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Ok in Cdm al nuovo Codice Edilizia

Foto di Jocke Wulcan da UnsplashVia libera in Consiglio dei Ministri (Cdm) al disegno di legge delega per la revisione del Codice dell’edilizia e delle costruzioni, un provvedimento che sblocca la riforma dell’edilizia con l’obiettivo primario di semplificare, riordinare e razionalizzare i procedimenti amministrativi oggi disciplinati dal Testo Unico dell’edilizia. 

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Con l'approvazione in Cdm del disegno di legge di delega al Governo per l’adozione del nuovo Codice dell’edilizia e delle costruzioni - la cui bozza è stata visionata da FASI - prende forma la revisione del Testo Unico dell’edilizia (DPR 380/2001). Il provvedimento, infatti, autorizza il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi finalizzati a compiere un’ampia e organica riforma della normativa in materia di edilizia e di sicurezza delle costruzioni, all’insegna della semplificazione e digitalizzazione dei procedimenti amministrativi. 

Revisione Testo Unico Edilizia: cosa prevede il disegno di legge delega

Più in dettaglio, sulla base della bozza in circolazione in queste ore, il provvedimento assegna al Governo il compito di intervenire, con uno o più decreti legislativi da adottare entro 12 mesi dall’entrata in vigore della norma, sulle disposizioni previste dal Testo Unico dell’edilizia e dalle leggi relative alla sicurezza delle costruzioni (L. 1086/1971 e L. 64/1974)

Obiettivo dei decreti legislativi è aggiornare, semplificare e riordinare la normativa vigente in materia alla luce delle moderne tecniche costruttive e delle accresciute esigenze di sicurezza sismica ed energetica. In tale processo, il Governo dovrà inoltre coordinare le nuove disposizioni legislative con le normative su assetto idrogeologico, eliminazione delle barriere architettoniche, sostenibilità ambientale (includendo ad esempio parametri come l'uso di materiali riciclati e l’efficienza energetica), rigenerazione urbana e tutela dei beni culturali e paesaggistici

Il risultato sarà un nuovo Codice dell’Edilizia e delle Costruzioni che unificherà la complessa mappa normativa del settore in un unico testo razionale, agendo come una bussola che indirizza i professionisti e i cittadini verso un percorso procedurale certo e meno gravoso e rimuovendo le incertezze createsi nel tempo dalla frammentazione legislativa.

Tra gli obiettivi della nuova norma, vi è anzitutto quello di chiarire la ripartizione delle competenze tra Stato e Regioni, garantendo il rispetto dei Livelli Essenziali delle Prestazioni (LEP) come strumento necessario per assicurare standard minimi uniformi in particolare in riferimento a:

  • Punto unico di accesso: i privati interessati dovranno disporre di un unico punto di accesso per tutte le istanze, dichiarazioni, segnalazioni e comunicazioni relative al titolo abilitativo.
  • Riduzione degli oneri documentali: viene garantito il diritto a non ricevere richieste di documenti, informazioni e dati che siano già in possesso della Pubblica Amministrazione per il rilascio dei titoli edilizi;
  • Requisiti minimi di edificabilità, che dovranno essere individuati per l’esercizio di attività edilizie nei comuni o aree sprovvisti di strumenti urbanistici attuativi;
  • Stato legittimo dell'immobile: definizione di requisiti inderogabili per l'attestazione dello stato legittimo dell'immobile. E’ prevista una revisione di questa disciplina, basandosi sul titolo abilitativo più recente, anche se formatosi per silenzio-assenso, purché asseverato da un professionista qualificato;
  • Titoli abilitativi: correlazione chiara tra le categorie di interventi edilizi e i titoli abilitativi richiesti, con l'individuazione di regole minime inderogabili per la loro realizzazione;
  • Interventi minori: definizione dei criteri che consentono l’esecuzione di interventi di modesta entità che non comportano trasformazione significativa, in assenza di titolo o comunicazione.

Quanto alla classificazione delle categorie di intervento edilizio, essa si baserà su un criterio di rilevanza e impatto urbanistico-edilizio, distinguendo tra trasformazioni urbanistiche del territorio, trasformazione del patrimonio esistente, adeguamento funzionale e interventi che non incidono sulle parti strutturali. 

Relativamente alla semplificazione dei regimi amministrativi, invece, il provvedimento stabilisce di razionalizzare i regimi dei titoli abilitativi (CILA, SCIA, Permesso di costruire) in base alla proporzionalità, promuovendo il ricorso a istituti di auto-certificazione, asseverazione e silenzio-assenso. 

In tale contesto, sarà aggiornato anche il regime di edilizia libera per includere interventi ritenuti privi di significativa rilevanza edilizia e urbanistica, prevedendo specifiche semplificazioni, ad esempio per le serre funzionali all’attività agricola. 

Tra le disposizioni, anche la disciplina dei criteri per il rilascio del permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici, consentendone l’uso per edifici pubblici o di interesse pubblico, o per interventi di rigenerazione urbana.

Previsti, inoltre, il riordino e la semplificazione della disciplina sul mutamento di destinazione d’uso, promuovendo il principio di indifferenza funzionale tra destinazioni d’uso omogenee nell’ambito del tessuto urbanizzato.

In materia di sanzioni, sanatorie e vigilanza, invece, il provvedimento punta a razionalizzare la disciplina relativa agli interventi eseguiti in assenza o in difformità dal titolo, definendo una classificazione nazionale delle tipologie di difformità e delle “tolleranze edilizie”. Saranno così chiarite le difformità che possono essere sanate, in base alla loro natura ed entità e nel rispetto della disciplina urbanistica vigente al momento della domanda di sanatoria. I regimi sanzionatori saranno commisurati all’entità della trasformazione e alla gravità della difformità e saranno garantiti meccanismi procedurali (anche sostitutivi) per garantire l’effettività delle demolizioni in caso di inerzia del Comune. Esclusi, in ogni caso, contributi statali e agevolazioni fiscali per opere non sanabili

Per quanto concerne i condoni edilizi pendenti, infine, il Governo dovrà definire termini e modalità per le procedure amministrative relative alle istanze di condono edilizio (Legge 47/1985, 724/1994, 326/2003) presentate ma non ancora concluse, al fine di stabilire una data certa per la conclusione delle attività istruttorie.