IRES premiale: cosa prevedono le disposizioni attuative?
A distanza di otto mesi dal varo dell’IRES premiale ad opera della Manovra 2025, il Ministero dell’economia e finanze (MEF) ha pubblicato le disposizioni attuative per fruire di quella tassazione al 20% (invece che al canonico 24%) prevista per le imprese che investono una parte degli utili in beni Transizione 4.0 e 5.0, assicurando anche un aumento dell’occupazione.
Manovra: cosa prevede la Legge di bilancio 2025?
Una misura che, secondo le stime del governo presenti nella relazione illustrativa della Manovra, potrebbe arrivare ad avere un bacino di 18mila potenziali beneficiari e generare un impatto sull'occupazione per oltre 100mila assunzioni.
Nonostante l'interesse suscitato, per la sua fattiva operatività erano finora mancate all’appello le disposizioni attuative. Uno stallo che si è risolto con la pubblicazione del decreto attuativo dell’8 agosto 2025 che definisce i dettagli della misura, fornendo alle aziende, a cominciare da quelle del settore manifatturiero, le regole precise per poter usufruire dell’agevolazione, anche mediante la fornitura di esempi di calcoli.
Come funziona l’IRES premiale 2025?
Introdotta dalla Manovra 2025, la mini IRES prevede la riduzione dell’aliquota IRES dal 24% al 20% - per il solo periodo d’imposta 2025 - per quelle imprese che accontonino parte degli utili ed effettuino investimenti in beni 4.0 e 5.0.
Più nello specifico, a beneficiare dell’IRES premiale possono essere i soggetti previsti dall’articolo 73 del TUIR e cioè:
- le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le società di mutua assicurazione, nonché le società europee di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001 e le società cooperative europee di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003 residenti nel territorio dello Stato (art. 73, comma ,1 lettera a));
- gli enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali (art. 73, comma ,1 lettera b));
- le società e gli enti di ogni tipo, compresi i trust, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato (art. 73, comma ,1 lettera d)).
L’accesso alla mini IRES può avvenire, però, solo qualora ricorrano cumulativamente le seguenti condizioni:
- l’accantonamento ad apposita riserva di una quota minima pari all’80% degli utili dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2024;
- la destinazione di una quota pari ad almeno il 30% di tali utili accantonati e, comunque, non inferiore al 24% degli utili dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2023 (di ammontare non inferiore, in ogni caso, a 20 mila euro), a investimenti nell’acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, indicati negli allegati A e B alla legge n. 232 del 2016 (investimenti beni strumentali Transizione 4.0) e nell’articolo 38 del decreto-legge n. 19 del 2024 (investimenti beni strumentali Transizione 5.0), che siano effettuati tra la data di entrata in vigore della legge di bilancio e la scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024.
A tali condizioni se ne aggiungono poi altre relative agli aspetti occupazionali. Per poter accedere all’IRES premiale, infatti, è anzitutto richiesto che nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 :
- il numero di unità lavorative per anno (ULA) non sia diminuito rispetto alla media del triennio precedente;
- siano effettuate nuove assunzioni di lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato in misura tale da garantire un incremento occupazionale di almeno l’1% del numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupato nel periodo d’imposta precedente (ovvero quello in corso al 31 dicembre 2024) e, comunque, in misura non inferiore a una nuova assunzione.
Inoltre è necessario che l’impresa non abbia fatto ricorso all’istituto della cassa integrazione guadagni nell’esercizio in corso al 31 dicembre 2024 o in quello successivo, ad eccezione del caso in cui l’integrazione salariale ordinaria sia stata corrisposta in presenza di situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all’impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali.
La disciplina norma anche i casi di decadenza dall’agevolazione della mini IRES. Da un lato, infatti, qualora l'impresa distribuisca la quota di utile accantonata entro il secondo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024, sarà tenuta a riversare l’agevolazione. Il secondo caso di decadenza sussiste, invece, in caso di dismissione, cessione a terzi, destinazione a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ovvero destinazione stabilmente a strutture produttive localizzate all’estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, dei beni oggetto di investimento entro il quinto periodo d’imposta successivo a quello nel quale è stato realizzato l’investimento.
Novità: il decreto attuativo dell’IRES premiale
Ulteriori informazioni in merito all’IRES ridotta sono arrivate con il decreto del MEF dell’8 agosto 2025 che ha disciplinato l’attuazione della misura.
Tra le indicazioni più rilevanti, vi sono senza dubbio quelle relative agli investimenti. Come già accennato, infatti, gli utili accantonati devono essere reinvestiti in piani coerenti con Transizione 4.0 e 5.0. A seconda del perimetro di investimenti, cambiano però i requisiti richiesti.
Nel caso di beni materiali e immateriali previsti dagli allegati A e B della legge su Transizione 4.0, infatti, l’unico vincolo previsto dal decreto attuativo è l’interconnessione dei beni al sistema di gestione della produzione, che deve essere mantenuta per più della metà del periodo di sorveglianza di cinque anni.
Nel caso, invece, gli investimenti rientrino nel perimetro di Transizione 5.0 - essendo quindi orientati anche sul fronte dell'efficienza energetica - in questo caso il decreto MEF dell’8 agosto 2025 prevede degli ulteriori requisiti. Oltre alla sussistenza della condizione dell’interconnessione, infatti, nel periodo d’imposta successivo a quello di entrata in funzione del bene, l’impresa deve conseguire - rispetto al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024 - una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale, cui si riferisce il progetto di innovazione, non inferiore al 3% o, in alternativa, una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento non inferiore al 5%.
Un altro chiarimento molto rilevante riguarda poi il cumulo dell’IRES premiale con altre agevolazioni. Dal momento che questo incentivo può essere, infatti, cumulato con altre agevolazioni - in primis i tax credit 4.0 e 5.0 - il decreto attuativo dell’8 agosto 2025 detta dei paletti. In particolare, viene stabilito che il beneficio della riduzione dell’aliquota IRES - identificabile con il valore che assume il decremento del “teorico” debito tributario IRES, in considerazione della riduzione di quattro punti percentuali dell’aliquota di cui all’articolo 77 del TUIR - spetta nei limiti del costo sostenuto rimasto a carico dell’impresa per gli investimenti rilevanti.
Infine tra gli altri ambiti coperti dal decreto MEF dell’8 agosto 2025 si segnalano quelli in materia di consolidato fiscale, trasparenza fiscale, oppure in caso di operazioni di riorganizzazione aziendale, solo per citarne alcuni.
Per maggiori informazioni, consulta la scheda di sintesi della misura
Il governo punta a rendere strutturale l’IRES premiale?
Come già accennato, allo stato attuale l’IRES premiale è prevista solo per il 2025. Tuttavia vale la pena ricordare che a inizio anno il viceministro all’Economia, Maurizio Leo, aveva accennato alla possibilità di estendere la vita dell’incentivo.
Era il 16 gennaio, infatti, quando Leo - intervenendo al convegno “L’anno che verrà. La manovra finanziaria e la professione”, organizzato dall’Associazione nazionale commercialisti (ANC) - aveva affermato che “la riduzione dell’aliquota IRES per chi investe in beni strumentali all’attività d’impresa è uno dei principi della legge delega e va nella direzione di una riduzione strutturale della pressione fiscale su contribuenti e imprese”, sempre però “nel pieno rispetto dei saldi di finanza pubblica” ha sottolineato il viceministro.
Per fare ciò, quindi, “il percorso da seguire - aveva aggiunto il viceministro - è lo stesso adottato da questo governo per la riduzione delle aliquote Irpef da quattro a tre, ora reso strutturale con l’ultima legge di Bilancio, il taglio del cuneo fiscale, trasformato in una detrazione ma anche questo diventato permanente, così come la maxi deduzione al 120% per le nuove assunzioni a tempo indeterminato, diventato triennale”.
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