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Incentivo autoimprenditorialità: INPS, nuove regole di pagamento dal 2026

INPS incentivo autoimprenditorialità - Foto di reallywellmadedesks da PixabayCon un nuovo messaggio l’INPS fa il punto sulle modifiche apportate dalla Manovra 2026 alle modalità di erogazione dell’incentivo all’autoimprenditorialità per i beneficiari della NASpI. 

Gli incentivi per le imprese nella Manovra 2026 

La Legge di Bilancio 2026 ha modificato la disciplina dell’incentivo all’autoimprenditorialità, così come specificato dall’INPS con il messaggio n. 1215 del 7 aprile 2026.

Vediamo nel dettaglio cosa cambia.

Incentivo autoimprenditorialità: INPS, dal 2026 nuove modalità di erogazione

Previsto dall’articolo 8 del decreto legislativo n. 22 del 4 marzo 2015, l’incentivo all’autoimprenditorialità è destinato al lavoratore che beneficia dell’indennità mensile di disoccupazione erogata dall’INPS (NASpI)

Il lavoratore beneficiario della NASpI può richiedere la liquidazione anticipata dell'importo complessivo dell'indennità di disoccupazione per avviare un’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o per la sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa dove il rapporto mutualistico riguardi la prestazione di attività lavorative da parte del socio.

La Manovra 2026 ha modificato le modalità di erogazione dell’incentivo eliminando il riferimento al pagamento in un'unica soluzione della NASpI.

Ne consegue che ora l’anticipazione della NASpI viene corrisposta in due rate: la prima rata, pari al 70% dell’importo complessivo, è erogata in fase di liquidazione della domanda di anticipazione della NASpI; la seconda rata, pari al restante 30%, è riconosciuta al termine del periodo teorico di durata della NASpI (e comunque non oltre sei mesi dalla domanda), previa verifica dell’assenza di una nuova occupazione subordinata e della titolarità di pensione diretta.

In caso di rioccupazione con lavoro subordinato o di accesso alla pensione diretta, la seconda rata non viene erogata e il beneficiario è tenuto alla restituzione dell’intera anticipazione già percepita. 

Nel caso di presentazione di domanda di assegno ordinario di invalidità, il lavoratore che ha già ricevuto la prima rata di anticipazione della NASpI deve scegliere tra una delle due prestazioni. Se si opta per l’assegno ordinario di invalidità, la seconda rata non viene erogata.  

Le nuove modalità di pagamento si applicano alle domande presentate dal 1° gennaio 2026.

Consulta il messaggio INPS n. 1215 del 7 aprile 2026