Consultazione UE su carbon farming nel settore agroforestale: contributi entro febbraio
Fino al 19 febbraio, le parti interessate possono partecipare alla consultazione della Commissione Europea relativa alle metodologie di certificazione volontaria del sequestro del carbonio nei suoli agricoli, proposte nell’ambito del Regolamento UE 2024/3012.
Linee guida per il Registro dei crediti di carbonio generati dal settore agroforestale
Il regolamento Eu Carbon Removals and Carbon Farming (CRCF - Regolamento 2024/3012) ha infatti introdotto il primo quadro volontario a livello UE per la certificazione degli assorbimenti e del sequestro del carbonio nei suoli agricoli e dello stoccaggio della CO2 nei prodotti.
In questo modo, il regolamento CRCF punta ad armonizzare la verifica delle pratiche sostenibili in tutta Europa e a rafforzare la trasparenza e la responsabilità negli sforzi di riduzione delle emissioni di CO2 rilasciate dai suoli, tramite attività di agricoltura sostenibile che includono pratiche come la riumidificazione e il ripristino delle torbiere, l'istituzione di sistemi agroforestali, il miglioramento dell'efficienza nell'uso dei fertilizzanti o la piantumazione di nuove foreste.
Adesso, a poco più di un anno dall'entrata in vigore del Regolamento 2024/3012, per rendere operativi tali obiettivi la Commissione Europea deve adottare delle metodologie di certificazione nella forma di atti delegati, affinché i soggetti coinvolti (come gli agricoltori o i silvicoltori) abbiano un supporto concreto per potenziare le pratiche di tutela dei suoli. Tali metodologie, infatti, garantirebbero a questi operatori un compenso basato sui risultati per le loro azioni orientate al clima.
Cosa prevede il Regolamento CRCF (2024/3012)
Entrato in vigore a dicembre 2024, il Regolamento n. 2024/3012 introduce un sistema innovativo in materia di crediti di carbonio, volto a certificare che le attività di assorbimento del carbonio siano reali, misurabili e durature.
Dal momento che si basa su un approccio di tipo volontario, il quadro normativo non è obbligatorio, ma consente ai soggetti che acquistano i crediti volontari di massimizzare i propri sforzi ambientali sui mercati.
Più in dettaglio, il regolamento CRCF distingue le attività in base a come e per quanto tempo il carbonio viene rimosso dall’atmosfera.
La prima categoria di attività certificata è quella degli assorbimenti permanenti di carbonio, ossia processi che catturano e stoccano la CO2 per diversi secoli, ad esempio attraverso lo stoccaggio geologico o in prodotti dove il carbonio è legato chimicamente in modo permanente.
La seconda categoria, invece, è quella della “carboniocoltura” (“carbon farming” in inglese), che consiste in pratiche agricole o forestali che durano almeno cinque anni e aumentano il carbonio stoccato nel suolo o nella biomassa, o riducono le emissioni dal suolo stesso.
La terza attività certificata inclusa nel regolamento, infine, è lo stoccaggio di carbonio nei prodotti, ovvero l’utilizzo di materiali (come il legno per l’edilizia) che catturano e conservano la CO2 per almeno 35 anni, con possibilità di monitoraggio in loco.
Per essere certificata, ciascuna attività deve soddisfare quattro criteri rigorosi che garantiscono l’integrità ambientale ed evitano il rischio di greenwashing (cioè l’ecologismo di facciata per cui si comunicano più attività sostenibili di quelle che si mettono realmente in atto):
- la quantificazione, per cui il beneficio climatico deve essere calcolato come beneficio netto sottraendo dal carbonio totale assorbito sia il “livello di riferimento” (ciò che accadrebbe senza l’attività) sia le emissioni GHG generate durante l’intero ciclo di vita dell’attività stessa;
- l’addizionalità, in base al quale l’attività deve andare oltre gli obblighi di legge esistenti e deve essere resa possibile grazie all’incentivo economico derivante dalla certificazione;
- lo stoccaggio a lungo termine, che implica che i gestori dimostrino l’impegno a mantenere il carbonio stoccato e che siano soggetti a meccanismi di responsabilità (se il carbonio viene rilasciato accidentalmente, quindi, devono essere garantiti dei sistemi per gestire il danno, come riserve collettive o assicurazioni);
- la sostenibilità: l’attività non deve arrecare danni significativi all’ambiente nel rispetto del principio DNSH (Do No Significant Harm) e deve generare benefici collaterali, come il miglioramento della biodiversità o della salute del suolo.
Per quanto riguarda il processo di certificazione, il sistema garantisce la massima trasparenza attraverso una struttura a più livelli: dagli organismi di certificazione (enti indipendenti e accreditati), alle “unità certificate” a seconda del tipo di attività certificato o, ancora, al registro dell’Unione che sarà istituito entro dicembre 2028 per tracciare tutte le unità certificate (evitando così che la stessa rimozione venga contata due volte).
Carbon farming: l’atto delegato al Regolamento 2024/3012
La bozza dell’atto delegato oggetto della consultazione della Commissione Europea, la cui adozione da parte dell’Esecutivo UE è attesa per il primo trimestre di quest’anno, riguarda in particolare le metodologie di calcolo relative all’attività di carboniocoltura, ovvero “carbon farming”.
Il fine di tale atto delegato è definire le modalità per quantificare, monitorare e verificare gli assorbimenti di carbonio e le riduzioni delle emissioni dal suolo per tre specifiche attività ritenute scientificamente mature nell’ambito della carboniocoltura, ovvero:
- l’agricoltura e l’agroforestazione su suolo minerali, che consiste in pratiche che sequestrano la CO2 e riducono le emissioni nei suoli agricoli;
- la riumidificazione e il ripristino delle torbiere, ossia interventi su suoli organici per ridurre drasticamente le emissioni GHG. Sono incluse anche pratiche di riumidificazione parziale per facilitare la transizione verso usi del suolo più sostenibili;
- l’imboschimento (“afforestation”), ovvero la creazione di nuove foreste privilegiando una composizione di specie che favorisca la resilienza forestale, pur ammettendo monocolture in casi specifici come zone a rischio desertificazione.
Un elemento centrale nella bozza del nuovo atto delegato, è l’attenzione ad aspetti legati al calcolo del “beneficio netto” già citato (che, ricordiamo, è calcolato sottraendo dal totale della CO2 assorbita il livello di riferimento e le emissioni associate all’attività stessa). In particolare, per evitare sovrastime, l’atto impone una deduzione dell’incertezza di almeno il 10% nella quantificazione e, inoltre, richiede una combinazione di misurazioni in loco per il monitoraggio tecnico.
In riferimento ai livelli di riferimento, invece, l’atto distingue tra due tipi di baseline per determinare cosa sarebbe accaduto senza l’attività: livelli standardizzati, che rappresentano le prestazioni standard di pratiche simili in condizioni analoghe; livelli specifici per attività, utilizzati quando mancano dati standardizzati; aggiustamento al ribasso, per cui per i suoli agricoli la baseline sarà soggetta ad una riduzione graduale nel tempo per riflettere i progressi tecnologici che ridurrebbe comunque le emissioni in futuro.
Un secondo aspetto centrale affrontato dalla bozza di atto delegato in consultazione è legato al rischio di rilascio del carbonio stoccato negli ecosistemi naturali (“inversione”), per cui sono previste rigide regole. Tra queste, l’individuazione di una scadenza delle unità di sequestro della carboniocoltura e l’imposizione di meccanismi quali riserve collettive o assicurazioni per coprire eventuali rilasci accidentali di CO2. Per quanto riguarda le unità generate dalla riduzione delle emissioni (come la riumidificazione delle torbiere), invece, esse sono considerate irreversibili e non richiedono quindi meccanismi di responsabilità.
Nell’atto delegato, infine, viene evidenziato che, a differenza di altre pratiche di rimozione del carbonio, la carbon farming deve obbligatoriamente generare benefici collaterali per la biodiversità e il ripristino degli ecosistemi, per cui azioni come le monocolture forestali intensive (molto dannose per la biodiversità) non sono ammissibili alla certificazione.
Atto delegato su carbon farming: la consultazione UE
La consultazione dell’Unione sulla bozza di atto delegato al Regolamento CRCF relativo alla pratica di carbon farming fa seguito ad altre attività implementate dalla Commissione UE nel corso del 2025 per rendere operativo il framework normativo, come la creazione di un “club” di acquirenti di rimozioni di CO2 o la creazione di una banca dati europea sul carbonio agricolo.
La pubblicazione dell’attuale bozza è un ulteriore tassello che va ancora in questa direzione, coinvolgendo adesso, però, gli stakeholder interessati da questa normativa, in primis gli agricoltori e i silvicoltori.
Tali soggetti, sono quindi invitati a inoltrare il contributo entro il 19 febbraio 2026, per fornire il proprio punto di vista sulla definizione dell’atto delegato al Regolamento 2024/3012 per la carboniocoltura. Inoltre, il 5 febbraio l’Esecutivo UE dà appuntamento a tutte le parti interessate per seguire in streaming la riunione del gruppo di esperti sulla rimozione del carbonio, durante la quale saranno discusse le metodologie proposte nella bozza.