esige dalle
parti interessate la fornitura di tutte le informazioni necessarie,
come specificato nel presente decreto e nel pertinente atto delegato
applicabile;
d) garantisce un'efficace sorveglianza del mercato ai fini
dell'attuazione del presente decreto, anche attraverso l'uso di
appropriate analisi del mercato e la cooperazione e lo scambio di
informazioni con le autorita' competenti degli altri Stati membri
dell'Unione europea;
e) tiene informata la Commissione europea dei risultati della
sorveglianza del mercato e, in particolare, informa la Commissione e
gli altri Stati membri dell'Unione europea dei provvedimenti di
ritiro dal mercato o di divieto di immissione sul mercato adottati e,
ogni quattro anni, trasmette alla Commissione una relazione in merito
alle attivita' di controllo dell'applicazione della normativa ed al
livello di conformita' all'interno del territorio nazionale.
Art. 11
Supporto dell'ENEA all'attivita' di vigilanza
1. L'ENEA, Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e
lo sviluppo economico sostenibile, fornisce supporto tecnico al
Ministero dello sviluppo economico ai fini dello svolgimento delle
funzioni di vigilanza ad esso assegnate. Per tali finalita', il
suddetto ente provvede con le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente.
2. Il Ministero dello sviluppo economico si avvale, in particolare,
dell'apporto e delle competenze dell'ENEA per l'esame delle
risultanze emerse nei controlli di cui all'articolo 12 e si puo'
avvalere dell'apporto dei laboratori dell'ENEA per l'effettuazione
delle prove necessarie nell'ambito delle attivita' di vigilanza.
Art. 12
Controlli e poteri inerenti l'attivita' di vigilanza
1. Il Ministero dello sviluppo economico, quando accerta con
riferimento al presente decreto e al pertinente atto delegato
applicabile al prodotto che l'etichetta prevista e' assente,
incompleta o inesatta, o che la scheda prevista e' assente o
incompleta o inesatta o non redatta in lingua italiana, o che la
documentazione tecnica e' incompleta o insufficiente per consentire
di valutare l'esattezza dei dati che figurano sull'etichetta o sulla
scheda, ordina al fornitore di far cessare l'infrazione entro un
termine perentorio non superiore a trenta giorni disponendo il
divieto temporaneo di immissione sul mercato, di commercializzazione
e di messa in servizio. Decorso inutilmente tale termine, vieta
definitivamente l'immissione sul mercato, la commercializzazione e la
messa in servizio del prodotto sul territorio nazionale e ne ordina
il ritiro e, se del caso, il richiamo.
2. Il Ministero dello sviluppo economico, quando accerta la
contemporanea mancanza dell'etichetta e della scheda o che la
documentazione tecnica e' assente o non e' tenuta a disposizione o
messa a disposizione entro i termini stabiliti dall'articolo 5, comma
5, dispone nei confronti del fornitore il divieto di immissione sul
mercato, di commercializzazione e di messa in servizio del prodotto,
ne ordina il ritiro e, se del caso, il richiamo.
3. Il Ministero dello sviluppo economico, quando accerta la
presenza sul prodotto di etichettature energetiche non autorizzate o
di simboli, marchi iscrizioni o etichette tali da indurre in errore o
ingenerare confusione negli utilizzatori finali per quanto riguarda
il consumo di energia o eventualmente di altre risorse essenziali
durante l'uso, ordina al fornitore di far cessare l'infrazione entro
un termine perentorio non superiore a trenta giorni disponendo il
divieto temporaneo di immissione sul mercato, di commercializzazione
e di messa in servizio. Decorso inutilmente tale termine, vieta
definitivamente l'immissione sul mercato, la commercializzazione e la
messa in servizio del prodotto sul territorio nazionale e ne ordina
il ritiro e, se del caso, il richiamo.
4. Le misure di cui ai commi da 1 a 3 sono adottate con
provvedimento motivato e notificato all'interessato con l'indicazione
dei mezzi di impugnativa e del termine entro cui e' possibile
ricorrere. I costi relativi sono a carico dei fornitori e, ove cio'
non sia in tutto o in parte possibile, a carico dei distributori.
Art. 13
Sanzioni
1. Salvo che il fatto costituisca reato, sono soggetti alle
seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
a) da 4.000 a 40.000 euro, il fornitore che non ottempera ai
provvedimenti adottati dal Ministero dello sviluppo economico ai
sensi dell'articolo 12, commi da 1 a 3;
b) da 3.000 a 30.000 euro, il fornitore che immette sul mercato,
commercializza o mette in servizio prodotti privi dell'etichetta o
della scheda prescritta o la cui documentazione tecnica non e' tenuta
a disposizione o non e' messa a disposizione entro i termini
stabiliti;
c) da 2.000 a 20.000 euro, il fornitore che immette sul mercato,
commercializza o mette in servizio prodotti con etichetta incompleta
o inesatta, o prodotti con scheda incompleta o inesatta o con
documentazione tecnica incompleta o insufficiente per consentire di
valutare l'esattezza dei dati che figurano sull'etichetta o sulla
scheda, ovvero prodotti con etichette non autorizzate o prodotti sui
quali sono apposti simboli, marchi iscrizioni o etichette tali da
indurre in errore o ingenerare confusione negli utilizzatori finali
per quanto riguarda il consumo di energia o eventualmente di altre
risorse essenziali durante l'uso;
d) da 1.000 a 10.000 euro, il distributore che espone prodotti
privi di etichetta oppure prodotti privi della prevista scheda;
e) da 500 a 5.000 euro, il distributore che espone prodotti con
etichetta posta in maniera non visibile e leggibile, oppure prodotti
sui quali non e' apposta la prevista scheda o per i quali tale scheda
non e' redatta in lingua italiana, o prodotti con etichetta
energetica non autorizzata o sui quali sono apposti simboli, marchi
iscrizioni o etichette tali da indurre in errore o ingenerare
confusione negli utilizzatori finali per quanto riguarda il consumo
di energia o eventualmente di altre risorse essenziali durante l'uso.
2. Le sanzioni di cui al presente articolo sono irrogate dalla
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura
territorialmente competente ed al procedimento si applicano per
quanto compatibili con il presente decreto le disposizioni di cui
alla legge 24 novembre 1981, n. 689. Le somme derivanti da tali
sanzioni sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.
Art. 14
Abrogazioni
1. Sono o restano abrogati:
a) il decreto del Presidente della Repubblica 9 marzo 1998, n.
107, recante norme per l'attuazione della direttiva 92/75/CEE del
Consiglio, del 22 settembre 1992, concernente l'indicazione del
consumo di energia e di altre risorse degli apparecchi domestici,
mediante l'etichettatura ed informazioni uniformi relative ai
prodotti;
b) il decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982, n.
783, di attuazione della direttiva, 79/530/CEE del Consiglio, del 14
maggio 1979, relativa all'informazione, mediante etichettatura, sul
consumo di energia degli apparecchi domestici;
c) l'articolo 23 della legge 29 maggio 1982, n. 308,
sull'etichettatura degli apparecchi di riscaldamento;
d) il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982,
n.784, di attuazione della direttiva (CEE) n. 79/531 relativa alla
applicazione ai forni elettrici della direttiva (CEE) n. 79/530
concernente l'informazione, mediante etichettatura, sul consumo degli
apparecchi domestici;
e) i seguenti provvedimenti attuativi della direttiva 94/2/CE
della Commissione, del 21 gennaio 1994, che stabilisce modalita' di
applicazione della direttiva 92/75/CEE del 22 settembre 1992 per
quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo di energia dei
frigoriferi elettrodomestici, dei congelatori elettrodomestici e
delle relative combinazioni:
1) il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato 2 aprile 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 104 del 7 maggio 1998;
2) gli articoli 7 e 8 del decreto del Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato 7 ottobre 1998, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 248 del 23 ottobre
1998;
3) il decreto del Ministro delle attivita' produttive 21
settembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 229 del 1° ottobre 2005;
f) limitatamente alle disposizioni relative alle lavatrici per
uso domestico, gli allegati I-a, II-a, III-a e IV-a del decreto del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 7 ottobre
1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 248 del 23 ottobre 1998, recante norme per l'attuazione delle
direttive 96/89/CE della Commissione del 17 dicembre 1996, che
modifica la direttiva 95/12/CE della Commissione del 23 maggio 1995,
95/13/CE della Commissione del 23 maggio 1995 e 96/60/CE del
Consiglio del 19 settembre 1996, che stabiliscono modalita' di
applicazione della direttiva 92/75/CEE del 22 settembre 1992 per
quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo di energia
rispettivamente delle lavatrici, delle asciugabiancheria e delle
lavasciuga ad uso domestico;
g) il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato 10 novembre 1999, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 269 del 16 novembre 1999,
recante modalita' di applicazione della etichettatura energetica alle
lavastoviglie ad uso domestico, in conformita' alle direttive
comunitarie 92/75/CE e 97/17/CE.
2. Per effetto dell'applicazione delle corrispondenti disposizioni
del regolamento delegato della Commissione (CE) n. 626/2011 del 4
maggio 2011, che integra la direttiva 2010/30/UE per quanto riguarda
l'etichettatura indicante il consumo di energia dei condizionatori
d'aria, e' abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 2013, il decreto del
Ministro delle attivita' produttive 2 gennaio 2003, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 23 del 29 gennaio
2003, recante attuazione della direttiva 2002/31/CE del 22 marzo
2002, che stabilisce modalita' di applicazione della direttiva
92/75/CEE del 22 settembre 1992 per quanto riguarda l'etichettatura
indicante il consumo di energia dei condizionatori d'aria per uso
domestico.
Art. 15
Invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti
previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 16
Disposizione transitoria ed entrata in vigore
1. I prodotti conformi alle disposizioni abrogate ai sensi
dell'articolo 14 o per effetto dell'entrata in vigore di ulteriori
atti delegati, purche' immessi sul mercato anteriormente a tale
abrogazione o alla data a tal fine indicata negli atti delegati,
possono continuare ad essere commercializzati nel rispetto delle
relative prescrizioni, salvo le eventuali diverse indicazioni dei
pertinenti atti delegati.
2. Le disposizioni abrogate ai sensi dell'articolo 14, comma 1,
lettere a), b) e c), continuano transitoriamente ad essere applicate
per i prodotti gia' soggetti in base a tali norme ad obblighi di
etichettatura per i quali non sono ancora applicabili atti delegati.
3. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 28 giugno 2012
NAPOLITANO
Monti, Presidente del Consiglio dei
Ministri e Ministro dell'economia e
delle finanze
Moavero Milanesi, Ministro per gli
affari europei
Passera, Ministro dello sviluppo
economico
Terzi di Sant'Agata, Ministro degli
affari esteri
Severino, Ministro della giustizia
Visto, il Guardasigilli: Severino