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Codice Appalti - ANAC, le azioni previste in caso di irregolarita'

Codice AppaltiEntra in vigore il 1° agosto il regolamento che definisce i poteri che l’ANAC potrà esercitare in caso di irregolarità individuate all’interno di bandi di gara e procedure di aggiudicazione. Il provvedimento dà attuazione al nuovo Codice Appalti.

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La delibera del 13 giugno 2018, recentemente pubblicata in Gazzetta ufficiale, attua il regolamento sull’esercizio dei poteri in capo all’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) in caso di irregolarità nei bandi di gara e nelle aggiudicazioni. 

Ricorso diretto

L’articolo 211 (comma 1-bis) del Codice Appalti (D.lgs 50-2016) attribuisce all’ANAC il potere di "agire in giudizio per l'impugnazione dei bandi e di altri provvedimenti relativi a contratti di rilevante impatto", emessi da qualsiasi stazione appaltante, qualora ritenga che essi violino la normativa. Si parla in questo caso di ricorso diretto

Sono considerati “contratti di rilevante impatto”, si legge nella delibera pubblicata in questi giorni in GURI, quelli: 

  • che riguardino, anche potenzialmente, un ampio numero di operatori; 
  • relativi ad interventi in occasione di grandi eventi di carattere sportivo, religioso, culturale o a contenuto economico, ad interventi disposti a seguito di calamità naturali, di interventi di realizzazione di grandi infrastrutture strategiche; 
  • riconducibili a fattispecie criminose, situazioni anomale o sintomatiche di condotte illecite da parte delle stazioni appaltanti; 
  • relativi ad opere, servizi o forniture aventi particolare impatto sull’ambiente, il paesaggio, i beni culturali, il territorio, la salute, la sicurezza pubblica o la difesa nazionale; 
  • aventi ad oggetto lavori di importo pari o superiore a 15 milioni di euro o servizi e/o forniture di importo pari o superiore a 25 milioni di euro

In questo caso, l’Autorità può impugnare: 

  • regolamenti e atti amministrativi di carattere generale, quali bandi, avvisi, sistemi di qualificazione degli operatori economici istituiti dagli enti aggiudicatori nei settori speciali, atti di programmazione, capitolati speciali di appalto, bandi-tipo adottati dalle stazioni appaltanti, atti d’indirizzo e direttive che stabiliscono modalità partecipative alle procedure di gara e condizioni contrattuali; 
  • provvedimenti quali delibere a contrarre, ammissioni ed esclusioni dell’operatore economico dalla gara, aggiudicazioni, validazioni e approvazioni della progettazione, nomine del RUP (Responsabile unico del procedimento), nomine della commissione giudicatrice, atti afferenti a rinnovo tacito, provvedimenti applicativi della clausola revisione prezzi e dell’adeguamento dei prezzi, autorizzazioni del Responsabile del procedimento e/o approvazioni di varianti o modifiche, affidamenti di lavori, servizi o forniture supplementari. 

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Ricorso previo parere motivato

Il comma 1-ter, invece, prevede per l’Autorità il potere di ricorso previo parere motivato.

In base a tale norma, nel caso in cui ritenga che una stazione appaltante abbia adottato un "provvedimento viziato da gravi violazioni del Codice", l’ANAC può emettere, entro 60 giorni dalla notizia della violazione, un parere motivato nel quale indica specificamente i vizi di legittimità riscontrati. 

Il parere viene trasmesso alla stazione appaltante, che deve conformarsi alla norma entro il termine stabilito dall'ANAC, comunque non superiore a 60 giorni dalla trasmissione. In caso contrario, l’ANAC può presentare ricorso entro i successivi 30 giorni al giudice amministrativo.

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In tal caso, si legge sulla delibera, sono considerate gravi violazioni

  • l'affidamento di contratti pubblici senza previa pubblicazione di bando o avviso nella Gazzetta ufficiale dell’UE o nella GURI, sul profilo di committente della stazione appaltante e sulla piattaforma digitale dei bandi di gara presso l’ANAC, qualora necessario;
  • l'affidamento mediante procedura diversa da quella aperta e ristretta fuori dai casi consentiti, e quando questo abbia determinato l’omissione di bando o avviso o l’irregolare utilizzo dell’avviso di pre-informazione;
  • l'atto relativo a rinnovo tacito dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture; 
  • la modifica sostanziale del contratto che avrebbe richiesto una nuova procedura di gara;
  • la mancata o illegittima esclusione di un concorrente nei casi previsti dal Codice; 
  • l'affidamento del contratto in presenza di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati UE,
  • la mancata risoluzione del contratto nei casi previsti dalla legge; 
  • la presenza, in un bando o un altro atto finalizzato a indire procedure ad evidenza pubblica, di clausole o misure ingiustificatamente restrittive della partecipazione e, più in generale, della concorrenza.

Gli atti impugnabili sono gli stessi stabiliti per il ricorso diretto.

Il regolamento entrerà in vigore il 1° agosto 2018.

> Consulta la delibera in GURI