Ciclone Harry: circolare ISMEA sulla sospensione dei finanziamenti garantiti
Pubblicata la circolare che regola la sospensione dei mutui assistiti dalle garanzie ISMEA a favore delle imprese agricole delle Regioni Calabria, Sardegna e Sicilia che hanno subìto danni a causa del ciclone Harry.
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Come noto, l'Ordinanza 1180 del 30 gennaio 2026 ha introdotto, tra le misure dirette a fronteggiare lo stato di emergenza provocato dagli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito alcuni territori di Calabria, Sardegna e Sicilia, la possibilità di sospendere le rate dei mutui per i soggetti titolari di finanziamenti relativi agli edifici sgomberati o danneggiati, o alla gestione di attività di natura commerciale ed economica. Questa possibilità - che può concretizzarsi nella sospensione dell'intera rata o in quella della sola quota capitale - si applica anche ai finanziamenti contratti dalle imprese agricole, compresi quelli assistiti dalle garanzie ISMEA.
Le condizioni e le modalità operative per accedere alla sospensione dei finanziamenti assistiti da ISMEA sono state approvate con la circolare n. 1 del 10 marzo 2026, appena pubblicata dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare.
Garanzia diretta e garanzia sussidiaria ISMEA, cosa sono
Istituita dal decreto legislativo n. 102-2004, la garanzia diretta ISMEA è volta a favorire l'accesso al credito delle PMI agricole e della pesca mediante fideiussione, cogaranzia, controgaranzia, con e senza riassicurazione del credito, e garanzia di portafoglio. A questi strumenti di carattere ordinario nel tempo l'Istituto ha affiancato anche una serie di strumenti straordinari, ad esempio in risposta al Covid-19 o al conflitto in Ucraina, finalizzati a sostenere la liquidità aziendale e caratterizzati da costi di garanzia azzerati e istruttorie di rilascio semplificate.
La garanzia sussidiaria interviene, invece, laddove una banca subisca una perdita in seguito alla escussione della garanzia primaria acquisita dalla banca finanziatrice a fronte del finanziamento erogato. Questa garanzia viene rilasciata automaticamente da ISMEA a fronte delle operazioni di credito agrario poste in essere ai sensi dell'articolo 43 del decreto legislativo n. 385/1993 e ha carattere obbligatorio per le banche che erogano finanziamenti con le caratteristiche di garantibilità previste dalla normativa di riferimento.
Ciclone Harry: moratoria sui finanziamenti assistiti da garanzie ISMEA
La circolare ISMEA n. 1-2026 chiarisce le modalità di sospensione dei finanziamenti assistiti da entrambe le tipologie di garanzia, diretta o sussidiaria, a favore delle imprese agricole colpite dal ciclone Harry.
In particolare, nel caso in cui i finanziamenti oggetto di sospensione beneficino della garanzia ISMEA di cui all’articolo 17 del D.lgs. n. 102/2004, diretta e/o sussidiaria, il prolungamento della copertura è confermato d'ufficio su tutti i finanziamenti garantiti per i quali venga comunicata dalle banche la sospensione posta in essere in conseguenza di quanto previsto dall’Ordinanza n. 1180 del 30 gennaio 2026. Una volta perfezionata la modifica del piano di ammortamento, anche nel caso in cui la ricontrattazione non dia luogo ad una modifica della scadenza finale dell’operazione, la banca deve darne notizia a ISMEA entro 30 giorni dalla sospensione per la garanzia diretta ed entro il mese successivo al trimestre solare nel quale si è verificata la concessione della sospensione per la garanzia sussidiaria.
Per quanto riguarda i finanziamenti assistiti dalle garanzie:
- L25, cioé la garanzia sui finanziamenti per la liquidità delle imprese agricole delle pesca colpite dall'emergenza Covid,
- U35, rilasciata a fronte di finanziamenti bancari destinati alle PMI colpite dai rincari energetici, del carburante e delle materie prime,
- GR8, concessa a fronte di finanziamenti bancari destinati a PMI che intendono realizzare impianti per la produzione di energie rinnovabili,
la sospensione può essere segnalata attraverso il Portale dedicato, senza necessità del preventivo assenso del garante, se entro il limite massimo di durata complessiva dell’operazione normativamente previsto. In caso di superamento della durata massima stabilita, la garanzia continuerà ad operare limitatamente al piano di ammortamento.
Quanto alle operazioni ai sensi dell’art. 13, comma 1, lettere c), e), e p) del decreto Liquidità, si può procedere alla sospensione ex lege senza darne comunicazione al garante. La garanzia manterrà la sua durata originaria, con la conseguenza che, in caso di eventuale richiesta di escussione, la perdita liquidabile sarà quantificata sulla base del piano di ammortamento allegato alla proposta di rilascio.