Polizze catastrofali: in Gazzetta decreto-legge che conferma obbligo per grandi imprese dal 31 marzo
Con la pubblicazione del decreto-legge relativo alle polizze catastrofali in Gazzetta Ufficiale, si ufficializza a tutti gli effetti il calendario dell’obbligo di stipula dei contratti assicurativi a copertura dei danni legati a calamità naturali ed eventi catastrofali. Il 31 marzo è scattato per le grandi imprese, mentre le altre saranno coinvolte gradualmente nel corso dell’anno.
Inizialmente prevista per il 31 dicembre 2024, la data in cui far scattare l’obbligo di stipulare le polizze catastrofali era stata posticipata al 31 marzo 2025 dal decreto Milleproroghe.
Adesso, con il decreto-legge n. 39 del 31 marzo 2025 pubblicato in Gazzetta il giorno stesso, recante “Misure urgenti in materia di assicurazione dei rischi catastrofali”, il Governo ha stabilito un sistema graduale per l’introduzione dell’obbligo, in base alla dimensione delle aziende. Tale meccanismo permette, soprattutto alle imprese più piccole, di valutare con più calma i piani assicurativi a disposizione, ma ha anche effetti positivi sulle assicurazioni stesse.
La pubblicazione del decreto-legge contenente le date relative all’obbligo di stipula delle polizze catastrofali arriva a poco più di un mese dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale di un altro provvedimento, quello con le regole operative per la stipula delle polizze catastrofali. Si tratta del decreto n. 18 del 30 gennaio 2025 co-firmato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) e dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT), che è stato pubblicato in Guri lo scorso 27 febbraio ed è entrato in vigore il 14 marzo. Tale “Regolamento recante modalità attuative e operative degli schemi di assicurazione dei rischi catastrofali”, come vedremo di seguito, è previsto dall’articolo 1, comma 105, della Legge di Bilancio 2024.
Cosa dice la Legge di Bilancio 2024 sulle polizze catastrofali
Introdotta dalla Manovra 2024, la questione dell’obbligo di stipulare polizze catastrofali per le imprese di assicurazione è presente nella normativa italiana da poco meno di un anno. Come definito all’articolo 1 comma 101 di tale legge, “le imprese con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all’estero con una stabile organizzazione in Italia (escluse quelle agricole, ndr), sono tenute a stipulare, entro il 31 dicembre 2024, contratti assicurativi a copertura dei danni ai beni (…) direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale”, ovvero sismi, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni.
Tra i commi 101 e 112, la Legge di Bilancio 2024 prevede poi altre disposizioni sull’obbligo di stipulare polizze catastrofali per le imprese assicuratrici. Innanzitutto, la norma stabilisce che “le imprese di assicurazione possono offrire la copertura (assicurativa, ndr) sia assumendo direttamente l’intero rischio, sia in coassicurazione, sia in forma consortile mediante una pluralità di imprese”. In quest’ultimo caso, il consorzio deve essere registrato e approvato dall’IVASS (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni).
Se, nel testo della Legge di Bilancio 2024, l’obbligo per le assicurazioni era espresso esplicitamente, era invece più soft - se vogliamo - il sistema in capo alle imprese, per le quali non sarebbe dovuto sussistere un vero e proprio obbligo a stipulare le polizze catastrofali, quanto piuttosto una "forte" raccomandazione a farlo, dal momento che la mancanza di polizza potrebbe comportare il divieto di accesso ai contributi pubblici. Questo aspetto è ora superato dall’entrata in vigore del decreto legge appena pubblicato in Gazzetta, che approfondiremo più avanti.
Secondo la legge, inoltre, per soddisfare l’obbligo di assicurazione, il contratto può prevedere un eventuale scoperto o franchigia non superiore al 15% del danno e l’applicazione di premi proporzionali al rischio.
Qualora le imprese di assicurazione si rifiutino o eludano l’obbligo a contrarre la polizza, è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da 100mila a 500mila euro.
Infine, per contribuire all’efficace gestione del portafoglio gestito dalle compagnie assicurative per la copertura dei danni legati a calamità naturali e a eventi catastrofali, il gruppo assicurativo-finanziario direttamente controllato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) SACE è autorizzato “a concedere a condizioni di mercato, in favore degli assicuratori e riassicuratori del mercato privato, mediante apposita convenzione di riassicurazione, una copertura fino al 50% degli indennizzi e non superiore a 5.000 milioni di euro per l’anno 2024 e, per ciascuno degli anni 2025 e 2026, non superiore all’importo maggiore tra 5.000 milioni di euro e le risorse libere, al 31 dicembre dell’anno immediatamente precedente, non impiegate per il pagamento degli indennizzi nell’anno di riferimento” e disponibili sulla contabilità della sezione speciale del fondo a copertura delle garanzie istituito dal MEF nel 2020. Sulle obbligazioni di SACE “è accordata di diritto la garanzia dello Stato a prima richiesta e senza regresso” e, inoltre, per garantire la copertura del gruppo assicurativo-finanziario, la legge istituisce nell’ambito del già citato fondo a copertura delle garanzie, una sezione speciale con una dotazione iniziale di 5 miliardi di euro, alimentata anche con le risorse finanziarie versate periodicamente dalle imprese di assicurazione a SACE.
Cosa prevede il regolamento per le polizze assicurative obbligatorie
Il provvedimento, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 2025, disciplina le disposizioni della Legge di Bilancio 2024 relative all’obbligo di contrarre polizze catastrofali per le imprese assicuratrici, definendo le modalità attuative e operative degli schemi di assicurazione individuati dalla legge.
Fornite un po’ di informazioni di contesto - tra cui le definizioni puntuali degli eventi calamitosi e catastrofali, nonché dei soggetti coinvolti e altri concetti rilevanti - il provvedimento affronta anzitutto il tema della determinazione e dell’adeguamento periodico dei premi. In linea con quanto previsto dalla Legge di Bilancio 2024, “il premio è determinato in misura proporzionale al rischio, anche tenendo conto della ubicazione del rischio sul territorio e della vulnerabilità dei beni assicurati”. Per quanto riguarda l’adeguamento periodico, il regolamento prevede l’aggiornamento dei premi, anche in considerazione del principio di mutualità (ovvero il trasferimento di un rischio individuale su una collettività), con l’obiettivo di riflettere l’evoluzione dei valori economici e di conoscenza e modellazione del rischio.
Il provvedimento interviene anche sulla questione della capacità di assunzione del rischio da parte delle imprese assicuratrici. A tal proposito, viene stabilito che le assicurazioni autorizzate in Italia nell’ambito del sistema di gestione dei rischi definiscano la propensione al rischio in coerenza con il proprio fabbisogno di solvibilità globale, fissando i relativi limiti di tolleranza al rischio, che vanno poi aggiornati almeno annualmente. Le imprese che superano il limite cessano l’assunzione di ulteriori rischi nell’intero territorio nazionale, informando tempestivamente l’IVASS (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni).
Per quanto concerne l’entità di danno indennizzabile a carico dell’assicurato, il regolamento sulle polizze catastrofali, in linea con quanto previsto dall’articolo 1 comma 104 della Legge di Bilancio 2024, prevede due casistiche. Per le polizze assicurative per somme assicurate fino a 30 milioni di euro, si può prevedere, se concordato tra le parti, uno scoperto che non superi il 15% dell'importo del danno indennizzabile. In questo caso, la parte di danno corrispondente a tale percentuale resta a carico dell’assicurato. Nel caso delle polizze con una somma assicurata superiore a 30 milioni di euro o per le grandi imprese, invece, la percentuale del danno che rimane a carico dell’assicurato sarà determinata attraverso una negoziazione libera tra le parti, pur rispettando l'obbligo di una copertura assicurativa adeguata. In pratica, in questi casi, le condizioni specifiche sono frutto di un accordo diretto tra le aziende, che definiscono insieme la parte di rischio da assumersi.
Rispetto ai massimali e ai limiti di indennizzo applicabili alle polizze assicurative, il decreto stabilisce un quadro chiaro e flessibile, al fine di garantire una copertura adeguata alle diverse esigenze delle imprese. Le disposizioni prevedono che, se concordato tra le parti, vengano rispettati specifici criteri per determinare l’importo massimo risarcibile in caso di danno. In particolare, per le polizze con una somma assicurata fino a 1 milione di euro, il limite di indennizzo corrisponderà esattamente all’importo della somma assicurata. Per le polizze che coprono somme comprese tra 1 milione e 30 milioni di euro, invece, il limite di risarcimento non potrà essere inferiore al 70% della somma assicurata. Per quanto riguarda, infine, le polizze che superano i 30 milioni di euro o quelle destinate alle grandi imprese, la determinazione di massimali e limiti di indennizzo sarà lasciata alla libera negoziazione tra le parti, che avranno così la possibilità di concordare le condizioni più adatte alle loro specifiche necessità.
In questo ambito, un aspetto rilevante riguarda anche la copertura assicurativa per i terreni, che dovrà essere prestata nella forma del "primo rischio assoluto". In sostanza, in questo caso la copertura sarà limitata al massimale o al limite di indennizzo concordato, proporzionale alla superficie del terreno assicurato.
Sempre rispetto al tema dei massimali e dei limiti di indennizzo, relativamente alle polizze collettive, anche quelle stipulate tramite convenzioni, il provvedimento stabilisce che le assicurazioni individuino classi di rischio, per applicare massimali differenziati a seconda delle necessità di copertura specifiche di ciascun gruppo o settore.
Inoltre, relativamente alle tempistiche a disposizione delle imprese di assicurazione per adeguare i testi delle polizze alle disposizioni di legge, il provvedimento stabilisce che questa operazione avvenga entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del decreto stesso. Come già accennato, dunque, il giorno da cui scatta l'obbligo per le (grandi) imprese è il 31 marzo 2025.
Polizze catastrofali: come funziona la Riassicurazione di SACE
Infine tra le disposizioni previste dal nuovo regolamento, vi è anche l’approvazione della “convenzione di riassicurazione” da parte di SACE, prevista dalla Legge di Bilancio 2024.
Al fine di contribuire alla efficace gestione del portafoglio delle compagnie assicurative, infatti, il governo ha chiamato in campo anche SACE prevedendo la concessione di una garanzia in forma di riassicurazione a condizioni di mercato, a copertura degli indennizzi fino al 50% per un importo complessivo non superiore al plafond stabilito dalla Manovra stessa, che per l’anno in corso (il 2025) è pari a 5 miliardi di euro.
In questo modo le imprese di assicurazione che si avvalgono della copertura di SACE, trasferiscono al gruppo assicurativo-finanziario i rischi derivanti dall’intero portafoglio delle polizze, al netto delle polizze sottoscritte con le grandi imprese. Restano escluse dalla copertura le polizze non conformi alle disposizioni di legge, incluse quelle già in essere che possono godere di un periodo transitorio più lungo prima di doversi adeguare, ovvero fino al primo rinnovo delle stesse.
La copertura prestata da SACE è garantita dallo Stato ed è regolata mediante un’apposita convenzione approvata con decreto MEF-MIMIT.
L’attivazione della garanzia SACE sulle polizze catastrofali attivate dalle assicurazioni non è automatica. La compagnia di assicurazione o di riassicurazione che intenda avvalersi di tale copertura, infatti, deve aderire alla misura trasmettendo a SACE lo schema di convenzione e il relativo modulo di adesione entro il 29 maggio 2025.
Le ultime novità: in Gazzetta il decreto-legge con ingresso graduale dell’obbligo su polizze catastrofali
In questo modo si arriva al Consiglio dei ministri del 28 marzo che ha licenziato il decreto-legge n. 39 - pubblicato sulla Guri del 31 marzo 2025 (ed entrato in vigore il giorno stesso) - che prevede modifica la data di entrata in vigore dell'obbligo assicurativo. Il provvedimento, infatti, introduce un ingresso graduale dell’obbligo per le aziende italiane di dotarsi di una polizza assicurativa a copertura dei danni derivanti da eventi catastrofali, differenziando la platea tra grandi, medie e piccole e micro imprese.
In base al provvedimento, per le grandi imprese (oltre 250 dipendenti) è confermato l’obbligo, già previsto dalla legislazione vigente, di stipulare una polizza entro il 31 marzo 2025. Il decreto introduce, per questa tipologia di imprese, un periodo transitorio di 90 giorni, fino al 30 giugno, per consentire alle aziende prive di contratto di adeguarsi all’obbligo, mantenendo comunque l’accesso a eventuali incentivi o contributi.
Le medie aziende (da 50 a 250 dipendenti) avranno invece altri sei mesi di tempo, fino al 30 settembre 2025, per provvedere alla stipula dei contratti assicurativi.
Infine, per tutte le micro e piccole imprese, ovvero la maggior parte del tessuto produttivo italiano, l’obbligo è posticipato al 31 dicembre 2025.
In caso di mancata stipula, l’azienda non potrà accedere a ulteriori incentivi statali e risorse pubbliche per sviluppare la propria attività.
Da evidenziare infine che, con l'obiettivo di garantire un’attuazione chiara ed efficace dell’obbligo e per un’ampia condivisione della norma con le parti durante la fase di conversione in legge, presso il MIMIT è stato istituito un apposito tavolo di monitoraggio dei fenomeni di mercato cui parteciperanno rappresentanti delle categorie produttive e dell’IVASS (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni).