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Agricoltura sociale - il testo della Legge 141-2015

Agricoltura sociale

La valorizzazione dell'agricoltura sociale può rientrare anche tra gli obiettivi dei Programmi di sviluppo rurale

In Gazzetta ufficiale il testo della legge n. 141-2015, che intende promuovere l'agricoltura sociale, quale aspetto della multifunzionalità delle imprese agricole finalizzato allo sviluppo di interventi e di servizi sociali, socio-sanitari, educativi e di inserimento socio-lavorativo in tutto il territorio nazionale e in particolare nelle zone rurali o svantaggiate.

In base alla legge, un successivo decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge n. 141-2015, stabilirà i requisiti minimi e le modalità relativi alle attività che rientrano nella definizione di agricoltura sociale.

Tra queste:

  • inserimento socio-lavorativo di lavoratori con disabilità, di lavoratori svantaggiati e di minori in età lavorativa;
  • prestazioni e attività sociali e di servizio per le comunità locali;
  • prestazioni e servizi che affiancano e supportano le terapie mediche, psicologiche e riabilitative finalizzate a migliorare le condizioni di salute e le funzioni sociali, emotive e cognitive dei soggetti interessati anche attraverso l'ausilio di animali allevati e la coltivazione delle piante;
  • progetti finalizzati all'educazione ambientale e alimentare, alla salvaguardia della biodiversità, nonchè alla diffusione della conoscenza del territorio attraverso l'organizzazione di fattorie sociali e didattiche riconosciute a livello regionale.

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sono chiamate ad adeguare le proprie disposizioni in materia al fine di consentire il riconoscimento degli operatori dell'agricoltura sociale, che sono autorizzati anche a costituire organizzazioni di produttori. Per favorire le attività di agricoltura sociale, le Regioni e le Province possono anche promuovere il recupero del patrimonio edilizio esistente ad uso degli imprenditori agricoli e i Comuni possono definire modalità di valorizzazione dei prodotti provenienti dall'agricoltura sociale nelle aree pubbliche.

Diventa inoltre possibile favorire l'insediamento delle attività di agricoltura sociale nell'ambito delle operazioni di alienazione e locazione dei terreni demaniali agricoli e di quelli appartenenti agli enti pubblici territoriali e non territoriali, anche utilizzando i beni e i terreni confiscati ai sensi del codice delle leggi antimafia.

Le Regioni possono promuovere la realizzazione di programmi finalizzati allo sviluppo della multifunzionalità delle imprese agricole e basati su pratiche di progettazione integrata territoriale e di sviluppo dell'agricoltura sociale anche attraverso i Programmi di sviluppo rurale nell'ambito della Politica agricola comune (PAC). Ai prodotti provenienti da operatori dell'agricoltura sociale può essere riconosciuta priorità anche nelle gare delle istituzioni pubbliche che gestiscono mense scolastiche e ospedaliere.

Ulteriori agevolazioni a sostegno dell'agricoltura sociale saranno definite con apposito decreto del Ministero dell'Economia, di concerto con i Ministeri delle Politiche agricole e del lavoro.

Link
Agricoltura - il testo della legge 91-2015, conversione del dl 51-2015

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Legge Agricoltura sociale n. 141-2015

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