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L'Agenzia delle Entrate pubblica i codici tributo dell’IRES premiale

 

Foto di Tech Daily da UnsplashLa pubblicazione dei codici tributo permette la fruizione dell’IRES premiale, la misura varata dalla Manovra 2025 che prevede una tassazione al 20% (invece che al canonico 24%) per le imprese che investono una parte degli utili in beni Transizione 4.0 e 5.0, assicurando anche un aumento dell’occupazione.

Manovra: cosa prevede la Legge di bilancio 2025?

Grazie all'istituzione dei codici tributo, per le imprese è infatti possibile procedere con il versamento dell’IRES ridotta.

Gli aggiornamenti relativi all’IRES premiale arrivano negli stessi giorni in cui il governo ha approvato il disegno di legge di bilancio 2026 al cui interno - stando almeno alla bozza di manovra 2026 in circolazione in queste ore - non compare la proroga dell’IRES premiale, nonostante negli ultimi mesi fossero circolate voci, invece, sul suo rifinanziamento.

Come funziona l’IRES premiale 2025?

Introdotta dalla Manovra 2025, la mini IRES prevede la riduzione dell’aliquota IRES dal 24% al 20% - per il solo periodo d’imposta 2025 - per quelle imprese che accontonino parte degli utili ed effettuino investimenti in beni 4.0 e 5.0.

Più nello specifico, a beneficiare dell’IRES premiale possono essere i soggetti previsti dall’articolo 73 del TUIR e cioè:  

  • le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le società di mutua assicurazione, nonché le società europee di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001 e le società cooperative europee di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003 residenti nel territorio dello Stato (art. 73, comma ,1 lettera a));  
  • gli enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali (art. 73, comma ,1 lettera b));  
  • le società e gli enti di ogni tipo, compresi i trust, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato (art. 73, comma ,1 lettera d)). 

L’accesso alla mini IRES può avvenire, però, solo qualora ricorrano cumulativamente le seguenti condizioni:  

  • l’accantonamento ad apposita riserva di una quota minima pari all’80% degli utili dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2024;  
  • la destinazione di una quota pari ad almeno il 30% di tali utili accantonati e, comunque, non inferiore al 24% degli utili dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2023 (di ammontare non inferiore, in ogni caso, a 20 mila euro), a investimenti nell’acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, indicati negli allegati A e B alla legge n. 232 del 2016 (investimenti beni strumentali Transizione 4.0) e nell’articolo 38 del decreto-legge n. 19 del 2024 (investimenti beni strumentali Transizione 5.0), che siano effettuati tra la data di entrata in vigore della legge di bilancio e la scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024. 

A tali condizioni se ne aggiungono poi altre relative agli aspetti occupazionali. Per poter accedere all’IRES premiale, infatti, è anzitutto richiesto che nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 :  

  • il numero di unità lavorative per anno (ULA) non sia diminuito rispetto alla media del triennio precedente;  
  • siano effettuate nuove assunzioni di lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato in misura tale da garantire un incremento occupazionale di almeno l’1% del numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupato nel periodo d’imposta precedente (ovvero quello in corso al 31 dicembre 2024) e, comunque, in misura non inferiore a una nuova assunzione.

Inoltre è necessario che l’impresa non abbia fatto ricorso all’istituto della cassa integrazione guadagni nell’esercizio in corso al 31 dicembre 2024 o in quello successivo, ad eccezione del caso in cui l’integrazione salariale ordinaria sia stata corrisposta in presenza di situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all’impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali.  

La disciplina norma anche i casi di decadenza dall’agevolazione della mini IRES. Da un lato, infatti, qualora l'impresa distribuisca la quota di utile accantonata entro il secondo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024, sarà tenuta a riversare l’agevolazione. Il secondo caso di decadenza sussiste, invece, in caso di dismissione, cessione a terzi, destinazione a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ovvero destinazione stabilmente a strutture produttive localizzate all’estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, dei beni oggetto di investimento entro il quinto periodo d’imposta successivo a quello nel quale è stato realizzato l’investimento. 

Il decreto attuativo dell’IRES premiale

Ulteriori informazioni in merito all’IRES ridotta sono arrivate con il decreto del MEF dell’8 agosto 2025 che ha disciplinato l’attuazione della misura. 

Tra le indicazioni più rilevanti, vi sono senza dubbio quelle relative agli investimenti. Come già accennato, infatti, gli utili accantonati devono essere reinvestiti in piani coerenti con Transizione 4.0 e 5.0. A seconda del perimetro di investimenti, cambiano però i requisiti richiesti. 

Nel caso di beni materiali e immateriali previsti dagli allegati A e B della legge su Transizione 4.0, infatti, l’unico vincolo previsto dal decreto attuativo è l’interconnessione dei beni al sistema di gestione della produzione, che deve essere mantenuta per più della metà del periodo di sorveglianza di cinque anni.

Nel caso, invece, gli investimenti rientrino nel perimetro di Transizione 5.0 - essendo quindi orientati anche sul fronte dell'efficienza energetica - in questo caso il decreto MEF dell’8 agosto 2025 prevede degli ulteriori requisiti. Oltre alla sussistenza della condizione dell’interconnessione, infatti, nel periodo d’imposta successivo a quello di entrata in funzione del bene, l’impresa deve conseguire - rispetto al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024 - una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale, cui si riferisce il progetto di innovazione, non inferiore al 3% o, in alternativa, una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento non inferiore al 5%.

Un altro chiarimento molto rilevante riguarda poi il cumulo dell’IRES premiale con altre agevolazioni. Dal momento che questo incentivo può essere, infatti, cumulato con altre agevolazioni - in primis i tax credit 4.0 e 5.0 - il decreto attuativo dell’8 agosto 2025 detta dei paletti. In particolare, viene stabilito che il beneficio della riduzione dell’aliquota IRES - identificabile con il valore che assume il decremento del “teorico” debito tributario IRES, in considerazione della riduzione di quattro punti percentuali dell’aliquota di cui all’articolo 77 del TUIR - spetta nei limiti del costo sostenuto rimasto a carico dell’impresa per gli investimenti rilevanti. 

Infine tra gli altri ambiti coperti dal decreto MEF dell’8 agosto 2025 si segnalano quelli in materia di consolidato fiscale, trasparenza fiscale, oppure in caso di operazioni di riorganizzazione aziendale, solo per citarne alcuni.

Novità: i codici tributo dell’IRES premiale

L’ultima novità in termini di tempo sull’IRES ridotta è arrivata dall’Agenzia delle entrate con la pubblicazione della Risoluzione n. 57 del 17 ottobre 2025 che ha approvato i codici tributo, consentendo così a imprese ed enti pubblici di effettuare correttamente i versamenti dell’imposta agevolata.

Più nello specifico, in caso di versamento con F24 i nuovi codici tributo che devono essere utilizzati sono:

  • 2048 – “IRES - articolo 1, commi da 436 a 444, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 - Acconto seconda rata o in unica soluzione”;
  • 2049 – “IRES - articolo 1, commi da 436 a 444, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 - Saldo”.

A tal proposito, il Fisco sottolinea che gli identificativi devono essere inseriti nella sezione “Erario”, con l’indicazione dell’anno d’imposta nel campo “Anno di riferimento” (formato AAAA). Inoltre, in caso di versamento rateale del saldo (codice 2049), l’Agenzia spiega che il campo “rateazione/Regione/Prov./mese rif.” deve essere compilato nel formato “NNRR” dove “NN” rappresenta il numero della rata in pagamento ed “RR” il numero complessivo delle rate; per il pagamento in unica soluzione, va indicato “0101”.

Per quanto concerne invece gli enti pubblici, essi dovranno indicare nel modello F24 Ep i codici tributo:

  • 204E – Acconto seconda rata o in unica soluzione;
  • 205E – Saldo;

Entrambi trovano posto nella sezione “Erario” (valore F).

L’Agenzia inoltre specifica che il campo “riferimento A” è utilizzato solo per il codice 205E, per indicare la rateazione (“NNRR”) o “0101” in caso di pagamento unico. Il campo “riferimento B”, invece, riporta l’anno d’imposta (formato AAAA). Infine i campi “codice” ed “estremi identificativi” non devono essere valorizzati.

Per maggiori informazioni, consulta la scheda di sintesi della misura

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