Energy Release 2.0: arriva l’ok della Commissione UE, un sollievo per le imprese energivore
La Commissione europea ha trasmesso la lettera che accoglie positivamente la misura Energy Release 2.0, il meccanismo con cui il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) favorisce l’installazione di nuova capacità di generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili pensato per le imprese energivore.
Energivore, ecco il decreto che "spinge" le rinnovabili
Il dicastero guidato da Pichetto e, soprattutto, le imprese energivore che hanno investito nella misura, erano in attesa della “comfort letter” dell’Esecutivo UE, che conferma la compatibilità dell’Energy Release 2.0 con le regole del mercato interno e con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato.
Con la conferma di Bruxelles, MASE e Gestore dei Servizi Energetici (GSE) possono ora procedere con l’attuazione della procedura, ovvero con la pubblicazione della graduatoria del bando che si è chiuso lo scorso 3 marzo.
“Il sostegno ai grandi consumatori elettrici non è un privilegio, ma uno strumento per difendere l’occupazione, rafforzare le filiere strategiche e attrarre investimenti. Con questo provvedimento diamo una risposta concreta e sostenibile all’esigenza di prezzi dell’energia più stabili, vincolando l’aiuto pubblico a un impegno industriale e ambientale chiaro: restituire quanto ricevuto con nuova energia pulita. Ringrazio la Commissione Europea per il confronto leale e costruttivo, e tutti i tecnici del Ministero per il lavoro svolto. È una misura che guarda al futuro e rappresenta un esempio di buona collaborazione tra istituzioni nazionali ed europee”, ha dichiarato il ministro Gilberto Pichetto.
Il provvedimento si articola in due fasi: una prima di sostegno tramite fornitura di elettricità a prezzo calmierato, 65 euro al MWh, e una seconda fase che prevede l’obbligo, per i beneficiari, direttamente o tramite terzi, di restituire integralmente il vantaggio ricevuto attraverso la costruzione o il finanziamento di nuova capacità da fonti rinnovabili.
L'obiettivo del meccanismo, dunque, è di spingere le imprese energivore a produrre autonomamente da fonti rinnovabili attraverso un sistema di anticipazione di energia nella disponibilità del GSE e con successiva restituzione.
Il bando Energy Release 2.0 aggiornato
La Lettera della Commissione europea arrivata oggi pomeriggio riguarda il bando Energy Release 2.0 così come aggiornato dalla comunicazione del 6 febbraio scorso che ha modificato alcuni contenuti dell’avviso pubblicato dal GSE il 14 novembre 2024. In questo modo il bando punta a disciplinare l’assegnazione dell’energia elettrica nella disponibilità del GSE nell'ambito dell’Energy Release 2.0.
Più in dettaglio, il provvedimento determina:
- il volume di energia elettrica nella disponibilità del GSE nei limiti della produzione attesa;
- il profilo di cessione contrattuale dell'energia per quanto riguarda l'anticipazione da parte del GSE;
- il prezzo di cessione;
- le modalità di accesso dei clienti finali energivori;
- i criteri per la determinazione della nuova capacità di generazione da fonti rinnovabili che deve essere realizzata, anche tramite terzi;
- gli schemi dei contratti.
A metà novembre, insieme alla pubblicazione del bando, il GSE ha attivato il portale E-Release attraverso il quale è possibile presentare la manifestazione di interesse. Questa piattaforma inizialmente sarebbe dovuta rimanere operativa fino al 13 gennaio, termine successivamente rinviato al 14 febbraio, e, infine, al 3 marzo 2025.
Con l’aggiornamento del bando dello scorso febbraio, inoltre, al fine di garantire la massima partecipazione alla misura, il MASE ha ampliato il perimetro dei soggetti ammissibili, per cui è stata consentita la partecipazione alla procedura di assegnazione ai soggetti iscritti “o che abbiano presentato richiesta d’inserimento negli elenchi delle imprese a forte consumo di energia elettrica (cioè le energivore) relativi agli anni 2024 e 2025, pubblicati sul sito della Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (CSEA) il 18 gennaio 2025”. Nel caso in cui l’impresa sia presente nell’elenco di entrambe le annualità, ai fini dell’individuazione dei consumi rilevanti è considerato il valore di consumo massimo tra quelli utilizzati per l’iscrizione agli elenchi. Pertanto, entro il 3 marzo 2025 i soggetti candidati hanno potuto rettificare il valore dell’energia richiesta in anticipazione (espresso in MWh/annui) indicato nell’ambito delle manifestazioni di interesse inviate.
Una terza modifica introdotta con l’aggiornamento del bando Energy Release 2.0 riguarda l’incremento del quantitativo di energia nella disponibilità del GSE assegnabile nell’ambito della misura, che è pari a 24 TWh/annui.
Novità: la comfort letter della Commissione UE sull’Energy Release 2.0
L’approvazione dell’Energy Release 2.0 da parte della Commissione è una boccata d’ossigeno per le imprese energivore che hanno partecipato al bando perché ora, finalmente, il GSE può procedere con la pubblicazione della graduatoria definitiva e, successivamente, con l’attuazione delle misure previste.
Con l’ok dell’Esecutivo europeo - si legge nella nota sul sito del MASE - la misura non ha subito quasi nessuna variazione, ad eccezione dell’introduzione della facoltà offerta agli energivori di trasferire l’impegno alla restituzione e alla realizzazione della nuova capacità a soggetti terzi individuati tramite una apposita asta da parte del GSE.
La guida GSE per accedere al portale Energy Release 2.0
Prima dell'aggiornamento del bando di febbraio, il GSE aveva pubblicato anche un vademecum per l’utilizzo del portale dedicato al sistema Energy Release 2.0. Si tratta in pratica di una guida rivolta ai clienti finali energivori, ovvero alle imprese iscritte o che risultano in fase di istruttoria nell’elenco delle aziende a forte consumo di energia elettrica istituito presso la Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (CSEA) relativamente all’anno 2024. In particolare, il documento fornisce alla categoria di imprese interessata da Energy Release 2.0 indicazioni utili per il corretto accesso all'"Area Clienti GSE" e per l'inserimento dei dati (ad esempio quelli anagrafici o i dati bancari) in fase di registrazione sul portale "E-Release".
Rinnovabili, le imprese energivore potranno chiedere un'anticipazione al GSE
Il meccanismo prevede che "i clienti finali energivori interessati hanno la facoltà di richiedere al GSE l'anticipazione, per un periodo di trentasei mesi, di una quota parte delle quantità di energia elettrica rinnovabile e delle relative garanzie di origine ad un prezzo di cessione definito dal GSE, da restituire in un periodo di venti anni a decorrere dall'entrata in esercizio degli impianti".
La nuova capacità dovrà avere una potenza complessiva pari almeno al doppio di quella corrispondente all’energia elettrica oggetto di restituzione e dovrà essere realizzata mediante nuovi impianti fotovoltaici, eolici e idroelettrici di potenza minima pari a 200 kW ciascuno; oppure sarà possibile effettuare interventi di potenziamento/rifacimento degli impianti che consentano un incremento di capacità di almeno a 200 kW.
Energivore, il contratto a due vie con il GSE
L'anticipazione e la restituzione dell'energia elettrica devono avvenire "attraverso contratti per differenza a due vie, stipulati tra il GSE e i clienti finali energivori o soggetti terzi interessati, sulla base del medesimo prezzo di cessione, definito dal GSE tenuto conto del costo efficiente medio di produzione di energia rinnovabile da impianti di dimensione di scala efficiente che utilizzano tecnologie mature competitive".
Che cos'è il contratto di anticipazione
Il contratto di anticipazione prevede l’obbligo dell'azienda - o adesso anche di un soggetto terzo individuato tramite apposita asta del GSE - di realizzare la nuova capacità di generazione da fonti rinnovabili, assicurandone l’entrata in esercizio entro quaranta mesi successivi alla data di sottoscrizione del contratto di anticipazione.
Nel contratto sono definite le modalità e le tempistiche in base alle quali il GSE calcola, per un periodo di trentasei mesi, in relazione al volume di energia elettrica assegnato, la differenza tra il prezzo di cessione e il prezzo medio mensile di vendita sul mercato organizzato dell’energia elettrica, e provvede, nel caso in cui la suddetta differenza sia negativa, ad erogare il relativo importo al cliente finale ovvero, nel caso in cui la differenza stessa risulti positiva, a conguagliare.
Entro 40 mesi l'azienda dovrà sottoscrivere il contratto di restituzione contenente il divieto di cessione ad altri soggetti del contratto di anticipazione e la facoltà di recesso, fermo restando l’obbligo di restituzione dei benefici goduti.
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